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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 03/02/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 4608/2024R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliato in VIA CARLO DA Parte_1
TOCCO, 11 82100 BENEVENTO, presso lo studio dell'avv. STEFANELLI
COSIMO, che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
C O N T R O
elettivamente domiciliato in c/o Avv. Controparte_1
Ernesto Rao Limata , Via Andrea d'Isernia n.8 80122 NAPOLI, rappresentato e difeso dall'avv. RAMPINO COSIMO giusta delega in atti;
, elettivamente domiciliato in Benevento, Via Martiri di Ungheria CP_2 nell'ufficio legale dell' rappresentato e difeso in forza di procura generale CP_2
alle liti dall'Avv. Franco Pasut
- resistente - all'esito della trattazione scritta del 31/01/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1.
1 Con ricorso depositato il 9.11.24 parte ricorrente ha convenuto in giudizio e l' al fine di sentire “annullare Controparte_3 CP_2
l'Intimazione di pagamento nr. 01720249003598255, limitatamente agli avvisi di addebito richiamati in narrativa ed emessi dall' in quanto prescritte, CP_2
decadute e/o nulle e condannare, i resistenti tutti, per quanto di competenza, al pagamento di spese, diritti ed onorari di lite, oltre 15% di rimborso forfetario,
IVA e C.p.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito, ex art. 93 c.p.c”.
In particolare, ha eccepito la decadenza e l'omessa notifica degli avvisi sottesi all'intimazione impugnata ovvero:
Avviso di addebito nr. 31720170001764663000, sede di Benevento, ente CP_2
creditore, di euro 1.934,94;
- Avviso di addebito nr. 31720180001981879000, sede di Benevento, ente CP_2
creditore, di euro 3.934,95;
- Avviso di addebito nr. 31720190002249441000, sede di Benevento, ente CP_2
creditore, di euro 3.946,79;
- Avviso di addebito nr. 31720210000529917000, sede di Benevento, ente CP_2
creditore, di euro 3.053,18;
- Avviso di addebito nr. 31720220001167350000, sede di Benevento, ente CP_2
creditore, di euro 3.194,61.
Ha altresì eccepito la prescrizione, il difetto di motivazione e l'infondatezza della pretesa.
Ritualmente instaurato il contraddittorio a seguito di notifica del ricorso nel rispetto dei termini di legge, si è costituita in giudizio Controparte_3
, eccependo il difetto di legittimazione passiva.
[...]
Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo il difetto di CP_2
legittimazione passiva per ciò che concerne i vizi formali .
2.
2 Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' CP_2
deve rilevarsi che, in quanto ente impositore è certamente legittimato nella controversia relativa alla debenza del tributo avendo parte ricorrente sollevato eccezioni relative all'omessa notifica dell'avviso di addebito e alla decadenza dell'iscrizione a ruolo come pure dell' tenuto della eccepita nullità CP_4
all'intimazione di pagamento proprio per la mancata notifica dell'atto presupposto.
3.
Con riguardo all'eccezione di decadenza la Suprema Corte ha avuto modo di affermare (v., fra le tante, Cass. n. 5963 del 2018, Cass. nn. 19708 e 15211 del
2017) che, in ordine alla natura ed alla funzione della decadenza prevista dall'art. 25 d.lgs. n. 46 del 1999, all'interno del complessivo sistema di riscossione dei crediti contributivi previdenziali, la richiamata disposizione prevede una decadenza processuale e non sostanziale, che l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge accorda all per il recupero dei crediti contributivi, CP_2 ferma restando la possibilità che l'istituto agisca nelle forme ordinarie e, coerentemente, che un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine di decadenza previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento, in sede giudiziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito;
depongono nel senso dei richiamati principi: il tenore testuale della norma, che parla di decadenza dall'iscrizione a ruolo del credito e non di decadenza dal diritto di credito o dalla possibilità di azionarlo nelle forme ordinarie;
l'impossibilità di estendere, in via analogica, una decadenza dal piano processuale anche a quello sostanziale (posto che per principio generale le norme in tema di decadenza sono di stretta interpretazione); la non conformità all'art. 24 Cost. di un'opzione interpretativa che negasse all'istituto la possibilità di agire in giudizio nelle forme ordinarie;
la ratio
3 dell'introduzione del meccanismo di riscossione coattiva dei crediti previdenziali a mezzo iscrizione a ruolo, intesa a fornire all'ente un più agile strumento di realizzazione dei crediti (v. Corte cost. ord., n. 111 del 2007), non già a renderne più difficoltosa l'esazione imponendo brevi termini di decadenza;
il rilievo che la scissione fra titolarità del credito previdenziale e titolarità della relativa azione esecutiva (quest'ultima in capo all'agente della riscossione) mal si concilierebbe con un'ipotesi di decadenza sostanziale.
