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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXV, sentenza 23/02/2026, n. 2734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2734 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2734/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 35, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTI FERNANDO, Presidente
RD EP, Relatore
MISITI VITTORIO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4010/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097 2025 90131071 29/000 TRIBUTI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 00000000629 SI 2016 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 00000000630 SI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 00000000628 IM 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 00000000629 IM 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 584/2026 depositato il
22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato e depositato nei termini, Ricorrente_1 S.r.l. impugnava l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe, deducendo, in sintesi, la nullità dell'atto per omessa e/o viziata notifica dei prodromici avvisi di accertamento esecutivi emessi da Roma Capitale, relativi a IM (anni 2015 e
2016) e SI (anni 2015 e 2016), e chiedendo conseguentemente l'annullamento dell'intimazione e l'accertamento dell'insussistenza del diritto alla riscossione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva in ordine alle contestazioni inerenti alla formazione del credito e alla notifica degli atti prodromici di competenza dell'ente impositore, chiedendo comunque il rigetto del ricorso e, in subordine, di essere tenuta indenne dalle conseguenze del giudizio.
Si costituiva Roma Capitale, producendo la documentazione attestante la notifica degli avvisi presupposti e insistendo per il rigetto del ricorso.
La ricorrente depositava memoria illustrativa insistendo sull'omessa prova dell'invio della C.A.N. ex art. 60, comma 1, lett. b-bis), D.P.R. 600/1973, deducendo che le relate prodotte dall'ente non sarebbero idonee a dimostrare il perfezionamento dell'iter notificatorio, in particolare in caso di consegna a soggetto diverso dal destinatario.
La causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile,
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione è fondata nei limiti in cui il ricorso investe profili afferenti alla formazione del credito e alla notifica degli atti impositivi presupposti, attività che competono all'ente impositore. In tali ambiti l'Agente opera quale soggetto incaricato della riscossione e destinatario del pagamento, restando legittimato a contraddire solo in relazione a vizi propri dell'intimazione e/o della sequenza esecutiva ad esso riferibile.
Tuttavia, nel caso concreto, la presenza in giudizio anche dell'ente impositore consente comunque l'esame del motivo principale dedotto dalla ricorrente (asserita omessa/viziata notifica degli avvisi presupposti), che attiene al presupposto della legittimità della riscossione.
La ricorrente fonda l'impugnazione dell'intimazione sull'assunto che gli avvisi di accertamento esecutivi
IM/SI 2015-2016 non sarebbero stati validamente notificati, poiché, in caso di consegna a persona diversa dal destinatario, mancherebbe la prova dell'invio della C.A.N. (comunicazione di avvenuta notifica) prevista dall'art. 60, comma 1, lett. b-bis), D.P.R. 600/1973.
Dagli atti di causa risulta, invece, che Roma Capitale ha prodotto la documentazione relativa alle notificazioni degli avvisi presupposti, con attestazione dell'avvenuta consegna dei plichi raccomandati in date coincidenti con quelle indicate nell'intimazione impugnata (27.11.2020 per gli avvisi IM e
17.12.2020 per gli avvisi SI), nonché gli elementi identificativi delle spedizioni.
Ora, la doglianza della ricorrente è incentrata, non già su una contestazione specifica e comprovata circa la mancata ricezione del plico contenente l'atto impositivo, bensì sull'asserita insufficienza probatoria degli atti prodotti in giudizio in punto di C.A.N.
Sul punto, la Corte osserva che:
la disciplina della C.A.N. riguarda un adempimento informativo successivo alla consegna del plico a soggetto diverso dal destinatario;
l'onere probatorio sulla ritualità delle notifiche grava sull'ente notificante;
tuttavia, nel caso concreto, la ricorrente non ha fornito elementi idonei a superare la presunzione di regolarità desumibile dalla documentazione notificatoria prodotta, limitandosi a deduzioni astratte circa la necessità della prova dell'invio della C.A.N., senza dimostrare, in fatto, l'inesistenza o la radicale inidoneità del percorso notificatorio, né un concreto vulnus difensivo non altrimenti emendabile.
