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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 22/10/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 254/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice On. Avv. Cesare D'Annunzio in esito all'udienza di discussione del 15/09/2025 tenuta mediante trattazione scritta, letti gli scritti conclusionali e le note d'udienza in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 254/2024 R.G., promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. SANTEUSANIO FABIO, con domicilio eletto in Via Giovanni XXIII 41
66026 Ortona ITALIA presso il difensore.
ATTORE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv.. Controparte_1 P.IVA_1
GA LD, e dell'Avv. GA LUCA ( ) C.F._2
VIA BRA 26/D VERONA;
, con domicilio eletto in PIAZZA BRA 26/D 37121
VERONA presso il difensore.
CONVENUTO
OGGETTO: BA (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE
Piaccia all'intestato On.le Tribunale, per quanto dedotto in premessa:
1.IN VIA PRELIMINARE DI MERITO,
pagina1 di 15 accertare e dichiarare il difetto di titolarità del credito da parte della società
così come rappresentata e difesa nel presente giudizio, per Controparte_1 le causali esposte in premessa e, per l'effetto, revocare il d.i. opposto siccome nullo e/o inammissibile;
2. ANCORA IN VIA PRELIMINARE,
dichiarare l'inesistenza per difetto di prova e/o inesigibilità del credito oggetto d'ingiunzione e, per l'effetto, revocare il d.i. opposto;
3. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
A) CON RIFERIMENTO AL C/C N. 10498, per i motivi dedotti in premessa, accertare e dichiarare, sul rapporto per cui è causa, congiuntamente e/o alternativamente:
1. la nullità del rapporto di conto corrente indicato in premessa per mancanza di valida forma scritta del contratto di apertura del conto corrente ovvero, in subordine, la nullità della clausola relativa alla determinazione degli interessi convenzionali passivi in misura ultralegale e/o, comunque, l'inefficacia dei relativi addebiti per indeterminatezza dell'oggetto ovvero per difetto della necessaria forma scritta o, in ulteriore subordine, l'inefficacia delle condizioni peggiorative eventualmente applicate rispetto a quelle eventualmente pattuite originariamente, per difetto di specifica accettazione ex art. 1341, II comma,
c.c. della clausola relativa al c.d. ius variandi ovvero per mancanza delle prescritte comunicazioni ex lege;
2. la nullità della clausola impositiva della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e/o comunque l'inefficacia dei relativi addebiti;
3. la nullità e/o l'inefficacia degli addebiti effettuati a titolo di C.M.S., C.D.F. e
C.I.V., spese ovvero per ogni altra commissione comunque denominata;
Applicate le valute secondo le effettive date delle operazioni contabilizzate, rideterminare l'effettivo saldo dare-avere del conto corrente n. 10498 alla data di chiusura del conto, considerando inesistente e/o comunque non provato il credito oggetto d'ingiunzione, in difetto dell'integrale produzione ex adverso di pagina2 di 15 tutti gli estratti conto del rapporto azionato ovvero, in subordine, azzerando il saldo del primo e/c eventualmente prodotto in giudizio, previa:
- applicazione del tasso sostitutivo legale ovvero ex art. 117 TUB, ovvero epurando integralmente, ex art. 1815 2° comma c.c., gli oneri addebitati a qualsiasi titolo nel caso di riscontrata pattuizione usuraria;
- dichiarando in ogni caso inefficaci le variazioni in peius, tempo per tempo, intervente nel corso del rapporto;
- epurando il costo determinato dalla capitalizzazione degli ineteressi passivi e degli altri oneri addebitati;
- eliminando il costo determinato dalle commissioni di massimo scoperto
(C.M.S.), commissioni di messa a disposizione fondi (C.DF) e delle commissioni di istuttoria veloce (CIV), delle spese e degli oneri applicati e non pattuiti e/o comunque non dovuti;
tenendo conto degli interessi attivi, in misura pari al tasso contrattuale ovvero legale, sui saldi che, tempo per tempo, risultassero eventualmente a credito di parte opponente per effetto della depurazione dal conto degli indebiti pagamenti sopra evidenziati, oltre accessori come per legge;
^^^
B) CON RIFERIMENTO ALLE DEL 05.06.2014 E Parte_2
DEL 22.08.2016:
Accertata e dichiarata la nullità delle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 di cui agli atti di fideiussione omnibus del 05.06.2014 e del 22.08.2016 in esame per violazione dell'art. 2, comma 2, della L. Antitrust, ovvero la nullità delle clausole di cui agli artt. 6 e 7 delle citate fideiussioni per contrarietà alla normativa consumeristica per le ragioni di cui al paragrafo VIII del presente atto di opposizione a d.i., accertare e dichiarare, per l'effetto, l'intervenuta decadenza della società opposta ad agire nei confronti dell'opponente- garante, per mancato rispetto del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c.;
^^^
pagina3 di 15 4. IN OGNI CASO, all'esito di quanto sopra, in accoglimento delle domande come sopra formulate, dichiarare, in tutto o in parte, non dovute le somme oggetto di ingiunzione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto, compensando l'asserita ragione creditoria apparentemente vantata dalla società opposta con le somme illegittimamente addebitate in danno al correntista-opponente in conseguenza delle nullità sopra eccepite, maggiorate degli interessi attivi, in misura pari al tasso legale, sui saldi che, tempo per tempo, risultassero eventualmente a credito del Sig. per Parte_1 effetto dell'epurazione delle somme indebitamente applicate e supra eccepite, oltre accessori - rivalutazione ed interessi - come per legge, con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del deducente procuratore che si dichiara antistatario.
CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA
Respingersi, per tutto quanto esposto in narrativa, le domande proposte dagli opponenti nei confronti di rappresentata da Controparte_1 [...]
, in quanto infondate in fatto e in diritto conseguentemente CP_2 confermarsi il decreto ingiuntivo opposto, con ogni conseguente provvedimento di ragione e di legge, e quindi condannarsi gli opponenti, in via tra loro solidale, in favore di rappresentata da Controparte_1 [...]
., l'importo di Euro 40.268,26, oltre agli interessi ai tassi e con le CP_2 decorrenze come indicati nel decreto opposto, ed oltre accessori di legge.