Pertanto, sotto tale aspetto la domanda va rigettata.
4.
Con riferimento all'omessa notifica degli avvisi di addebito e alla prescrizione,
l' nel costituirsi in giudizio ha prodotto copia della regolare notifica di tutti CP_2
gli avvisi.
Stante la notifica degli avvisi di addebito ed in mancanza di validi atti interruttivi, non essendovi prova della regolare notifica dell'intimazione di pagamento n. 01720219000186931000, devono ritenersi prescritti i crediti di cui all'avviso di addebito nr. 31720170001764663000, considerato il lasso di tempo trascorso tra la notifica dello stesso avvenuta il 3.1.18 e la notifica dell'intimazione avvenuta il 22.10.24, pur tenendo conto del periodo di sospensione COVID.
In particolare si osserva che qualora l'invio della cartella all'indirizzo PEC del destinatario non sia andato a buon fine, oppure se la casella risulti satura anche dopo un secondo tentativo di notifica (da effettuarsi decorsi almeno 15 giorni dal primo invio), l'Agente di Riscossione provvede alla notifica dell'atto mediante deposito telematico presso la Camera di Commercio competente per territorio e dà comunicazione al destinatario per mezzo raccomandata con avviso di ricevimento: a seguito di queste due azioni la notifica della cartella di intenderà perfezionata.
4 Nel caso di specie l' non ha dato prova dell'invio della raccomandata al CP_4 ricorrente dell'avvertimento che il suddetto atto era stato depositato presso gli uffici della Camera di Commercio.
5.
Con riferimento al difetto di motivazione ed all'indicazione dell'oggetto della pretesa, è pacifico che la succinta motivazione contenuta nell'atto impugnato e relativa alla posizione contributiva ed alla natura del contributo, nonché la sezione “dettaglio addebiti ed importi dovuti” (v. doc. allegata alla produzione di parte resistente) appare sufficiente ed idonea a consentire al contribuente di comprendere il motivo dell'azione, essendo indicati gli elementi minimi quali il periodo di omissione contributiva e i contributi dovuti in relazione alle singole scadenze.
Poiché nel caso che ci occupa l'intimazione di pagamento segue, come noto e riconosciuto anche dall'opponente, gli avvisi nessuna motivazione è necessaria.
6.
Quanto all'eccezione relativa al calcolo degli interessi, si richiama la recente sentenza della Suprema Corte (Cfr. . Cassazione civile, Sez. unite, sentenza 14 luglio 2022, n. 22281) secondo cui “allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dall' art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dall' art. 3 della legge n. 241 del 1990, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori;
nel caso in cui, invece, la cartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che può anche essere desunta per implicito dall'individuazione
5 specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresì segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati né delle modalità di calcolo.”
In ogni caso “la mancata indicazione analitica del calcolo degli interessi non determina un vizio della cartella di pagamento e del ruolo, in quanto tale indicazione non rientra nel contenuto minimo della cartella di pagamento né tra gli elementi che ai sensi dell'art. 1 d.m. n. 321/1999 devono necessariamente essere indicati nel ruolo” (v. sentenza sez. VII, 13/06/2019, n.2685).
7.
Da tutto ciò consegue che il ricorso va parzialmente accolto e per l'effetto l'intimazione di pagamento deve essere annullata limitatamente ai crediti di cui all'avviso di addebito n. 31720170001764663000 per intervenuta prescrizione dei relativi crediti.
8.
