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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 16/07/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G.887/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA cf. ) con il patrocinio dell'avv. NICOTRA Parte_1 C.F._1
GIANLUCA
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. DEMAESTRI MARIA GRAZIA e dell'avv.
PARTE RESISTENTE
Oggi 16/07/2025 ad ore 12.53 innanzi al giudice DR CE FO, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. NICOTRA GIANLUCA e la parte personalmente per parte resistente l'avv. DEMAESTRI MARIA GRAZIA
Il giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE
Nel merito : Accertare che sussiste in capo al ricorrente SI.ra il requisito Parte_1 sanitario per ottenere la valutazione di “portatore di handicap in situazione di gravità ex comma 3 art. 3 L.104/1992” ; Accertare , a favore della ricorrente SI.ra , Parte_1 la sussistenza del diritto al riconoscimento della qualifica di “portatore di handicap in situazione di gravità ex comma 3 art. 3 L.104/1992” . In via istruttoria : Si chiede disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio avente ad oggetto il requisito sanitario della ricorrente nell'ottica della richiesta valutazione di “portatore di handicap in situazione di gravità ex comma 3 art. 3 L.104/1992”, per i motivi e a seguito delle carenze sopra evidenziate relativamente alla CTU già depositata nel procedimento di ATP di cui all' Rg. 1080 / 2023 Lav Trib. Pavia . Si indica sin d'ora , quale proprio consulente tecnico di parte , il Dott. Per_1
, con studio in Portacomaro (AT) Via A.Degiani n.40 (cell : 3665398104-
[...]
) . In ogni caso : Con vittoria di competenze e spese del presente Email_1 giudizio , e con vittoria di spese legali del procedimento di ATP (Rg. 1080/2023 Trib. Pavia) , quantificate queste ultime in €.3.056,00= oltre ad accessori di Legge , come da allegata nota spese. PARTE RESISTENTE
Voglia il Tribunale di Pavia in funzione di giudice del lavoro, contrariis reiectis, respingere il ricorso e le domande formulate dalla ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto. Con vittoria di spese e competenze.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. DR CE FO ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 887/2024 promossa da: cf. ) con il patrocinio dell'avv. NICOTRA Parte_1 C.F._1
GIANLUCA
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. DEMAESTRI MARIA GRAZIA
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. aveva presentato un ricorso ex art. 445 bis cod. proc. civ. per Parte_1
CP_ ottenere il riconoscimento dall' dei benefici correlati allo stato di portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 commi 1 e 3 della legge n. 104 del 1992 dopo che in sede amministrativa le era stato riconosciuto solo la condizione di cui al comma 1 della medesima norma.
A seguito del deposito della ctu disposta nell'ambito del procedimento menzionato la ricorrente ha manifestato entro il termine di legge il proprio dissenso.
Parte ricorrente ha allegato e dedotto:
- che dalla documentazione agli atti emerge che sono soddisfatti i requisiti richiesti dalla vigente normativa ai fini del riconoscimento della valutazione di “portatore di handicap in situazione di gravità ex comma 3 art. 3 L.104/1992;
- che l'iter diagnostico terapeutico connesso alla malattia oncologica non risulta ad oggi concluso;
- che il CTU ha ritenuto la mancanza del riconoscimento dei requisiti di cui all'art. 3 comma 3 della legge 104 del 1992 solo sulla base della mancata ripresa della patologia oncologica, trascurando l'incidenza dei reperti cicatriziali anomali, bilaterali e fortemente dolenti, richiedenti revisione chirurgica, la cui rilevanza non può e non deve escludersi;
- che la necessità di reintervento impatta altamente sugli aspetti dinamico-relazionali della ricorrente;
- che gli esiti cicatriziali limitano i movimenti di articolarità degli arti superiori, impattando altresì sulla psiche;
- che l'astenia, inoltre, determina, soprattutto nelle ore pomeridiane, compromissione della qualità della vita e limitazione dell'integrazione sociale.
Successivamente alla prima udienza la ricorrente ha depositato documentazione inerente ad un intervento chirurgico subito nelle more del giudizio ed alla ricomparsa di malattia oncologica. CP_
1.1. Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso.
2. Nel merito il ricorso deve essere rigettato per le seguenti motivazioni.
A seguito dell'udienza del 19 marzo 2025 è stata disposta una integrazione della ctu svolta in seno all'atp, tenendo conto della ulteriore documentazione medica prodotta.
