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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 17/07/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 33/ /2024 - 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice Monocratico, dott.ssa Ester Rita Difrancesco, ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART. 70 COMMA 7 CCII
nella causa iscritta al n. 33/2024 – 1 R.G., introdotta da:
C.F. e C.F. CP_1 C.F._1 Controparte_2
, con il patrocinio dell'avv. Mario Lupica, elettivamente domiciliati presso il C.F._2 suo studio;
RICORRENTI
Con l'ausilio
Dell'avv. Alessandra Menozzi, nella qualità di Parte_1
OGGETTO: proposta familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore;
__________
Lette le note scritte depositate per l'udienza del giorno 01.07.2025; sciogliendo la riserva assunta;
esaminata la proposta familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata nell'interesse dei coniugi e con l'ausilio dell'OCC, avv. Alessandra CP_1 Controparte_2
Menozzi, ai sensi degli artt. 66 e ss. del d.lgs. n. 14/2019; letta la relazione redatta dal professionista nominato con funzioni di OCC;
considerata la successiva integrazione della proposta e l'integrazione della relazione particolareggiata;
considerato che
, con provvedimento del 29.01.2025, il Giudice Delegato ha (preliminarmente) valutato l'ammissibilità della proposta e disposto la pubblicazione di essa e la trasmissione a tutti i creditori;
considerato che
la proposta e la successiva integrazione sono state comunicate a tutti i creditori nelle forme prescritte;
ritenuta la competenza territoriale dell'intestato Tribunale;
ritenuto provato lo stato di sovraindebitamento dei ricorrenti, atteso che i debitori non dispongono di un reddito sufficiente al pagamento regolare di tutti i debiti, avuto riguardo anche alle spese necessarie al mantenimento di un tenore di vita dignitoso, come attestate dall'OCC;
ritenuto che
i ricorrenti sono coniugi conviventi e che il sovraindebitamento ha un'origine in parte comune (essendo essenzialmente riconducibile al mutuo ipotecario contratto in data 11.01.2006 con
Banca di Credito Cooperativo di San Cataldo, per l'acquisto dell'immobile adibito a casa familiare); ritenuto che entrambi i ricorrenti vanno considerati consumatori, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. e)
CCII;
ritenuto che
il Giudice omologa il piano se ne verifica l'ammissibilità giuridica e la fattibilità, risolvendo, altresì, ogni eventuale contestazione;
OSSERVA
Va premesso che i debitori hanno già formulato due domande di accesso alla medesima procedura di sovraindebitamento (ristrutturazione dei debiti del consumatore), le quali sono state, tuttavia, rigettate.
La superiore circostanza non costituisce causa di inammissibilità della proposta, non avendo i ricorrenti in alcun modo beneficiato dell'esdebitazione, stante – appunto – il rigetto delle domande precedentemente depositate.
Va valuto, a questo punto, il presupposto della meritevolezza che costituisce uno dei requisiti di ammissibilità della proposta, essendo richiesto (ex art. 69 comma 1 CCII) che il consumatore non abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
Dagli atti e documenti versati in atti emerge che lo stato di crisi dei ricorrenti, consistente nella incapacità di far fronte regolarmente al pagamento dei debiti contratti, appare riconducibile a fatti del tutto sopravvenuti ed incolpevoli.
Vanno sul punto confermate le valutazioni già espresse da questo giudice con decreto del 25.10.2023, adottato in seno al procedimento unitario n. 11/2023 R.G.
Risulta provato, invero, che in data 24.03.2011 il sig. subiva il licenziamento dal suo CP_1 posto di lavoro e che da quella data il reddito dallo stesso percepito (fino al 2015 a titolo di indennità di mobilità e a partire dal 2019 a titolo di indennità APE) si contraeva oggettivamente, risultando inferiore rispetto a quello di cui egli godeva in costanza di rapporto di lavoro.
