Art. 2.
Il personale direttivo, insegnante e insegnante tecnico-pratico, anche se sordomuto, che alla data di pubblicazione della presente legge sia in servizio presso l'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato per sordomuti da almeno un quadriennio, e' inquadrato a domanda e previa ispezione disposta dal Ministro per la pubblica istruzione, nei posti di ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1966, n. 1369 , purche' il servizio stesso risulti prestato lodevolmente in posto analogo a quello nel quale aspira ad essere inquadrato e purche' possieda il diploma di laurea se trattasi di cattedre di insegnamento o almeno il diploma di qualifica di istituto professionale se trattasi di posti di insegnanti tecnico-pratici.
Il personale insegnante, compreso quello dei corsi preparatori, e insegnante tecnico-pratico, anche se sordomuto, qualora non possieda il necessario titolo di studio, o abbia prestato meno di quattro anni di lodevole servizio, con un minimo di tre anni, potra' essere mantenuto in servizio con il trattamento giuridico ed economico di cui gode. Fino alla cessazione del servizio dovranno mantenersi scoperti i posti di ruolo e non di ruolo a cui detto personale e' assegnato.
Il predetto personale, qualora per documentata attivita' lodevolmente svolta presso l'istituto suindicato per almeno un quadriennio, alla data di pubblicazione della presente legge, abbia dimostrato particolare competenza e singolare perizia nelle funzioni esercitate e soprattutto nel campo dell'istruzione professionale dei sordomuti, potra' essere inquadrato nei posti di ruolo ai sensi del primo comma del presente articolo dal Ministro per la pubblica istruzione, su conforme parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
Tutto il personale anzidetto deve, comunque, documentare di aver frequentato con esito favorevole i corsi di formazione di cui alla lettera f) articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 1996 .
Il personale direttivo, insegnante e insegnante tecnico-pratico, anche se sordomuto, che alla data di pubblicazione della presente legge sia in servizio presso l'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato per sordomuti da almeno un quadriennio, e' inquadrato a domanda e previa ispezione disposta dal Ministro per la pubblica istruzione, nei posti di ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1966, n. 1369 , purche' il servizio stesso risulti prestato lodevolmente in posto analogo a quello nel quale aspira ad essere inquadrato e purche' possieda il diploma di laurea se trattasi di cattedre di insegnamento o almeno il diploma di qualifica di istituto professionale se trattasi di posti di insegnanti tecnico-pratici.
Il personale insegnante, compreso quello dei corsi preparatori, e insegnante tecnico-pratico, anche se sordomuto, qualora non possieda il necessario titolo di studio, o abbia prestato meno di quattro anni di lodevole servizio, con un minimo di tre anni, potra' essere mantenuto in servizio con il trattamento giuridico ed economico di cui gode. Fino alla cessazione del servizio dovranno mantenersi scoperti i posti di ruolo e non di ruolo a cui detto personale e' assegnato.
Il predetto personale, qualora per documentata attivita' lodevolmente svolta presso l'istituto suindicato per almeno un quadriennio, alla data di pubblicazione della presente legge, abbia dimostrato particolare competenza e singolare perizia nelle funzioni esercitate e soprattutto nel campo dell'istruzione professionale dei sordomuti, potra' essere inquadrato nei posti di ruolo ai sensi del primo comma del presente articolo dal Ministro per la pubblica istruzione, su conforme parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
Tutto il personale anzidetto deve, comunque, documentare di aver frequentato con esito favorevole i corsi di formazione di cui alla lettera f) articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 1996 .