Con vittoria in favore di rappresentata da Controparte_1 CP_2
., di spese, diritti ed onorari di lite, sia della fase monitoria sia della
[...] presente fase di opposizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
I sigg. e hanno proposto Parte_1 Parte_3 opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Lanciano numero 14 del 2024 con il quale è stato loro ingiunto il pagamento in favore della società della somma complessiva di euro 40.268,26 oltre spese e Controparte_1 accessori.
pagina4 di 15 Hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva della CP_1
Mancando la prova del contratto di gestione di crediti in blocco del 25 giugno
2021 intercorso tra e la E CP_1 Controparte_3 [...]
; hanno eccepito il difetto di prova di inclusione del credito oggetto CP_4 di ingiunzione nella contestata operazione di cessione dei crediti e l'omessa iscrizione delle sessioni di credito in blocco nel registro delle imprese;
Nel merito hanno eccepito la mancanza di prova del credito oggetto di ingiunzione;
l'illegittimo esercizio dello ius variandi;
illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi;
la nullità delle pattuizioni anatocistiche nel contratto di rinegoziazione delle condizioni economiche del 5 giugno 2014; illegittimo applicazione delle commissioni di massimo scoperto;
Decadenza dal termine di cui all'articolo 1957 CC e del conseguente diritto di agire nei confronti della signora . Parte_3
si è costituita in giudizio ed ha contestato la domanda CP_1 chiedendone il rigetto. Ha dedotto la propria legittimazione attiva, e l'inclusione del credito nella cessione, ha richiamato la documentazione allegata al monitorio a prova del rapporto e del suo contenuto;
ha contestato l'applicazione di interessi anatocistici, ha eccepito la prescrizione per contestazioni sugli addebiti operati anteriormente al 11/7/2009, a fronte della comunicazione di risoluzione inviata agli opponenti il 11/07/2019, la validità della deroga al disposto dell'art.1957 cc
Dopo la statuizione sulla provvisoria esecutorietà. Le parti sono ste rimesse in mediazione;
la procedura ha avuto esito negativo;
rigettata la richiesta di CTU in quanto ritenuta esplorativa, il giudizio è stato rinviato ai sensi dell'art. 281 sexies quinquies co.1 cpc per la decisione all'udienza del
15/09/2025 tenuta mediante trattazione scritta, con assegnazione dei termini per scritti conclusionali, e definita con sentenza resa ex art.429 cpc e 127 ter cpc
DIRITTO
I. Gli opponenti contestano la pretesa creditoria della società opposta
( , che ha agito in qualità di cessionaria, e chiedono Controparte_1
pagina5 di 15 la revoca del decreto ingiuntivo per molteplici ragioni.
II. Secondo gli attori la società non ha provato la Controparte_1 titolarità per agire in quanto non ha prodotto il contratto di cessione di crediti in blocco che sarebbe intercorso con e Controparte_3
Contesta che la sola pubblicazione dell'avviso in Controparte_4
Gazzetta Ufficiale sia sufficiente, specialmente perché l'avviso è stato pubblicato su iniziativa della sola cessionaria e non delle banche cedenti, in linea con una recente pronuncia della Cassazione (Ord. n.
17944/2023).
III. Mancherebbe inoltre prova dell'inclusione del credito specifico nella cessione: l'opposta non ha dimostrato che il credito oggetto d'ingiunzione sia effettivamente incluso tra quelli ceduti nell'operazione citata. La pubblicazione in G.U. attesta solo l'efficacia verso il debitore
(sostitutiva della notifica) ma non prova né l'esistenza del contratto, né
l'inclusione del singolo credito, come chiarito da Cass. Ord. n.
5167/2020 e n. 2479/2020).
IV. La cessione inoltre non sarebbe opponibile per omessa iscrizione nel
Registro delle Imprese adempimento richiesto cumulativamente dall'art. 58, comma 2, TUB (richiamato dall'art. 4 della L. 130/99) per rendere la cessione in blocco opponibile al debitore ceduto.
V. Sull'eccepito difetto di legittimazione attiva va in primo luogo tenuto conto dell'orientamento della Cassazione richiamato tra le occasioni più recenti da sez. I, 22/04/2024, n.10860 secondo cui l'avviso in Gazzetta
Ufficiale può dimostrare la titolarità del credito ceduto ex art. 58 TUB in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca. In tale caso
è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto pagina6 di 15 della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca
d'Italia.
VI. Per un corretto inquadramento della tematica, occorre partire da una didascalica decisione della Cassazione (Cass. n.17944/2023; conf.
Cass. n.5478/2024; Cass. n.7866/2024; Cass. n.12818/2024) che, nel dichiarato intento di fare chiarezza e armonizzare i propri precedenti, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
a. in caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere:
la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni;
b. tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 TUB. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal secondo comma della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264
c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione.
pagina7 di 15 Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio (la prova della cessione del credito può essere resa anche tramite ricorso a presunzioni: Cass. n. 21821/2023; Cass. n. 17944/2023);
c. laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti “in blocco” non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, la legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo.
VII. L'assunto secondo cui la cessione dei crediti, anche in blocco, non può dirsi provata con la sola produzione dell'estratto dell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 TUB è stato di recente richiamato da Corte appello Taranto, 03/05/2024, n.161 pur precisando che al contempo non è credibile che un soggetto (il cessionario) dia una così ampia pubblicità, peraltro facendosi identificare in Gazzetta
Ufficiale, ad un fatto quale la cessione di crediti senza che sussista effettivamente detta cessione, assoggettandosi così al rischio di gravi effetti sotto il profilo civile e penale, sia nei confronti dei debitori ceduti, che del titolare effettivo dei crediti. La forma così "diffusa" della pubblicità della cessione e l'identificabilità di chi si dice cessionario sono, in sostanza, elementi indiziari molto forti dell'esistenza della cessione.
pagina8 di 15 VIII. E se sulla scorta dei suddetti richiami può dirsi individuata la legittimazione attiva dell'odierna attrice già in base all'estratto della
Gazzetta Ufficiale allegato v'è poi il rilevo che non può essere ignorata la disponibilità da parte di di tutta la documentazione CP_1 formata dalla cedente (i contratti, le lettere di messa in mora, le comunicazioni di decadenza dal beneficio) non altrimenti giustificabile se non dalle finalità connesse alla intervenuta cessione.