La Consulente nominata, sulla base della documentazione acquisita nella precedente fase di atp e delle ulteriori produzioni dianzi menzionate ha osservato:
- Che la ricorrente è “affetta da quadro polipatologico costituito da esiti di mastectomia destra e sinistra con dissezione ascellare a sinistra e ricostruzione protesica bilaterale, con necessità di plurime revisioni cicatriziali;
esiti di annessiectomia profilattica;
osteopenia; asma bronchiale allergico;
pregressa neoplasia intra- epiteliale di grado III della cervice uterina;
esiti di recente frattura dell'omero prossimale destro e tendinopatia della cuffia dei rotatori omolaterale;
- “dal punto di vista senologico risulta che la ricorrente sia stata dapprima sottoposta a quadrantectomia mammaria sinistra e dissezione ascellare, nel 2006, per carcinoma duttale infiltrante G3 pT1N1. Seguiva chemioterapia adiuvante e ormonoterapia, quest'ultima assunta sino al 2013”;
- Che a seguito di approfondimenti diagnostici è stata accertata “una mutazione del gene
BRCA 2, per cui la sig.ra era prudenzialmente sottoposta a mastectomia Pt_1 bilaterale, nel 2011, e a annessiectomia bilaterale, nel 2013”;
- Che “Dal punto di vista chirurgico, gli interventi di mastectomia si svolgevano in assenza di complicanze peri e post-operatorie. La mastectomia bilaterale era seguita da una ricostruzione protesica, che dava tuttavia luogo nel tempo allo sviluppo di un quadro di retrazione capsulare e cicatriziale, che rendeva necessario sostituire la protesi a destra e correggere le retrazioni tissutali, bilateralmente, con l'inserimento di tessuto adiposo autologo”;
- Che “In data 18.10.2024, la sig.ra è stata sottoposta a revisione cicatriziale Pt_1 bilaterale ulteriore mediante lipofilling”;
- Che a seguito della visita medico legale è stata accertata la presenza a sinistra di
“protesi mammaria scarsamente mobile rispetto ai piani circostanti con complesso areola-capezzolo tatuato chirurgicamente ed esiti cicatriziali chirurgici al solco sottomammario e al quadrante laterale supero esterno, con retrazione dei tessuti viciniori e dolenzia alla palpazione” e della “cicatrice chirurgica derivante dalla dissezione ascellare del 2006, anch'essa lievemente retraente sui piani superficiali, che non determina linfedema artuale superiore. L'articolarità scapolo-omerale omolaterale”;
- Che “L'articolarità scapolo-omerale omolaterale, ovvero della spalla sinistra, è risultata pressoché conservata sia in termini di escursione sia in termini stenici”;
- Che a destra la protesi mammaria è maggiormente mobile di quella di sinistra e presenta un “esito cicatriziale chirurgico che dal margine areolare superiore si estende al quadrante supero-esterno, lievemente retraente sui piani superficiali”;
- Che a destra “L'articolarità scapolo-omerale è risultata ridotta di circa 15° in elevazione anteriore, di circa 10° in elevazione laterale, nella retro-posizione e nella post-ergazione, rispetto alla controlaterale. La stenia è risultata conservata, seppur risultino dolenti il test di JO e lo CU;
- Che la “modica limitazione articolare della spalla destra, sia perlopiù attribuibile alla frattura omerale prossimale occorsa nel mese di marzo 2024”;
- Che alla spalla destra è riscontrabile “una modica tendinopatia di cuffia su base degenerativa”;
- Che è stato acquisito un referto di un esame colposcopico, datato 10 aprile 2025, e della relativa biopsia, dal quale si evidenzia una “positività per neoplasia intraepiteliale al pap testi di screening” dopo che nel 2012 alla ricorrente era stata diagnosticata una “displasia cervicale di alto grado (2012, lesione CIN III), che era stata trattata mediante asportazione elettro-chirurgica (LEEP), con risoluzione e successivi controlli negativi per ripresa di malattia”;
- Che “Giova specificare che la neoplasia intraepiteliale cervicale (CIN) è la conseguenza di un'infezione virale causata dal Papillomavirus umano o HPV, un virus con cui molto comunemente si entra in contatto e che può infettare le cellule che rivestono diversi organi dell'apparato genitale, sia femminile sia maschile. Nella maggior parte dei casi il sistema immunitario è in grado di debellare l'infezione. In una ridotta percentuale di casi, invece, il virus sarà in grado di moltiplicarsi e, nel corso del tempo, innestare il proprio DNA all'interno delle cellule che rivestono la cervice uterina, producendo negli anni, delle cellule atipiche e infine le lesioni precancerose o CIN, che possono presentarsi con diversi gradi di severità: 1 (lieve), 2
(moderata) e 3 (severa). Il trattamento della CIN varia in funzione del grado”;
- Che “Nella CIN di grado 1, come quella attualmente presente nel caso specifico, le modificazioni cellulari possono regredire spontaneamente, per cui sono sufficienti controlli periodici (pap test, colposcopia, test virologico) a distanza di 6 mesi, ovvero una sorveglianza. Nel caso di persistenza di una lesione di grado lieve (CIN 1) o di fronte a lesioni di grado maggiore (CIN 2-3), pur tenendo presente che solo una minoranza di questi casi evolverà verso il carcinoma, è preferibile effettuare un trattamento per rimuovere l'alterazione, come l'escissione elettrochirurgica con ansa diatermica (LEEP) e la laser-conizzazione, entrambe eseguibili ambulatorialmente”;
- Che alla ricorrente è stata solo prescritta, in coerenza con il quadro teorico di riferimento, la “ripetizione di pap test e colposcopia a 6 mesi”;
- Che la ricorrente è affetta da “asma bronchiale allergico in terapia cortisonica e antistaminica, e quadro di osteopenia accertato strumentalmente con densitometria ossea e trattato con vitamina D e calcio carbonato”; - Che è “tuttora in corso terapia con Venlafaxina, antidepressivo di nuova generazione, che la ricorrente riferisce essere stato prescritto in sede oncologica molti anni or sono, prevalentemente per controllare i sintomi vasomotori legati alla menopausa precoce chirurgica”.
