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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/11/2025, n. 10927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10927 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. 9569/2021 R.Gen.Aff.Cont. Cron._________ Rep. _________ Sent. n._________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
2 SEZIONE CIVILE
Il giudice onorario di Tribunale dott. Aldo Aratro ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9569/2021 R.Gen.Aff.Cont.
TRA
(C.F. rapp.to e difeso in virtù Parte_1 C.F._1 di procura in calce all'atto di citazione dall'Avv. Luigi Aldo Cucinella presso il cui studio è elett.te dom.to in Napoli alla Via G. Ribera n.1;
Attore
E
(C.F.: ) in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore;
(C.F.: ) in persona del suo legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore;
entrambe rappresentate e difese in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Luca Cirillo presso il cui studio sono elett.te dom.te in Napoli, alla via Seggio del Popolo n. 22;
Convenute
Conclusioni:
Parte attrice: “accertare la sussistenza di un credito in favore dell'attore nei confronti delle convenute, pari ad € 625,651,73 per la restituzione delle somme investite ed € 188.718,74 per il maggior danno
- 1 - relativo ai mancati frutti, per complessivi € 814.370,47; ▪ accertare e dichiarare, la responsabilità solidale delle convenute per i motivi di cui in premessa, e per l'effetto ▪ condannare le convenute in solido ovvero ognuna per quanto di propria spettanza, al pagamento di € 625.651,73 pari al controvalore del fondo GP data del 01.01.2011 oltre al maggior CP_3 danno di € 188.718,74 pari all'incremento di valore che il fondo avrebbe avuto sino alla data del 02.08.2019 o quelle maggiori o minori somme determinate in via equitativa ed all'esito dell'istruttoria; ▪ Il tutto oltre interessi legali di mora ex art 1284, co. 4, c.c. novellato al tasso pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali dal momento dalla domanda di mediazione 21.10.20 fino al soddisfo. ▪ - condannarla al pagamento delle spese, diritti ed onorari di lite con attribuzione al sottoscritto avvocato;
▪ emettere ogni altro provvedimento opportuno e consequenziale”.
Parte convenuta: “1) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della rispetto alla domanda Controparte_4 proposta dall'attore; 2) accertare e dare atto della legittimità del comportamento mantenuto da rispetto ai fatti per cui Controparte_1
è causa e, per conseguenza, rigettare le domande proposte dal sig. Pt_1
nei confronti della stessa in quanto infondate;
3) condannare il sig.
[...]
al pagamento di spese e compensi di lite”. Parte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si premette che la presente sentenza viene estesa senza la puntuale esposizione dello svolgimento del processo e indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, in virtù dell'art. 132, comma 2, n.
4, c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 17, L. 69/2009.
Si premette, altresì, che, per consolidata giurisprudenza del S.C., la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4, cod. proc. civ., e l'osservanza degli artt. 115 e 116, cod. proc. civ., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque
- 2 - acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito (Cass. 17145/06;
8294/2011; 22509/2014).
* * *
Con atto di citazione 9.4.2021 regolarmente notificato, il sig. Pt_1 conveniva in giudizio le società e
[...] Controparte_1 [...]
per sentire accogliere le conclusioni di cui in epigrafe, CP_2 deducendo: di essere proprietario del risparmio gestito fondo GP OMNIA n.
017096 XY 001, acquistato con contratto GP Class/Progress n.
588364.65.010, sottoscritto in data 25/06/2003 e ricodificato nel 2008 nel codice contratto Fideuram Omnia n. 017096.XY.001, dalla data del
30/06/2003 alla data di fine rapporto (18/06/2012), costituito presso
[...]
(poi ed ora o Controparte_5 Controparte_6 CP_4 [...]
) e depositato presso;
che in data 21.12.10 il CP_2 CP_1
Tribunale di Napoli ne disponeva il sequestro, eseguito il 23.12.2010, e costituiva custode il Direttore della filiale di Napoli Centro CP_1
Direzionale, dott. , successivamente sostituito;
che all'esito di un Persona_1 lungo iter giudiziario durato ben 10 anni, veniva assolto con sentenza n.
55937/09 del 12.04.2019 del Tribunale di Napoli 9° sezione Penale, che disponeva altresì il dissequestro di alcuni beni, tra cui le quote del fondo GP
OMNIA n. 017096 XY 001; che pertanto in data 02.08.2019 si procedeva al dissequestro dei suoi beni personali, tra cui rientravano anche le quote del fondo GP ma emergeva che il fondo aveva valore 0 (zero), poiché era CP_3 stato interamente liquidato e che le provviste rinvenienti da detta liquidazione erano state messe nella disponibilità di terzi, senza peraltro alcuna preventiva
- 3 - informazione all'interessato; che non ha mai effettuato, né autorizzato le disposizioni di disinvestimento, relative ai rapporti di cui al fondo GP CP_3 né ha mai disposto i bonifici in uscita dal c/c presso;
che il CP_1 risparmio gestito fondo GP se non fosse stato disinvestito e speso, CP_3 sarebbe pari ad € 814.370,47 (come si può verificare confrontando identico prodotto fondo del sig. , deceduto nel 2011, che è stato CP_3 Persona_2 liquidato il 06.08.2019 / 20.11.2019 all'esito di analogo iter giudiziario).
L'attore indicava specificamente le seguenti operazioni di disinvestimento, pari complessivamente ad € 618.174,76, ritenute illegittime:
<In data 26.01.2011, la dà ordine a di Controparte_7 CP_4 disinvestire parte del risparmio gestito (€ 342.000,00) con CP_8 accredito sul c/c di presso la e quindi Parte_1 CP_1 dispone un bonifico del ricavato su due c/c della Tesoreria di Stato nella disponibilità della . In data 14.12.2011 la dà CP_7 Controparte_9 ordine a di disinvestire parte del risparmio gestito (€ CP_4 CP_8
36.278,93) presso la e dispone un F24 per saldare un debito CP_1 della In data 14.02.2012 la dà ordine a CP_9 CP_7 Controparte_7
di disinvestire parte del risparmio gestito (€ 55.067,90) CP_4 CP_8 con accredito sul c/c di presso la e in data Parte_1 CP_1
14/16.02.12 dispone un bonifico sul c/c della acceso presso la CP_7
Banca MPS. In data 16.02.2012 la dà ordine a Controparte_7
di disinvestire parte del risparmio gestito (€ 167.000,00) CP_4 CP_8 con accredito sul c/c di presso la e in data Parte_1 CP_1
22.02.12 dispone un bonifico sul c/c della In data 05.03.12 la CP_9
dà ordine a di disinvestire parte del Controparte_7 CP_4 risparmio gestito (€ 17.827,93) con accredito sul c/c di CP_8 Pt_1 presso la e dispone un bonifico sul c/c della
[...] CP_1 presso . L'attore deduceva quindi l'illegittimità CP_9 Controparte_1 di tali operazioni, in quanto effettuate da soggetti terzi non titolari del fondo né parte del rapporto con la e carenti di alcuna titolarità sul CP_3 CP_4
- 4 - rapporto di c/c Fideuram da cui sono partiti i bonifici;
argomentando sul grave inadempimento delle società convenute in violazione delle disposizioni di cui agli artt. ex artt. 1176, 1392 e 1403 c.c., degli artt. 117 e 119 T.U.B. e del D.
Lgs. 231/07.