IX. L'argomento è comunque corroborato dalla intervenuta produzione, da parte della convenuta opposta, dell'elenco dei rapporti ceduti, che riporta quello in contestazione: a fronte dell'eccepita carenza di legittimazione attiva per l'omessa inclusione del credito nell'avviso di cessione la convenuta ha allegato la comunicazione Intesa San Paolo Con di cessione del credito, e l'elenco (acronimo intuitivamente riferibile alle cessioni Intesa San Paolo) che comprende il rapporto in contesa
(l'allegato in formato pdf costituito da 252 pagine è stato fornito da senza alcuna indicazione e con generico richiamo, rendendo CP_1 disagevole rintracciare il rapporto in questione, comunque presente in esso, n.10498 della filiale 3809, riportato al rigo 30 della pagina 245, e Con dalla dichiarazione del 11/11/2024 con cui conferma ad CP_1
l'inclusione nella cessione del rapporto in contesa.
X. Dal che può riconoscersi la legittimazione attiva della ricorrente in monitorio.
XI. L'eccezione di mancata trascrizione di questa cessione nel registro imprese non è pertinente al caso in esame, posto che “l'opponibilità” della cessione cui il deducente fa riferimento è quella connessa alla efficacia liberatoria di pagamenti eventualmente effettuati nei confronti del cedente, aspetto del tutto avulso dalla presente contesa, posto che l'opponente non deduce di pagamenti inutilmente effettuati nel lasso temporale intercorso tra la cessione dei crediti e il deposito del ricorso per ingiunzione.
XII. l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per omessa prova del credito pagina9 di 15 va rigettata perché al ricorso ingiuntivo sono allegati sia i contratti di conto corrente e di apertura di credito sottoscritti da che le Parte_1 fideiussioni sottoscritte dalla . Parte_3
XIII. Le sottoscrizioni di questi atti, peraltro, non sono disconosciute.
XIV. In ordine al merito del contratto, l'opponente ha sollevato diverse eccezioni, tutte caratterizzate dal diffuso richiamo agli orientamenti giurisprudenziali sull'argomento proposto, ma senza la necessaria traslazione al caso in esame, senza cioè che all'enunciazione dei principi richiamati abbia fatto seguito la concreta indicazione della violazione dedotta al caso di specie, e la sua concreta incidenza sul rapporto.
XV. L'eccezione di nullità per mancanza della forma scritta ad substantiam ai sensi dell'art. 117, comma 3, TUB riguardo agli interessi ultra legali
(art. 1284, ultimo comma, c.c.), con conseguente necessità di ricalcolare il saldo epurato da tali addebiti non può essere accolta perché genericamente formulata, senza individuazione dell'interesse applicato, né di quello ritenuto applicabile.
XVI. Analogamente formulata, l'eccezione di illegittimo esercizio dello ius variandi, con indebita variazione unilaterale in peggio delle condizioni contrattuali in difetto di specifica previsione contrattuale e/o per mancanza di comunicazioni ex art. 118 TUB, va rigettata perché generica: parte opponente non indica quando sarebbe stato esercitato lo jus variandi ed in che misura e termini abbia inciso sulla determinazione del credito ingiunto rapporti.
XVII. Lo stesso rilievo caratterizza le eccezioni di nullità della prassi di capitalizzazione trimestrale degli interessi (anatocismo), in violazione dell'art. 1283 c.c., sia per il periodo antecedente alla delibera CICR del
2000, sia per il periodo successivo in quanto l'adeguamento della clausola anatocistica;
quanto alla omessa indicazione del Tasso Annuo
Effettivo (TAE) nel contratto di rinegoziazione/apertura credito, rileva che l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo pagina10 di 15 effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima. (Cass. Sez. 1,
14/02/2023, n. 4597, Rv. 666991 - 01); e l'illegittimità degli addebiti per
CMS (o altre commissioni analoghe) per difetto di forma scritta del contratto e per indeterminatezza dell'oggetto Commissione di Messa a
Disposizione Fondi (CDF) e Commissione di Istruttoria Veloce (CIV): Si eccepisce l'illegittimità di tali commissioni (applicabili solo dal
28.11.2011, data di entrata in vigore dell'art. 117-bis TUB) e se ne deduce l'applicazione in modo arbitrario, senza dimostrare l'effettivo svolgimento di un'attività istruttoria sul merito creditizio e senza essere commisurata ai costi realmente sostenuti dalla Banca, si contesta che la CDF è stata applicata senza uniformarsi ai dettami dell'art. 117-bis
TUB e si contesta l'applicazione di valute a favore della banca
(anticipate o posticipate) e di spese sine titulo o in assenza di valida pattuizione scritta, chiedendo l'epurazione di tutti questi addebiti.
XVIII. Nessuna specifica quantificazione segue però il generico richiamo a queste massime esperienziali, si deduce genericamente che questi addebiti rendono il saldo debitore azionato inesistente ed erroneo.
XIX. In ordine alla eccepita nullità parziale delle Fideiussioni Omnibus del
05.06.2014 e del 22.08.2016 prestate dalla Sig.ra si richiama Parte_3
Cass. Sez. 1, 10/07/2025, n. 18851, Rv. 675464 - 01) secondo cui in tema di intese restrittive della concorrenza, una fideiussione omnibus, conformata a un modello contrattuale predisposto dall'ABI prima dell'ottobre 2002, può essere qualificata contratto "a valle" di un'intesa restrittiva "a monte", in base al provvedimento n. 55 del 2005 della pagina11 di 15 Banca d'Italia, ove il giudice compia una ricognizione di tale provvedimento, per verificare se esso integri una prova privilegiata anche con riguardo all'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale presente all'epoca e, in difetto di positivo riscontro in tal senso, accerti, sulla scorta di altri mezzi di prova, l'esistenza dell'intesa restrittiva che trovi espressione in una o più clausole del contratto di garanzia. (
XX. Secondo l'opponente le clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 delle fideiussioni riproducono pedissequamente lo schema contrattuale ABI ritenuto lesivo della concorrenza (per le clausole di "reviviscenza", rinuncia all'art. 1957 c.c. e estensione della garanzia) e sanzionato da
Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005.