Il mutuo ipotecario (contratto da entrambi i coniugi per l'acquisto della casa familiare ove allo stato risiedono) ed il mutuo chirografario contratto dal solo ricorrente , venivano conclusi CP_1 in data antecedente al licenziamento, quando il rapporto rata/reddito era tale da consentire ai debitori il regolare pagamento dei loro debiti, come da attestazione resa dall'OCC.
Analizzando l'andamento della situazione reddituale dei debitori nell'intero arco temporale considerato (ossia dalla data di contrazione dei finanziamenti alla data di deposito del ricorso), come analiticamente descritta dall'OCC nella relazione particolareggiata, viene in evidenza che il licenziamento subito dal debitore e la progressiva riduzione del reddito percepito CP_1 dallo stesso hanno - di fatto - inciso sulla capacità dell'intero nucleo familiare di provvedere al puntuale pagamento dei debiti, restringendo le risorse finanziarie a disposizione della famiglia.
Va aggiunto, altresì, che neppure con riferimento al finanziamento chirografario contratto nel 2020 dalla ricorrente con IBL Banca, quindi in data successiva al licenziamento Controparte_2 subito dal coniuge, può ascriversi in capo alla debitrice alcuna colpa grave nella contrazione del debito, atteso che, alla data della conclusione del suddetto contratto di finanziamento, il reddito a disposizione della debitrice era sufficiente al pagamento dei debiti (essendo peraltro superiore al reddito percepito nel 2006 - data di contrazione del mutuo ipotecario), sì che non può dirsi che la stessa abbia fatto ricorso al credito in maniera imprudente o irragionevole. L'OCC ha attestato, peraltro, che il finanziamento è stato contratto per l'acquisto di un'autovettura necessaria alla famiglia e che lo stesso, alla data del deposito della proposta, era in corso di pagamento, essendo stato contratto dietro cessione del quinto dello stipendio della sig.ra CP_2
Potrebbe eventualmente discutersi circa la configurabilità di una colpa “lieve” (che non rileva in ogni caso quale condizione soggettiva ostativa alla omologa del piano), in ordine alla mancata previsione da parte dei debitori delle spese occorrenti anche per le cure e le trasferte legate alla malattia del sig. ma occorre avere riguardo - in ogni caso - alla circostanza che la malattia occorsa nel 2019 CP_1 costituisce certamente condizione sopravvenuta ed incolpevole dell'incremento delle spese familiari.
Risulta provato lo stato di sovraindebitamento dei ricorrenti, atteso che i debitori non dispongono di un reddito sufficiente al pagamento regolare di tutti i debiti, se si prendono in considerazione anche le spese necessarie al mantenimento di un tenore di vita dignitoso, come attestate dall'OCC.
Ciò premesso, va evidenziato che la proposta riguarda un'esposizione debitoria pari a complessivi €
138.073,92, di cui:
- € 106.233,77 quale importo del credito di cui al precetto in favore di (debito Controparte_3
ipotecario a carico di entrambi i ricorrenti) – appare corretta la determinazione dell'importo inserito nel piano, stante che l'OCC ha fatto correttamente riferimento al precetto notificato prima del deposito del ricorso e non a quello successivo;
- € 24.035,80 quale importo del credito di cui al precetto in favore di (debito Parte_2 chirografario a carico del solo;
CP_1 - € 3.301,35 quale debito verso GE , come da precisazione di Controparte_4 credito del 10.10.2024 (nel piano risulta dettagliata la ripartizione del debito a carico di ciascuno dei ricorrenti);
- € 4.503,00 quale importo residuo del debito verso alla data della relazione Controparte_5
(debito a carico della sola ricorrente).
A quanto sopra deve aggiungersi l'importo di € 6.222,00 quali competenze in favore dell'OCC.
I ricorrenti hanno proposto un piano di pagamenti che si articola nell'arco temporale di anni sette e mesi tre (durata consistentemente ridotta rispetto alla precedente proposta già rigettata, la quale prevedeva una durata di anni dodici circa), che prevede la corresponsione in favore dei creditori di una rata mensile pari ad € 950,00.