Con comparsa 22.6.2021 si costituivano in giudizio entrambe le società convenute, le quali contestavano in fatto e in diritto la domanda e ne chiedevano il rigetto. Eccepivano la carenza di legittimazione passiva della per non avere avuto questa società alcuna parte nella vicenda;
CP_4 la legittimità delle operazioni di liquidazione della n° CP_8
017096.XY.001 effettuate da in ottemperanza a Controparte_1 quanto autorizzato dal Tribunale di Napoli-IX sez. Penale, nell'ambito del
Proc. Pen. 59337/09 RGNR e 6094/10 RG GIP ed in conformità alle disposizioni impartite dall'Amministratore Giudiziario delle Società nel cui interesse l'attore aveva prestato garanzia in favore della Banca per le fideiussioni rilasciate da quest'ultima ai , al fine di garantire Parte_2
l'esatto adempimento delle obbligazioni delle predette Società. Deducevano che il sequestro preventivo del fondo di investimento appartenente all'attore - fondo n. 017096XY001 - disposto con l'ordinanza 21.12.2020 di CP_8 cui all'atto di citazione, era stato sollecitato dall'Amministratore Giudiziario delle società e ER SR, dott. , al fine di Parte_3 Persona_3 acquisire le relative somme nella disponibilità della e Parte_4 utilizzarle per l'adeguamento delle polizze fideiussorie stipulate per le concessioni MS della Precisavano che il fondo di Parte_3 investimento era stato a suo tempo costituito a garanzia di alcune polizze di fidejussione che aveva prestato in favore Controparte_1 dell' in relazione ad alcune Controparte_10 concessioni rilasciate alla società e della ER RL, di Parte_3 proprietà anche dell'attore. Precisavano ancora che con successiva ordinanza in data 27-28/12/2010 il Tribunale di Napoli–IX sezione penale nominava il medesimo dott. custode giudiziario dei fondi sottoposti a sequestro (tra Per_3
- 5 - cui quello appartenente all'attore), autorizzandolo a destinare le disponibilità sui fondi in sequestro per l'adeguamento delle polizze fideiussorie inerenti le concessioni n. 4321 e n. 3336 e che sulla base di tale autorizzazione il dott.
, in qualità di Amministratore Giudiziario della il Per_3 Parte_3
25.1.2011 presentò richiesta di disposizione a chiedendo che CP_1 vengano bonificati sui depositi n. 1158276 e n. 1158273 le disponibilità presenti, al netto delle garanzie, delle seguenti gestioni patrimoniali: …
017096xy001 custode Giudiziario e Parte_1 Persona_3 sottoscrisse la relativa disposizione di prelevamento di €. 342.000,00 dalla
Gestione Patrimoniale n. 017096XY001, oggetto del presente giudizio;
che nel novembre del 2011 la ER RL fu destinataria di una richiesta di pagamento da parte della Controparte_11 rispetto ad alcune somme non corrisposte ed alle relative penali , con richiesta di pagamento rivolta anche a quale garante, sicché, in Controparte_1 accordo con il custode e amministratore Giudiziario di ER RL, gli importi richiesti - pari a complessivi €. 36.278,93 – venivano pagati da
[...] attraverso l'escussione parziale della garanzia fideiussoria Controparte_1 prestata mediante la Gestione Patrimoniale oggetto di causa;
che, infine, in data 17/1/2012 il Tribunale di Napoli, provvedendo in conformità con quanto chiesto dall'Amministratore giudiziario nell'istanza datata 13/1/2012 sul presupposto secondo cui le fidejussioni prestate (in favore di Parte_3
e di ER RL) devono ritenersi rientrare nel patrimonio delle società in sequestro, ha disposto che lo svincolo delle somme siano poste nella disponibilità esclusiva della amministrazione giudiziaria, sicché, in conseguenza di tale provvedimento, la Gestione Patrimoniale intestata al sig.
: - per la parte che era posta a garanzia delle fideiussioni che Parte_1
aveva prestato in relazione alla concessione cessata in capo CP_1 alla venne svincolata come da autorizzazione della MS del CP_9
03/01/2012, e i relativi importi di €. 167.000,00 e di €. 17.827,93 furono bonificati sul conto corrente di tale società su conforme indicazione
- 6 - dell'Amministratore giudiziario, in forza del provvedimento del Tribunale in precedenza richiamato;
- per la parte che era posta a garanzia delle fidejussioni che aveva prestato in relazione alle concessioni CP_1 cessate in capo alla venne svincolata come da autorizzazione Parte_3 della MS del 3/1/2012 e il relativo importo di €. 55.067,90 venne bonificato sul conto di tale società, su indicazione dell'Amministratore giudiziario in forza dell'autorizzazione ricevuta dal Tribunale di cui si è detto.
Così, quindi, azzerandosi le disponibilità della gestione patrimoniale intestata all'attore.
* * *
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., prodotta documentazione, ammessa ed espletata CTU, la causa è stata assegnata in decisione all'udienza del 01.07.2025 con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.
Le parti hanno depositato, nei termini, rispettive comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
In via del tutto preliminare va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata di . Invero, il Controparte_2 contratto relativo alla gestione patrimoniale in oggetto risulta essere stato stipulato con la (poi Controparte_5 Controparte_6 ed ora ) nel 2003 e depositato presso (filiale di CP_4 CP_1
Napoli via E. Alvino) dove l'attore era correntista, sicché alcuna questione di carenza di legittimazione passiva si pone in riferimento all'evocazione in giudizio della predetta . Controparte_12
Nel merito, la domanda è infondata.
L'attore contesta alla banca convenuta di aver illegittimamente liquidato e messo nella disponibilità di terzi le quote del suo risparmio gestito
Fondo GP Omnia n. 017096.XY.01 da egli acquistato con contratto n.
588364.65.010 sottoscritto il 25.5.2003, del valore di euro 814.370,47 alla
- 7 - data del 6.8.2019. Con
Tale Fondo Omnia era stato sottoposto a sequestro in data
23.12.2010 in esecuzione del relativo provvedimento emesso in data
21.12.2010 (doc. 5 produzione attorea) dal Tribunale di Napoli-IX sez.
Penale, nell'ambito del procedimento penale 59337/09 RGNR e 6094/10 RG
GIP, conclusosi con sentenza di assoluzione n. 55937/2019 del 12.4.2019
(doc. 7 produzione attorea) che disponeva altresì il dissequestro del Fondo, oramai di valore 0 (zero) essendo stato interamente liquidato.
L'attore assume che la liquidazione del Fondo sia stata effettuata illegittimamente dalla mediante trasferimento a terzi della relativa CP_1 provvista (con le disposizioni di bonifico dettagliatamente indicate nell'atto di citazione) senza la sua autorizzazione e senza preventiva informazione.
Senonché, successivamente al suddetto provvedimento di sequestro del 21.12.2010, veniva emessa l'ordinanza 27.12.2010 (in produzione parte attrice e parte convenuta) del seguente tenore:
<letta la richiesta presentata in data 23.12.2010 dal dott. Per_3
nella sua qualità di custode e amministratore giudiziario della
[...]
, società oggetto di sequestro preventivo ordinato con Parte_3 provvedimento del GIP del 16.4.2010; esaminato il contenuto della richiesta e gli allegati;
visto il parere del P.M.
