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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 24/12/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lanciano
PRIMA
R.G. 251/2025
La Tribunale Ordinario di Lanciano, PRIMA, in persona dei magistrati:
Angela Di Girolamo Presidente
Chiara D'Alfonso Consigliere relatore
Cristina Di FA Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di reclamo iscritto al n. 251 anno 2025
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
e difes I Parte_2
reclamanti
Controparte_1
[...] P.IVA_1
reclamato
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale del 18.12.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ordinanza del 17 marzo 2025 il Giudice alle esecuzioni mobiliari ha estinto il procedimento esecutivo presso terzi in ragione della mancata introduzione del giduizio di merito (art 624 comma 3 c.p.c) a seguito di disposta sospensione dell'azione esecutiva. Parte reclamante si duole del fatto che, a fronte dell'azione esecutiva presso terzi intrapresa dai ricorrenti, su istanza della parte opponente e senza che questa abbia avviato il giudizio di merito nel termine assegnato, il GE abbia estinto la procedura in danno dei creditori. Il motivo di ricorso attiene alla legittimazione alla introduzione del giudizio di merito, dovendo il comportamento inerte della parte opponente essere sanzionato e non premiato con la invocata estinzione. Parte reclamata, costituendosi, insiste chiedendo il rigetto del reclamo.
*** Il Tribunale OSSERVA A seguito della riforma in vigore dal 1° marzo 2006, i procedimenti di opposizione dinanzi al GE sono stati strutturati in due fasi distinte, di cui la prima ha natura pre-contenziosa ed è finalizzata soltanto alle pronunce endoesecutive previste dagli artt.624 co. 1, 618 co 2° e 619 co 3° c.p.c. essendo il giudizio di merito successivo ed eventuale, perché affidato alla volontà della parte interessata. In particolare il GE, investito di opposizione ex art.615 co.2° c.p.c. è tenuto unicamente a provvedere sull'istanza di sospensione ex art. 624 co.1° cpc, e ad individuare il giudice competente per il merito, assegnando alle parti il termine perentorio "per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a molo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis, o altri se previsti, ridotti della metà", ove individui la competenza del proprio ufficio, ovvero per la "riassunzione della causa" dinanzi al diverso giudice ritenuto competente (art. 616 c.p.c.). "Giudizio", pertanto, è solo quello introdotto successivamente all'intervento del GE ad iniziativa delle parti, che ben potrebbero astenersi dal darvi ingresso. La sua introduzione non a caso è affidata all'iniziativa della "parte interessata"; con tale locuzione sottolineandosi che dopo l'intervento del GE, non necessariamente l'interesse permane in capo al ricorrente ed è, quindi necessario verificare quale parte sia portatrice di un interesse concreto ed attuale alla definizione del conflitto in sede contenziosa. In effetti, se si considera il limitato potere decisionale affidato al GE in relazione al ricorso oppositivo, è evidente che gli esiti ordinari possono essere soltanto due;
il processo esecutivo viene sospeso, ovvero continua. E se in quest'ultimo caso è evidente che l'opponente conserva l'interesse ad ottenere una pronuncia in grado di invalidare definitivamente l'esecuzione intrapresa a suo danno;
nel caso di disposta sospensione del processo, l'interesse all'introduzione del giudizio di merito è invece tutto della pag. 2/3 controparte procedente, al fine di evitare la conseguente estinzione del processo esecutivo stabilita dall'art.624 co.3° c.p.c.. Ne consegue che, diversamente da quanto sostenuto da parte reclamante, l'interesse alla introduzione del merito è della parte che avversa la disposta sospensione;
non avendolo utilmente impiegato il creditore è incorso nella estinzione dichiarata ex art 624 comma 3 .p.c. Il rigetto del reclamo comporta la soccombenza anche in punto di spese ex art 91 c.p.c. che vanno liquidate tenendo conto dello scaglione di valore della domanda, e per le fasi introduttiva decisionale del rito dinanzi la Corte di Appello
P.Q.M.
nci
[...]
Parte_1 Parte_2
Controparte_1
[...]