La determinazione dell'importo della suddetta rata, messo a disposizione del piano, tiene conto delle necessità della famiglia, atteso che è prevista la trattenuta del reddito mensile residuo quale somma adeguata e necessaria al soddisfacimento delle loro esigenze di vita.
La rata mensile prevista risulta compatibile con la capacità reddituale dei debitori - come attestato dall'OCC – e, considerata l'origine del reddito messo a disposizione del piano (retribuzione derivante da lavoro subordinato per quanto riguarda la ricorrente trattamento di quiescenza per CP_2 il ricorrente , può ritenersi sussistente una ragionevole prospettiva di adempimento delle CP_1 obbligazioni previste, anche avuto riguardo all'età dei proponenti (anni 69 il debitore d anni CP_1
61 la debitrice . Nel piano è stato, altresì, inerito l'impegno della di CP_2 CP_2 mettere a disposizione dei creditori il 50% del TFR maturato nell'ipotesi in cui dovesse interrompersi anzitempo il rapporto di lavoro.
È previsto, inoltre, che – per effetto della omologa del piano – saranno messe a disposizione per i pagamenti le somme attualmente trattenute sullo stipendio della a titolo di cessione CP_2 del quinto, oltre che le somme trattenute dall'INPS ed allo stato accantonate nel procedimento esecutivo mobiliare presso terzi incoato da e detta previsione appare Parte_2 ulteriormente positiva per il soddisfacimento dei creditori.
Quanto alle percentuali di soddisfacimento dei creditori, è previsto il pagamento integrale degli oneri in prededuzione, il pagamento parziale del creditore con privilegio ipotecario immobiliare nella percentuale del 68,77% (è stato proposto il pagamento sia della percentuale a titolo di credito ipotecario, sia la percentuale a titolo di credito degradato al chirografo per la parte non soddisfatta, con pagamento anche degli interessi al tasso legale), il pagamento dei creditori con privilegio mobiliare e di quelli chirografari al 10%. È correttamente mantenuta ferma, nel piano, la distinzione tra masse attive e passive dei due debitori, sì che risulta adeguatamente osservato il principio della responsabilità patrimoniale personale di cui all'art. 2740 c.c.
L'attivo di ogni autonomo patrimonio, invero, è stato riservato per il riparto – sempre nel rispetto dei principi della concorsualità e dell'ordine delle prelazioni – a favore dei creditori di esclusiva pertinenza del singolo ricorrente e di quello da soddisfare in comune (il creditore ipotecario).
Per tutto quanto sopra, risulta positivamente superato il vaglio sulla ammissibilità giuridica e sulla fattibilità del piano proposto.
Passando, quindi, all'esame delle osservazioni al piano mosse dal creditore ipotecario CP_3
va rilevato che quest'ultimo ha essenzialmente contestato la convenienza del piano rispetto
[...] all'alternativa liquidatoria, ma le contestazioni formulate non sono accoglibili.
Il professionista, invero, ha espressamente attestato che la percentuale di soddisfacimento del creditore privilegiato non è inferiore a quella realizzabile sul ricavato della vendita dei beni sui quali insiste la causa di prelazione.
Dalla relazione emerge, effettivamente, che la proposta di soddisfacimento dei creditori, ivi compreso il creditore che ha sollevato contestazioni, è più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.
È previsto il pagamento in favore del creditore della somma complessiva di € Controparte_3
74.380,77 (in luogo di quella inferiore originariamente prevista nella proposta pari ad € 73.060,87).
Il privilegio immobiliare insiste sui beni immobili di proprietà dei ricorrenti che sono, allo stato, oggetto di una procedura esecutiva immobiliare, incoata dallo stesso creditore, ove l'esperto stimatore ha determinato il valore di mercato in complessivi € 97.704,00 (rispetto alle precedenti domande, già rigettate, quindi, non può più contestarsi alcuna svalutazione- da parte dei ricorrenti - del valore di mercato degli immobili di cui trattasi, ai fini della valutazione della preferenza del piano rispetto alla alternativa liquidatoria).