Premesso che con provvedimento adottato da questa A.G. in data 21.12.2010 veniva disposto il sequestro preventivo dei fondi di investimento appartenenti agli imputati del processo, (fondo n. CP_13 CP_8
020977XY008), (fondo n. 017096XY000), Parte_1 CP_8 depositati presso la con nomina quale custode del Controparte_1 direttore della filiale di presso la quale sono in atto gestiti i CP_1 fondi.
Rilevato che come emerge dalle relazioni dell'amministratore e dai documenti allegati, tali fondi erano già in precedenza nel patrimonio e nella
- 8 - disponibilità della società “ in quanto oggetto di garanzia Parte_3 apprestata per due polizze di fideiussione bancaria accese per la società
“ in favore dell' e che su detti fondi, a seguito della Parte_3 CP_14 riduzione del valore delle polizze fideiussorie, si verificava una eccedenza di risorse finanziarie pari a circa 768.587,41 euro.
Rilevato altresì che l'amministratore ha più volte rappresentato la necessità di utilizzare dette eccedenze sui fondi per uno scopo analogo a quello originario, ovvero per concederle in garanzia all'Istituto Bancario al fine di procedere all'adeguamento di altre polizze fideiussorie, sempre accese per la società, nell'ambito di analoghi rapporti concessori con l'MS (in particolare per l'adeguamento delle concessioni n. 4321 e n. 3336), e che a tal fine chiede di essere nominato custode di detti fondi, con revoca della precedente nomina effettuata in persona del direttore dell'Istituto Bancario.
Preso atto del parere favorevole espresso dal P.M. in data 23.12.2010 nel quale si rileva come sia necessario evitare il pregiudizio che deriverebbe, per mancato adeguamento delle polizze, dalla revoca delle concessioni MS, e pertanto opportuno affidare l'incarico di custode in capo alla amministrazione giudiziaria della “ per le indicate finalità. Parte_3
Rilevato che l'operazione è finalizzata, attraverso in concessione in garanzia di risorse già in precedenza destinate ad analoghi scopi, al mantenimento di altre concessioni attraverso cui la società opera sul mercato, e dunque alla conservazione del patrimonio societario.
PQM
A modifica del provvedimento di sequestro preventivo adottato da questa A.G. in data 21.12.2010 nomina quale custode giudiziale dei fondi il dott.
in sostituzione di quello in precedenza nominato. Persona_3
Autorizza l'amministrazione giudiziale della “ a destinare la Parte_3 disponibilità sui fondi in sequestro per l'adeguamento delle polizze fideiussorie inerenti le concessioni n. 4321 e n. 3336>>.
Per effetto di tale provvedimento, pertanto, il dott. , già Per_3
- 9 - amministratore giudiziario della veniva altresì nominato Parte_3 custode giudiziale dei fondi in sequestro e autorizzato a destinarne la disponibilità per l'adeguamento delle polizze fideiussorie inerenti le concessioni MS n. 4321 e n. 3336.
Tanto, sul presupposto che i fondi in sequestro erano già in precedenza nel patrimonio e nella disponibilità della società siccome Parte_3 oggetto di garanzia apprestata per due polizze di fideiussione bancaria accese per tale società in favore dei di Stato;
nonché sul presupposto che le Pt_2 eccedenze sui fondi fossero parimenti utilizzate per concederle in garanzia all'Istituto Bancario al fine di procedere all'adeguamento di altre polizze fideiussorie, sempre accese per la società, nell'ambito di analoghi rapporti concessori con l'MS e, in particolare, per l'adeguamento delle concessioni n. 4321 e n. 3336; nonché, ancora, sul presupposto di evitare il pregiudizio che deriverebbe, per mancato adeguamento delle polizze, dalla revoca delle concessioni MS, in ipotesi incidente negativamente sulla conservazione del patrimonio societario.
Orbene, con la surriportata ordinanza 27.12.2010 l'amministratore giudiziale della dott. , ivi nominato anche Parte_3 Persona_3 custode del fondo GP Omnia dell'attore, è stato certamente autorizzato a destinare la disponibilità sui fondi in sequestro per l'adeguamento delle polizze fideiussorie inerenti le concessioni n. 4321 e n. 3336 ovvero a scongiurare la revoca delle concessioni MS con conseguente depauperamento del patrimonio societario della Parte_3
Va quindi da sé che, come correttamente dedotto ed eccepito dalla parte convenuta, non avrebbe potuto rifiutarsi di dare Controparte_1 corso all'istanza presentata in data 25/1/2011 dal dott. , custode del Per_3 fondo GP Omnia dell'attore e amministratore giudiziale della Parte_3
[...
di prelevamento delle disponibilità giacenti sul fondo e trasferimento del relativo importo di euro 342.000,00 sui depositi n. 1158276 e n. 1158273.
La Banca convenuta, in relazione alla suddetta operazione, ha prodotto
- 10 - l'istanza 25/1/2011 ove il dott. chiedeva a “che Per_3 CP_1 vengano bonificati sui depositi n. 1158276 e n. 1158273 le disponibilità presenti, al netto delle garanzie, delle seguenti gestioni patrimoniali: …
017096xy001 , custode Giudiziario ” e la Parte_1 Persona_3 relativa disposizione di prelevamento (doc. 6 e 7 produzione convenuta).
Analogamente, per quanto riguarda l'escussione parziale della fideiussione n. 30/2006 del 15/10/2010 in relazione alla Concessione n. 3202 in capo a ER SR (società anch'essa sottoposta a sequestro preventivo e di cui il medesimo dott. rivestiva la carica di amministratore Persona_3 giudiziario), per euro 36.278,93 e del relativo pagamento effettuato da
[...]
in favore di MS in seguito a formale richiesta 12.12.2011 in tal CP_1 senso pervenuta dall'amministrazione pubblica (cfr. docc. 8, 9, 10, 11, in produzione parte convenuta), la Banca convenuta ha legittimamente provveduto sulla scorta di specifica autorizzazione dell'amministrazione giudiziario e non avrebbe potuto non darvi corso.
Invero, con mail 12.12.2011 (doc. 9) l'amministratore giudiziario comunicava alla che “la richiesta di escussione parziale era stata CP_1 preventivamente condivisa con MS, anche in considerazione del fatto che la concessione 3201 non è più operativa e che, dunque, a breve sarà restituita ad MS, con contestuale svincolo delle garanzie residue da restituire alla
Pertanto ritengo che possiate procedere ad eseguire quanto CP_9 richiesto da MS”.
Del resto, il successivo 13.1.2012 il dott. , Persona_3 richiamando il sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. del 16.4.2009 ove era stato nominato amministratore giudiziario delle società e Parte_3
ER SR, richiamando le Concessioni MS in titolarità di tali società
(Concessioni nn. 3614, 3336, 4321 e 4509, la Concessioni Parte_3 nn. 1539 e 3202, la ER SR), chiedeva lo svincolo delle polizze fideiussorie poste a garanzia delle Concessioni medesime perché fossero
“poste nella disponibilità esclusiva delle due aziende poste in
- 11 - amministrazione giudiziaria”; e su detta istanza dell'amministratore giudiziario, il Tribunale, in data 17.1.2012, emetteva il seguente provvedimento: “rilevato che le fideiussioni prestate devono ritenersi rientrare nel patrimonio delle società in sequestro, autorizza che lo svincolo delle somme siano poste nella disponibilità esclusiva dell'amministratore giudiziario” (doc. 12).