FA EN, così provvede:
- rigetta il reclamo condanna la parte reclamante al pagamento, in favore della parte reclamata, delle spese della fase di impugnazione che liquida in € 1.911,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p. come per legge;
Così deciso nella camera di consiglio in data 23/12/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Chiara D'Alfonso Angela Di Girolamo
pag. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lanciano
PRIMA
R.G. 251/2025
La Tribunale Ordinario di Lanciano, PRIMA, in persona dei magistrati:
Angela Di Girolamo Presidente
Chiara D'Alfonso Consigliere relatore
Cristina Di FA Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di reclamo iscritto al n. 251 anno 2025
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
e difes I Parte_2
reclamanti
Controparte_1
[...] P.IVA_1
reclamato
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale del 18.12.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ordinanza del 17 marzo 2025 il Giudice alle esecuzioni mobiliari ha estinto il procedimento esecutivo presso terzi in ragione della mancata introduzione del giduizio di merito (art 624 comma 3 c.p.c) a seguito di disposta sospensione dell'azione esecutiva. Parte reclamante si duole del fatto che, a fronte dell'azione esecutiva presso terzi intrapresa dai ricorrenti, su istanza della parte opponente e senza che questa abbia avviato il giudizio di merito nel termine assegnato, il GE abbia estinto la procedura in danno dei creditori. Il motivo di ricorso attiene alla legittimazione alla introduzione del giudizio di merito, dovendo il comportamento inerte della parte opponente essere sanzionato e non premiato con la invocata estinzione. Parte reclamata, costituendosi, insiste chiedendo il rigetto del reclamo.
*** Il Tribunale OSSERVA A seguito della riforma in vigore dal 1° marzo 2006, i procedimenti di opposizione dinanzi al GE sono stati strutturati in due fasi distinte, di cui la prima ha natura pre-contenziosa ed è finalizzata soltanto alle pronunce endoesecutive previste dagli artt.624 co. 1, 618 co 2° e 619 co 3° c.p.c. essendo il giudizio di merito successivo ed eventuale, perché affidato alla volontà della parte interessata. In particolare il GE, investito di opposizione ex art.615 co.2° c.p.c. è tenuto unicamente a provvedere sull'istanza di sospensione ex art. 624 co.1° cpc, e ad individuare il giudice competente per il merito, assegnando alle parti il termine perentorio "per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a molo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis, o altri se previsti, ridotti della metà", ove individui la competenza del proprio ufficio, ovvero per la "riassunzione della causa" dinanzi al diverso giudice ritenuto competente (art. 616 c.p.c.). "Giudizio", pertanto, è solo quello introdotto successivamente all'intervento del GE ad iniziativa delle parti, che ben potrebbero astenersi dal darvi ingresso. La sua introduzione non a caso è affidata all'iniziativa della "parte interessata"; con tale locuzione sottolineandosi che dopo l'intervento del GE, non necessariamente l'interesse permane in capo al ricorrente ed è, quindi necessario verificare quale parte sia portatrice di un interesse concreto ed attuale alla definizione del conflitto in sede contenziosa. In effetti, se si considera il limitato potere decisionale affidato al GE in relazione al ricorso oppositivo, è evidente che gli esiti ordinari possono essere soltanto due;
il processo esecutivo viene sospeso, ovvero continua. E se in quest'ultimo caso è evidente che l'opponente conserva l'interesse ad ottenere una pronuncia in grado di invalidare definitivamente l'esecuzione intrapresa a suo danno;
nel caso di disposta sospensione del processo, l'interesse all'introduzione del giudizio di merito è invece tutto della pag. 2/3 controparte procedente, al fine di evitare la conseguente estinzione del processo esecutivo stabilita dall'art.624 co.3° c.p.c.. Ne consegue che, diversamente da quanto sostenuto da parte reclamante, l'interesse alla introduzione del merito è della parte che avversa la disposta sospensione;
non avendolo utilmente impiegato il creditore è incorso nella estinzione dichiarata ex art 624 comma 3 .p.c. Il rigetto del reclamo comporta la soccombenza anche in punto di spese ex art 91 c.p.c. che vanno liquidate tenendo conto dello scaglione di valore della domanda, e per le fasi introduttiva decisionale del rito dinanzi la Corte di Appello
P.Q.M.
nci
[...]
Parte_1 Parte_2
Controparte_1
[...]
FA EN, così provvede:
- rigetta il reclamo condanna la parte reclamante al pagamento, in favore della parte reclamata, delle spese della fase di impugnazione che liquida in € 1.911,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p. come per legge;
Così deciso nella camera di consiglio in data 23/12/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Chiara D'Alfonso Angela Di Girolamo
pag. 3/3