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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/10/2025, n. 2190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2190 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 3723/2022
TRA
rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Maria Cristina Migliorini, presso Parte_1 il cui studio elett. dom. in Caserta alla via Ricciardi n. 15
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t, Controparte_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti indicata in atti, dall'avv. Luca Cuzzupoli, con cui elett. dom in Caserta alla via Arena Loc. San Benedetto
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.05.2022 la parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso di essere titolare di pensione categoria VO n. 10054634 nonché di pensione in favore del coniuge superstite CP_ categoria SO n. 20013906, esponeva che, a far data da gennaio 2022, l' aveva proceduto alla trattenuta dell'importo di euro 264,00 sulla pensione in godimento, in ragione della mancata comunicazione dei redditi per gli anni 2017 e 2018, cui era conseguita la revoca della prestazione ed il recupero delle somme erogate per l'importo complessivo di euro 5031,68.
Tanto premesso, evidenziava di non aver mai ricevuto le comunicazioni con le quali l'ente convenuto aveva disposto la sospensione della prestazione collegata al reddito per gli anni 2017 e
2018 per omesso invio della dichiarazione dei redditi, fissando un termine entro il quale l'istante avrebbe dovuto regolarizzare l'invio dei dati reddituali.
Lamentata sulla base di articolate argomentazioni in fatto ed in diritto la illegittimità delle trattenute CP_ CP_ operate dall' parte istante conveniva in giudizio l' chiedendo all'adito Tribunale di
“accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di sospensione della prestazione CP_1 collegata al reddito (pensione coniuge) e di rideterminazione della pensione cat. SO;
accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al rimborso delle somme illegittimamente trattenute dall' CP_2
…”. Vinte le spese, con attribuzione.
[...] CP_ Si costituiva in giudizio l' che resisteva al ricorso chiedendone nel merito il rigetto in quanto infondato.
Acquisita la documentazione prodotta, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
**********
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto per i motivi di seguito esposti.
La ricorrente contesta la legittimità delle trattenute operate dall' sulla prestazione CP_1 previdenziale in godimento (pensione di reversibilità SO) per gli anni 2017 e 2018 in ragione della mancata comunicazione all'ente previdenziale dei dati reddituali relativi alle predette annualità.
In punto di fatto è pacifico tra le parti – in quanto non contestato – che l'azione di recupero CP_ dell' non si fondi sulla inesistenza ovvero sul venir meno degli elementi costitutivi della prestazione, quanto piuttosto sulla omessa comunicazione, da parte della , dei redditi Pt_1 maturati negli anni 2017 e 2018 ex art. 35 D.L. n. 207/2008.
L'art. 35, comma 10 bis, D.L. 207/2008 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, come modificato dall'art. 13 comma 6, lett. c) D.L. 78/2010, convertito dalla L. 122/2010, prevede che:
“Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre
1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa.
Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”.
CP_ Nel caso in esame, l' ha dedotto di aver comunicato alla ricorrente, con nota del 24 giugno
2021, di aver proceduto alla sospensione della prestazione in godimento per mancato invio della dichiarazione dei redditi per gli anni 2017 e 2018 ai sensi dell'art. 35 cit.. Ha, altresì, dedotto di aver comunicato, con successiva missiva del 19 ottobre 2021, la revoca definitiva della prestazione collegata ai redditi degli anni 2017 e 2018 stante l'omesso invio – da parte della ricorrente – delle dichiarazioni reddituali relative ai predetti anni entro il termine all'uopo concesso dall' nella precedente nota. CP_1
Orbene, rileva il Tribunale come l'istante ha allegato nonché documentato di non aver mai ricevuto le predette comunicazioni in quanto non più residente in Pozzuoli, Località Licola snc, essendosi trasferita, già a far data dal 04.01.2016, in Pozzuoli, alla Strada del Cantiere n. 24.
A conforto delle deduzioni svolte nell'atto introduttivo versava in atti certificato storico di residenza rilasciato dal Comune di Pozzuoli in data 22.03.2022, nonché prova della mancata ricezione delle CP_ comunicazioni inviate dall' ad un indirizzo non corrispondente a quello di residenza (cfr. doc. in atti prod.ne parte ricorrente).
Orbene, ritiene il Tribunale che, venendo in rilievo, nella fattispecie in esame, un procedimento avente natura sanzionatoria, l' aveva il dovere di accertarsi che le Controparte_3 comunicazioni di sospensione e revoca della prestazione fossero pervenute nella sfera di conoscenza della pensionata.
Nel caso in esame l'ente previdenziale non ha svolto alcuna verifica che avrebbe, viceversa, dovuto svolgere in ragione dell'esito infruttuoso delle notifiche delle missive non recapitate per indirizzo insufficiente (cfr. doc. in atti).
Né, al riguardo, può avere rilevanza il dato emergente dall'archivio anagrafico consultato dall'ente previdenziale che, nella fattispecie, evidentemente non è stato tempestivamente aggiornato ed adeguato ai dati presenti agli atti dell'Ufficio Anagrafe del Comune di Pozzuoli.