Giova poi evidenziare, ad ulteriore conferma del corretto operato della
- sia in riferimento all'esecuzione della disposizione inerente la CP_1 destinazione della disponibilità sui fondi in sequestro per l'adeguamento delle polizze fideiussorie inerenti le concessioni n. 4321 e n. 3336 (per euro
342.000) sia in riferimento all'escussione parziale della fideiussione n.
30/2006 in relazione alla Concessione n. 3202 per euro 36.278,93 - che nel medesimo richiamato provvedimento del 20.10.2010 di nomina del nuovo amministratore giudiziario (in atti), veniva espressamente richiamata la necessità di evitare la revoca delle concessioni MS e veniva altresì espressamente evidenziato che “l'operazione è finalizzata, attraverso la concessione in garanzia di risorse già in precedenza destinate ad analoghi scopi, il mantenimento di altre concessioni attraverso cui la società opera sul mercato, e dunque in ultima analisi alla conservazione del patrimonio societario”.
In tali ambiti essendosi predisposto l'amministratore giudiziario dott.
con le surrichiamate disposizioni richieste a Persona_3 CP_1
- amministratore giudiziario che non è parte in questo giudizio - anche per tale via si giunge a ritenere corretto l'operato della CP_15 per effetto del richiamato provvedimento 17.1.2012, sub doc.
[...]
12 (“le fideiussioni prestate devono ritenersi rientrare nel patrimonio delle società in sequestro, autorizza che lo svincolo delle somme siano poste nella disponibilità esclusiva dell'amministratore giudiziario”), come ha allegato e documentato la parte convenuta, la Gestione Patrimoniale dell'attore, per la parte che era posta a garanzia delle fideiussioni che aveva CP_1
- 12 - prestato in relazione alla concessione cessata in capo alla ER SR, veniva svincolata a seguito di autorizzazione MS del 03/01/2012 e i relativi importi (di €. 167.000,00 e di €. 17.827,93) bonificati sul conto corrente di tale società su indicazione dell'Amministratore giudiziario (docc. 14-17); mentre, per la parte che era posta a garanzia delle fidejussioni che
[...]
aveva prestato in relazione alle concessioni cessate in capo alla CP_1 venne svincolata come da autorizzazione della MS del Parte_3
3/1/2012 e il relativo importo (di €. 55.067,90) bonificato sul conto di tale società, su indicazione dell'Amministratore giudiziario (docc. 18-19).
All'esito di tali ultime operazioni di bonifico, pertanto, si era azzerata la disponibilità della gestione patrimoniale dell'attore, come parimenti documentato dalla parte convenuta con la produzione del rendiconto della gestione patrimoniale al 18/6/2012 (doc. 20).
In definitiva, alla luce di quanto sin qui rilevato, le doglianze dell'attore, secondo cui la convenuta avrebbe effettuato le disposizioni CP_1 di disinvestimento della sua gestione patrimoniale dalle società Parte_3
[...
o dalla ER RL e/o da soggetti non legittimati, è priva di fondamento.
Si è visto, infatti, e giova ribadire, che la convenuta ha invece CP_1 correttamente dato corso alle disposizioni medesime in conformità a quanto richiesto dall'amministratore giudiziario e custode sequestratario nominato e autorizzato dal Tribunale (amministratore giudiziario che, come si è detto, non è parte in questo giudizio), nell'ambito del sequestro preventivo a cui più volte si è fatto riferimento più sopra. Non è quindi ravvisabile, nei confronti della convenuta, il grave inadempimento e la violazione dell'art. 1176 comma
II c.c. invocato dall'attore. Il corretto operato della conformatosi alle CP_1 disposizioni impartite per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria e del soggetto ivi incaricato quale amministratore/custode giudiziario determina altresì l'infondatezza delle doglianze sollevate dall'attore in riferimento agli
1392 e 1403 c.c., 117 e 119 T.U.B. e al D. Lgs. 231/07.
Non è poi configurabile la violazione degli obblighi informativi atteso
- 13 - che, a differenza della relativa doglianza della parte attrice e come rilevato dal c.t.u. (cfr. relazione peritale, pag. 33), le operazioni di disinvestimento del fondo e i rendiconti della gestione patrimoniale, a cominciare da quello relativo al periodo 1.01.2011-30.06.2011, in cui avvenne il primo e più consistente disinvestimento del 26.1.2011 di euro 342.000 e, soprattutto, le varie “lettere di conferma” dei prelevamenti parziali sono intestate al sig.
, all'indirizzo di Via Eleonora Duse, 29, 80126 Napoli. Se Parte_1 poi nel corso del rapporto l'attore aveva cambiato il proprio indirizzo di residenza o comunque l'indirizzo originariamente comunicato alla CP_1 come asserito in corso di operazioni peritali, la circostanza che un tale mutamento di indirizzo non sia stata comunicata alla esclude che a CP_1 carico di quest'ultima si possa ravvisare un inadempimento dell'obbligo informativo.
Né, a differenza della deduzione dell'attore, è ravvisabile alcuna responsabilità della banca per mancato invio del fondo al FUG, allo CP_3 scopo essendo sufficiente rilevare che tale doglianza, al cospetto dei visti provvedimenti emessi dal Tribunale nell'ambito del procedimento penale, andrebbe riferita ai provvedimenti medesimi non già ai soggetti esecutori.
Peraltro, come anche si è visto, i provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria e l'esecuzione degli stessi sono stati finalizzati alla conservazione del patrimonio delle società in sequestro, consentendo alle stesse di proseguire l'attività previo adeguamento delle garanzie necessarie alle concessioni
MS.
La giurisprudenza di legittimità invocata richiamata dalla parte attrice
è inconferente alla presente fattispecie, anzi depone in senso inverso alle deduzioni attoree.
Invero, proprio richiamando il medesimo arresto di cui a Cass. Pen.
8523/2017 a cui ha fatto riferimento la parte attrice, va rilevato che il d. lg.vo n. 159 del 2011 ha collocato <al centro della disciplina dell'amministrazione dei beni oggetto del procedimento di prevenzione, mutuandone la previsione
- 14 - dalla normativa in tema di procedure concorsuali, le figure del giudice del giudice delegato e dell'amministratore giudiziario, quali organi deputati appunto a condurre, in collaborazione tra loro, la gestione e
l'amministrazione dei beni sequestrati, nell'arco di tempo compreso tra
l'imposizione del sequestro e la decisione definitiva di confisca (…). E che il comma 4 dell'art. 40 riconosce ad ogni soggetto interessato la possibilità di assoggettare a reclamo, innanzi al giudice delegato, gli atti dell'amministratore giudiziario che siano stati posti in essere "in violazione del presente decreto">>.
Per le considerazioni di cui sopra, in definitiva, la domanda di risarcimento danni formulata da parte attrice risulta infondata, conseguendone il rigetto della stessa.
L'infondatezza della domanda in ordine all'an debeatur rende superflua la disamina dell'effettiva sussistenza e dell'ammontare del quantum debeatur.
* * *
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla scorta del d.m. 55/14 e succ. mm.ii., tenuto conto del valore della causa, delle questioni trattate e dell'attività svolta.
Le spese di CTU vanno definitivamente poste a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna l'attore alla refusione delle spese di lite che liquida in euro
11.229,00 per compenso, oltre rimb. forf., iva e cpa come per legge;
- pone definitivamente le spese di CTU a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna.