Ebbene l'OCC ha avuto riguardo, ragionevolmente, alla circostanza che ove l'immobile fosse venduto in sede esecutiva, peraltro ipotizzando l'aggiudicazione dello stesso sin dal primo tentativo di vendita, lo stesso potrebbe essere aggiudicato per l'importo di € 73.278,00 (vale a dire l'importo dell'offerta minima consentita pari al prezzo base con decurtazione del 25%).
Dal suddetto importo andrebbero detratte, altresì, le spese della procedura esecutiva, sì che la somma che riceverebbe il creditore opponente sarebbe comunque inferiore rispetto a quella prevista nel piano. E ciò nell'ipotesi, piuttosto improbabile, che in sede esecutiva l'immobile venga aggiudicato alla prima vendita.
Analoghe considerazioni vanno svolte rispetto all'alternativa della liquidazione controllata, essendo il soddisfacimento previsto nel piano in favore del creditore opponente non inferiore a quello realizzabile nel caso di liquidazione controllata e ciò perché gli unici beni da liquidare sono gli immobili su cui insiste la causa di prelazione, stante che i beni mobili in proprietà dei ricorrenti o sono privi di effettivo valore di mercato o sono necessari per lo svolgimento delle ordinarie esigenze di vita dei debitori.
Non sono neppure accoglibili le doglianze mosse dal creditore con riferimento alla Controparte_3 durata del piano, che non solo risulterebbe eccessiva, ma consentirebbe altresì pagamenti oltremodo dilungati in quanto successivi alla scadenza naturale del contratto.
Sul punto va rilevato che la durata proposta, pari ad anni sette e mesi tre, appare ragionevole (trattasi peraltro di durata consistentemente ridotta rispetto alla precedente proposta già rigettata, la quale prevedeva un periodo di anni dodici circa), avuto riguardo alle circostanze già sopra evidenziate ed altresì tenendo conto che la stessa giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto l'ammissibilità di piani con durata superiore al quinquennio, non potendosi “aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione di significativa durata, anche superiore ai cinque anni, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni” (si veda Cass., 28 ottobre 2019, n. 27544).
Nel caso di specie, infatti, la durata proposta appare accettabile, atteso il ragionevole rapporto tra il termine previsto per il pagamento, la congruità dell'importo delle singole rate e la consistenza economica della proposta nel suo insieme.
Per tutto quanto sopra il piano proposto va omologato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltanissetta, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Ester Rita
Difrancesco, definitivamente pronunziando, così provvede:
- in accoglimento del ricorso proposto, omologa il piano familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto dai coniugi e CP_1 Controparte_2
- conferma le misure protettive già concesse con decreto del 29.01.2025;
- dispone che il piano sia eseguito dai ricorrenti sotto la vigilanza dell'OCC, secondo le modalità e le scadenza previste nella relazione a firma di quest'ultimo;
- dispone che l'OCC depositi entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della gestione (in tale rapporto dovrà essere svolto riferimento, nell'incipit, alle previsioni e alle scadenze previste nel piano);
- dispone che, all'esito del piano, l'OCC depositi la relazione finale di cui all'art. 71 comma
4 CCII;
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- dispone che la sentenza sia pubblicata sul sito del Tribunale di Caltanissetta, per estratto, a cura della cancelleria;
- dispone che la sentenza sia comunicata ai creditori mediante pec, a cura dell'OCC;
- dispone che la sentenza sia trascritta sull'immobile in comproprietà dei proponenti, a cura dell'OCC;
- dichiara chiusa la procedura.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai debitori e al gestore della crisi.