XXI. Detto provvedimento della Banca d'Italia di accertamento dell'infrazione possiede un'elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale, ed il giudice deve valutare se le disposizioni convenute contrattualmente coincidano con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva (Cass. 22 maggio 2019, n. 13846; cfr. pure la cit. Cass. Sez.
U. 30 dicembre 2021, n. 41994) In base alla giurisprudenza appena richiamata il fideiussore gode di un'agevolazione probatoria e per invocare la nullità egli potrà (e dovrà, trattandosi di un atto amministrativo, rispetto al quale non opera il principio iura novit curia) documentare il provvedimento della Banca d'Italia che ha accertato l'illecito concorrenziale, e le clausole contrattuali asseritamente invalide, per consentirne la verifica di corrispondenza con quelle contemplate nel suddetto provvedimento, da riguardare in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza (cfr., in motivazione, la cit. Cass. 25 gennaio 2025, n. 1851). Sarà poi la banca a dover fornire gli elementi di prova da cui desumere che lo schema contrattuale predisposto e adottato nella negoziazione «a valle» non costituiva sbocco dell'intesa restrittiva: elementi di prova consistenti, ad esempio, nell'assenza, da parte della banca, di una standardizzazione dei propri contratti secondo lo schema dell'ABI, o nell'adozione di una pagina12 di 15 prassi consistente nella sottoposizione agli interessati di moduli contrattuali alternativi, non recanti le clausole riconosciute contrastanti con la disciplina antitrust.
XXII. Nel caso di specie la si è limitata al rilevo del lasso temporale CP_1 intercorso tra il provvedimento della banca d'Italia e la contrattazione delle fideiussioni. Tale argomento non è di per sé solo esauriente né convincente, dovendo ritenersi onere della banca fornire gli elementi di prova da cui desumere che lo schema contrattuale predisposto e adottato nella negoziazione «a valle» non costituiva sbocco dell'intesa restrittiva: elementi di prova consistenti, ad esempio, nell'assenza, da parte della banca, di una standardizzazione dei propri contratti secondo lo schema dell'ABI, o nell'adozione di una prassi consistente nella sottoposizione agli interessati di moduli contrattuali alternativi, non recanti le clausole riconosciute contrastanti con la disciplina antitrust, e da questi non preferiti all'atto della sottoscrizione.
XXIII. Nel caso in esame si rileva la piena conformità delle clausole contestate dall'opponente allo schema ABI
XXIV. Ne consegue che le clausole contenute nelle fideiussioni, in particolare la clausola di deroga e rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 CC vanno dichiarate nulle, con la conseguente declaratoria di decadenza dall'esercizio della garanzia fideiussoria, non risultando la tempestiva escussione della fideiussione nel termine di cui alll'art.1957 CC. Il decreto ingiuntivo emesso nei confronti di va Controparte_6 quindi revocato
XXV. La clausola risulta comunque afflitta da nullità anche alla luce della disciplina consumeristica: non risulta infatti che la operi come Parte_3 soggetto esercente attività commerciale, e non risulta dedotta, né provata, la sussistenza di specifico interesse patrimoniale all'andamento dell'impresa garantita
****
XXVI. Viene ora ad esame l'eccezione di parte opponente circa il difetto di pagina13 di 15 prova sull'ammontare dell'importo azionato. Dato per noto, e senza argomenti ridondanti, che l'estratto TUB costituisce documento idoneo all'emissione del decreto ingiuntivo, ma non prova la sussistenza del credito nella successiva fase di opposizione, va valutata la prova fornita dall'opposta nella presente fase.
XXVII. A fronte delle contestazioni di parte opponente circa la sussistenza di prova del rapporto dedotto, la convenuta ha allegato, nelle memorie istruttorie, gli estratti di conto corrente 10498 a partire dall'anno 2014.
XXVIII. L'opponente ha quindi eccepito, nel primo atto successivo a tale produzione, il difetto di prova di sussistenza del credito per l'epoca anteriore al primo estratto disponibile, ha contestato il saldo debitore iniziale indicato in € 14.226,14 al 30/9/14 nell'estratto conto al 31/12/14, chiedendo il ricalcolo contemplando da tale data il C.D. Saldo zero.
XXIX. A fronte di questa deduzione si è limitata al richiamo Controparte_1 delle proprie precedenti deduzioni ed allegazioni, tra le quali non emergono elementi suppletivi o integrativi, che consentano di ritenere provata la sussistenza del debito di € 14.226,14 alla data del primo estratto disponibile.
XXX. Pertanto, in aderenza all'orientamento giurisprudenziale prevalente,
l'importo in ingiunzione va ricalcolato tenendo a riferimento il saldo zero alla data del primo estratto disponibile.
XXXI. La sussistenza del debito di va riconosciuta, e ne Parte_1 va rideterminato l'ammontare.
XXXII. Ne consegue che va emessa sentenza parziale con cui il decreto ingiuntivo va revocato, nei confronti del fideiussore, per la riconosciuta decadenza dall'escussione e nei confronti del per difetto di Parte_1 prova sull'ammontare effettivo de credito, comportando peraltro il prosieguo del giudizio per determinare l'ammontare effettivamente dovuto dal Parte_1
XXXIII. La regolazione delle spese è rimessa al definitivo pagina14 di 15
P.Q.M.
Il Tribunale, parzialmente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Revoca il decreto ingiuntivo opposto nr 32/2024 RG – 14/2024 D.I. del
17/01/2024;
2. Dichiara decaduto il creditore dalla garanzia fideiussoria prestata da
[...]
; Parte_3
3. Dispone con separata ordinanza il prosieguo del giudizio per la nomina del CTU e la determinazione dell'importo dovuto dal Parte_1
.
[...]
4. Rimette alla statuizione definitiva la regolazione dele spese di lite
5. Sentenza provvisoriamente esecutiva (art.282 cpc)
Sentenza resa ex art. 429 cpc e 127 ter cpc pubblicata mediante deposito con esonero da lettura per trattazione scritta dell'udienza di discussione
Lanciano, 22 ottobre 2025
Il Giudice On.