Le spese di lite vanno poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto annulla l'intimazione di pagamento impugnata limitatamente ai crediti di cui all'avviso di addebito n. 31720170001764663000;
2. condanna le resistenti in solido al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1312,00 oltre spese forfettarie, oltre I.V.A. e cpa _ con distrazione
Così deciso in Benevento, 1/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
6 7
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 4608/2024R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliato in VIA CARLO DA Parte_1
TOCCO, 11 82100 BENEVENTO, presso lo studio dell'avv. STEFANELLI
COSIMO, che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
C O N T R O
elettivamente domiciliato in c/o Avv. Controparte_1
Ernesto Rao Limata , Via Andrea d'Isernia n.8 80122 NAPOLI, rappresentato e difeso dall'avv. RAMPINO COSIMO giusta delega in atti;
, elettivamente domiciliato in Benevento, Via Martiri di Ungheria CP_2 nell'ufficio legale dell' rappresentato e difeso in forza di procura generale CP_2
alle liti dall'Avv. Franco Pasut
- resistente - all'esito della trattazione scritta del 31/01/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1.
1 Con ricorso depositato il 9.11.24 parte ricorrente ha convenuto in giudizio e l' al fine di sentire “annullare Controparte_3 CP_2
l'Intimazione di pagamento nr. 01720249003598255, limitatamente agli avvisi di addebito richiamati in narrativa ed emessi dall' in quanto prescritte, CP_2
decadute e/o nulle e condannare, i resistenti tutti, per quanto di competenza, al pagamento di spese, diritti ed onorari di lite, oltre 15% di rimborso forfetario,
IVA e C.p.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito, ex art. 93 c.p.c”.
In particolare, ha eccepito la decadenza e l'omessa notifica degli avvisi sottesi all'intimazione impugnata ovvero:
Avviso di addebito nr. 31720170001764663000, sede di Benevento, ente CP_2
creditore, di euro 1.934,94;
- Avviso di addebito nr. 31720180001981879000, sede di Benevento, ente CP_2
creditore, di euro 3.934,95;
- Avviso di addebito nr. 31720190002249441000, sede di Benevento, ente CP_2
creditore, di euro 3.946,79;
- Avviso di addebito nr. 31720210000529917000, sede di Benevento, ente CP_2
creditore, di euro 3.053,18;
- Avviso di addebito nr. 31720220001167350000, sede di Benevento, ente CP_2
creditore, di euro 3.194,61.
Ha altresì eccepito la prescrizione, il difetto di motivazione e l'infondatezza della pretesa.
Ritualmente instaurato il contraddittorio a seguito di notifica del ricorso nel rispetto dei termini di legge, si è costituita in giudizio Controparte_3
, eccependo il difetto di legittimazione passiva.
[...]
Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo il difetto di CP_2
legittimazione passiva per ciò che concerne i vizi formali .
2.
2 Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' CP_2
deve rilevarsi che, in quanto ente impositore è certamente legittimato nella controversia relativa alla debenza del tributo avendo parte ricorrente sollevato eccezioni relative all'omessa notifica dell'avviso di addebito e alla decadenza dell'iscrizione a ruolo come pure dell' tenuto della eccepita nullità CP_4
all'intimazione di pagamento proprio per la mancata notifica dell'atto presupposto.
3.
Con riguardo all'eccezione di decadenza la Suprema Corte ha avuto modo di affermare (v., fra le tante, Cass. n. 5963 del 2018, Cass. nn. 19708 e 15211 del
2017) che, in ordine alla natura ed alla funzione della decadenza prevista dall'art. 25 d.lgs. n. 46 del 1999, all'interno del complessivo sistema di riscossione dei crediti contributivi previdenziali, la richiamata disposizione prevede una decadenza processuale e non sostanziale, che l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge accorda all per il recupero dei crediti contributivi, CP_2 ferma restando la possibilità che l'istituto agisca nelle forme ordinarie e, coerentemente, che un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine di decadenza previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento, in sede giudiziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito;
depongono nel senso dei richiamati principi: il tenore testuale della norma, che parla di decadenza dall'iscrizione a ruolo del credito e non di decadenza dal diritto di credito o dalla possibilità di azionarlo nelle forme ordinarie;
l'impossibilità di estendere, in via analogica, una decadenza dal piano processuale anche a quello sostanziale (posto che per principio generale le norme in tema di decadenza sono di stretta interpretazione); la non conformità all'art. 24 Cost. di un'opzione interpretativa che negasse all'istituto la possibilità di agire in giudizio nelle forme ordinarie;
la ratio
3 dell'introduzione del meccanismo di riscossione coattiva dei crediti previdenziali a mezzo iscrizione a ruolo, intesa a fornire all'ente un più agile strumento di realizzazione dei crediti (v. Corte cost. ord., n. 111 del 2007), non già a renderne più difficoltosa l'esazione imponendo brevi termini di decadenza;
il rilievo che la scissione fra titolarità del credito previdenziale e titolarità della relativa azione esecutiva (quest'ultima in capo all'agente della riscossione) mal si concilierebbe con un'ipotesi di decadenza sostanziale.
