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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. V, sentenza 27/01/2026, n. 770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 770 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 770/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 5, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO VINCENZO, Presidente e Relatore
FRANCOLA TOMMASO, Giudice
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3684/2022 depositato il 01/07/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Paterno' - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9043/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 1 e pubblicata il 03/12/2021
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320179037917289 I.C.I. 1996
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320031013440754000 I.C.I. 1996
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Per Ricorrente_1, appellante:
in accoglimento dell'appello, riformare la sentenza n. 9043/2021 emessa dalla Commissione Tributaria
Provinciale di Catania, Sez. 1, in data 15.11.2021, depositata in Segreteria data 03.12.2021, in esito al giudizio distinto al n. 5064/2018 R.G., mai notificata, per l'errore in procedendo commesso dal Giudice di prime cure, in quanto non si è pronunciato su punti decisivi della controversia, generando anche il difetto di motivazione della stessa sentenza, nonché per l'erronea dichiarazione di inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 21 del D.Lgs n. 546/1992; conseguentemente, nel merito, accertare e dichiarare, la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per inesistenza e/o nullità dell'atto impositivo (cartella di pagamento) ai fini della riscossione, tenuto conto che l'obbligazione contenuta nella cartelle di pagamento sottostante l'intimazione di pagamento de quo, è stata dichiarata non dovuta con sentenza n. 7634/12/14 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Catania, in esito al giudizio distinto al n. 8500/2008 R.
G.R..; conseguentemente, annullare l'intimazione di pagamento impugnata, disponendone lo sgravio e la cancellazione dal ruolo e condannare la società di riscossione, al risarcimento dei danni patiti, da valutarsi in via equitativa.
Con vittoria di spese e compensi professionali dei due gradi di giudizio.
Per l'Agenzia delle Entrate-Riscossione:
rigettare il proposto atto di appello;
con vittoria di spese e compensi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 9043/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Catania, Sez. 1, in data
15.11.2021, depositata in Segreteria data 03.12.2021, dichiarava inammissibile il ricorso proposto da Ricorrente_1.
Avverso tale sentenza, con atto notificato a mezzo pec, proponeva appello Ricorrente_1.
Agenzia delle Entrate-Riscossione formulava rituali controdeduzioni.
Il Comune di Paternò rimaneva contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante, per come dalla medesima affermato, costituendosi, aveva documentato, seppure attraverso Tracking spedizioni Società_1, che l'intimazione impugnata era stata da lei ricevuta il 5/2/2018 e che, quindi, il ricorso da ella proposto era stato tempestivo. In presenza di tale produzione ben avrebbe potuto e dovuto il concessionario della riscossione dimostrare, ove sussistente, l'inesattezza di tale circostanza allegando ricevuta che attestasse una differente data di ricezione dell'atto onde, da essa data, fare desumere a questa Corte la fondatezza della impugnata pronunzia per inammissibilità, ex art. 21 d. l.vo n. 546/1992, del ricorso.
Tanto premesso esso va accolto non essendo stato poi contestato, da parte dell'appellata, che la cartella sottostante l'intimazione fosse stata annullata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di Agenzia delle Entrate-Riscossione in quanto destinataria sostanziale dell'avverso ricorso e unico soggetto legittimato a contraddire. Nei confronti del comune di Paternò, esse spese, invece vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. 5, definitivamente pronunziando, in riforma della sentenza n. 9043/2021 della C. T. P. di Catania, Sezione 1, pronunziata il 15.11.2021, così provvede:
accoglie il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 29320179037917289/000;
condanna Agenzia delle Entrate-Riscossione al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio che liquida, oltre accessori di legge, in € 750,00 per ciascun grado.
Catania 22.10.2025 Il Presidente rel.
dr. V. Brancato
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 5, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO VINCENZO, Presidente e Relatore
FRANCOLA TOMMASO, Giudice
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3684/2022 depositato il 01/07/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Paterno' - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9043/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 1 e pubblicata il 03/12/2021
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320179037917289 I.C.I. 1996
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320031013440754000 I.C.I. 1996
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Per Ricorrente_1, appellante:
in accoglimento dell'appello, riformare la sentenza n. 9043/2021 emessa dalla Commissione Tributaria
Provinciale di Catania, Sez. 1, in data 15.11.2021, depositata in Segreteria data 03.12.2021, in esito al giudizio distinto al n. 5064/2018 R.G., mai notificata, per l'errore in procedendo commesso dal Giudice di prime cure, in quanto non si è pronunciato su punti decisivi della controversia, generando anche il difetto di motivazione della stessa sentenza, nonché per l'erronea dichiarazione di inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 21 del D.Lgs n. 546/1992; conseguentemente, nel merito, accertare e dichiarare, la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per inesistenza e/o nullità dell'atto impositivo (cartella di pagamento) ai fini della riscossione, tenuto conto che l'obbligazione contenuta nella cartelle di pagamento sottostante l'intimazione di pagamento de quo, è stata dichiarata non dovuta con sentenza n. 7634/12/14 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Catania, in esito al giudizio distinto al n. 8500/2008 R.
G.R..; conseguentemente, annullare l'intimazione di pagamento impugnata, disponendone lo sgravio e la cancellazione dal ruolo e condannare la società di riscossione, al risarcimento dei danni patiti, da valutarsi in via equitativa.
Con vittoria di spese e compensi professionali dei due gradi di giudizio.
Per l'Agenzia delle Entrate-Riscossione:
rigettare il proposto atto di appello;
con vittoria di spese e compensi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 9043/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Catania, Sez. 1, in data
15.11.2021, depositata in Segreteria data 03.12.2021, dichiarava inammissibile il ricorso proposto da Ricorrente_1.
Avverso tale sentenza, con atto notificato a mezzo pec, proponeva appello Ricorrente_1.
Agenzia delle Entrate-Riscossione formulava rituali controdeduzioni.
Il Comune di Paternò rimaneva contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante, per come dalla medesima affermato, costituendosi, aveva documentato, seppure attraverso Tracking spedizioni Società_1, che l'intimazione impugnata era stata da lei ricevuta il 5/2/2018 e che, quindi, il ricorso da ella proposto era stato tempestivo. In presenza di tale produzione ben avrebbe potuto e dovuto il concessionario della riscossione dimostrare, ove sussistente, l'inesattezza di tale circostanza allegando ricevuta che attestasse una differente data di ricezione dell'atto onde, da essa data, fare desumere a questa Corte la fondatezza della impugnata pronunzia per inammissibilità, ex art. 21 d. l.vo n. 546/1992, del ricorso.
Tanto premesso esso va accolto non essendo stato poi contestato, da parte dell'appellata, che la cartella sottostante l'intimazione fosse stata annullata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di Agenzia delle Entrate-Riscossione in quanto destinataria sostanziale dell'avverso ricorso e unico soggetto legittimato a contraddire. Nei confronti del comune di Paternò, esse spese, invece vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. 5, definitivamente pronunziando, in riforma della sentenza n. 9043/2021 della C. T. P. di Catania, Sezione 1, pronunziata il 15.11.2021, così provvede:
accoglie il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 29320179037917289/000;
condanna Agenzia delle Entrate-Riscossione al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio che liquida, oltre accessori di legge, in € 750,00 per ciascun grado.
Catania 22.10.2025 Il Presidente rel.
dr. V. Brancato