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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/10/2025, n. 10983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10983 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA II SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro AR SA ON, nella causa iscritta al numero 4488 del ruolo generale dell'anno 2025 promossa da (Avv. PERRI NATALE ) contro Parte_1
, ha pronunciato la seguente Controparte_1
SENTENZA
ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c., dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
ha convenuto in giudizio rassegnando le Parte_1 Controparte_1 seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di giudice unico del lavoro, respinta ogni contraria istanza ed in accoglimento dei motivi della presente opposizione, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto ex art. 649 c.p.c., revocare e/o dichiarare nullo e/o privo di efficacia l'opposto decreto ingiuntivo n.
391/2025 (R.G. n. 47176/2024) emesso dal Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, in data 16.01.2025 per la parte eccedente gli € 37.252,16 dichiarando non dovuti gli importi di cui alle ritenute fiscali e previdenziali, per complessivi € 13.421,36, in quanto già regolarmente versati dalla in qualità di sostituto di imposta. Il tutto con vittoria di spese, Parte_1 competenze ed onorari del presente giudizio, comprensive di oneri accessori come per legge, da liquidarsi al sottoscritto procuratore che all'uopo si dichiara antistatario”. La parte convenuta non si è costituita in giudizio e all'odierna udienza nessuna delle parti è comparsa. Osserva il giudicante che parte ricorrente, non comparendo all'odierna udienza ex art. 420 c.p.c., non ha dato prova di aver notificato il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione dell'udienza alla parte convenuta, la quale non si è per altro costituita in giudizio;
nelle controversie soggette al rito del lavoro, in caso di mancata comparizione all'udienza di almeno una delle parti in causa il giudice non può fissare d'ufficio altra udienza per il prosieguo del giudizio, difettando allo scopo il necessario impulso di parte (Cass. civ., sez. lav., 5.3.2003 n. 3251: “la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato l'atto introduttivo, può essere sanata mediante assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 c.p.c., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte”); pertanto, tale omissione è qualificabile alla stregua di una rinuncia implicita agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., che non necessita dell'accettazione della controparte nel caso in cui, come nella specie, quest'ultima non si sia costituita in giudizio. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass. SS.UU. 30 luglio 2008 n. 20604) hanno espresso il seguente principio di diritto: "Nel rito del lavoro l'appello pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta non essendo consentito - alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111 Cost., comma 2) - al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c. all'appellante, previa fissazione di una altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c.. Principio questo che deve ritenersi applicabile al procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo - per identità di ratio rispetto alle sopraindicate disposizioni di legge ed ancorchè detto procedimento debba considerarsi un ordinario processo di cognizione anzichè un mezzo di impugnazione”. Tale conclusione non può mutare neppure alla luce della recente pronuncia della Suprema Corte secondo la quale nel rito del lavoro, nel caso di omessa o inesistente notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza, è ammessa la concessione di un nuovo termine, perentorio, per la rinnovazione della notifica (Cass. Sez. L, Sentenza n. 1483 del 27/01/2015), in quanto l'applicazione di tale principio presuppone pur sempre un impulso di parte, situazione preclusa nel presente procedimento non essendo parte ricorrente neppure comparsa all'udienza al fine di chiedere la concessione di un nuovo termine per eseguire la notifica. Ne consegue che il processo deve essere dichiarato improcedibile e il giudizio estinto.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, dichiara improcedibile il ricorso ed estinto il processo.
Roma, 30/10/2025
Il Giudice
AR SA ON
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