Ciò premesso dal punto di vista medico, occorre considerare che l'art. 3 della legge n. 104 del
1992 stabilisce che:
1. È persona con disabilità chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base.
2. La persona con disabilità ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla necessità di sostegno o di sostegno intensivo, correlata ai domini della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità, individuata all'esito della valutazione di base, anche in relazione alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie. La necessità di sostegno può essere di livello lieve o medio, mentre il sostegno intensivo è sempre di livello elevato o molto elevato.
3. Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
La ctu ha messo sottolineato che “risulta di tutta evidenza che la ricorrente sia affetta da quadro polipatologico di tipo cronico, che certamente apporta alcune difficoltà nella gestione della quotidianità, della routine lavorativa e delle attività socio-relazionali. In particolare, la sintomatologia algo-disfunzionale attendibilmente derivante dalla retrazione cicatriziale sviluppatasi a seguito delle ricostruzioni mammarie, e più volte trattata sia chirurgicamente sia con innesti di tessuto adiposo, è alla base di una limitazione funzionale, seppur modesta, della articolarità scapolo-omerale bilaterale, che peraltro a destra risente altresì degli esiti di una recente frattura omerale prossimale e di una concomitante tendinopatia degenerativa. In sede di visita peritale, nello specifico, si è potuto direttamente osservare come l'articolarità della spalla destra sia ridotta di circa 15° in elevazione anteriore e di circa 10° sugli altri piani di movimento, con sostanziale mantenimento della stenia. A sinistra, l'escursione articolare è invece limitata ai gradi ultimi, anche in questo caso con stenia mantenuta e assenza di difficoltà nei movimenti fini. Si sono potuti altresì direttamente rilevare gli esiti di ricostruzione mammaria e di dissezione ascellare sinistra, che stante l'evoluzione cicatriziale negativa, sono certamente idonei a determinare la sintomatologia algica digitopressoria o da sfioramento riferita e un generale impaccio nei movimenti artuali superiori e del tronco, senza tuttavia che ve ne sia impedimento o, come si
è visto, grave limitazione”.
“Sul piano pratico, pertanto, gli esiti chirurgici mammari e la patologia di spalla destra, su base degenerativa e post-traumatica, rendono certamente difficoltoso l'espletamento delle attività manuali più gravose ed in generale delle attività a maggior richiesta funzionale (come, per fare qualche esempio, trasportare dei sacchetti molto pesanti o svolgere le faccende domestiche nella loro interezza). Parimenti, è attendibilmente presente una difficoltà a compiere quei movimenti che prevedono l'elevazione artuale al di sopra del piano delle spalle, soprattutto se contro resistenza (come afferrare dei gravi siti in un mobile posizionato in alto)”.
Ciò nonostante “la funzione motoria è mantenuta e risulta sufficientemente fruibile nell'ambito della quotidianità, cosicché non è rilevabile, ad oggi, una riduzione di autonomia tale da inficiare la deambulazione, i passaggi posturali, l'esecuzione delle attività basilari e anche più complesse della quotidianità (vestirsi, lavarsi, fare una lavatrice, prendere l'autobus o guidare l'automobile). Nemmeno è prospettabile una riduzione impattante delle competenze in ambito socio-relazionale, stante la presenza di un normale profilo cognitivo e psichico, il mantenimento della normale routine lavorativa con idoneità al ruolo di impiegata amministrativa e la capacità, come si è detto, a svolgere tutte quelle attività strumentali
(quali per esempio comunicare con il cellulare, fare acquisti, muoversi in autonomia, guidare l'automobile, occuparsi delle proprie necessità mediche) che risultano normali e attese, per fascia di età”.
Le conclusioni della Consulente devono essere accolte perché, oltre ad essere prive di vizi logici non sono affette da vizi scientifici atteso il tenore delle osservazioni ricevute dal
Consulente di parte ricorrente.
Quest'ultimo, infatti, si è limitato a ribadire le doglianze contenute nel ricorso senza apportare alcuna confutazione logica e/o scientifica degli accertamenti e delle valutazioni operate in seno alla ctu.
