Trib. Lanciano, sentenza 24/12/2025, n. 338
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Sentenza 24 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Legittimazione all'introduzione del giudizio di merito

    Il Tribunale osserva che, a seguito della riforma del 2006, i procedimenti di opposizione si strutturano in due fasi: una pre-contenziosa davanti al Giudice dell'Esecuzione (GE) e una successiva, eventuale, di merito. Il GE, dopo aver disposto la sospensione dell'azione esecutiva, assegna un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito. L'interesse all'introduzione del giudizio di merito è della parte che avversa la sospensione, al fine di evitare l'estinzione del processo esecutivo stabilita dall'art. 624 comma 3 c.p.c. Nel caso di specie, il creditore (reclamato) non ha utilmente impiegato il termine assegnato, incorrendo nell'estinzione dichiarata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Lanciano, sentenza 24/12/2025, n. 338
    Giurisdizione : Trib. Lanciano
    Numero : 338
    Data del deposito : 24 dicembre 2025

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