Così deciso in Napoli, il 24/11/2025 Il Giudice Onorario dr. Aldo Aratro
- 15 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
2 SEZIONE CIVILE
Il giudice onorario di Tribunale dott. Aldo Aratro ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9569/2021 R.Gen.Aff.Cont.
TRA
(C.F. rapp.to e difeso in virtù Parte_1 C.F._1 di procura in calce all'atto di citazione dall'Avv. Luigi Aldo Cucinella presso il cui studio è elett.te dom.to in Napoli alla Via G. Ribera n.1;
Attore
E
(C.F.: ) in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore;
(C.F.: ) in persona del suo legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore;
entrambe rappresentate e difese in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Luca Cirillo presso il cui studio sono elett.te dom.te in Napoli, alla via Seggio del Popolo n. 22;
Convenute
Conclusioni:
Parte attrice: “accertare la sussistenza di un credito in favore dell'attore nei confronti delle convenute, pari ad € 625,651,73 per la restituzione delle somme investite ed € 188.718,74 per il maggior danno
- 1 - relativo ai mancati frutti, per complessivi € 814.370,47; ▪ accertare e dichiarare, la responsabilità solidale delle convenute per i motivi di cui in premessa, e per l'effetto ▪ condannare le convenute in solido ovvero ognuna per quanto di propria spettanza, al pagamento di € 625.651,73 pari al controvalore del fondo GP data del 01.01.2011 oltre al maggior CP_3 danno di € 188.718,74 pari all'incremento di valore che il fondo avrebbe avuto sino alla data del 02.08.2019 o quelle maggiori o minori somme determinate in via equitativa ed all'esito dell'istruttoria; ▪ Il tutto oltre interessi legali di mora ex art 1284, co. 4, c.c. novellato al tasso pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali dal momento dalla domanda di mediazione 21.10.20 fino al soddisfo. ▪ - condannarla al pagamento delle spese, diritti ed onorari di lite con attribuzione al sottoscritto avvocato;
▪ emettere ogni altro provvedimento opportuno e consequenziale”.
Parte convenuta: “1) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della rispetto alla domanda Controparte_4 proposta dall'attore; 2) accertare e dare atto della legittimità del comportamento mantenuto da rispetto ai fatti per cui Controparte_1
è causa e, per conseguenza, rigettare le domande proposte dal sig. Pt_1
nei confronti della stessa in quanto infondate;
3) condannare il sig.
[...]
al pagamento di spese e compensi di lite”. Parte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si premette che la presente sentenza viene estesa senza la puntuale esposizione dello svolgimento del processo e indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, in virtù dell'art. 132, comma 2, n.
4, c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 17, L. 69/2009.
Si premette, altresì, che, per consolidata giurisprudenza del S.C., la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4, cod. proc. civ., e l'osservanza degli artt. 115 e 116, cod. proc. civ., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque
- 2 - acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito (Cass. 17145/06;
8294/2011; 22509/2014).
* * *
Con atto di citazione 9.4.2021 regolarmente notificato, il sig. Pt_1 conveniva in giudizio le società e
[...] Controparte_1 [...]
per sentire accogliere le conclusioni di cui in epigrafe, CP_2 deducendo: di essere proprietario del risparmio gestito fondo GP OMNIA n.
017096 XY 001, acquistato con contratto GP Class/Progress n.
588364.65.010, sottoscritto in data 25/06/2003 e ricodificato nel 2008 nel codice contratto Fideuram Omnia n. 017096.XY.001, dalla data del
30/06/2003 alla data di fine rapporto (18/06/2012), costituito presso
[...]
(poi ed ora o Controparte_5 Controparte_6 CP_4 [...]
) e depositato presso;
che in data 21.12.10 il CP_2 CP_1
Tribunale di Napoli ne disponeva il sequestro, eseguito il 23.12.2010, e costituiva custode il Direttore della filiale di Napoli Centro CP_1
Direzionale, dott. , successivamente sostituito;
che all'esito di un Persona_1 lungo iter giudiziario durato ben 10 anni, veniva assolto con sentenza n.
55937/09 del 12.04.2019 del Tribunale di Napoli 9° sezione Penale, che disponeva altresì il dissequestro di alcuni beni, tra cui le quote del fondo GP
OMNIA n. 017096 XY 001; che pertanto in data 02.08.2019 si procedeva al dissequestro dei suoi beni personali, tra cui rientravano anche le quote del fondo GP ma emergeva che il fondo aveva valore 0 (zero), poiché era CP_3 stato interamente liquidato e che le provviste rinvenienti da detta liquidazione erano state messe nella disponibilità di terzi, senza peraltro alcuna preventiva
- 3 - informazione all'interessato; che non ha mai effettuato, né autorizzato le disposizioni di disinvestimento, relative ai rapporti di cui al fondo GP CP_3 né ha mai disposto i bonifici in uscita dal c/c presso;
che il CP_1 risparmio gestito fondo GP se non fosse stato disinvestito e speso, CP_3 sarebbe pari ad € 814.370,47 (come si può verificare confrontando identico prodotto fondo del sig. , deceduto nel 2011, che è stato CP_3 Persona_2 liquidato il 06.08.2019 / 20.11.2019 all'esito di analogo iter giudiziario).
L'attore indicava specificamente le seguenti operazioni di disinvestimento, pari complessivamente ad € 618.174,76, ritenute illegittime:
<In data 26.01.2011, la dà ordine a di Controparte_7 CP_4 disinvestire parte del risparmio gestito (€ 342.000,00) con CP_8 accredito sul c/c di presso la e quindi Parte_1 CP_1 dispone un bonifico del ricavato su due c/c della Tesoreria di Stato nella disponibilità della . In data 14.12.2011 la dà CP_7 Controparte_9 ordine a di disinvestire parte del risparmio gestito (€ CP_4 CP_8
36.278,93) presso la e dispone un F24 per saldare un debito CP_1 della In data 14.02.2012 la dà ordine a CP_9 CP_7 Controparte_7
di disinvestire parte del risparmio gestito (€ 55.067,90) CP_4 CP_8 con accredito sul c/c di presso la e in data Parte_1 CP_1
14/16.02.12 dispone un bonifico sul c/c della acceso presso la CP_7
Banca MPS. In data 16.02.2012 la dà ordine a Controparte_7
di disinvestire parte del risparmio gestito (€ 167.000,00) CP_4 CP_8 con accredito sul c/c di presso la e in data Parte_1 CP_1
22.02.12 dispone un bonifico sul c/c della In data 05.03.12 la CP_9
dà ordine a di disinvestire parte del Controparte_7 CP_4 risparmio gestito (€ 17.827,93) con accredito sul c/c di CP_8 Pt_1 presso la e dispone un bonifico sul c/c della
[...] CP_1 presso . L'attore deduceva quindi l'illegittimità CP_9 Controparte_1 di tali operazioni, in quanto effettuate da soggetti terzi non titolari del fondo né parte del rapporto con la e carenti di alcuna titolarità sul CP_3 CP_4
- 4 - rapporto di c/c Fideuram da cui sono partiti i bonifici;
argomentando sul grave inadempimento delle società convenute in violazione delle disposizioni di cui agli artt. ex artt. 1176, 1392 e 1403 c.c., degli artt. 117 e 119 T.U.B. e del D.
Lgs. 231/07.