Per completezza occorre prendere in considerazione anche le iniziali doglianze manifestate nel ricorso introduttivo, le quali devono essere vagliate anche sulla base del precedente accertamento tecnico preventivo.
2.1. Quanto alla mancata valutazione delle risultanze documentali, il ricorso si sostanzia in una affermazione generica circa la loro idoneità ad integrare i presupposti richiesti per il riconoscimento del beneficio invocato;
invero, trattandosi della medesima documentazione analizzata dalla ctu la ricorrente in questa sede avrebbe dovuto evidenziare gli aspetti documentati che sarebbero stati trascurati ovvero non analizzati in conformità all'arte medica. In mancanza di tale specificazione il motivo di ricorso risulta inammissibile.
2.2. In merito all'avvenuta conclusione dell'iter diagnostico terapeutico la ctu non ha omesso alcuna sua considerazione;
la ctu non ha considerato concluso detto iter ma ha, eseguito un raffronto tra lo stato attuale della ricorrente e quello prossimo all'epoca di primo riscontro della patologia oncologica, “in cui l'intensità dell'iter diagnostico-terapeutico in corso giustifica la temporanea concessione del beneficio” oggetto di causa.
Viceversa, ad oggi la ctu aveva già posto in evidenza in seno alla sua prima relazione che “la ricorrente si sottopone due-tre volte l'anno, a seconda dell'andamento del quadro clinico, alle visite di controllo oncologica e ginecologica, cui ovviamente andranno a sommarsi gli accessi medici per lo svolgimento di tutti gli esami ematochimici e/o strumentali prescritti di volta in volta dagli specialisti. Non risultano in corso terapie farmacologiche legate alla pregressa patologia mammaria (coerentemente con il fatto che risale al 2006).
Risulta in corso terapia con vitamina D e calcio carbonato, come da prescrizione fisiatrica in relazione a stato di osteopenia. Viene riferita terapia con venlafaxina per os, prescritta dal
Curante, e terapia inalatoria con cortisonico e antistaminico al bisogno per diagnosi di asma allergico. In relazione a ciò, viene svolta visita di controllo pneumologica ogni anno e mezzo circa. […] Non risultano, invece, accessi medici a cadenza ravvicinata, quali quelli che, come si è detto, tipicamente si associano alle terapie oncologiche di nuova impostazione, in pazienti il più delle volte operati da poco, che assumono chemioterapici a dispensazione ospedaliera, o che effettuano sedute radioterapiche a cadenza giornaliera. Da considerare anche, in siffatti casi, l'intensità degli effetti collaterali derivanti dalle chemioterapie (alle volte tali da richiedere la somministrazione in regime di ricovero o day hospital) e la loro persistenza anche nei giorni successivi alla somministrazione, seppur con intensità fortunatamente ridotta.”
La ctu ha, quindi, concluso che “l'entità dell'impegno clinico-assistenziale che il corteo patologico genera, in termini di frequenza degli accessi medici e intensità delle cure, non è tale da determinare una effettiva inconciliabilità tra iter diagnostico-terapeutico in corso e attività lavorativa”. Pertanto, in assenza di qualsivoglia confutazione delle argomentazioni sopra riportate, le quali risultano logiche e coerenti rispetto alle conclusioni rassegnate, il motivo del ricorso non può essere accolto.
2.3. Parte ricorrente ha poi lamentato che la ctu ha trascurato “l'incidenza dei reperti cicatriziali anomali, bilaterali e fortemente dolenti, richiedenti revisione chirurgica”.
La doglianza non merita accoglimento per le ragioni dianzi evidenziate in ordine al mantenimento della funzionalità dell'arto nonostante la riduzione della capacità motoria.
2.3.1. Dal punto di vista psicologico è stato evidenziato che è “in corso terapia con venlafaxina” “senza che tuttavia sia possibile una precisa circoscrizione patologica in tal senso. Non è infatti presente documentazione inerente eventuale quadro psicopatologico in corso, e la ricorrente ha confermato di non essere attualmente seguita da specialisti in tal senso. Tale prescrizione, probabilmente associata a quadro depressivo reattivo di entità lieve-moderata (quantomeno allo stato attuale), ha avuto inizio, sempre per come riferito, diversi anni or sono, con iniziale presa in carico presso i servizi sanitari zonali”.
3. Alla soccombenza di parte ricorrente segue la sua condanna al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente, le quali vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri minimi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra euro 5.200 e 26.000, rito previdenziale.
Le spese di ctu, liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna parte ricorrente a rimborsare alla resistente le spese di lite, che si liquidano in €
2.696 per compensi professionali, oltre rimborso spese gen. al 15%, c.p.a. e i.v.a.;
3. pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese di ctu.
