Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 30/03/2026, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00618/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03753/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3753 del 2025, proposto da
EL IN, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Montini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Benedetto Varchi 57;
contro
Università degli Studi di Siena, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Ilaria D'Amelio, Roberta Giordano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Azienda Ospedaliero Universitaria Senese, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 0217725 del 10.11.2025, a firma del Rettore, con cui l’Università di Siena ha rigettato la richiesta di collocamento in aspettativa senza assegni, ai sensi dell’art. 5, comma 16 del D.Lgs. 517/1999, per la durata quinquennale dell’incarico di direzione di Struttura Complessa di Ginecologia e Ostetricia del Presidio Ospedaliero “Alta Valdelsa” dell’Azienda Sanitaria ASL Toscana Sud-Est;
degli atti a quello presupposti, connessi e conseguenziali e in particolare:
della nota prot. n. 228174 del 28.11.2025, unitamente al decreto rettorale n. 0228692 di pari data, nella parte in cui stabiliscono che “A decorrere dal 1° dicembre 2025 e per la durata di sei mesi, corrispondente al periodo di prova (fino al 31 maggio 2026), il Prof. EL CENTINI, Professore associato (Legge 240/10) a tempo pieno per il gruppo scientifico disciplinare 06/MEDS-21 – Ginecologia e ostetricia (settore scientifico disciplinare MEDS-21/A – Ginecologia e ostetricia) presso il Dipartimento di Medicina molecolare e dello sviluppo di questa Università, è collocato in aspettativa, senza assegni, ai sensi dell’articolo 14 del D.P.R. 382/80, a seguito del conferimento dell’incarico di Direttore della Struttura Complessa di Ginecologia e Ostetricia del P.O. Alta Valdelsa”;
della nota dell’Università di Siena prot. prot. 2025-UNSISIE-0231864, trasmessa a mezzo pec in data 6.12.2025, di rigetto dell'istanza di annullamento in autotutela promossa dal Prof. EL IN formulata dal ricorrente in data 19.11.2025,
e per accertare e dichiarare il diritto del Prof. IN ad essere collocato, a far data dal 1°dicembre 2025, in aspettativa per la durata quinquennale dell’incarico di Dirigente Medico di struttura complessa – disciplina di Ginecologia e Ostetricia - per la direzione dell'U.O.C. Ostetricia e Ginecologia del P.O. Alta Valdelsa dell'Azienda USL Toscana Sud Est;
con conseguente condanna dell’Università di Siena a collocare il ricorrente in aspettativa a far data dal 1° dicembre 2025 per tutta la durata dell’incarico o di Dirigente Medico di struttura complessa – disciplina di Ginecologia e Ostetricia - per la direzione dell'U.O.C. Ostetricia e Ginecologia del P.O. Alta Valdelsa dell'Azienda USL Toscana Sud Est.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Siena;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2026 il dott. LU LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. A decorrere dal 1° marzo 2025, il ricorrente è professore universitario di seconda fascia nel gruppo scientifico disciplinare 06/MEDS-21 – Ginecologia e ostetricia (settore scientifico disciplinare MEDS-21/A – Ginecologia e ostetricia) presso il Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo dell’Università degli Studi di Siena.
Essendogli stato conferito ex art. 15-ter del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 l’incarico di direzione dell'U.O.C. Ostetricia e Ginecologia del P.O. Alta Valdelsa dell'Azienda USL Toscana Sud Est (come da deliberazione 6 ottobre 2025 n. 975 del relativo Direttore generale), stipulava, in data 25 novembre 2025, il relativo contratto di conferimento (assunto al n. 225/2025 del Repertorio dell’Ente) e prendeva servizio il successivo 1° dicembre.
In precedenza, aveva presentato (precisamente, in data 14 ottobre 2025) all’Università degli Studi di Siena un’istanza di collocamento in aspettativa ai sensi dell’art. 5, 16° comma del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 (disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università) che, dopo aver conseguito il parere favorevole del Consiglio del Dipartimento di afferenza (con deliberazione 29 ottobre 2025, classificazione: II/8), era accolta solo limitatamente al periodo “di sei mesi, peraltro funzionale al superamento del periodo di prova nella Sua qualità di Dirigente Medico dell’azienda Sanitaria di che trattasi” e non per l’intera durata dell’incarico, dal provvedimento 10 novembre 2025, prot. n. 0217725 del Rettore dell’Università degli Studi di Siena.