Con comparsa 22.6.2021 si costituivano in giudizio entrambe le società convenute, le quali contestavano in fatto e in diritto la domanda e ne chiedevano il rigetto. Eccepivano la carenza di legittimazione passiva della per non avere avuto questa società alcuna parte nella vicenda;
CP_4 la legittimità delle operazioni di liquidazione della n° CP_8
017096.XY.001 effettuate da in ottemperanza a Controparte_1 quanto autorizzato dal Tribunale di Napoli-IX sez. Penale, nell'ambito del
Proc. Pen. 59337/09 RGNR e 6094/10 RG GIP ed in conformità alle disposizioni impartite dall'Amministratore Giudiziario delle Società nel cui interesse l'attore aveva prestato garanzia in favore della Banca per le fideiussioni rilasciate da quest'ultima ai , al fine di garantire Parte_2
l'esatto adempimento delle obbligazioni delle predette Società. Deducevano che il sequestro preventivo del fondo di investimento appartenente all'attore - fondo n. 017096XY001 - disposto con l'ordinanza 21.12.2020 di CP_8 cui all'atto di citazione, era stato sollecitato dall'Amministratore Giudiziario delle società e ER SR, dott. , al fine di Parte_3 Persona_3 acquisire le relative somme nella disponibilità della e Parte_4 utilizzarle per l'adeguamento delle polizze fideiussorie stipulate per le concessioni MS della Precisavano che il fondo di Parte_3 investimento era stato a suo tempo costituito a garanzia di alcune polizze di fidejussione che aveva prestato in favore Controparte_1 dell' in relazione ad alcune Controparte_10 concessioni rilasciate alla società e della ER RL, di Parte_3 proprietà anche dell'attore. Precisavano ancora che con successiva ordinanza in data 27-28/12/2010 il Tribunale di Napoli–IX sezione penale nominava il medesimo dott. custode giudiziario dei fondi sottoposti a sequestro (tra Per_3
- 5 - cui quello appartenente all'attore), autorizzandolo a destinare le disponibilità sui fondi in sequestro per l'adeguamento delle polizze fideiussorie inerenti le concessioni n. 4321 e n. 3336 e che sulla base di tale autorizzazione il dott.
, in qualità di Amministratore Giudiziario della il Per_3 Parte_3
25.1.2011 presentò richiesta di disposizione a chiedendo che CP_1 vengano bonificati sui depositi n. 1158276 e n. 1158273 le disponibilità presenti, al netto delle garanzie, delle seguenti gestioni patrimoniali: …
017096xy001 custode Giudiziario e Parte_1 Persona_3 sottoscrisse la relativa disposizione di prelevamento di €. 342.000,00 dalla
Gestione Patrimoniale n. 017096XY001, oggetto del presente giudizio;
che nel novembre del 2011 la ER RL fu destinataria di una richiesta di pagamento da parte della Controparte_11 rispetto ad alcune somme non corrisposte ed alle relative penali , con richiesta di pagamento rivolta anche a quale garante, sicché, in Controparte_1 accordo con il custode e amministratore Giudiziario di ER RL, gli importi richiesti - pari a complessivi €. 36.278,93 – venivano pagati da
[...] attraverso l'escussione parziale della garanzia fideiussoria Controparte_1 prestata mediante la Gestione Patrimoniale oggetto di causa;
che, infine, in data 17/1/2012 il Tribunale di Napoli, provvedendo in conformità con quanto chiesto dall'Amministratore giudiziario nell'istanza datata 13/1/2012 sul presupposto secondo cui le fidejussioni prestate (in favore di Parte_3
e di ER RL) devono ritenersi rientrare nel patrimonio delle società in sequestro, ha disposto che lo svincolo delle somme siano poste nella disponibilità esclusiva della amministrazione giudiziaria, sicché, in conseguenza di tale provvedimento, la Gestione Patrimoniale intestata al sig.
: - per la parte che era posta a garanzia delle fideiussioni che Parte_1
aveva prestato in relazione alla concessione cessata in capo CP_1 alla venne svincolata come da autorizzazione della MS del CP_9
03/01/2012, e i relativi importi di €. 167.000,00 e di €. 17.827,93 furono bonificati sul conto corrente di tale società su conforme indicazione
- 6 - dell'Amministratore giudiziario, in forza del provvedimento del Tribunale in precedenza richiamato;
- per la parte che era posta a garanzia delle fidejussioni che aveva prestato in relazione alle concessioni CP_1 cessate in capo alla venne svincolata come da autorizzazione Parte_3 della MS del 3/1/2012 e il relativo importo di €. 55.067,90 venne bonificato sul conto di tale società, su indicazione dell'Amministratore giudiziario in forza dell'autorizzazione ricevuta dal Tribunale di cui si è detto.
Così, quindi, azzerandosi le disponibilità della gestione patrimoniale intestata all'attore.
* * *
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., prodotta documentazione, ammessa ed espletata CTU, la causa è stata assegnata in decisione all'udienza del 01.07.2025 con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.
Le parti hanno depositato, nei termini, rispettive comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
In via del tutto preliminare va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata di . Invero, il Controparte_2 contratto relativo alla gestione patrimoniale in oggetto risulta essere stato stipulato con la (poi Controparte_5 Controparte_6 ed ora ) nel 2003 e depositato presso (filiale di CP_4 CP_1
Napoli via E. Alvino) dove l'attore era correntista, sicché alcuna questione di carenza di legittimazione passiva si pone in riferimento all'evocazione in giudizio della predetta . Controparte_12
Nel merito, la domanda è infondata.
L'attore contesta alla banca convenuta di aver illegittimamente liquidato e messo nella disponibilità di terzi le quote del suo risparmio gestito
Fondo GP Omnia n. 017096.XY.01 da egli acquistato con contratto n.
588364.65.010 sottoscritto il 25.5.2003, del valore di euro 814.370,47 alla
- 7 - data del 6.8.2019. Con
Tale Fondo Omnia era stato sottoposto a sequestro in data
23.12.2010 in esecuzione del relativo provvedimento emesso in data
21.12.2010 (doc. 5 produzione attorea) dal Tribunale di Napoli-IX sez.
Penale, nell'ambito del procedimento penale 59337/09 RGNR e 6094/10 RG
GIP, conclusosi con sentenza di assoluzione n. 55937/2019 del 12.4.2019
(doc. 7 produzione attorea) che disponeva altresì il dissequestro del Fondo, oramai di valore 0 (zero) essendo stato interamente liquidato.
L'attore assume che la liquidazione del Fondo sia stata effettuata illegittimamente dalla mediante trasferimento a terzi della relativa CP_1 provvista (con le disposizioni di bonifico dettagliatamente indicate nell'atto di citazione) senza la sua autorizzazione e senza preventiva informazione.
Senonché, successivamente al suddetto provvedimento di sequestro del 21.12.2010, veniva emessa l'ordinanza 27.12.2010 (in produzione parte attrice e parte convenuta) del seguente tenore:
<letta la richiesta presentata in data 23.12.2010 dal dott. Per_3
nella sua qualità di custode e amministratore giudiziario della
[...]
, società oggetto di sequestro preventivo ordinato con Parte_3 provvedimento del GIP del 16.4.2010; esaminato il contenuto della richiesta e gli allegati;
visto il parere del P.M.