Caltanissetta, 16.07.2024
Il Giudice Delegato
Dott.ssa Ester Rita Difrancesco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice Monocratico, dott.ssa Ester Rita Difrancesco, ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART. 70 COMMA 7 CCII
nella causa iscritta al n. 33/2024 – 1 R.G., introdotta da:
C.F. e C.F. CP_1 C.F._1 Controparte_2
, con il patrocinio dell'avv. Mario Lupica, elettivamente domiciliati presso il C.F._2 suo studio;
RICORRENTI
Con l'ausilio
Dell'avv. Alessandra Menozzi, nella qualità di Parte_1
OGGETTO: proposta familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore;
__________
Lette le note scritte depositate per l'udienza del giorno 01.07.2025; sciogliendo la riserva assunta;
esaminata la proposta familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata nell'interesse dei coniugi e con l'ausilio dell'OCC, avv. Alessandra CP_1 Controparte_2
Menozzi, ai sensi degli artt. 66 e ss. del d.lgs. n. 14/2019; letta la relazione redatta dal professionista nominato con funzioni di OCC;
considerata la successiva integrazione della proposta e l'integrazione della relazione particolareggiata;
considerato che
, con provvedimento del 29.01.2025, il Giudice Delegato ha (preliminarmente) valutato l'ammissibilità della proposta e disposto la pubblicazione di essa e la trasmissione a tutti i creditori;
considerato che
la proposta e la successiva integrazione sono state comunicate a tutti i creditori nelle forme prescritte;
ritenuta la competenza territoriale dell'intestato Tribunale;
ritenuto provato lo stato di sovraindebitamento dei ricorrenti, atteso che i debitori non dispongono di un reddito sufficiente al pagamento regolare di tutti i debiti, avuto riguardo anche alle spese necessarie al mantenimento di un tenore di vita dignitoso, come attestate dall'OCC;
ritenuto che
i ricorrenti sono coniugi conviventi e che il sovraindebitamento ha un'origine in parte comune (essendo essenzialmente riconducibile al mutuo ipotecario contratto in data 11.01.2006 con
Banca di Credito Cooperativo di San Cataldo, per l'acquisto dell'immobile adibito a casa familiare); ritenuto che entrambi i ricorrenti vanno considerati consumatori, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. e)
CCII;
ritenuto che
il Giudice omologa il piano se ne verifica l'ammissibilità giuridica e la fattibilità, risolvendo, altresì, ogni eventuale contestazione;
OSSERVA
Va premesso che i debitori hanno già formulato due domande di accesso alla medesima procedura di sovraindebitamento (ristrutturazione dei debiti del consumatore), le quali sono state, tuttavia, rigettate.
La superiore circostanza non costituisce causa di inammissibilità della proposta, non avendo i ricorrenti in alcun modo beneficiato dell'esdebitazione, stante – appunto – il rigetto delle domande precedentemente depositate.
Va valuto, a questo punto, il presupposto della meritevolezza che costituisce uno dei requisiti di ammissibilità della proposta, essendo richiesto (ex art. 69 comma 1 CCII) che il consumatore non abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
Dagli atti e documenti versati in atti emerge che lo stato di crisi dei ricorrenti, consistente nella incapacità di far fronte regolarmente al pagamento dei debiti contratti, appare riconducibile a fatti del tutto sopravvenuti ed incolpevoli.
Vanno sul punto confermate le valutazioni già espresse da questo giudice con decreto del 25.10.2023, adottato in seno al procedimento unitario n. 11/2023 R.G.
Risulta provato, invero, che in data 24.03.2011 il sig. subiva il licenziamento dal suo CP_1 posto di lavoro e che da quella data il reddito dallo stesso percepito (fino al 2015 a titolo di indennità di mobilità e a partire dal 2019 a titolo di indennità APE) si contraeva oggettivamente, risultando inferiore rispetto a quello di cui egli godeva in costanza di rapporto di lavoro.