Avv. Cesare D'Annunzio
pagina15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice On. Avv. Cesare D'Annunzio in esito all'udienza di discussione del 15/09/2025 tenuta mediante trattazione scritta, letti gli scritti conclusionali e le note d'udienza in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 254/2024 R.G., promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. SANTEUSANIO FABIO, con domicilio eletto in Via Giovanni XXIII 41
66026 Ortona ITALIA presso il difensore.
ATTORE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv.. Controparte_1 P.IVA_1
GA LD, e dell'Avv. GA LUCA ( ) C.F._2
VIA BRA 26/D VERONA;
, con domicilio eletto in PIAZZA BRA 26/D 37121
VERONA presso il difensore.
CONVENUTO
OGGETTO: BA (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE
Piaccia all'intestato On.le Tribunale, per quanto dedotto in premessa:
1.IN VIA PRELIMINARE DI MERITO,
pagina1 di 15 accertare e dichiarare il difetto di titolarità del credito da parte della società
così come rappresentata e difesa nel presente giudizio, per Controparte_1 le causali esposte in premessa e, per l'effetto, revocare il d.i. opposto siccome nullo e/o inammissibile;
2. ANCORA IN VIA PRELIMINARE,
dichiarare l'inesistenza per difetto di prova e/o inesigibilità del credito oggetto d'ingiunzione e, per l'effetto, revocare il d.i. opposto;
3. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
A) CON RIFERIMENTO AL C/C N. 10498, per i motivi dedotti in premessa, accertare e dichiarare, sul rapporto per cui è causa, congiuntamente e/o alternativamente:
1. la nullità del rapporto di conto corrente indicato in premessa per mancanza di valida forma scritta del contratto di apertura del conto corrente ovvero, in subordine, la nullità della clausola relativa alla determinazione degli interessi convenzionali passivi in misura ultralegale e/o, comunque, l'inefficacia dei relativi addebiti per indeterminatezza dell'oggetto ovvero per difetto della necessaria forma scritta o, in ulteriore subordine, l'inefficacia delle condizioni peggiorative eventualmente applicate rispetto a quelle eventualmente pattuite originariamente, per difetto di specifica accettazione ex art. 1341, II comma,
c.c. della clausola relativa al c.d. ius variandi ovvero per mancanza delle prescritte comunicazioni ex lege;
2. la nullità della clausola impositiva della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e/o comunque l'inefficacia dei relativi addebiti;
3. la nullità e/o l'inefficacia degli addebiti effettuati a titolo di C.M.S., C.D.F. e
C.I.V., spese ovvero per ogni altra commissione comunque denominata;
Applicate le valute secondo le effettive date delle operazioni contabilizzate, rideterminare l'effettivo saldo dare-avere del conto corrente n. 10498 alla data di chiusura del conto, considerando inesistente e/o comunque non provato il credito oggetto d'ingiunzione, in difetto dell'integrale produzione ex adverso di pagina2 di 15 tutti gli estratti conto del rapporto azionato ovvero, in subordine, azzerando il saldo del primo e/c eventualmente prodotto in giudizio, previa:
- applicazione del tasso sostitutivo legale ovvero ex art. 117 TUB, ovvero epurando integralmente, ex art. 1815 2° comma c.c., gli oneri addebitati a qualsiasi titolo nel caso di riscontrata pattuizione usuraria;
- dichiarando in ogni caso inefficaci le variazioni in peius, tempo per tempo, intervente nel corso del rapporto;
- epurando il costo determinato dalla capitalizzazione degli ineteressi passivi e degli altri oneri addebitati;
- eliminando il costo determinato dalle commissioni di massimo scoperto
(C.M.S.), commissioni di messa a disposizione fondi (C.DF) e delle commissioni di istuttoria veloce (CIV), delle spese e degli oneri applicati e non pattuiti e/o comunque non dovuti;
tenendo conto degli interessi attivi, in misura pari al tasso contrattuale ovvero legale, sui saldi che, tempo per tempo, risultassero eventualmente a credito di parte opponente per effetto della depurazione dal conto degli indebiti pagamenti sopra evidenziati, oltre accessori come per legge;
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B) CON RIFERIMENTO ALLE DEL 05.06.2014 E Parte_2
DEL 22.08.2016:
Accertata e dichiarata la nullità delle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 di cui agli atti di fideiussione omnibus del 05.06.2014 e del 22.08.2016 in esame per violazione dell'art. 2, comma 2, della L. Antitrust, ovvero la nullità delle clausole di cui agli artt. 6 e 7 delle citate fideiussioni per contrarietà alla normativa consumeristica per le ragioni di cui al paragrafo VIII del presente atto di opposizione a d.i., accertare e dichiarare, per l'effetto, l'intervenuta decadenza della società opposta ad agire nei confronti dell'opponente- garante, per mancato rispetto del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c.;
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pagina3 di 15 4. IN OGNI CASO, all'esito di quanto sopra, in accoglimento delle domande come sopra formulate, dichiarare, in tutto o in parte, non dovute le somme oggetto di ingiunzione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto, compensando l'asserita ragione creditoria apparentemente vantata dalla società opposta con le somme illegittimamente addebitate in danno al correntista-opponente in conseguenza delle nullità sopra eccepite, maggiorate degli interessi attivi, in misura pari al tasso legale, sui saldi che, tempo per tempo, risultassero eventualmente a credito del Sig. per Parte_1 effetto dell'epurazione delle somme indebitamente applicate e supra eccepite, oltre accessori - rivalutazione ed interessi - come per legge, con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del deducente procuratore che si dichiara antistatario.
CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA
Respingersi, per tutto quanto esposto in narrativa, le domande proposte dagli opponenti nei confronti di rappresentata da Controparte_1 [...]
, in quanto infondate in fatto e in diritto conseguentemente CP_2 confermarsi il decreto ingiuntivo opposto, con ogni conseguente provvedimento di ragione e di legge, e quindi condannarsi gli opponenti, in via tra loro solidale, in favore di rappresentata da Controparte_1 [...]
., l'importo di Euro 40.268,26, oltre agli interessi ai tassi e con le CP_2 decorrenze come indicati nel decreto opposto, ed oltre accessori di legge.