Premesso che con provvedimento adottato da questa A.G. in data 21.12.2010 veniva disposto il sequestro preventivo dei fondi di investimento appartenenti agli imputati del processo, (fondo n. CP_13 CP_8
020977XY008), (fondo n. 017096XY000), Parte_1 CP_8 depositati presso la con nomina quale custode del Controparte_1 direttore della filiale di presso la quale sono in atto gestiti i CP_1 fondi.
Rilevato che come emerge dalle relazioni dell'amministratore e dai documenti allegati, tali fondi erano già in precedenza nel patrimonio e nella
- 8 - disponibilità della società “ in quanto oggetto di garanzia Parte_3 apprestata per due polizze di fideiussione bancaria accese per la società
“ in favore dell' e che su detti fondi, a seguito della Parte_3 CP_14 riduzione del valore delle polizze fideiussorie, si verificava una eccedenza di risorse finanziarie pari a circa 768.587,41 euro.
Rilevato altresì che l'amministratore ha più volte rappresentato la necessità di utilizzare dette eccedenze sui fondi per uno scopo analogo a quello originario, ovvero per concederle in garanzia all'Istituto Bancario al fine di procedere all'adeguamento di altre polizze fideiussorie, sempre accese per la società, nell'ambito di analoghi rapporti concessori con l'MS (in particolare per l'adeguamento delle concessioni n. 4321 e n. 3336), e che a tal fine chiede di essere nominato custode di detti fondi, con revoca della precedente nomina effettuata in persona del direttore dell'Istituto Bancario.
Preso atto del parere favorevole espresso dal P.M. in data 23.12.2010 nel quale si rileva come sia necessario evitare il pregiudizio che deriverebbe, per mancato adeguamento delle polizze, dalla revoca delle concessioni MS, e pertanto opportuno affidare l'incarico di custode in capo alla amministrazione giudiziaria della “ per le indicate finalità. Parte_3
Rilevato che l'operazione è finalizzata, attraverso in concessione in garanzia di risorse già in precedenza destinate ad analoghi scopi, al mantenimento di altre concessioni attraverso cui la società opera sul mercato, e dunque alla conservazione del patrimonio societario.
PQM
A modifica del provvedimento di sequestro preventivo adottato da questa A.G. in data 21.12.2010 nomina quale custode giudiziale dei fondi il dott.
in sostituzione di quello in precedenza nominato. Persona_3
Autorizza l'amministrazione giudiziale della “ a destinare la Parte_3 disponibilità sui fondi in sequestro per l'adeguamento delle polizze fideiussorie inerenti le concessioni n. 4321 e n. 3336>>.
Per effetto di tale provvedimento, pertanto, il dott. , già Per_3
- 9 - amministratore giudiziario della veniva altresì nominato Parte_3 custode giudiziale dei fondi in sequestro e autorizzato a destinarne la disponibilità per l'adeguamento delle polizze fideiussorie inerenti le concessioni MS n. 4321 e n. 3336.
Tanto, sul presupposto che i fondi in sequestro erano già in precedenza nel patrimonio e nella disponibilità della società siccome Parte_3 oggetto di garanzia apprestata per due polizze di fideiussione bancaria accese per tale società in favore dei di Stato;
nonché sul presupposto che le Pt_2 eccedenze sui fondi fossero parimenti utilizzate per concederle in garanzia all'Istituto Bancario al fine di procedere all'adeguamento di altre polizze fideiussorie, sempre accese per la società, nell'ambito di analoghi rapporti concessori con l'MS e, in particolare, per l'adeguamento delle concessioni n. 4321 e n. 3336; nonché, ancora, sul presupposto di evitare il pregiudizio che deriverebbe, per mancato adeguamento delle polizze, dalla revoca delle concessioni MS, in ipotesi incidente negativamente sulla conservazione del patrimonio societario.
Orbene, con la surriportata ordinanza 27.12.2010 l'amministratore giudiziale della dott. , ivi nominato anche Parte_3 Persona_3 custode del fondo GP Omnia dell'attore, è stato certamente autorizzato a destinare la disponibilità sui fondi in sequestro per l'adeguamento delle polizze fideiussorie inerenti le concessioni n. 4321 e n. 3336 ovvero a scongiurare la revoca delle concessioni MS con conseguente depauperamento del patrimonio societario della Parte_3
Va quindi da sé che, come correttamente dedotto ed eccepito dalla parte convenuta, non avrebbe potuto rifiutarsi di dare Controparte_1 corso all'istanza presentata in data 25/1/2011 dal dott. , custode del Per_3 fondo GP Omnia dell'attore e amministratore giudiziale della Parte_3
[...
di prelevamento delle disponibilità giacenti sul fondo e trasferimento del relativo importo di euro 342.000,00 sui depositi n. 1158276 e n. 1158273.
La Banca convenuta, in relazione alla suddetta operazione, ha prodotto
- 10 - l'istanza 25/1/2011 ove il dott. chiedeva a “che Per_3 CP_1 vengano bonificati sui depositi n. 1158276 e n. 1158273 le disponibilità presenti, al netto delle garanzie, delle seguenti gestioni patrimoniali: …
017096xy001 , custode Giudiziario ” e la Parte_1 Persona_3 relativa disposizione di prelevamento (doc. 6 e 7 produzione convenuta).
Analogamente, per quanto riguarda l'escussione parziale della fideiussione n. 30/2006 del 15/10/2010 in relazione alla Concessione n. 3202 in capo a ER SR (società anch'essa sottoposta a sequestro preventivo e di cui il medesimo dott. rivestiva la carica di amministratore Persona_3 giudiziario), per euro 36.278,93 e del relativo pagamento effettuato da
[...]
in favore di MS in seguito a formale richiesta 12.12.2011 in tal CP_1 senso pervenuta dall'amministrazione pubblica (cfr. docc. 8, 9, 10, 11, in produzione parte convenuta), la Banca convenuta ha legittimamente provveduto sulla scorta di specifica autorizzazione dell'amministrazione giudiziario e non avrebbe potuto non darvi corso.
Invero, con mail 12.12.2011 (doc. 9) l'amministratore giudiziario comunicava alla che “la richiesta di escussione parziale era stata CP_1 preventivamente condivisa con MS, anche in considerazione del fatto che la concessione 3201 non è più operativa e che, dunque, a breve sarà restituita ad MS, con contestuale svincolo delle garanzie residue da restituire alla
Pertanto ritengo che possiate procedere ad eseguire quanto CP_9 richiesto da MS”.
Del resto, il successivo 13.1.2012 il dott. , Persona_3 richiamando il sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. del 16.4.2009 ove era stato nominato amministratore giudiziario delle società e Parte_3
ER SR, richiamando le Concessioni MS in titolarità di tali società
(Concessioni nn. 3614, 3336, 4321 e 4509, la Concessioni Parte_3 nn. 1539 e 3202, la ER SR), chiedeva lo svincolo delle polizze fideiussorie poste a garanzia delle Concessioni medesime perché fossero
“poste nella disponibilità esclusiva delle due aziende poste in
- 11 - amministrazione giudiziaria”; e su detta istanza dell'amministratore giudiziario, il Tribunale, in data 17.1.2012, emetteva il seguente provvedimento: “rilevato che le fideiussioni prestate devono ritenersi rientrare nel patrimonio delle società in sequestro, autorizza che lo svincolo delle somme siano poste nella disponibilità esclusiva dell'amministratore giudiziario” (doc. 12).