Pavia, 16 luglio 2025
Il Giudice
DR CE FO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA cf. ) con il patrocinio dell'avv. NICOTRA Parte_1 C.F._1
GIANLUCA
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. DEMAESTRI MARIA GRAZIA e dell'avv.
PARTE RESISTENTE
Oggi 16/07/2025 ad ore 12.53 innanzi al giudice DR CE FO, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. NICOTRA GIANLUCA e la parte personalmente per parte resistente l'avv. DEMAESTRI MARIA GRAZIA
Il giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE
Nel merito : Accertare che sussiste in capo al ricorrente SI.ra il requisito Parte_1 sanitario per ottenere la valutazione di “portatore di handicap in situazione di gravità ex comma 3 art. 3 L.104/1992” ; Accertare , a favore della ricorrente SI.ra , Parte_1 la sussistenza del diritto al riconoscimento della qualifica di “portatore di handicap in situazione di gravità ex comma 3 art. 3 L.104/1992” . In via istruttoria : Si chiede disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio avente ad oggetto il requisito sanitario della ricorrente nell'ottica della richiesta valutazione di “portatore di handicap in situazione di gravità ex comma 3 art. 3 L.104/1992”, per i motivi e a seguito delle carenze sopra evidenziate relativamente alla CTU già depositata nel procedimento di ATP di cui all' Rg. 1080 / 2023 Lav Trib. Pavia . Si indica sin d'ora , quale proprio consulente tecnico di parte , il Dott. Per_1
, con studio in Portacomaro (AT) Via A.Degiani n.40 (cell : 3665398104-
[...]
) . In ogni caso : Con vittoria di competenze e spese del presente Email_1 giudizio , e con vittoria di spese legali del procedimento di ATP (Rg. 1080/2023 Trib. Pavia) , quantificate queste ultime in €.3.056,00= oltre ad accessori di Legge , come da allegata nota spese. PARTE RESISTENTE
Voglia il Tribunale di Pavia in funzione di giudice del lavoro, contrariis reiectis, respingere il ricorso e le domande formulate dalla ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto. Con vittoria di spese e competenze.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. DR CE FO ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 887/2024 promossa da: cf. ) con il patrocinio dell'avv. NICOTRA Parte_1 C.F._1
GIANLUCA
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. DEMAESTRI MARIA GRAZIA
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. aveva presentato un ricorso ex art. 445 bis cod. proc. civ. per Parte_1
CP_ ottenere il riconoscimento dall' dei benefici correlati allo stato di portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 commi 1 e 3 della legge n. 104 del 1992 dopo che in sede amministrativa le era stato riconosciuto solo la condizione di cui al comma 1 della medesima norma.
A seguito del deposito della ctu disposta nell'ambito del procedimento menzionato la ricorrente ha manifestato entro il termine di legge il proprio dissenso.
Parte ricorrente ha allegato e dedotto:
- che dalla documentazione agli atti emerge che sono soddisfatti i requisiti richiesti dalla vigente normativa ai fini del riconoscimento della valutazione di “portatore di handicap in situazione di gravità ex comma 3 art. 3 L.104/1992;
- che l'iter diagnostico terapeutico connesso alla malattia oncologica non risulta ad oggi concluso;
- che il CTU ha ritenuto la mancanza del riconoscimento dei requisiti di cui all'art. 3 comma 3 della legge 104 del 1992 solo sulla base della mancata ripresa della patologia oncologica, trascurando l'incidenza dei reperti cicatriziali anomali, bilaterali e fortemente dolenti, richiedenti revisione chirurgica, la cui rilevanza non può e non deve escludersi;
- che la necessità di reintervento impatta altamente sugli aspetti dinamico-relazionali della ricorrente;
- che gli esiti cicatriziali limitano i movimenti di articolarità degli arti superiori, impattando altresì sulla psiche;
- che l'astenia, inoltre, determina, soprattutto nelle ore pomeridiane, compromissione della qualità della vita e limitazione dell'integrazione sociale.
Successivamente alla prima udienza la ricorrente ha depositato documentazione inerente ad un intervento chirurgico subito nelle more del giudizio ed alla ricomparsa di malattia oncologica. CP_
1.1. Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso.
2. Nel merito il ricorso deve essere rigettato per le seguenti motivazioni.
A seguito dell'udienza del 19 marzo 2025 è stata disposta una integrazione della ctu svolta in seno all'atp, tenendo conto della ulteriore documentazione medica prodotta.
