Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 20/01/2026, n. 1134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1134 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01134/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13858/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13858 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Riccardo De Simone, Valeria Saitta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Comune di Gazzo Veronese, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
dell’ordinanza n. cron. 20608/2024 del 21/05/2024, rep. n. 9804/2024, emessa dal Tribunale civile di Roma, Sezione diritti della persona e immigrazione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Gazzo Veronese e di Ministero dell'Interno;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 il dott. CA ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con l’atto introduttivo del giudizio, i ricorrenti in epigrafe hanno chiesto, ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a., l’ottemperanza dell’ordinanza n. cron. 20608/2024 del 21/05/2024, rep. n. 9804/2024, emessa dal Tribunale civile di Roma con la quale, in accoglimento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis , è stato dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani e, per l’effetto, è stato ordinato “ al Ministero dell'Interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti ”.
I ricorrenti hanno esposto, in fatto:
- di aver regolarmente provveduto a trasmettere all’Ufficiale dello stato civile del Comune intimato la ridetta ordinanza, corredata del relativo certificato di passaggio in giudicato, unitamente a tutti gli allegati, ivi compresi i certificati anagrafici in originale, muniti di traduzione e apostille;
- che l’Amministrazione è rimasta inadempiente.
Hanno quindi proposto ricorso gli interessati, chiedendo l’accoglimento delle seguenti conclusioni:
a) ordinare all’Ufficiale dello stato civile del Comune di Gazzo Veronese di ottemperare alla predetta ordinanza;
b) assegnare all’Ufficiale dello stato civile del Comune di Gazzo Veronese il termine di giorni trenta - o altro termine ritenuto di giustizia - per provvedervi e nominare sin d’ora un commissario ad acta che, in caso di mancato rispetto di tale termine, provveda in sua vece;
c) fissare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., la somma di denaro dovuta dall’Ufficiale dello stato civile del Comune di Gazzo Veronese per ogni ulteriore giorno di ritardo nell’esecuzione del giudicato.
In data 8 gennaio 2026 si sono costituite le Amministrazioni intimate con memoria di stile.
Alla camera di consiglio del 14 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- Il ricorso proposto deve trovare accoglimento.
Si ritiene, infatti, che non vi siano ragioni per denegare la richiesta esecuzione, avendo peraltro la giurisprudenza ribadito la possibilità di esperire il rito dell’ottemperanza anche per l’esecuzione delle ordinanze ex art. 702- ter c.p.c., conclusive del rito sommario di cui all’art. 702- bis del codice di procedura civile (T.A.R. Lazio, Roma, sez. V-bis, 2 marzo 2023, n. 3553 e la giurisprudenza ivi richiamata).
Ciò posto, rileva il Collegio che la parte ricorrente ha, innanzitutto, prodotto in giudizio la prova del passaggio in giudicato dell’ordinanza decisoria ex art. 702- ter c.p.c. pronunciata dal giudice ordinario della quale si chiede l’ottemperanza.
Per contro, a fronte dell’allegato inadempimento di parte resistente, l’Amministrazione non ha fornito alcun chiarimento in relazione alla corretta esecuzione di quanto previsto nella citata ordinanza e, in particolare, non risulta aver compiuto l’attività amministrativa imposta dal GO in conseguenza dell’avvenuto riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis .
Accertata, dunque, l’inottemperanza dell’Amministrazione, deve ordinarsi alla medesima l’esecuzione al giudicato, tenendo conto delle statuizioni chiaramente enunciate nella motivazione, assegnando per l’adempimento termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione, ovvero dalla notificazione se precedente, della presente sentenza.
In caso di infruttuoso decorso del termine si nomina fin da ora un commissario a d acta, che provvederà a dare esecuzione alla citata ordinanza decisoria entro l’ulteriore termine di 30 giorni.
Va, invece, respinta la domanda di condanna alla cd. penalità di mora, ai sensi dell’art. 114, comma 1, lett. e), c.p.a., tenuto conto del carattere seriale del contenzioso nel quale si inserisce la vicenda in scrutinio, della natura della controversia, degli interessi coinvolti, nonché delle peculiari condizioni del debitore pubblico (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 8 ottobre 2025, n. 17222; Id., sez. III, 2 aprile 2024, n. 6322).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto:
1) ordina alle Amministrazioni resistenti di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe, tenendo conto di quanto statuito nell’ordinanza del giudice ordinario di cui si chiede l’ottemperanza, nel termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione, ovvero dalla notificazione se precedente, della presente sentenza;
2) nomina quale Commissario ad acta il Prefetto della Provincia di Verona, il quale provvederà, anche a mezzo di un funzionario delegato, a dare esecuzione alla ordinanza in oggetto nel caso di perdurante inottemperanza dell’Amministrazione, entro l’ulteriore termine di 30 giorni previa richiesta dell’interessato;
3) condanna il Ministero resistente e il Comune di Gazzo Veronese, in solido tra loro, al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
FL IZ, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere
CA ER, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA ER | FL IZ |
IL SEGRETARIO