In ogni caso tale discrepanza non può avere rilievo a danno della ricorrente, sicchè l'errore di CP_ individuazione dell'indirizzo non può essere imputato che all'
Dunque, non risultando regolarmente comunicata la sospensione, il termine di giorni 60 per la revoca non poteva decorrere. CP_ Infatti, secondo la previsione di legge, a fronte della mancata trasmissione dei modelli RED, l' deve procedere alla sospensione della prestazione e quindi, decorsi 60 giorni dalla sospensione senza l'intervenuta trasmissione, può procedere alla revoca della stessa;
solo esaurita tale fase può procedere al recupero dei ratei.
In specie, il procedimento non risulta perfezionato, con la conseguenza che la richiesta di recupero dei ratei non può considerarsi legittima. CP_ Va peraltro sottolineato che l' non ha mai contestato la circostanza dedotta in punto di fatto dalla ricorrente, della sussistenza, in capo alla , di tutti i requisiti reddituali necessari ai fini Pt_1 del riconoscimento della prestazione per gli anni 2017 e 2018.
E' pacifico che la prestazione, per i predetti anni, veniva revocata – con successivo recupero delle somme erogate dall'ente - esclusivamente per l'omessa comunicazione dei redditi da parte della
, all'esito, tuttavia, di un procedimento irritualmente avviato e concluso. Pt_1 Ne deriva, pertanto, che, nel caso di specie, la eventuale omissione non avrebbe comunque in alcun modo potuto incidere sulla misura della prestazione de qua non risultando percepiti redditi idonei a comportare la revoca della prestazione, con la conseguenza che detta omissione formale non può essere intesa quale manifestazione del dolo della parte finalizzato ad occultare al resistente redditi da questo non conosciuti o conoscibili.
Per le suesposte considerazioni, in accoglimento del ricorso, va dichiarato che la parte ricorrente non è tenuta alla restituzione dell'importo pari ad euro 5031,68 e l'ente convenuto, va, dunque, condannato alla restituzione degli importi nelle more trattenuti a tale titolo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo, adeguate alla natura ed al valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) in accoglimento del ricorso, dichiara la parte ricorrente non tenuta alla restituzione CP_ dell'importo pari ad euro 5031,68 e, per l'effetto, condanna l' alla restituzione di quanto già trattenuto a tale titolo;
b) condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1100,00 oltre IVA, CPA CP_1
e spese forfettarie, come per legge, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, 24 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 3723/2022
TRA
rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Maria Cristina Migliorini, presso Parte_1 il cui studio elett. dom. in Caserta alla via Ricciardi n. 15
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t, Controparte_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti indicata in atti, dall'avv. Luca Cuzzupoli, con cui elett. dom in Caserta alla via Arena Loc. San Benedetto
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.05.2022 la parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso di essere titolare di pensione categoria VO n. 10054634 nonché di pensione in favore del coniuge superstite CP_ categoria SO n. 20013906, esponeva che, a far data da gennaio 2022, l' aveva proceduto alla trattenuta dell'importo di euro 264,00 sulla pensione in godimento, in ragione della mancata comunicazione dei redditi per gli anni 2017 e 2018, cui era conseguita la revoca della prestazione ed il recupero delle somme erogate per l'importo complessivo di euro 5031,68.
Tanto premesso, evidenziava di non aver mai ricevuto le comunicazioni con le quali l'ente convenuto aveva disposto la sospensione della prestazione collegata al reddito per gli anni 2017 e
2018 per omesso invio della dichiarazione dei redditi, fissando un termine entro il quale l'istante avrebbe dovuto regolarizzare l'invio dei dati reddituali.
Lamentata sulla base di articolate argomentazioni in fatto ed in diritto la illegittimità delle trattenute CP_ CP_ operate dall' parte istante conveniva in giudizio l' chiedendo all'adito Tribunale di
“accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di sospensione della prestazione CP_1 collegata al reddito (pensione coniuge) e di rideterminazione della pensione cat. SO;
accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al rimborso delle somme illegittimamente trattenute dall' CP_2
…”. Vinte le spese, con attribuzione.
[...] CP_ Si costituiva in giudizio l' che resisteva al ricorso chiedendone nel merito il rigetto in quanto infondato.
Acquisita la documentazione prodotta, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
**********
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto per i motivi di seguito esposti.
La ricorrente contesta la legittimità delle trattenute operate dall' sulla prestazione CP_1 previdenziale in godimento (pensione di reversibilità SO) per gli anni 2017 e 2018 in ragione della mancata comunicazione all'ente previdenziale dei dati reddituali relativi alle predette annualità.
In punto di fatto è pacifico tra le parti – in quanto non contestato – che l'azione di recupero CP_ dell' non si fondi sulla inesistenza ovvero sul venir meno degli elementi costitutivi della prestazione, quanto piuttosto sulla omessa comunicazione, da parte della , dei redditi Pt_1 maturati negli anni 2017 e 2018 ex art. 35 D.L. n. 207/2008.
