Art. 3.
L'assegnazione delle borse e' disposta con decreto del Ministro per la sanita', su conforme relazione di una Commissione nominata dal Ministro per la sanita' e composta dal direttore dell'Istituto, da due funzionari tecnici dell'Istituto con qualifica non inferiore a quella di primo ricercatore, dal capo della segreteria didattica e dal capo dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto, da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, designato fra i professori universitari di facolta' scientifiche, e da un rappresentante del Ministero della sanita'.
Le mansioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario dell'Istituto superiore di sanita', designato dal direttore.
La Commissione, per i membri non di diritto, e' rinnovata per ciascun esercizio finanziario.
L'assegnazione delle borse e' disposta con decreto del Ministro per la sanita', su conforme relazione di una Commissione nominata dal Ministro per la sanita' e composta dal direttore dell'Istituto, da due funzionari tecnici dell'Istituto con qualifica non inferiore a quella di primo ricercatore, dal capo della segreteria didattica e dal capo dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto, da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, designato fra i professori universitari di facolta' scientifiche, e da un rappresentante del Ministero della sanita'.
Le mansioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario dell'Istituto superiore di sanita', designato dal direttore.
La Commissione, per i membri non di diritto, e' rinnovata per ciascun esercizio finanziario.