Il mutuo ipotecario (contratto da entrambi i coniugi per l'acquisto della casa familiare ove allo stato risiedono) ed il mutuo chirografario contratto dal solo ricorrente , venivano conclusi CP_1 in data antecedente al licenziamento, quando il rapporto rata/reddito era tale da consentire ai debitori il regolare pagamento dei loro debiti, come da attestazione resa dall'OCC.
Analizzando l'andamento della situazione reddituale dei debitori nell'intero arco temporale considerato (ossia dalla data di contrazione dei finanziamenti alla data di deposito del ricorso), come analiticamente descritta dall'OCC nella relazione particolareggiata, viene in evidenza che il licenziamento subito dal debitore e la progressiva riduzione del reddito percepito CP_1 dallo stesso hanno - di fatto - inciso sulla capacità dell'intero nucleo familiare di provvedere al puntuale pagamento dei debiti, restringendo le risorse finanziarie a disposizione della famiglia.
Va aggiunto, altresì, che neppure con riferimento al finanziamento chirografario contratto nel 2020 dalla ricorrente con IBL Banca, quindi in data successiva al licenziamento Controparte_2 subito dal coniuge, può ascriversi in capo alla debitrice alcuna colpa grave nella contrazione del debito, atteso che, alla data della conclusione del suddetto contratto di finanziamento, il reddito a disposizione della debitrice era sufficiente al pagamento dei debiti (essendo peraltro superiore al reddito percepito nel 2006 - data di contrazione del mutuo ipotecario), sì che non può dirsi che la stessa abbia fatto ricorso al credito in maniera imprudente o irragionevole. L'OCC ha attestato, peraltro, che il finanziamento è stato contratto per l'acquisto di un'autovettura necessaria alla famiglia e che lo stesso, alla data del deposito della proposta, era in corso di pagamento, essendo stato contratto dietro cessione del quinto dello stipendio della sig.ra CP_2
Potrebbe eventualmente discutersi circa la configurabilità di una colpa “lieve” (che non rileva in ogni caso quale condizione soggettiva ostativa alla omologa del piano), in ordine alla mancata previsione da parte dei debitori delle spese occorrenti anche per le cure e le trasferte legate alla malattia del sig. ma occorre avere riguardo - in ogni caso - alla circostanza che la malattia occorsa nel 2019 CP_1 costituisce certamente condizione sopravvenuta ed incolpevole dell'incremento delle spese familiari.
Risulta provato lo stato di sovraindebitamento dei ricorrenti, atteso che i debitori non dispongono di un reddito sufficiente al pagamento regolare di tutti i debiti, se si prendono in considerazione anche le spese necessarie al mantenimento di un tenore di vita dignitoso, come attestate dall'OCC.
Ciò premesso, va evidenziato che la proposta riguarda un'esposizione debitoria pari a complessivi €
138.073,92, di cui:
- € 106.233,77 quale importo del credito di cui al precetto in favore di (debito Controparte_3
ipotecario a carico di entrambi i ricorrenti) – appare corretta la determinazione dell'importo inserito nel piano, stante che l'OCC ha fatto correttamente riferimento al precetto notificato prima del deposito del ricorso e non a quello successivo;
- € 24.035,80 quale importo del credito di cui al precetto in favore di (debito Parte_2 chirografario a carico del solo;
CP_1 - € 3.301,35 quale debito verso GE , come da precisazione di Controparte_4 credito del 10.10.2024 (nel piano risulta dettagliata la ripartizione del debito a carico di ciascuno dei ricorrenti);
- € 4.503,00 quale importo residuo del debito verso alla data della relazione Controparte_5
(debito a carico della sola ricorrente).
A quanto sopra deve aggiungersi l'importo di € 6.222,00 quali competenze in favore dell'OCC.
I ricorrenti hanno proposto un piano di pagamenti che si articola nell'arco temporale di anni sette e mesi tre (durata consistentemente ridotta rispetto alla precedente proposta già rigettata, la quale prevedeva una durata di anni dodici circa), che prevede la corresponsione in favore dei creditori di una rata mensile pari ad € 950,00.