In particolare, il provvedimento di diniego parziale di aspettativa risultava essere motivato sulla base del rilievo assorbente relativo alla sussistenza di “un impedimento alla concessione dell’aspettativa ed una incompatibilità assoluta con la possibilità del mantenimento di un rapporto di servizio con l’Ateneo nel suo attuale ruolo di Docente” radicati sulla natura “non già a tempo determinato e di durata pari all’incarico, ma a tempo indeterminato, di natura esclusiva e a tempo pieno” dell’incarico conferito dall’A.U.S.L. Toscana Sud Est; in via subordinata, erano altresì rilevate l’impossibilità di concedere l’aspettativa con riferimento ad un incarico che “rischia di diventare un periodo di indeterminata durata la cui disciplina dipende dalla volontà del Dirigente Medico, Docente in aspettativa, di recedere dal rapporto a tempo indeterminato instaurato col SSN in presenza di un incarico rinnovabile” e la sostanziale mancanza di “un’attenta valutazione della compatibilità della stessa con i compiti scientifici e didattici svolti dal Docente al momento dell’istanza. Tali valutazioni di merito che unicamente potrebbero motivare una aspettativa quinquennale non sono al momento rintracciabili nella Delibera assunta dal Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo nella seduta di Consiglio tenutasi in data 29 ottobre 2025 che anzi rinvia alle complesse valutazioni generali sulla materia”; in via collaborativa era poi prospettata la possibilità alternativa di ricorrere a “diversi modelli organizzativi da costruire d’intesa con l’Azienda Ospedaliero-universitaria di riferimento” (in sostanza, un convenzionamento tra le due strutture) o una possibile riconsiderazione del diniego sulla base della “necessaria integrazione della delibera dipartimentale (con un nuova deliberazione che) potrebbe fornire elementi necessari di ulteriore riflessione e valutazione”.
Il prof. IN era pertanto collocato in aspettativa dal decreto 28 novembre 2025 prot. n. 0228692 del Rettore dell’Università degli Studi di Siena fino al 31 maggio 2026, ovvero per la sola durata del periodo di prova.
Con la successiva nota 5 dicembre 2025 prot. n. 2025-UNSISIE-0231864, il Rettore dell’Università degli Studi di Siena respingeva poi l’istanza di annullamento in autotutela presentata dal ricorrente in data 19 novembre 2025, confermando i propri precedenti provvedimenti, sulla base della rilevazione relativa alla mancanza del “presupposto legittimante la permanenza in servizio presso l’Università, che certamente è escluso ex lege nel caso in cui il docente si vincoli, al di là della durata dell’incarico, senza limiti di tempo con un altro Ente Pubblico come dipendente, in un regime di subordinazione senza un termine predeterminato di cessazione” ed all’impossibilità che l’esame della legittimità della richiesta si esaurisca “solo nel nulla osta del Dipartimento, che peraltro, nel caso in esame, si è limitato a dichiarare la compatibilità con le esigenze istituzionali, senza concretamente indicare le ragioni derogatorie rispetto alla regola generale della cessazione dal servizio previste dalla stessa norma”.
Gli atti Rettorali sopra richiamati e gli atti presupposti e conseguenti erano impugnati dal ricorrente, sulla base di articolata censura di violazione artt. 3, 51, 97, 98 Cost., art. 5, comma 16, d.lgs. n. 517/1999, artt. 1 e 3 l. 241/1990, dei principi di imparzialità, parità di trattamento e non discriminazione, eccesso di potere per sviamento, difetto di motivazione, carenza di istruttoria, illogicità e irragionevolezza; con il ricorso era altresì richiesto l’accertamento del diritto del ricorrente “ad essere collocato, a far data dal 1 dicembre 2025, in aspettativa per la durata quinquennale dell’incarico di Dirigente Medico di struttura complessa – disciplina di Ginecologia e Ostetricia - per la direzione dell'U.O.C. Ostetricia e Ginecologia del P.O. Alta Valdelsa dell'Azienda USL Toscana Sud Est” e la condanna dell’Amministrazione resistente ad adottare i conseguenti provvedimenti.
Si costituiva in giudizio la sola Università degli Studi di Siena, controdeducendo sul merito del gravame ed articolando eccezione preliminare di difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo nei confronti dell’A.G.O., “in quanto il petitum sostanziale perseguito dal ricorrente, e quindi il bene della vita cui aspira tramite l’azione giudiziale intrapresa, … (risulterebbe essere) volto ad ottenere, ai sensi dell’art. 5 comma 12 del D. Lgs. 517/1999 l’esercizio senza limitazioni, delle funzioni di dirigente di struttura complessa nei ruoli dell’Azienda Usl Toscana Sud Est, con l’instaurazione di un rapporto di lavoro privatizzato disciplinato dall’art. 15 del D. Lgs. 502/1992 e dal CCNL della Dirigenza Medica”.
Alla camera di consiglio del 13 gennaio 2026, parte ricorrente rinunciava all’istanza cautelare proposta con il ricorso, in ragione della pronta fissazione dell’udienza per la decisione del merito del gravame; alla pubblica udienza del 26 marzo 2026, la Sezione tratteneva pertanto in decisione il ricorso.
2. In via preliminare, la Sezione deve rilevare come non possa trovare accoglimento l’eccezione preliminare di difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo nei confronti dell’A.G.O. articolata dalla difesa dell’Università degli Studi di Siena.
Con tutta evidenza, le azioni proposte in giudizio da parte ricorrente risultano essere rivolte, per causa petendi e petitum , alla rivendicazione di un bene della vita (l’essere posto in aspettativa) che attiene al suo rapporto di lavoro con l’Università di Siena e non all’incarico conferitogli dall’A.U.S.L. Toscana Sud Est; siamo pertanto in presenza di una contestazione giudiziale che attiene strettamente al rapporto di lavoro in qualità di docente universitario intercorrente tra il ricorrente e l’Università resistente e, quindi, ad un rapporto di pubblico impiego che continua a rimanere di pertinenza del Giudice amministrativo ai sensi delle previsioni di cui agli artt. 3, 2° comma e 63, 4° comma del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165.
Del resto l’eccezione dell’Università resistente ben evidenzia il proprio carattere artificioso alla luce delle ulteriori considerazioni relative al fatto che viene ad essere prospettata una ricostruzione delle domande giudiziali proposte dal ricorrente e dell’intera materia contenziosa che attribuirebbe il ruolo di legittimato passivo ad altra Amministrazione (l’A.U.S.L. Toscana Sud Est) che non risulta nemmeno essere stata evocata in giudizio ed in realtà, non risulta neanche aver contestato un qualche aspetto del (nuovo) rapporto di lavoro instaurato con l’interessato, risultando ovviamente estranea alle vicende relative alla concessione dell’aspettativa, con riferimento al diverso rapporto di lavoro intercorrente tra il ricorrente e l’Università.
3. Nel merito, il ricorso proposto dal prof. IN risulta poi essere fondato e deve pertanto essere accolto, limitatamente alla sola azione di annullamento.
La previsione di cui all’art. 5, 16° comma del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 (disciplina dei rapporti fra servizio sanitario nazionale ed università) prevede la possibilità, per “i professori e i ricercatori universitari, ai quali ..(sia) attribuito dalle aziende di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, un incarico di struttura complessa ai sensi degli articoli 15, comma 7, e 15- ter , comma 2, dello stesso decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”, in alternativa alla cessazione dal servizio, di essere collocati, “compatibilmente con le esigenze didattiche e di ricerca, … in aspettativa senza assegni con riconoscimento della anzianità di servizio per tutta la durata dell'incarico”.
Sulla base della (chiara) struttura della previsione normativa, si è poi formata una condivisibile giurisprudenza che ha rilevato come il diniego o la limitazione dell'aspettativa di cui all’art. 5, 16° comma del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 possano fondarsi solo sulla dimostrazione dell’”incompatibilità dell'assenza del docente con le esigenze didattiche e di ricerca”: “la limitazione del periodo di aspettativa non è stata motivata con riferimento alle esigenze didattiche e di ricerca, non essendo pertinente, o comunque sufficiente, il richiamo all'impossibilità di utilizzare le risorse finanziarie destinate allo stipendio del ricorrente di primo grado;…(al contrario), il diniego o la limitazione dell'aspettativa può fondarsi, ai sensi dell'art. 5, comma 16, del d. lgs. n. 517/99, sull’incompatibilità dell'assenza del docente con le esigenze didattiche e di ricerca e che tale presupposto non è richiamato né dimostrato nell'impugnato provvedimento” (Cons. Stato, sez. VI, 23 giugno 2008, n. 3148).
Con tutta evidenza, siamo pertanto in presenza di una posizione soggettiva “forte” che, pur non legittimando la ricostruzione proposta da parte ricorrente in termini di “diritto” (come si dirà anche con riferimento alle azioni di accertamento e condanna proposte dal ricorrente, la discrezionalità valutativa riconosciuta all’Amministrazione con riferimento alla compatibilità dell’aspettativa con le esigenze di servizio porta, infatti, ad attribuire alla posizione soggettiva natura di interesse legittimo), circoscrive ed individua con assoluta precisione le due sole e possibili ragioni ostative alla concessione dell’aspettativa, costituite dal conferimento al richiedente di un incarico che non possa essere riportato alla tipologia degli incarichi “ di struttura complessa ai sensi degli articoli 15, comma 7, e 15- ter , comma 2, dello stesso decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502” richiamati dalla disposizione e dalla dimostrazione di una concreta incompatibilità dell’assenza del docente “con le esigenze didattiche e di ricerca”.
Del resto, si tratta di una previsione che si situa ben al centro di una tradizione normativa di sostanziale favore per la mobilità già espressa dalla previsione di cui all’art. 23- bis , 1° comma del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (in linea di principio, riferita a tutti i pubblici dipendenti) e confermata dalla specifica previsione relativa alla docenza universitaria prevista dall’art. 7, 1° comma della l. 30 dicembre 2010 n. 240 (“i professori e i ricercatori universitari possono, a domanda, essere collocati per un periodo massimo di cinque anni, anche consecutivi, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono anche al relativo trattamento economico e previdenziale”).
Ed è proprio rispetto a tale previsione generale relativa a tutti i docenti universitari che la norma di cui all’art. 5, 16° comma del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 evidenzia la propria specialità costituita, non da una sostanziale diversità di ratio , quanto dal forte aggancio ad una sola tipologia di incarico (la responsabilità di una “struttura complessa ai sensi degli articoli 15, comma 7, e 15- ter , comma 2, dello stesso decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”) e non ad altri incarichi, da una durata anche maggiore del quinquennio previsto in linea generale (gli incarichi di direzione di struttura complessa possono, infatti, avere anche durata settennale ed essere rinnovati per ulteriori periodi) e da una più marcata tipizzazione delle possibili ragioni ostative strettamente legata alle “esigenze didattiche e di ricerca” proprie del mondo universitario.
In un contesto di questo tipo, completamente inutili risultano le insistite considerazioni in ordine alla preminenza logica del principio di esclusività del rapporto di lavoro con l’Amministrazione universitaria ed alla natura speciale delle prescrizioni relative all’aspettativa articolate dalla resistente, trattandosi di una strutturazione logica che non è contestata neanche da parte ricorrente, dovendosi, in questa sede, risolvere una problematica del tutto diversa costituita dalla possibilità di riscontrare, nella fattispecie, i presupposti costitutivi dell’aspettativa di cui all’art. 5, 16° comma del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 (ovvero dell’eccezione normativamente prevista al principio di esclusività del rapporto di lavoro).
3.1. In questa più concreta prospettiva, del tutto indiscutibile risulta la rilevazione relativa alla sicura presenza, nella fattispecie, del primo requisito richiesto dall’art. 5, 16° comma del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 e costituito dal conferimento di “un incarico di struttura complessa ai sensi degli articoli 15, comma 7, e 15- ter , comma 2, dello stesso decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”.
A questo proposito, l’esame del bando di selezione pubblica (doc. n. 11 del deposito di parte ricorrente), dell’atto di conferimento dell’incarico (delib. 6 ottobre 2025 n. 975 del Direttore generale dell'A.U.S.L. Toscana Sud Est: doc. n. 1) e del relativo contratto di conferimento incarico 25 novembre 2025, Repertorio 225/2025 (doc. n. 10) evidenzia, infatti, con assoluta sicurezza, come al ricorrente sia stato conferito proprio un incarico quinquennale di direzione di struttura complessa ai sensi degli artt. 15, 7° comma e 15- ter del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502.
Alla luce di tale rilevazione, risultano sicuramente inutili i riferimenti operati dall’atto impugnato e dalla difesa della resistente alla (presunta) natura a tempo indeterminato dell’incarico conferito al ricorrente ed alla conseguente mancanza dell’altrettanto presunto requisito necessario costituito dal conferimento di un incarico a tempo determinato, trattandosi, da un lato, di un presupposto diverso da quello previsto dall’art. 5, 16° comma del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 (che, come già visto, opera un preciso riferimento agli incarichi di cui all’art. 15- ter del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, senza menzionare la durata dell’incarico) e dall’altro, di un riferimento del tutto errato (gli incarichi di cui all’art. 15- ter del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 sono, infatti, espressamente qualificati “a tempo determinato” dallo stesso primo comma della previsione ed in questo senso, si è orientata, da sempre, la giurisprudenza; per tutte, si vedano Cass. civ., sez. lav., 10 novembre 2009, n. 23751 e la recentissima Cass. civ. sez. un., 20 febbraio 2026 n. 3868, punto 5.1.4).
Da un lato, quindi, l’insistita discussione sul carattere a tempo indeterminato dell’incarico conferito al ricorrente risulta completamente inutile, avendo operato l’art. 5, 16° comma del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 un rinvio ad una ben precisa tipologia di incarico di direzione di struttura complessa e dovendosi quindi accertare un dato completamente diverso, ovvero, la natura dell’incarico conferito allo stesso (che, in questo caso, non lascia dubbi in ordine alla riferibilità del conferimento alla tipologia di cui all’art. 15- ter del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 50); dall’altro, il tentativo di qualificare in termini di rapporto a tempo indeterminato il conferimento ai sensi dell’art. 15- ter del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 non può non urtare con una tipologia di incarico da sempre (si veda, al proposito, l’ excursus normativo operato dalla già citata Cass. civ. sez. un., 20 febbraio 2026 n. 3868) qualificato dalla legge nei termini espressi di rapporto “a tempo determinato”, oggi della “durata da cinque a sette anni” (così i primi due commi dell’art. 15- ter ), senza che tale qualificazione possa essere alterata dal riconoscimento della “facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve” prevista dalla legge e che non viene ad alterare il carattere a tempo determinato del rapporto, ma solo a prolungarlo nel tempo.
Si tratta poi di una conclusione che non è certo confutata dal riferimento operato dalla memoria conclusionale dell’Università all’art. 3, 4° comma del contratto di conferimento incarico 25 novembre 2025, Repertorio 225/2025 (doc. n. 10 del deposito del ricorrente) che, in realtà, reca una clausola contrattuale (“il mancato rinnovo dell’incarico alla scadenza comporta la destinazione del Dirigente ad altro incarico”) che si limita a richiamare letteralmente i contenuti della previsione normativa di cui all’art. 15- ter , 3° comma ult. parte del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e, quindi, costituisce ulteriore riprova della necessità di riportare l’incarico conferito al ricorrente, sotto tutti gli aspetti, alla tipologia di incarico richiamata dall’art. 5, 16° comma del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517.
Non si tratta pertanto del sostanziale riconoscimento della natura di “rapporto a tempo indeterminato che prescinde totalmente dalla durata dell’incarico di direzione della struttura complessa” dell’incarico conferito al ricorrente, ma solo di un normale effetto della cessazione dell’incarico ex art. 15- ter del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come già detto espressamente contemplato dal terzo comma della disposizione e non incidente sulla fondamentale strutturazione a tempo determinato degli incarichi.
Del pari assolutamente inutile risulta poi essere il (peraltro poco comprensibile) riferimento operato dalla difesa dell’Università degli Studi di Siena alla necessità di conferire al ricorrente, al fine di poter conseguire l’aspettativa, altro incarico ai sensi della previsione di cui all’art. 15- septies del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, trattandosi di previsione inapplicabile al conferimento degli incarichi di struttura complessa per effetto dell’espressa previsione di cui all’art. 15, comma 7- quinquies del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (inserito dall’art. 4, 1° comma del d.l. 13 settembre 2012, n. 158, conv. in l. 8 novembre 2012, n. 189), come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza che ha concordemente rilevato che la “previsione di cui al comma 7- quinquies dell'art. 15 del d.lgs. n. 502/1992, introdotto dall'art. 4 del D.L. n. 158/2012, …fa divieto di utilizzare i “contratti a tempo determinato di cui all'articolo 15- septies ” per il conferimento dell'incarico di struttura complessa” (tra tutte sempre la già citata Cass. civ. sez. un., 20 febbraio 2026 n. 3868, punto 5.1.3 della motivazione).
Sostanzialmente irrilevante è poi il fatto stesso che il periodo di direzione di struttura complessa possa prolungarsi per lungo tempo per effetto della possibilità di rinnovo prevista dalla legge; risulta, infatti, evidente come il rinnovo dell’incarico sia cosa del tutto diversa dalla natura a tempo indeterminato dell’incarico e come pertanto tale possibilità non incida sulla natura a tempo determinato dei diversi incarichi, pur succedutisi nel tempo, senza soluzione di continuità.
In definitiva, deve pertanto concludersi per la completa infondatezza del tentativo dell’Università degli Studi di Siena di superare il chiaro riferimento operato dall’art. 5, 16° comma del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 al conferimento di un incarico di direzione di struttura complessa ai sensi dell’art. 15- ter del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 con incerte considerazioni relative alla (presunta) ratio della previsione che, da un lato, evidenziano immediatamente il proprio contrasto frontale con la fonte normativa (che opera un riferimento ad una tipologia specifica di incarico e non alle categorie generali di incarico a tempo determinato e indeterminato) e, dall’altro, risultano essere fondate su dati di base (il presunto carattere a tempo indeterminato dell’incarico ex art. 15- ter del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502) del tutto smentiti dalle fonti normative e dalla giurisprudenza in materia.
Manifestamente estraneo alla fattispecie che ci interessa è poi il riferimento finale contenuto nella memoria di replica dell’Università degli Studi di Siena ad una (presunta) violazione del cd. divieto di pantouflage che non si comprende proprio come potrebbe rilevare in un contesto in cui si discute della concessione dell’aspettativa e non dei rapporti con soggetti controllati eventualmente assunti dopo la conclusione del rapporto.
3.2. Come già rilevato, il secondo requisito necessario per la concessione dell’aspettativa previsto dall’art. 5, 16° comma del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 è poi costituito dalla compatibilità della concessione del beneficio “con le esigenze didattiche e di ricerca”; accertamento della compatibilità con le esigenze didattiche e di ricerca che, nel caso di specie, risulta essere demandato al Consiglio di Dipartimento e non al Rettore (circostanza non contestata da ambedue le parti e pertanto indubbiamente utilizzabile dal Giudicante ex art. 64, 2° comma c.p.a.).
Al proposito, la prospettazione di parte ricorrente tendente ad evidenziare come, nella fattispecie, l’istanza del ricorrente abbia conseguito il parere pienamente favorevole del Consiglio di Dipartimento (con la delib. 29 ottobre 2025, classificazione: II/8; doc. n. 3 del deposito di parte ricorrente) è contrastata dall’Università degli Studi di Siena che, già nell’atto impugnato, ha rilevato la sostanziale mancanza di “un’attenta valutazione della compatibilità della stessa con i compiti scientifici e didattici svolti dal Docente al momento dell’istanza. Tali valutazioni di merito che unicamente potrebbero motivare una aspettativa quinquennale non sono al momento rintracciabili nella Delibera assunta dal Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo nella seduta di Consiglio tenutasi in data 29 ottobre 2025 che anzi rinvia alle complesse valutazioni generali sulla materia”, per poi ribadire tale conclusione nella nota di risposta all’istanza di autotutela presentata da parte ricorrente (“solo nel nulla osta del Dipartimento, che peraltro, nel caso in esame, si è limitato a dichiarare la compatibilità con le esigenze istituzionali, senza concretamente indicare le ragioni derogatorie rispetto alla regola generale della cessazione dal servizio previste dalla stessa norma”) e poi ulteriormente sottolineare tale conclusione negli atti difensivi depositati in giudizio (“la genericità del parere reso che lo rende del tutto inidoneo ai fini della valutazione circa i presupposti per la concessione dell’aspettativa richiesta… dovuta evidentemente alla difficoltà di motivare, anche dal punto di vista dei presupposti giuridici, la deroga alla regola generale della cessazione del rapporto universitario”: così la memoria di costituzione in giudizio a pag. 7).
Al di là di ogni considerazione in ordine alla legittimità della deliberazione del Consiglio di Dipartimento (che, al di là della conclusione in ordine al proprio parere favorevole sull’istanza, non sembra evidenziare, nel proprio impianto motivazionale, una qualche valutazione concreta della compatibilità della concessione dell’aspettativa con le esigenze didattiche ed assistenziali), risulta però evidente come i principi generali del diritto amministrativo non permettano quella decisione di considerare tamquam non esset il parere che è stata sostanzialmente esplicitata con l’atto impugnato.
Con riferimento alla problematica, la giurisprudenza pienamente condivisa dalla Sezione ha, infatti, rilevato come, in presenza di un parere che risulti illegittimo, insufficiente o non ben ponderato (non avendo affrontato la questione fondamentale demandatagli), l’Amministrazione non possa, per così dire, automaticamente, considerare tamquam non esset l’atto consultivo, ma possa solamente ed eventualmente ritirarlo, provvedendo a richiedere un nuovo apporto consultivo, sulla base dell’evidenziazione delle insufficienze o illegittimità evidenziate dal primo parere; “va rimarcato il principio generale secondo cui l’Amministrazione, prima dell’adozione del provvedimento finale, può sempre ritirare propri atti endoprocedimentali ove ritenuti illegittimi o comunque errati, senza le formalità e il rispetto dei requisiti di cui all'art. 21- nonies della l.n. 241/90, come effettuato nel caso di specie, senza che dal compimento di tale attività possano derivare profili di illegittimità dell' agere amministrativo” (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 4 marzo 2024, n. 801, relativa alla materia disciplinare; per una fattispecie, in cui il ritiro dell’atto consultivo ha poi portato all’annullamento dell’atto conclusivo del procedimento, si veda Cons. Stato, sez. VI, 10 gennaio 2020, n. 259).
Nessun principio generale del diritto amministrativo può pertanto giustificare la sostanziale “disapplicazione” del parere positivo reso dal Consiglio di Dipartimento sull’istanza del ricorrente ed una simile conclusione risulta tanto più vera in un contesto in cui, come già rilevato, si tratta dell’unico organo deputato a certificare l’assenza di riflessi negativi sulla didattica e sull’attività assistenziale della concessione dell’aspettativa al prof. IN ed in cui peraltro l’onere di acquisire un’ulteriore apporto consultivo non può certo essere traslato sul richiedente (come sostanzialmente desumibile dalla riserva finale inserita in chiusura del provvedimento di diniego in ordine ad una “necessaria integrazione della delibera dipartimentale … (con un nuova deliberazione che) potrebbe fornire elementi necessari di ulteriore riflessione e valutazione”), trattandosi di onere incombente sull’amministrazione procedente.
Anche questa seconda ragione di diniego (peraltro prospettata in via subordinata alla prima argomentazione già oggetto di esame) risulta pertanto del tutto infondata, essendo condivisibile la rilevazione di parte ricorrente in ordine alla necessità di considerare acquisito l’assenso all’istanza espresso dal Consiglio di Dipartimento, con la deliberazione più volte citata e che continua a mantenere, allo stato, validità ed efficacia.
3.3. In chiusura dell’atto risulta poi essere stato inserito un generico riferimento alla possibilità alternativa di ricorrere a “diversi modelli organizzativi da costruire d’intesa con l’Azienda Ospedaliero-universitaria di riferimento” (in sostanza, un convenzionamento tra le due strutture), che risulta poi essere stato sviluppato (pur con evidenti incertezze nella ricognizione delle fonti normative) nella memoria conclusionale depositata il 23 febbraio 2026 che ha ulteriormente rilevato che “la stabile collaborazione ed integrazione del personale universitario passa non dall’adozione acritica della disciplina dedicata funzionalmente alla dirigenza sanitaria, ma dalla creazione di un modello replicante quella del convenzionamento, in cui l’interazione con il mondo universitario è l’effettivo scopo che giustifica e valorizza l’affidamento della struttura complessa ad un docente”.
Pur non trattandosi di una vera e propria ragione di diniego, la Sezione non può mancare di rilevare come l’accenno (peraltro generico) alla possibilità di un convenzionamento tra la A.U.S.L. Toscana Sud Est e l’Università degli Studi di Siena non possa costituire una ragione di diniego dell’istanza del ricorrente, per la semplice ragione che la previsione di cui all’art. 5, 16° comma del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 non prevede alcun onere preventivo di “tentare” la via del convenzionamento o di ricorrere in via preventiva ad una forma di collaborazione tra S.S.N. e Università che la stessa sistematica del d.lgs. in questione (si veda, al proposito, l’art. 2, 5° comma) rinvia ad appositi “protocolli d’intesa” con l’Amministrazione regionale, ovvero a forme di collaborazione istituzionale che costituiscono ovviamente cosa diversa e molto più complicata sotto il profilo organizzativo rispetto alla concessione dell’aspettativa che oggi ci occupa.
Per stessa ammissione della difesa dell’Università degli Studi di Siena, nella Regione Toscana i protocolli d’intesa in questione non sono poi operativi (a differenza di altre Regioni) e si tratta pertanto di un rilievo che resta, per più ragioni, manifestamente estraneo alla fattispecie che ci occupa.
4. In definitiva, l’azione di annullamento proposta con il ricorso è pertanto fondata e deve pertanto essere accolta, con conseguenziale annullamento degli atti impugnati; l’annullamento dell’atto di diniego importa poi l’obbligo dell’Università degli Studi di Siena di rinnovare il procedimento, sulla base dei principi enunciati in sentenza.
Il riconoscimento della natura di interesse legittimo e non di diritto soggettivo della pretesa azionata in giudizio importa poi l’impossibilità di accogliere le azioni di accertamento e condanna azionate da parte ricorrente (in questo senso, espressamente, T.A.R. Sardegna, 9 luglio 2002, n. 866 in analoga fattispecie).
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate, come da dispositivo, non potendo peraltro ravvisarsi, nella fattispecie, i requisiti della “mala fede o colpa grave” indispensabili per poter procedere alla condanna di parte resistente ai sensi dell’art. 96 c.p.c. richiesta da parte ricorrente all’udienza del 26 marzo 2026.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, come da motivazione e, per l’effetto dispone l’annullamento degli atti impugnati.
Condanna l’Università degli Studi di Siena alla corresponsione a parte ricorrente della somma di € 4.000,00 (quattromila/00), oltre ad IVA e CAP, a titolo di spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
CC AN, Presidente
LU LA, Consigliere, Estensore
Giovanni Ricchiuto, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU LA | CC AN |
IL SEGRETARIO