La Consulente nominata, sulla base della documentazione acquisita nella precedente fase di atp e delle ulteriori produzioni dianzi menzionate ha osservato:
- Che la ricorrente è “affetta da quadro polipatologico costituito da esiti di mastectomia destra e sinistra con dissezione ascellare a sinistra e ricostruzione protesica bilaterale, con necessità di plurime revisioni cicatriziali;
esiti di annessiectomia profilattica;
osteopenia; asma bronchiale allergico;
pregressa neoplasia intra- epiteliale di grado III della cervice uterina;
esiti di recente frattura dell'omero prossimale destro e tendinopatia della cuffia dei rotatori omolaterale;
- “dal punto di vista senologico risulta che la ricorrente sia stata dapprima sottoposta a quadrantectomia mammaria sinistra e dissezione ascellare, nel 2006, per carcinoma duttale infiltrante G3 pT1N1. Seguiva chemioterapia adiuvante e ormonoterapia, quest'ultima assunta sino al 2013”;
- Che a seguito di approfondimenti diagnostici è stata accertata “una mutazione del gene
BRCA 2, per cui la sig.ra era prudenzialmente sottoposta a mastectomia Pt_1 bilaterale, nel 2011, e a annessiectomia bilaterale, nel 2013”;
- Che “Dal punto di vista chirurgico, gli interventi di mastectomia si svolgevano in assenza di complicanze peri e post-operatorie. La mastectomia bilaterale era seguita da una ricostruzione protesica, che dava tuttavia luogo nel tempo allo sviluppo di un quadro di retrazione capsulare e cicatriziale, che rendeva necessario sostituire la protesi a destra e correggere le retrazioni tissutali, bilateralmente, con l'inserimento di tessuto adiposo autologo”;
- Che “In data 18.10.2024, la sig.ra è stata sottoposta a revisione cicatriziale Pt_1 bilaterale ulteriore mediante lipofilling”;
- Che a seguito della visita medico legale è stata accertata la presenza a sinistra di
“protesi mammaria scarsamente mobile rispetto ai piani circostanti con complesso areola-capezzolo tatuato chirurgicamente ed esiti cicatriziali chirurgici al solco sottomammario e al quadrante laterale supero esterno, con retrazione dei tessuti viciniori e dolenzia alla palpazione” e della “cicatrice chirurgica derivante dalla dissezione ascellare del 2006, anch'essa lievemente retraente sui piani superficiali, che non determina linfedema artuale superiore. L'articolarità scapolo-omerale omolaterale”;
- Che “L'articolarità scapolo-omerale omolaterale, ovvero della spalla sinistra, è risultata pressoché conservata sia in termini di escursione sia in termini stenici”;
- Che a destra la protesi mammaria è maggiormente mobile di quella di sinistra e presenta un “esito cicatriziale chirurgico che dal margine areolare superiore si estende al quadrante supero-esterno, lievemente retraente sui piani superficiali”;
- Che a destra “L'articolarità scapolo-omerale è risultata ridotta di circa 15° in elevazione anteriore, di circa 10° in elevazione laterale, nella retro-posizione e nella post-ergazione, rispetto alla controlaterale. La stenia è risultata conservata, seppur risultino dolenti il test di JO e lo CU;
- Che la “modica limitazione articolare della spalla destra, sia perlopiù attribuibile alla frattura omerale prossimale occorsa nel mese di marzo 2024”;
- Che alla spalla destra è riscontrabile “una modica tendinopatia di cuffia su base degenerativa”;
- Che è stato acquisito un referto di un esame colposcopico, datato 10 aprile 2025, e della relativa biopsia, dal quale si evidenzia una “positività per neoplasia intraepiteliale al pap testi di screening” dopo che nel 2012 alla ricorrente era stata diagnosticata una “displasia cervicale di alto grado (2012, lesione CIN III), che era stata trattata mediante asportazione elettro-chirurgica (LEEP), con risoluzione e successivi controlli negativi per ripresa di malattia”;
- Che “Giova specificare che la neoplasia intraepiteliale cervicale (CIN) è la conseguenza di un'infezione virale causata dal Papillomavirus umano o HPV, un virus con cui molto comunemente si entra in contatto e che può infettare le cellule che rivestono diversi organi dell'apparato genitale, sia femminile sia maschile. Nella maggior parte dei casi il sistema immunitario è in grado di debellare l'infezione. In una ridotta percentuale di casi, invece, il virus sarà in grado di moltiplicarsi e, nel corso del tempo, innestare il proprio DNA all'interno delle cellule che rivestono la cervice uterina, producendo negli anni, delle cellule atipiche e infine le lesioni precancerose o CIN, che possono presentarsi con diversi gradi di severità: 1 (lieve), 2
(moderata) e 3 (severa). Il trattamento della CIN varia in funzione del grado”;
- Che “Nella CIN di grado 1, come quella attualmente presente nel caso specifico, le modificazioni cellulari possono regredire spontaneamente, per cui sono sufficienti controlli periodici (pap test, colposcopia, test virologico) a distanza di 6 mesi, ovvero una sorveglianza. Nel caso di persistenza di una lesione di grado lieve (CIN 1) o di fronte a lesioni di grado maggiore (CIN 2-3), pur tenendo presente che solo una minoranza di questi casi evolverà verso il carcinoma, è preferibile effettuare un trattamento per rimuovere l'alterazione, come l'escissione elettrochirurgica con ansa diatermica (LEEP) e la laser-conizzazione, entrambe eseguibili ambulatorialmente”;
- Che alla ricorrente è stata solo prescritta, in coerenza con il quadro teorico di riferimento, la “ripetizione di pap test e colposcopia a 6 mesi”;
- Che la ricorrente è affetta da “asma bronchiale allergico in terapia cortisonica e antistaminica, e quadro di osteopenia accertato strumentalmente con densitometria ossea e trattato con vitamina D e calcio carbonato”; - Che è “tuttora in corso terapia con Venlafaxina, antidepressivo di nuova generazione, che la ricorrente riferisce essere stato prescritto in sede oncologica molti anni or sono, prevalentemente per controllare i sintomi vasomotori legati alla menopausa precoce chirurgica”.