In particolare, la ricorrente non allega circostanze specifiche (es. sede sociale diversa, trasferimenti, anomalie nell'indirizzo, contestazione dell'agente ricevente, irreperibilità, ecc.) tali da rendere inattendibile l'attività notificatoria attestata dall'ente; né risulta dedotta e provata una situazione in cui l'atto impositivo non sia mai pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario per cause riconducibili a vizi radicali del procedimento.
Ne consegue che gli avvisi di accertamento devono ritenersi validamente portati a conoscenza della contribuente secondo la documentazione prodotta dall'ente, con conseguente legittimità dell'intimazione impugnata, quale atto consequenziale emesso in presenza di credito iscritto a ruolo.
L'intimazione di pagamento costituisce atto della fase di riscossione e può essere impugnata, nel perimetro dell'art. 19 D.Lgs. 546/1992, nei limiti dei vizi propri dell'atto o della procedura di riscossione ad esso direttamente riferibili.
Nel caso di specie, tuttavia, tutte le doglianze articolate dalla ricorrente non investono vizi propri dell'intimazione (quali, a titolo esemplificativo, errori di intestazione, difetto di sottoscrizione ove richiesta, carenze essenziali del contenuto, errata indicazione del responsabile del procedimento, duplicazioni, difetti della notifica dell'intimazione stessa, prescrizione maturata dopo la definitività del titolo, ecc.), bensì mirano a rimettere in discussione la validità/inesistenza delle notifiche degli avvisi di accertamento esecutivi presupposti (IM/SI 2015-2016), ossia il titolo della pretesa.
Orbene, gli avvisi di accertamento esecutivi – una volta notificati – sono autonomamente impugnabili nei termini di legge;
se non impugnati tempestivamente, la pretesa si consolida e non può essere successivamente contestata tramite l'impugnazione di un atto consequenziale, se non nei casi eccezionali in cui venga dedotta e provata la mancata conoscenza dell'atto presupposto per omessa notifica.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 1.400,00 in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 35, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTI FERNANDO, Presidente
RD EP, Relatore
MISITI VITTORIO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4010/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097 2025 90131071 29/000 TRIBUTI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 00000000629 SI 2016 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 00000000630 SI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 00000000628 IM 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 00000000629 IM 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 584/2026 depositato il
22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato e depositato nei termini, Ricorrente_1 S.r.l. impugnava l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe, deducendo, in sintesi, la nullità dell'atto per omessa e/o viziata notifica dei prodromici avvisi di accertamento esecutivi emessi da Roma Capitale, relativi a IM (anni 2015 e
2016) e SI (anni 2015 e 2016), e chiedendo conseguentemente l'annullamento dell'intimazione e l'accertamento dell'insussistenza del diritto alla riscossione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva in ordine alle contestazioni inerenti alla formazione del credito e alla notifica degli atti prodromici di competenza dell'ente impositore, chiedendo comunque il rigetto del ricorso e, in subordine, di essere tenuta indenne dalle conseguenze del giudizio.
Si costituiva Roma Capitale, producendo la documentazione attestante la notifica degli avvisi presupposti e insistendo per il rigetto del ricorso.
La ricorrente depositava memoria illustrativa insistendo sull'omessa prova dell'invio della C.A.N. ex art. 60, comma 1, lett. b-bis), D.P.R. 600/1973, deducendo che le relate prodotte dall'ente non sarebbero idonee a dimostrare il perfezionamento dell'iter notificatorio, in particolare in caso di consegna a soggetto diverso dal destinatario.
La causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile,
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione è fondata nei limiti in cui il ricorso investe profili afferenti alla formazione del credito e alla notifica degli atti impositivi presupposti, attività che competono all'ente impositore. In tali ambiti l'Agente opera quale soggetto incaricato della riscossione e destinatario del pagamento, restando legittimato a contraddire solo in relazione a vizi propri dell'intimazione e/o della sequenza esecutiva ad esso riferibile.