Giova poi evidenziare, ad ulteriore conferma del corretto operato della
- sia in riferimento all'esecuzione della disposizione inerente la CP_1 destinazione della disponibilità sui fondi in sequestro per l'adeguamento delle polizze fideiussorie inerenti le concessioni n. 4321 e n. 3336 (per euro
342.000) sia in riferimento all'escussione parziale della fideiussione n.
30/2006 in relazione alla Concessione n. 3202 per euro 36.278,93 - che nel medesimo richiamato provvedimento del 20.10.2010 di nomina del nuovo amministratore giudiziario (in atti), veniva espressamente richiamata la necessità di evitare la revoca delle concessioni MS e veniva altresì espressamente evidenziato che “l'operazione è finalizzata, attraverso la concessione in garanzia di risorse già in precedenza destinate ad analoghi scopi, il mantenimento di altre concessioni attraverso cui la società opera sul mercato, e dunque in ultima analisi alla conservazione del patrimonio societario”.
In tali ambiti essendosi predisposto l'amministratore giudiziario dott.
con le surrichiamate disposizioni richieste a Persona_3 CP_1
- amministratore giudiziario che non è parte in questo giudizio - anche per tale via si giunge a ritenere corretto l'operato della CP_15 per effetto del richiamato provvedimento 17.1.2012, sub doc.
[...]
12 (“le fideiussioni prestate devono ritenersi rientrare nel patrimonio delle società in sequestro, autorizza che lo svincolo delle somme siano poste nella disponibilità esclusiva dell'amministratore giudiziario”), come ha allegato e documentato la parte convenuta, la Gestione Patrimoniale dell'attore, per la parte che era posta a garanzia delle fideiussioni che aveva CP_1
- 12 - prestato in relazione alla concessione cessata in capo alla ER SR, veniva svincolata a seguito di autorizzazione MS del 03/01/2012 e i relativi importi (di €. 167.000,00 e di €. 17.827,93) bonificati sul conto corrente di tale società su indicazione dell'Amministratore giudiziario (docc. 14-17); mentre, per la parte che era posta a garanzia delle fidejussioni che
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aveva prestato in relazione alle concessioni cessate in capo alla CP_1 venne svincolata come da autorizzazione della MS del Parte_3
3/1/2012 e il relativo importo (di €. 55.067,90) bonificato sul conto di tale società, su indicazione dell'Amministratore giudiziario (docc. 18-19).
All'esito di tali ultime operazioni di bonifico, pertanto, si era azzerata la disponibilità della gestione patrimoniale dell'attore, come parimenti documentato dalla parte convenuta con la produzione del rendiconto della gestione patrimoniale al 18/6/2012 (doc. 20).
In definitiva, alla luce di quanto sin qui rilevato, le doglianze dell'attore, secondo cui la convenuta avrebbe effettuato le disposizioni CP_1 di disinvestimento della sua gestione patrimoniale dalle società Parte_3
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o dalla ER RL e/o da soggetti non legittimati, è priva di fondamento.
Si è visto, infatti, e giova ribadire, che la convenuta ha invece CP_1 correttamente dato corso alle disposizioni medesime in conformità a quanto richiesto dall'amministratore giudiziario e custode sequestratario nominato e autorizzato dal Tribunale (amministratore giudiziario che, come si è detto, non è parte in questo giudizio), nell'ambito del sequestro preventivo a cui più volte si è fatto riferimento più sopra. Non è quindi ravvisabile, nei confronti della convenuta, il grave inadempimento e la violazione dell'art. 1176 comma
II c.c. invocato dall'attore. Il corretto operato della conformatosi alle CP_1 disposizioni impartite per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria e del soggetto ivi incaricato quale amministratore/custode giudiziario determina altresì l'infondatezza delle doglianze sollevate dall'attore in riferimento agli
1392 e 1403 c.c., 117 e 119 T.U.B. e al D. Lgs. 231/07.
Non è poi configurabile la violazione degli obblighi informativi atteso
- 13 - che, a differenza della relativa doglianza della parte attrice e come rilevato dal c.t.u. (cfr. relazione peritale, pag. 33), le operazioni di disinvestimento del fondo e i rendiconti della gestione patrimoniale, a cominciare da quello relativo al periodo 1.01.2011-30.06.2011, in cui avvenne il primo e più consistente disinvestimento del 26.1.2011 di euro 342.000 e, soprattutto, le varie “lettere di conferma” dei prelevamenti parziali sono intestate al sig.
, all'indirizzo di Via Eleonora Duse, 29, 80126 Napoli. Se Parte_1 poi nel corso del rapporto l'attore aveva cambiato il proprio indirizzo di residenza o comunque l'indirizzo originariamente comunicato alla CP_1 come asserito in corso di operazioni peritali, la circostanza che un tale mutamento di indirizzo non sia stata comunicata alla esclude che a CP_1 carico di quest'ultima si possa ravvisare un inadempimento dell'obbligo informativo.
Né, a differenza della deduzione dell'attore, è ravvisabile alcuna responsabilità della banca per mancato invio del fondo al FUG, allo CP_3 scopo essendo sufficiente rilevare che tale doglianza, al cospetto dei visti provvedimenti emessi dal Tribunale nell'ambito del procedimento penale, andrebbe riferita ai provvedimenti medesimi non già ai soggetti esecutori.
Peraltro, come anche si è visto, i provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria e l'esecuzione degli stessi sono stati finalizzati alla conservazione del patrimonio delle società in sequestro, consentendo alle stesse di proseguire l'attività previo adeguamento delle garanzie necessarie alle concessioni
MS.
La giurisprudenza di legittimità invocata richiamata dalla parte attrice
è inconferente alla presente fattispecie, anzi depone in senso inverso alle deduzioni attoree.
Invero, proprio richiamando il medesimo arresto di cui a Cass. Pen.
8523/2017 a cui ha fatto riferimento la parte attrice, va rilevato che il d. lg.vo n. 159 del 2011 ha collocato <al centro della disciplina dell'amministrazione dei beni oggetto del procedimento di prevenzione, mutuandone la previsione
- 14 - dalla normativa in tema di procedure concorsuali, le figure del giudice del giudice delegato e dell'amministratore giudiziario, quali organi deputati appunto a condurre, in collaborazione tra loro, la gestione e
l'amministrazione dei beni sequestrati, nell'arco di tempo compreso tra
l'imposizione del sequestro e la decisione definitiva di confisca (…). E che il comma 4 dell'art. 40 riconosce ad ogni soggetto interessato la possibilità di assoggettare a reclamo, innanzi al giudice delegato, gli atti dell'amministratore giudiziario che siano stati posti in essere "in violazione del presente decreto">>.
Per le considerazioni di cui sopra, in definitiva, la domanda di risarcimento danni formulata da parte attrice risulta infondata, conseguendone il rigetto della stessa.
L'infondatezza della domanda in ordine all'an debeatur rende superflua la disamina dell'effettiva sussistenza e dell'ammontare del quantum debeatur.
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Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla scorta del d.m. 55/14 e succ. mm.ii., tenuto conto del valore della causa, delle questioni trattate e dell'attività svolta.
Le spese di CTU vanno definitivamente poste a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna l'attore alla refusione delle spese di lite che liquida in euro
11.229,00 per compenso, oltre rimb. forf., iva e cpa come per legge;
- pone definitivamente le spese di CTU a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna.
Così deciso in Napoli, il 24/11/2025 Il Giudice Onorario dr. Aldo Aratro
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