Con vittoria in favore di rappresentata da Controparte_1 CP_2
., di spese, diritti ed onorari di lite, sia della fase monitoria sia della
[...] presente fase di opposizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
I sigg. e hanno proposto Parte_1 Parte_3 opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Lanciano numero 14 del 2024 con il quale è stato loro ingiunto il pagamento in favore della società della somma complessiva di euro 40.268,26 oltre spese e Controparte_1 accessori.
pagina4 di 15 Hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva della CP_1
Mancando la prova del contratto di gestione di crediti in blocco del 25 giugno
2021 intercorso tra e la E CP_1 Controparte_3 [...]
; hanno eccepito il difetto di prova di inclusione del credito oggetto CP_4 di ingiunzione nella contestata operazione di cessione dei crediti e l'omessa iscrizione delle sessioni di credito in blocco nel registro delle imprese;
Nel merito hanno eccepito la mancanza di prova del credito oggetto di ingiunzione;
l'illegittimo esercizio dello ius variandi;
illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi;
la nullità delle pattuizioni anatocistiche nel contratto di rinegoziazione delle condizioni economiche del 5 giugno 2014; illegittimo applicazione delle commissioni di massimo scoperto;
Decadenza dal termine di cui all'articolo 1957 CC e del conseguente diritto di agire nei confronti della signora . Parte_3
si è costituita in giudizio ed ha contestato la domanda CP_1 chiedendone il rigetto. Ha dedotto la propria legittimazione attiva, e l'inclusione del credito nella cessione, ha richiamato la documentazione allegata al monitorio a prova del rapporto e del suo contenuto;
ha contestato l'applicazione di interessi anatocistici, ha eccepito la prescrizione per contestazioni sugli addebiti operati anteriormente al 11/7/2009, a fronte della comunicazione di risoluzione inviata agli opponenti il 11/07/2019, la validità della deroga al disposto dell'art.1957 cc
Dopo la statuizione sulla provvisoria esecutorietà. Le parti sono ste rimesse in mediazione;
la procedura ha avuto esito negativo;
rigettata la richiesta di CTU in quanto ritenuta esplorativa, il giudizio è stato rinviato ai sensi dell'art. 281 sexies quinquies co.1 cpc per la decisione all'udienza del
15/09/2025 tenuta mediante trattazione scritta, con assegnazione dei termini per scritti conclusionali, e definita con sentenza resa ex art.429 cpc e 127 ter cpc
DIRITTO
I. Gli opponenti contestano la pretesa creditoria della società opposta
( , che ha agito in qualità di cessionaria, e chiedono Controparte_1
pagina5 di 15 la revoca del decreto ingiuntivo per molteplici ragioni.
II. Secondo gli attori la società non ha provato la Controparte_1 titolarità per agire in quanto non ha prodotto il contratto di cessione di crediti in blocco che sarebbe intercorso con e Controparte_3
Contesta che la sola pubblicazione dell'avviso in Controparte_4
Gazzetta Ufficiale sia sufficiente, specialmente perché l'avviso è stato pubblicato su iniziativa della sola cessionaria e non delle banche cedenti, in linea con una recente pronuncia della Cassazione (Ord. n.
17944/2023).
III. Mancherebbe inoltre prova dell'inclusione del credito specifico nella cessione: l'opposta non ha dimostrato che il credito oggetto d'ingiunzione sia effettivamente incluso tra quelli ceduti nell'operazione citata. La pubblicazione in G.U. attesta solo l'efficacia verso il debitore
(sostitutiva della notifica) ma non prova né l'esistenza del contratto, né
l'inclusione del singolo credito, come chiarito da Cass. Ord. n.
5167/2020 e n. 2479/2020).
IV. La cessione inoltre non sarebbe opponibile per omessa iscrizione nel
Registro delle Imprese adempimento richiesto cumulativamente dall'art. 58, comma 2, TUB (richiamato dall'art. 4 della L. 130/99) per rendere la cessione in blocco opponibile al debitore ceduto.
V. Sull'eccepito difetto di legittimazione attiva va in primo luogo tenuto conto dell'orientamento della Cassazione richiamato tra le occasioni più recenti da sez. I, 22/04/2024, n.10860 secondo cui l'avviso in Gazzetta
Ufficiale può dimostrare la titolarità del credito ceduto ex art. 58 TUB in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca. In tale caso
è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto pagina6 di 15 della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca
d'Italia.
VI. Per un corretto inquadramento della tematica, occorre partire da una didascalica decisione della Cassazione (Cass. n.17944/2023; conf.
Cass. n.5478/2024; Cass. n.7866/2024; Cass. n.12818/2024) che, nel dichiarato intento di fare chiarezza e armonizzare i propri precedenti, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
a. in caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere:
la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni;
b. tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 TUB. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal secondo comma della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264
c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione.
pagina7 di 15 Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio (la prova della cessione del credito può essere resa anche tramite ricorso a presunzioni: Cass. n. 21821/2023; Cass. n. 17944/2023);
c. laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti “in blocco” non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, la legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo.
VII. L'assunto secondo cui la cessione dei crediti, anche in blocco, non può dirsi provata con la sola produzione dell'estratto dell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 TUB è stato di recente richiamato da Corte appello Taranto, 03/05/2024, n.161 pur precisando che al contempo non è credibile che un soggetto (il cessionario) dia una così ampia pubblicità, peraltro facendosi identificare in Gazzetta
Ufficiale, ad un fatto quale la cessione di crediti senza che sussista effettivamente detta cessione, assoggettandosi così al rischio di gravi effetti sotto il profilo civile e penale, sia nei confronti dei debitori ceduti, che del titolare effettivo dei crediti. La forma così "diffusa" della pubblicità della cessione e l'identificabilità di chi si dice cessionario sono, in sostanza, elementi indiziari molto forti dell'esistenza della cessione.
pagina8 di 15 VIII. E se sulla scorta dei suddetti richiami può dirsi individuata la legittimazione attiva dell'odierna attrice già in base all'estratto della
Gazzetta Ufficiale allegato v'è poi il rilevo che non può essere ignorata la disponibilità da parte di di tutta la documentazione CP_1 formata dalla cedente (i contratti, le lettere di messa in mora, le comunicazioni di decadenza dal beneficio) non altrimenti giustificabile se non dalle finalità connesse alla intervenuta cessione.
