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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 23/12/2025, n. 1638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1638 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al numero 3513 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 11.11.2025 e vertente tra
(C.F. ) rappresentata e difesa, in virtù Parte_1 C.F._1 di procura in atti, dagli avv.ti Giovanni Diego Ferrante e Controparte_1
[...]
e
(C.F. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, P.IVA_1 in virtù di procura in atti, dall'avv. DE NA
-convenuta-
e
(C.F. , in persona del Controparte_3 P.IVA_2 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dell'avv.
DE NA
-terza intervenuta-
OGGETTO: contratti assicurativi
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 11.11.2025 le parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in giudizio Parte_1 in liquidazione dinanzi all'intestato Tribunale deducendo che in Controparte_2 data 6.10.2007 sottoscriveva, presso la di Controparte_4
1 la polizza di assicurazione sulla vita “Index Linked”, con contratto Per_1
“Eurotrend Atlantide”, a premio unico, n. 01640000522 rilasciata da Eurovita
Assicurazioni s.p.a, oggi della durata di sei anni, con decorrenza Controparte_2 dal 6.4.2007 e scadenza al 6.4.2013; che al momento della sottoscrizione la predetta versava il premio unico di euro 10.000,00; che le condizioni contrattuali prevedevano il versamento di cedole annuali e la restituzione del capitale investito alla scadenza del contratto;
che la non provvedeva alla Controparte_2 restituzione del capitale investito adducendo l'insolvenza della banca islandese
Kaupthing Bank HF, alle cui obbligazioni erano legate le prestazioni pattuite;
che sussiste la responsabilità precontrattuale e contrattuale della convenuta per la mancata sottoscrizione del contratto quadro, come stabilito dall'art. 30 del regolamento , per violazione degli artt. 1337 c.c., 21 d.lgs. n. 58/98, 27, CP_5
28 e 29 regolamento n. 11522/1998. CP_5
Alla luce delle suddette deduzioni, chiedeva accogliersi le Parte_1 seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, accogliere, per le causali specificate, la domanda proposta
e, per l'effetto, in via principale, accertare e dichiarare la nullità del contratto di assicurazione sulla vita Index Linked e della relativa polizza n. 01640000522 di cui trattasi, stipulata tra l'istante attrice e Eurovita Assicurazioni s.p.a., oggi
e/o la nullità della relativa clausola che onera l'assicurato del Controparte_2 rischio finanziario, per le ragioni di fatto e i motivi specificatamente esposti nella narrativa che precede del presente atto, con la conseguente condanna della
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_2 restituzione in favore dell'istante della somma versata a titolo di Parte_1 premio unico per la polizza detta, ammontante ad euro 10.000= ovvero la diversa somma accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione della somma dal suo versamento al saldo effettivo;
in via subordinata accertare e dichiarare, per le ragioni e i motivi esposti, la responsabilità precontrattuale e/o contrattuale di ( già Eurovita Assicurazioni Controparte_2
s.p.a.), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con la conseguente condanna della stessa al risarcimento dei danni tutti patiti e patendi- anche mediante condanna generica ex art.278 c.p.c-da quantificarsi in misura non inferiore al capitale investito all'atto del pagamento del premio, ovvero alla diversa somma accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e
2 rivalutazione della somma stessa sino al saldo effettivo;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi difensivi, oltre oneri accessori, da liquidarsi in via giudiziale”.
Si costituiva in giudizio contestando la domanda attorea, Controparte_2 chiedendone il rigetto.
Concessi, su richiesta delle parti, i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c., con le note scritte del 15.01.2024, il difensore della convenuta dichiarava che era stata disposta la liquidazione coatta amministrativa di con Controparte_2 decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy del 27.10.2023.
Con ordinanza del 15.2.2024 il giudice istruttore dichiarava l'interruzione del giudizio.
Riassunto il giudizio con ricorso del 27.3.2024, si costituiva in giudizio
[...]
eccependo l'improcedibilità della Controparte_2 domanda per la intervenuta procedura concorsuale.
In data 26.11.2024 si costituiva in giudizio quale Controparte_3 presunta avente causa dalla in liquidazione coatta Controparte_2 amministrativa, giusto atto di cessione del ramo di azienda di tutto il portafoglio assicurativo sottoscritto tra le parti in data 27.10.2023 ed approvato dall'IVASS con provvedimento n. 249570 del 30 ottobre 2023.
La causa, istruita con prova documentale, veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 11.11.2025 ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
2. Ciò posto, va dichiarata l'improcedibilità della domanda proposta da Parte_1
nei confronti di .
[...] Controparte_2
In particolare, occorre evidenziare che, in pendenza del presente giudizio,
è stata ammessa alla procedura di Liquidazione Coatta Controparte_2 amministrativa con provvedimento del Ministro delle Imprese e del Made in Italy del 27.10.2023.
Orbene, secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, meritevole di essere condiviso, in tema di procedure concorsuali, a seguito della sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa di una società si determina, non solo la perdita della capacità (anche) processuale degli organi societari, ma anche la temporanea improcedibilità, fino alla conclusione della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo davanti agli organi della procedura ai sensi degli artt. 201 e ss. L.F., della domanda azionata in sede di cognizione ordinaria, rilevabile anche d'ufficio. Ne consegue che qualsiasi credito nei confronti di
3 un'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa dev'essere fatto valere in sede concorsuale, nell'ambito del procedimento di verifica affidato al commissario liquidatore, così determinandosi una situazione di improponibilità, o, se proposta, di improseguibilità della domanda, che concerne sia le domande di condanna che quelle di mero accertamento del credito, sicché la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria diventa improcedibile in virtù di norme inderogabilmente poste a tutela del principio della par condicio creditorum (cfr. Cass. n.
9461/2020).
Ne discende che le domande proposte dalla parte attrice nei confronti della parte convenuta devono essere dichiarate improcedibili.
3. Alla luce di ciò, occorre accertare la volontà della parte attrice di estendere la domanda proposta nei confronti di verso la terza intervenuta Controparte_6
Controparte_3
4. Quanto, infine, alle spese, trattandosi di pronuncia non definitiva, si provvederà all'esito del giudizio.
Si provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara l'improcedibilità della domanda proposta da nei Parte_1 confronti di;
Controparte_2
2) spese all'esito del giudizio.
Cassino, 23 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
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