Ciò premesso dal punto di vista medico, occorre considerare che l'art. 3 della legge n. 104 del
1992 stabilisce che:
1. È persona con disabilità chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base.
2. La persona con disabilità ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla necessità di sostegno o di sostegno intensivo, correlata ai domini della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità, individuata all'esito della valutazione di base, anche in relazione alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie. La necessità di sostegno può essere di livello lieve o medio, mentre il sostegno intensivo è sempre di livello elevato o molto elevato.
3. Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
La ctu ha messo sottolineato che “risulta di tutta evidenza che la ricorrente sia affetta da quadro polipatologico di tipo cronico, che certamente apporta alcune difficoltà nella gestione della quotidianità, della routine lavorativa e delle attività socio-relazionali. In particolare, la sintomatologia algo-disfunzionale attendibilmente derivante dalla retrazione cicatriziale sviluppatasi a seguito delle ricostruzioni mammarie, e più volte trattata sia chirurgicamente sia con innesti di tessuto adiposo, è alla base di una limitazione funzionale, seppur modesta, della articolarità scapolo-omerale bilaterale, che peraltro a destra risente altresì degli esiti di una recente frattura omerale prossimale e di una concomitante tendinopatia degenerativa. In sede di visita peritale, nello specifico, si è potuto direttamente osservare come l'articolarità della spalla destra sia ridotta di circa 15° in elevazione anteriore e di circa 10° sugli altri piani di movimento, con sostanziale mantenimento della stenia. A sinistra, l'escursione articolare è invece limitata ai gradi ultimi, anche in questo caso con stenia mantenuta e assenza di difficoltà nei movimenti fini. Si sono potuti altresì direttamente rilevare gli esiti di ricostruzione mammaria e di dissezione ascellare sinistra, che stante l'evoluzione cicatriziale negativa, sono certamente idonei a determinare la sintomatologia algica digitopressoria o da sfioramento riferita e un generale impaccio nei movimenti artuali superiori e del tronco, senza tuttavia che ve ne sia impedimento o, come si
è visto, grave limitazione”.
“Sul piano pratico, pertanto, gli esiti chirurgici mammari e la patologia di spalla destra, su base degenerativa e post-traumatica, rendono certamente difficoltoso l'espletamento delle attività manuali più gravose ed in generale delle attività a maggior richiesta funzionale (come, per fare qualche esempio, trasportare dei sacchetti molto pesanti o svolgere le faccende domestiche nella loro interezza). Parimenti, è attendibilmente presente una difficoltà a compiere quei movimenti che prevedono l'elevazione artuale al di sopra del piano delle spalle, soprattutto se contro resistenza (come afferrare dei gravi siti in un mobile posizionato in alto)”.
Ciò nonostante “la funzione motoria è mantenuta e risulta sufficientemente fruibile nell'ambito della quotidianità, cosicché non è rilevabile, ad oggi, una riduzione di autonomia tale da inficiare la deambulazione, i passaggi posturali, l'esecuzione delle attività basilari e anche più complesse della quotidianità (vestirsi, lavarsi, fare una lavatrice, prendere l'autobus o guidare l'automobile). Nemmeno è prospettabile una riduzione impattante delle competenze in ambito socio-relazionale, stante la presenza di un normale profilo cognitivo e psichico, il mantenimento della normale routine lavorativa con idoneità al ruolo di impiegata amministrativa e la capacità, come si è detto, a svolgere tutte quelle attività strumentali
(quali per esempio comunicare con il cellulare, fare acquisti, muoversi in autonomia, guidare l'automobile, occuparsi delle proprie necessità mediche) che risultano normali e attese, per fascia di età”.
Le conclusioni della Consulente devono essere accolte perché, oltre ad essere prive di vizi logici non sono affette da vizi scientifici atteso il tenore delle osservazioni ricevute dal
Consulente di parte ricorrente.
Quest'ultimo, infatti, si è limitato a ribadire le doglianze contenute nel ricorso senza apportare alcuna confutazione logica e/o scientifica degli accertamenti e delle valutazioni operate in seno alla ctu.