Tuttavia, nel caso concreto, la presenza in giudizio anche dell'ente impositore consente comunque l'esame del motivo principale dedotto dalla ricorrente (asserita omessa/viziata notifica degli avvisi presupposti), che attiene al presupposto della legittimità della riscossione.
La ricorrente fonda l'impugnazione dell'intimazione sull'assunto che gli avvisi di accertamento esecutivi
IM/SI 2015-2016 non sarebbero stati validamente notificati, poiché, in caso di consegna a persona diversa dal destinatario, mancherebbe la prova dell'invio della C.A.N. (comunicazione di avvenuta notifica) prevista dall'art. 60, comma 1, lett. b-bis), D.P.R. 600/1973.
Dagli atti di causa risulta, invece, che Roma Capitale ha prodotto la documentazione relativa alle notificazioni degli avvisi presupposti, con attestazione dell'avvenuta consegna dei plichi raccomandati in date coincidenti con quelle indicate nell'intimazione impugnata (27.11.2020 per gli avvisi IM e
17.12.2020 per gli avvisi SI), nonché gli elementi identificativi delle spedizioni.
Ora, la doglianza della ricorrente è incentrata, non già su una contestazione specifica e comprovata circa la mancata ricezione del plico contenente l'atto impositivo, bensì sull'asserita insufficienza probatoria degli atti prodotti in giudizio in punto di C.A.N.
Sul punto, la Corte osserva che:
la disciplina della C.A.N. riguarda un adempimento informativo successivo alla consegna del plico a soggetto diverso dal destinatario;
l'onere probatorio sulla ritualità delle notifiche grava sull'ente notificante;
tuttavia, nel caso concreto, la ricorrente non ha fornito elementi idonei a superare la presunzione di regolarità desumibile dalla documentazione notificatoria prodotta, limitandosi a deduzioni astratte circa la necessità della prova dell'invio della C.A.N., senza dimostrare, in fatto, l'inesistenza o la radicale inidoneità del percorso notificatorio, né un concreto vulnus difensivo non altrimenti emendabile.
In particolare, la ricorrente non allega circostanze specifiche (es. sede sociale diversa, trasferimenti, anomalie nell'indirizzo, contestazione dell'agente ricevente, irreperibilità, ecc.) tali da rendere inattendibile l'attività notificatoria attestata dall'ente; né risulta dedotta e provata una situazione in cui l'atto impositivo non sia mai pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario per cause riconducibili a vizi radicali del procedimento.
Ne consegue che gli avvisi di accertamento devono ritenersi validamente portati a conoscenza della contribuente secondo la documentazione prodotta dall'ente, con conseguente legittimità dell'intimazione impugnata, quale atto consequenziale emesso in presenza di credito iscritto a ruolo.
L'intimazione di pagamento costituisce atto della fase di riscossione e può essere impugnata, nel perimetro dell'art. 19 D.Lgs. 546/1992, nei limiti dei vizi propri dell'atto o della procedura di riscossione ad esso direttamente riferibili.
Nel caso di specie, tuttavia, tutte le doglianze articolate dalla ricorrente non investono vizi propri dell'intimazione (quali, a titolo esemplificativo, errori di intestazione, difetto di sottoscrizione ove richiesta, carenze essenziali del contenuto, errata indicazione del responsabile del procedimento, duplicazioni, difetti della notifica dell'intimazione stessa, prescrizione maturata dopo la definitività del titolo, ecc.), bensì mirano a rimettere in discussione la validità/inesistenza delle notifiche degli avvisi di accertamento esecutivi presupposti (IM/SI 2015-2016), ossia il titolo della pretesa.
Orbene, gli avvisi di accertamento esecutivi – una volta notificati – sono autonomamente impugnabili nei termini di legge;
se non impugnati tempestivamente, la pretesa si consolida e non può essere successivamente contestata tramite l'impugnazione di un atto consequenziale, se non nei casi eccezionali in cui venga dedotta e provata la mancata conoscenza dell'atto presupposto per omessa notifica.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 1.400,00 in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite.