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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/10/2025, n. 3322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3322 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 9116/25 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 28.7.2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadino italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Livia Lanzoni presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino spagnolo Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Livia Lanzoni presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito religioso in Milano il 28.07.2012 e con rito civile presso il Consolato di Spagna in Santa Cruz (Bolivia) il 19.03.2013, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Milano (anno 2013 atto n. 0434 reg- 07. Parte 2 serie C/1) In separazione dei beni a seguito di atto di Notaio Dott. Rep. n. 39491 del Persona_1
29.04.2024 pagina 1 di 6 Con il seguente figlio: nato in [...], il [...], C.F. Persona_2
, con cittadinanza italiana nonché spagnola e boliviana C.F._3
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28/07/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: Per 1) Il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori che eserciteranno di comune accordo la responsabilità genitoriale;
gli stessi limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente mentre le decisioni di maggiore interesse relative a istruzione educazione salute dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle Per capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di . Il minore è collocato e residente presso la madre, signora che al momento è in Baranzate, Via Gorizia n.66. Parte_1
2) Salvo diverso accordo, i genitori entro il 30 settembre di ogni anno concorderanno le organizzazioni Per ed i tempi di , anche con riferimento alle vacanze scolastiche, con l'uno o l'altra, così da garantire un rapporto equivalente con entrambi, tenuto conto degli impegni lavorativi materni svolti su turni comunicati ad inizio anno scolastico.
I genitori concorderanno le organizzazioni delle vacanze scolastiche estive entro il 30 aprile di ogni anno, nonché le vacanze di Natale e Capodanno entro il 30 novembre di ogni anno, e le vacanze di
Pasqua e i ponti entro la fine del mese precedente tale festività.
Il tutto salvo accordo diverso tra i genitori e tenendo conto degli impegni, della salute e dei desideri di Per
.
I genitori si impegnano a collaborare e comunicare all'altro ogni necessità circa la gestione quotidiana Per del figlio, a favorire i rapporti di con l'altro genitore e a facilitare i contatti telefonici o videochiamate, dimostrarsi sempre rispettosi e collaborativi nei confronti dell'altro genitore evitando forme di critica, atteggiamenti denigratori nei confronti dell'altro genitore o dei suoi familiari amici, a Per comunicare all'altro genitore, con congruo preavviso, se si allontana da casa per qualche giorno, indicando dove soggiornerà con chi e per quanto tempo.
3) Dato atto che il signor si è già trasferito in altra abitazione a far data dall'ottobre Parte_2
2024, la casa familiare, sita in Baranzate (MI), Via Gorizia n. 66, condotta in locazione dalla signora Per
è assegnata alla stessa che vi abiterà con . Pt_1
pagina 2 di 6 Per 4) I genitori provvederanno al mantenimento diretto di nei periodi di competenza, suddividendo inoltre al 50% le spese straordinarie previste dalle “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal
Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data giugno 2025 e quindi:
− spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
− spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal
Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
− spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica;
− spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
− spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter pagina 3 di 6 fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro del genitore;
− spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare per iscritto, anche via ar, via email o whatsapp all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire, anche a seguito di conguaglio, entro il fine mese successivo alla richiesta.
5) Sino alla pubblicazione della sentenza di omologazione degli accordi di separazione, il signor
[...] verserà alla signora la metà dell'assegno unico allo stato da lui percepito;
alla Parte_2 Pt_1 pubblicazione della sentenza di omologazione degli accordi di separazione ciascun coniuge provvederà
a richiede autonomamente il versamento dell'assegno unico a suo favore.
6) I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé e per Per
.
7) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano a un contributo economico.
8) Le parti dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra per qualsiasi ragione dipendente e non dal rapporto di coniugio.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. pagina 4 di 6 Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio presso il Consolato di Spagna in Santa Cruz (Bolivia) il
[...]
19.03.2013;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 15.10.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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