La determinazione dell'importo della suddetta rata, messo a disposizione del piano, tiene conto delle necessità della famiglia, atteso che è prevista la trattenuta del reddito mensile residuo quale somma adeguata e necessaria al soddisfacimento delle loro esigenze di vita.
La rata mensile prevista risulta compatibile con la capacità reddituale dei debitori - come attestato dall'OCC – e, considerata l'origine del reddito messo a disposizione del piano (retribuzione derivante da lavoro subordinato per quanto riguarda la ricorrente trattamento di quiescenza per CP_2 il ricorrente , può ritenersi sussistente una ragionevole prospettiva di adempimento delle CP_1 obbligazioni previste, anche avuto riguardo all'età dei proponenti (anni 69 il debitore d anni CP_1
61 la debitrice . Nel piano è stato, altresì, inerito l'impegno della di CP_2 CP_2 mettere a disposizione dei creditori il 50% del TFR maturato nell'ipotesi in cui dovesse interrompersi anzitempo il rapporto di lavoro.
È previsto, inoltre, che – per effetto della omologa del piano – saranno messe a disposizione per i pagamenti le somme attualmente trattenute sullo stipendio della a titolo di cessione CP_2 del quinto, oltre che le somme trattenute dall'INPS ed allo stato accantonate nel procedimento esecutivo mobiliare presso terzi incoato da e detta previsione appare Parte_2 ulteriormente positiva per il soddisfacimento dei creditori.
Quanto alle percentuali di soddisfacimento dei creditori, è previsto il pagamento integrale degli oneri in prededuzione, il pagamento parziale del creditore con privilegio ipotecario immobiliare nella percentuale del 68,77% (è stato proposto il pagamento sia della percentuale a titolo di credito ipotecario, sia la percentuale a titolo di credito degradato al chirografo per la parte non soddisfatta, con pagamento anche degli interessi al tasso legale), il pagamento dei creditori con privilegio mobiliare e di quelli chirografari al 10%. È correttamente mantenuta ferma, nel piano, la distinzione tra masse attive e passive dei due debitori, sì che risulta adeguatamente osservato il principio della responsabilità patrimoniale personale di cui all'art. 2740 c.c.
L'attivo di ogni autonomo patrimonio, invero, è stato riservato per il riparto – sempre nel rispetto dei principi della concorsualità e dell'ordine delle prelazioni – a favore dei creditori di esclusiva pertinenza del singolo ricorrente e di quello da soddisfare in comune (il creditore ipotecario).
Per tutto quanto sopra, risulta positivamente superato il vaglio sulla ammissibilità giuridica e sulla fattibilità del piano proposto.
Passando, quindi, all'esame delle osservazioni al piano mosse dal creditore ipotecario CP_3
va rilevato che quest'ultimo ha essenzialmente contestato la convenienza del piano rispetto
[...] all'alternativa liquidatoria, ma le contestazioni formulate non sono accoglibili.
Il professionista, invero, ha espressamente attestato che la percentuale di soddisfacimento del creditore privilegiato non è inferiore a quella realizzabile sul ricavato della vendita dei beni sui quali insiste la causa di prelazione.
Dalla relazione emerge, effettivamente, che la proposta di soddisfacimento dei creditori, ivi compreso il creditore che ha sollevato contestazioni, è più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.
È previsto il pagamento in favore del creditore della somma complessiva di € Controparte_3
74.380,77 (in luogo di quella inferiore originariamente prevista nella proposta pari ad € 73.060,87).
Il privilegio immobiliare insiste sui beni immobili di proprietà dei ricorrenti che sono, allo stato, oggetto di una procedura esecutiva immobiliare, incoata dallo stesso creditore, ove l'esperto stimatore ha determinato il valore di mercato in complessivi € 97.704,00 (rispetto alle precedenti domande, già rigettate, quindi, non può più contestarsi alcuna svalutazione- da parte dei ricorrenti - del valore di mercato degli immobili di cui trattasi, ai fini della valutazione della preferenza del piano rispetto alla alternativa liquidatoria).