IX. L'argomento è comunque corroborato dalla intervenuta produzione, da parte della convenuta opposta, dell'elenco dei rapporti ceduti, che riporta quello in contestazione: a fronte dell'eccepita carenza di legittimazione attiva per l'omessa inclusione del credito nell'avviso di cessione la convenuta ha allegato la comunicazione Intesa San Paolo Con di cessione del credito, e l'elenco (acronimo intuitivamente riferibile alle cessioni Intesa San Paolo) che comprende il rapporto in contesa
(l'allegato in formato pdf costituito da 252 pagine è stato fornito da senza alcuna indicazione e con generico richiamo, rendendo CP_1 disagevole rintracciare il rapporto in questione, comunque presente in esso, n.10498 della filiale 3809, riportato al rigo 30 della pagina 245, e Con dalla dichiarazione del 11/11/2024 con cui conferma ad CP_1
l'inclusione nella cessione del rapporto in contesa.
X. Dal che può riconoscersi la legittimazione attiva della ricorrente in monitorio.
XI. L'eccezione di mancata trascrizione di questa cessione nel registro imprese non è pertinente al caso in esame, posto che “l'opponibilità” della cessione cui il deducente fa riferimento è quella connessa alla efficacia liberatoria di pagamenti eventualmente effettuati nei confronti del cedente, aspetto del tutto avulso dalla presente contesa, posto che l'opponente non deduce di pagamenti inutilmente effettuati nel lasso temporale intercorso tra la cessione dei crediti e il deposito del ricorso per ingiunzione.
XII. l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per omessa prova del credito pagina9 di 15 va rigettata perché al ricorso ingiuntivo sono allegati sia i contratti di conto corrente e di apertura di credito sottoscritti da che le Parte_1 fideiussioni sottoscritte dalla . Parte_3
XIII. Le sottoscrizioni di questi atti, peraltro, non sono disconosciute.
XIV. In ordine al merito del contratto, l'opponente ha sollevato diverse eccezioni, tutte caratterizzate dal diffuso richiamo agli orientamenti giurisprudenziali sull'argomento proposto, ma senza la necessaria traslazione al caso in esame, senza cioè che all'enunciazione dei principi richiamati abbia fatto seguito la concreta indicazione della violazione dedotta al caso di specie, e la sua concreta incidenza sul rapporto.
XV. L'eccezione di nullità per mancanza della forma scritta ad substantiam ai sensi dell'art. 117, comma 3, TUB riguardo agli interessi ultra legali
(art. 1284, ultimo comma, c.c.), con conseguente necessità di ricalcolare il saldo epurato da tali addebiti non può essere accolta perché genericamente formulata, senza individuazione dell'interesse applicato, né di quello ritenuto applicabile.
XVI. Analogamente formulata, l'eccezione di illegittimo esercizio dello ius variandi, con indebita variazione unilaterale in peggio delle condizioni contrattuali in difetto di specifica previsione contrattuale e/o per mancanza di comunicazioni ex art. 118 TUB, va rigettata perché generica: parte opponente non indica quando sarebbe stato esercitato lo jus variandi ed in che misura e termini abbia inciso sulla determinazione del credito ingiunto rapporti.
XVII. Lo stesso rilievo caratterizza le eccezioni di nullità della prassi di capitalizzazione trimestrale degli interessi (anatocismo), in violazione dell'art. 1283 c.c., sia per il periodo antecedente alla delibera CICR del
2000, sia per il periodo successivo in quanto l'adeguamento della clausola anatocistica;
quanto alla omessa indicazione del Tasso Annuo
Effettivo (TAE) nel contratto di rinegoziazione/apertura credito, rileva che l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo pagina10 di 15 effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima. (Cass. Sez. 1,
14/02/2023, n. 4597, Rv. 666991 - 01); e l'illegittimità degli addebiti per
CMS (o altre commissioni analoghe) per difetto di forma scritta del contratto e per indeterminatezza dell'oggetto Commissione di Messa a
Disposizione Fondi (CDF) e Commissione di Istruttoria Veloce (CIV): Si eccepisce l'illegittimità di tali commissioni (applicabili solo dal
28.11.2011, data di entrata in vigore dell'art. 117-bis TUB) e se ne deduce l'applicazione in modo arbitrario, senza dimostrare l'effettivo svolgimento di un'attività istruttoria sul merito creditizio e senza essere commisurata ai costi realmente sostenuti dalla Banca, si contesta che la CDF è stata applicata senza uniformarsi ai dettami dell'art. 117-bis
TUB e si contesta l'applicazione di valute a favore della banca
(anticipate o posticipate) e di spese sine titulo o in assenza di valida pattuizione scritta, chiedendo l'epurazione di tutti questi addebiti.
XVIII. Nessuna specifica quantificazione segue però il generico richiamo a queste massime esperienziali, si deduce genericamente che questi addebiti rendono il saldo debitore azionato inesistente ed erroneo.
XIX. In ordine alla eccepita nullità parziale delle Fideiussioni Omnibus del
05.06.2014 e del 22.08.2016 prestate dalla Sig.ra si richiama Parte_3
Cass. Sez. 1, 10/07/2025, n. 18851, Rv. 675464 - 01) secondo cui in tema di intese restrittive della concorrenza, una fideiussione omnibus, conformata a un modello contrattuale predisposto dall'ABI prima dell'ottobre 2002, può essere qualificata contratto "a valle" di un'intesa restrittiva "a monte", in base al provvedimento n. 55 del 2005 della pagina11 di 15 Banca d'Italia, ove il giudice compia una ricognizione di tale provvedimento, per verificare se esso integri una prova privilegiata anche con riguardo all'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale presente all'epoca e, in difetto di positivo riscontro in tal senso, accerti, sulla scorta di altri mezzi di prova, l'esistenza dell'intesa restrittiva che trovi espressione in una o più clausole del contratto di garanzia. (
XX. Secondo l'opponente le clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 delle fideiussioni riproducono pedissequamente lo schema contrattuale ABI ritenuto lesivo della concorrenza (per le clausole di "reviviscenza", rinuncia all'art. 1957 c.c. e estensione della garanzia) e sanzionato da
Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005.
XXI. Detto provvedimento della Banca d'Italia di accertamento dell'infrazione possiede un'elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale, ed il giudice deve valutare se le disposizioni convenute contrattualmente coincidano con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva (Cass. 22 maggio 2019, n. 13846; cfr. pure la cit. Cass. Sez.
U. 30 dicembre 2021, n. 41994) In base alla giurisprudenza appena richiamata il fideiussore gode di un'agevolazione probatoria e per invocare la nullità egli potrà (e dovrà, trattandosi di un atto amministrativo, rispetto al quale non opera il principio iura novit curia) documentare il provvedimento della Banca d'Italia che ha accertato l'illecito concorrenziale, e le clausole contrattuali asseritamente invalide, per consentirne la verifica di corrispondenza con quelle contemplate nel suddetto provvedimento, da riguardare in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza (cfr., in motivazione, la cit. Cass. 25 gennaio 2025, n. 1851). Sarà poi la banca a dover fornire gli elementi di prova da cui desumere che lo schema contrattuale predisposto e adottato nella negoziazione «a valle» non costituiva sbocco dell'intesa restrittiva: elementi di prova consistenti, ad esempio, nell'assenza, da parte della banca, di una standardizzazione dei propri contratti secondo lo schema dell'ABI, o nell'adozione di una pagina12 di 15 prassi consistente nella sottoposizione agli interessati di moduli contrattuali alternativi, non recanti le clausole riconosciute contrastanti con la disciplina antitrust.
XXII. Nel caso di specie la si è limitata al rilevo del lasso temporale CP_1 intercorso tra il provvedimento della banca d'Italia e la contrattazione delle fideiussioni. Tale argomento non è di per sé solo esauriente né convincente, dovendo ritenersi onere della banca fornire gli elementi di prova da cui desumere che lo schema contrattuale predisposto e adottato nella negoziazione «a valle» non costituiva sbocco dell'intesa restrittiva: elementi di prova consistenti, ad esempio, nell'assenza, da parte della banca, di una standardizzazione dei propri contratti secondo lo schema dell'ABI, o nell'adozione di una prassi consistente nella sottoposizione agli interessati di moduli contrattuali alternativi, non recanti le clausole riconosciute contrastanti con la disciplina antitrust, e da questi non preferiti all'atto della sottoscrizione.
XXIII. Nel caso in esame si rileva la piena conformità delle clausole contestate dall'opponente allo schema ABI
XXIV. Ne consegue che le clausole contenute nelle fideiussioni, in particolare la clausola di deroga e rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 CC vanno dichiarate nulle, con la conseguente declaratoria di decadenza dall'esercizio della garanzia fideiussoria, non risultando la tempestiva escussione della fideiussione nel termine di cui alll'art.1957 CC. Il decreto ingiuntivo emesso nei confronti di va Controparte_6 quindi revocato
XXV. La clausola risulta comunque afflitta da nullità anche alla luce della disciplina consumeristica: non risulta infatti che la operi come Parte_3 soggetto esercente attività commerciale, e non risulta dedotta, né provata, la sussistenza di specifico interesse patrimoniale all'andamento dell'impresa garantita
****
XXVI. Viene ora ad esame l'eccezione di parte opponente circa il difetto di pagina13 di 15 prova sull'ammontare dell'importo azionato. Dato per noto, e senza argomenti ridondanti, che l'estratto TUB costituisce documento idoneo all'emissione del decreto ingiuntivo, ma non prova la sussistenza del credito nella successiva fase di opposizione, va valutata la prova fornita dall'opposta nella presente fase.
XXVII. A fronte delle contestazioni di parte opponente circa la sussistenza di prova del rapporto dedotto, la convenuta ha allegato, nelle memorie istruttorie, gli estratti di conto corrente 10498 a partire dall'anno 2014.
XXVIII. L'opponente ha quindi eccepito, nel primo atto successivo a tale produzione, il difetto di prova di sussistenza del credito per l'epoca anteriore al primo estratto disponibile, ha contestato il saldo debitore iniziale indicato in € 14.226,14 al 30/9/14 nell'estratto conto al 31/12/14, chiedendo il ricalcolo contemplando da tale data il C.D. Saldo zero.
XXIX. A fronte di questa deduzione si è limitata al richiamo Controparte_1 delle proprie precedenti deduzioni ed allegazioni, tra le quali non emergono elementi suppletivi o integrativi, che consentano di ritenere provata la sussistenza del debito di € 14.226,14 alla data del primo estratto disponibile.
XXX. Pertanto, in aderenza all'orientamento giurisprudenziale prevalente,
l'importo in ingiunzione va ricalcolato tenendo a riferimento il saldo zero alla data del primo estratto disponibile.
XXXI. La sussistenza del debito di va riconosciuta, e ne Parte_1 va rideterminato l'ammontare.
XXXII. Ne consegue che va emessa sentenza parziale con cui il decreto ingiuntivo va revocato, nei confronti del fideiussore, per la riconosciuta decadenza dall'escussione e nei confronti del per difetto di Parte_1 prova sull'ammontare effettivo de credito, comportando peraltro il prosieguo del giudizio per determinare l'ammontare effettivamente dovuto dal Parte_1
XXXIII. La regolazione delle spese è rimessa al definitivo pagina14 di 15
P.Q.M.
Il Tribunale, parzialmente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Revoca il decreto ingiuntivo opposto nr 32/2024 RG – 14/2024 D.I. del
17/01/2024;
2. Dichiara decaduto il creditore dalla garanzia fideiussoria prestata da
[...]
; Parte_3
3. Dispone con separata ordinanza il prosieguo del giudizio per la nomina del CTU e la determinazione dell'importo dovuto dal Parte_1
.
[...]
4. Rimette alla statuizione definitiva la regolazione dele spese di lite
5. Sentenza provvisoriamente esecutiva (art.282 cpc)
Sentenza resa ex art. 429 cpc e 127 ter cpc pubblicata mediante deposito con esonero da lettura per trattazione scritta dell'udienza di discussione
Lanciano, 22 ottobre 2025
Il Giudice On.
Avv. Cesare D'Annunzio
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