Pertanto, sotto tale aspetto la domanda va rigettata.
4.
Con riferimento all'omessa notifica degli avvisi di addebito e alla prescrizione,
l' nel costituirsi in giudizio ha prodotto copia della regolare notifica di tutti CP_2
gli avvisi.
Stante la notifica degli avvisi di addebito ed in mancanza di validi atti interruttivi, non essendovi prova della regolare notifica dell'intimazione di pagamento n. 01720219000186931000, devono ritenersi prescritti i crediti di cui all'avviso di addebito nr. 31720170001764663000, considerato il lasso di tempo trascorso tra la notifica dello stesso avvenuta il 3.1.18 e la notifica dell'intimazione avvenuta il 22.10.24, pur tenendo conto del periodo di sospensione COVID.
In particolare si osserva che qualora l'invio della cartella all'indirizzo PEC del destinatario non sia andato a buon fine, oppure se la casella risulti satura anche dopo un secondo tentativo di notifica (da effettuarsi decorsi almeno 15 giorni dal primo invio), l'Agente di Riscossione provvede alla notifica dell'atto mediante deposito telematico presso la Camera di Commercio competente per territorio e dà comunicazione al destinatario per mezzo raccomandata con avviso di ricevimento: a seguito di queste due azioni la notifica della cartella di intenderà perfezionata.
4 Nel caso di specie l' non ha dato prova dell'invio della raccomandata al CP_4 ricorrente dell'avvertimento che il suddetto atto era stato depositato presso gli uffici della Camera di Commercio.
5.
Con riferimento al difetto di motivazione ed all'indicazione dell'oggetto della pretesa, è pacifico che la succinta motivazione contenuta nell'atto impugnato e relativa alla posizione contributiva ed alla natura del contributo, nonché la sezione “dettaglio addebiti ed importi dovuti” (v. doc. allegata alla produzione di parte resistente) appare sufficiente ed idonea a consentire al contribuente di comprendere il motivo dell'azione, essendo indicati gli elementi minimi quali il periodo di omissione contributiva e i contributi dovuti in relazione alle singole scadenze.
Poiché nel caso che ci occupa l'intimazione di pagamento segue, come noto e riconosciuto anche dall'opponente, gli avvisi nessuna motivazione è necessaria.
6.
Quanto all'eccezione relativa al calcolo degli interessi, si richiama la recente sentenza della Suprema Corte (Cfr. . Cassazione civile, Sez. unite, sentenza 14 luglio 2022, n. 22281) secondo cui “allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dall' art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dall' art. 3 della legge n. 241 del 1990, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori;
nel caso in cui, invece, la cartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che può anche essere desunta per implicito dall'individuazione
5 specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresì segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati né delle modalità di calcolo.”
In ogni caso “la mancata indicazione analitica del calcolo degli interessi non determina un vizio della cartella di pagamento e del ruolo, in quanto tale indicazione non rientra nel contenuto minimo della cartella di pagamento né tra gli elementi che ai sensi dell'art. 1 d.m. n. 321/1999 devono necessariamente essere indicati nel ruolo” (v. sentenza sez. VII, 13/06/2019, n.2685).
7.
Da tutto ciò consegue che il ricorso va parzialmente accolto e per l'effetto l'intimazione di pagamento deve essere annullata limitatamente ai crediti di cui all'avviso di addebito n. 31720170001764663000 per intervenuta prescrizione dei relativi crediti.
8.
Le spese di lite vanno poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto annulla l'intimazione di pagamento impugnata limitatamente ai crediti di cui all'avviso di addebito n. 31720170001764663000;
2. condanna le resistenti in solido al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1312,00 oltre spese forfettarie, oltre I.V.A. e cpa _ con distrazione
Così deciso in Benevento, 1/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
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