Ebbene l'OCC ha avuto riguardo, ragionevolmente, alla circostanza che ove l'immobile fosse venduto in sede esecutiva, peraltro ipotizzando l'aggiudicazione dello stesso sin dal primo tentativo di vendita, lo stesso potrebbe essere aggiudicato per l'importo di € 73.278,00 (vale a dire l'importo dell'offerta minima consentita pari al prezzo base con decurtazione del 25%).
Dal suddetto importo andrebbero detratte, altresì, le spese della procedura esecutiva, sì che la somma che riceverebbe il creditore opponente sarebbe comunque inferiore rispetto a quella prevista nel piano. E ciò nell'ipotesi, piuttosto improbabile, che in sede esecutiva l'immobile venga aggiudicato alla prima vendita.
Analoghe considerazioni vanno svolte rispetto all'alternativa della liquidazione controllata, essendo il soddisfacimento previsto nel piano in favore del creditore opponente non inferiore a quello realizzabile nel caso di liquidazione controllata e ciò perché gli unici beni da liquidare sono gli immobili su cui insiste la causa di prelazione, stante che i beni mobili in proprietà dei ricorrenti o sono privi di effettivo valore di mercato o sono necessari per lo svolgimento delle ordinarie esigenze di vita dei debitori.
Non sono neppure accoglibili le doglianze mosse dal creditore con riferimento alla Controparte_3 durata del piano, che non solo risulterebbe eccessiva, ma consentirebbe altresì pagamenti oltremodo dilungati in quanto successivi alla scadenza naturale del contratto.
Sul punto va rilevato che la durata proposta, pari ad anni sette e mesi tre, appare ragionevole (trattasi peraltro di durata consistentemente ridotta rispetto alla precedente proposta già rigettata, la quale prevedeva un periodo di anni dodici circa), avuto riguardo alle circostanze già sopra evidenziate ed altresì tenendo conto che la stessa giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto l'ammissibilità di piani con durata superiore al quinquennio, non potendosi “aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione di significativa durata, anche superiore ai cinque anni, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni” (si veda Cass., 28 ottobre 2019, n. 27544).
Nel caso di specie, infatti, la durata proposta appare accettabile, atteso il ragionevole rapporto tra il termine previsto per il pagamento, la congruità dell'importo delle singole rate e la consistenza economica della proposta nel suo insieme.
Per tutto quanto sopra il piano proposto va omologato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltanissetta, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Ester Rita
Difrancesco, definitivamente pronunziando, così provvede:
- in accoglimento del ricorso proposto, omologa il piano familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto dai coniugi e CP_1 Controparte_2
- conferma le misure protettive già concesse con decreto del 29.01.2025;
- dispone che il piano sia eseguito dai ricorrenti sotto la vigilanza dell'OCC, secondo le modalità e le scadenza previste nella relazione a firma di quest'ultimo;
- dispone che l'OCC depositi entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della gestione (in tale rapporto dovrà essere svolto riferimento, nell'incipit, alle previsioni e alle scadenze previste nel piano);
- dispone che, all'esito del piano, l'OCC depositi la relazione finale di cui all'art. 71 comma
4 CCII;
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- dispone che la sentenza sia pubblicata sul sito del Tribunale di Caltanissetta, per estratto, a cura della cancelleria;
- dispone che la sentenza sia comunicata ai creditori mediante pec, a cura dell'OCC;
- dispone che la sentenza sia trascritta sull'immobile in comproprietà dei proponenti, a cura dell'OCC;
- dichiara chiusa la procedura.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai debitori e al gestore della crisi.
Caltanissetta, 16.07.2024
Il Giudice Delegato
Dott.ssa Ester Rita Difrancesco