Per completezza occorre prendere in considerazione anche le iniziali doglianze manifestate nel ricorso introduttivo, le quali devono essere vagliate anche sulla base del precedente accertamento tecnico preventivo.
2.1. Quanto alla mancata valutazione delle risultanze documentali, il ricorso si sostanzia in una affermazione generica circa la loro idoneità ad integrare i presupposti richiesti per il riconoscimento del beneficio invocato;
invero, trattandosi della medesima documentazione analizzata dalla ctu la ricorrente in questa sede avrebbe dovuto evidenziare gli aspetti documentati che sarebbero stati trascurati ovvero non analizzati in conformità all'arte medica. In mancanza di tale specificazione il motivo di ricorso risulta inammissibile.
2.2. In merito all'avvenuta conclusione dell'iter diagnostico terapeutico la ctu non ha omesso alcuna sua considerazione;
la ctu non ha considerato concluso detto iter ma ha, eseguito un raffronto tra lo stato attuale della ricorrente e quello prossimo all'epoca di primo riscontro della patologia oncologica, “in cui l'intensità dell'iter diagnostico-terapeutico in corso giustifica la temporanea concessione del beneficio” oggetto di causa.
Viceversa, ad oggi la ctu aveva già posto in evidenza in seno alla sua prima relazione che “la ricorrente si sottopone due-tre volte l'anno, a seconda dell'andamento del quadro clinico, alle visite di controllo oncologica e ginecologica, cui ovviamente andranno a sommarsi gli accessi medici per lo svolgimento di tutti gli esami ematochimici e/o strumentali prescritti di volta in volta dagli specialisti. Non risultano in corso terapie farmacologiche legate alla pregressa patologia mammaria (coerentemente con il fatto che risale al 2006).
Risulta in corso terapia con vitamina D e calcio carbonato, come da prescrizione fisiatrica in relazione a stato di osteopenia. Viene riferita terapia con venlafaxina per os, prescritta dal
Curante, e terapia inalatoria con cortisonico e antistaminico al bisogno per diagnosi di asma allergico. In relazione a ciò, viene svolta visita di controllo pneumologica ogni anno e mezzo circa. […] Non risultano, invece, accessi medici a cadenza ravvicinata, quali quelli che, come si è detto, tipicamente si associano alle terapie oncologiche di nuova impostazione, in pazienti il più delle volte operati da poco, che assumono chemioterapici a dispensazione ospedaliera, o che effettuano sedute radioterapiche a cadenza giornaliera. Da considerare anche, in siffatti casi, l'intensità degli effetti collaterali derivanti dalle chemioterapie (alle volte tali da richiedere la somministrazione in regime di ricovero o day hospital) e la loro persistenza anche nei giorni successivi alla somministrazione, seppur con intensità fortunatamente ridotta.”
La ctu ha, quindi, concluso che “l'entità dell'impegno clinico-assistenziale che il corteo patologico genera, in termini di frequenza degli accessi medici e intensità delle cure, non è tale da determinare una effettiva inconciliabilità tra iter diagnostico-terapeutico in corso e attività lavorativa”. Pertanto, in assenza di qualsivoglia confutazione delle argomentazioni sopra riportate, le quali risultano logiche e coerenti rispetto alle conclusioni rassegnate, il motivo del ricorso non può essere accolto.
2.3. Parte ricorrente ha poi lamentato che la ctu ha trascurato “l'incidenza dei reperti cicatriziali anomali, bilaterali e fortemente dolenti, richiedenti revisione chirurgica”.
La doglianza non merita accoglimento per le ragioni dianzi evidenziate in ordine al mantenimento della funzionalità dell'arto nonostante la riduzione della capacità motoria.
2.3.1. Dal punto di vista psicologico è stato evidenziato che è “in corso terapia con venlafaxina” “senza che tuttavia sia possibile una precisa circoscrizione patologica in tal senso. Non è infatti presente documentazione inerente eventuale quadro psicopatologico in corso, e la ricorrente ha confermato di non essere attualmente seguita da specialisti in tal senso. Tale prescrizione, probabilmente associata a quadro depressivo reattivo di entità lieve-moderata (quantomeno allo stato attuale), ha avuto inizio, sempre per come riferito, diversi anni or sono, con iniziale presa in carico presso i servizi sanitari zonali”.
3. Alla soccombenza di parte ricorrente segue la sua condanna al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente, le quali vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri minimi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra euro 5.200 e 26.000, rito previdenziale.
Le spese di ctu, liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna parte ricorrente a rimborsare alla resistente le spese di lite, che si liquidano in €
2.696 per compensi professionali, oltre rimborso spese gen. al 15%, c.p.a. e i.v.a.;
3. pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese di ctu.
Pavia, 16 luglio 2025
Il Giudice
DR CE FO