L'art. 35, comma 10 bis, D.L. 207/2008 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, come modificato dall'art. 13 comma 6, lett. c) D.L. 78/2010, convertito dalla L. 122/2010, prevede che:
“Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre
1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa.
Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”.
CP_ Nel caso in esame, l' ha dedotto di aver comunicato alla ricorrente, con nota del 24 giugno
2021, di aver proceduto alla sospensione della prestazione in godimento per mancato invio della dichiarazione dei redditi per gli anni 2017 e 2018 ai sensi dell'art. 35 cit.. Ha, altresì, dedotto di aver comunicato, con successiva missiva del 19 ottobre 2021, la revoca definitiva della prestazione collegata ai redditi degli anni 2017 e 2018 stante l'omesso invio – da parte della ricorrente – delle dichiarazioni reddituali relative ai predetti anni entro il termine all'uopo concesso dall' nella precedente nota. CP_1
Orbene, rileva il Tribunale come l'istante ha allegato nonché documentato di non aver mai ricevuto le predette comunicazioni in quanto non più residente in Pozzuoli, Località Licola snc, essendosi trasferita, già a far data dal 04.01.2016, in Pozzuoli, alla Strada del Cantiere n. 24.
A conforto delle deduzioni svolte nell'atto introduttivo versava in atti certificato storico di residenza rilasciato dal Comune di Pozzuoli in data 22.03.2022, nonché prova della mancata ricezione delle CP_ comunicazioni inviate dall' ad un indirizzo non corrispondente a quello di residenza (cfr. doc. in atti prod.ne parte ricorrente).
Orbene, ritiene il Tribunale che, venendo in rilievo, nella fattispecie in esame, un procedimento avente natura sanzionatoria, l' aveva il dovere di accertarsi che le Controparte_3 comunicazioni di sospensione e revoca della prestazione fossero pervenute nella sfera di conoscenza della pensionata.
Nel caso in esame l'ente previdenziale non ha svolto alcuna verifica che avrebbe, viceversa, dovuto svolgere in ragione dell'esito infruttuoso delle notifiche delle missive non recapitate per indirizzo insufficiente (cfr. doc. in atti).
Né, al riguardo, può avere rilevanza il dato emergente dall'archivio anagrafico consultato dall'ente previdenziale che, nella fattispecie, evidentemente non è stato tempestivamente aggiornato ed adeguato ai dati presenti agli atti dell'Ufficio Anagrafe del Comune di Pozzuoli.
In ogni caso tale discrepanza non può avere rilievo a danno della ricorrente, sicchè l'errore di CP_ individuazione dell'indirizzo non può essere imputato che all'
Dunque, non risultando regolarmente comunicata la sospensione, il termine di giorni 60 per la revoca non poteva decorrere. CP_ Infatti, secondo la previsione di legge, a fronte della mancata trasmissione dei modelli RED, l' deve procedere alla sospensione della prestazione e quindi, decorsi 60 giorni dalla sospensione senza l'intervenuta trasmissione, può procedere alla revoca della stessa;
solo esaurita tale fase può procedere al recupero dei ratei.
In specie, il procedimento non risulta perfezionato, con la conseguenza che la richiesta di recupero dei ratei non può considerarsi legittima. CP_ Va peraltro sottolineato che l' non ha mai contestato la circostanza dedotta in punto di fatto dalla ricorrente, della sussistenza, in capo alla , di tutti i requisiti reddituali necessari ai fini Pt_1 del riconoscimento della prestazione per gli anni 2017 e 2018.
E' pacifico che la prestazione, per i predetti anni, veniva revocata – con successivo recupero delle somme erogate dall'ente - esclusivamente per l'omessa comunicazione dei redditi da parte della
, all'esito, tuttavia, di un procedimento irritualmente avviato e concluso. Pt_1 Ne deriva, pertanto, che, nel caso di specie, la eventuale omissione non avrebbe comunque in alcun modo potuto incidere sulla misura della prestazione de qua non risultando percepiti redditi idonei a comportare la revoca della prestazione, con la conseguenza che detta omissione formale non può essere intesa quale manifestazione del dolo della parte finalizzato ad occultare al resistente redditi da questo non conosciuti o conoscibili.
Per le suesposte considerazioni, in accoglimento del ricorso, va dichiarato che la parte ricorrente non è tenuta alla restituzione dell'importo pari ad euro 5031,68 e l'ente convenuto, va, dunque, condannato alla restituzione degli importi nelle more trattenuti a tale titolo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo, adeguate alla natura ed al valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) in accoglimento del ricorso, dichiara la parte ricorrente non tenuta alla restituzione CP_ dell'importo pari ad euro 5031,68 e, per l'effetto, condanna l' alla restituzione di quanto già trattenuto a tale titolo;
b) condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1100,00 oltre IVA, CPA CP_1
e spese forfettarie, come per legge, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, 24 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni