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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 03/03/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
Il Giudice, dott.ssa Cristina Carrara, lette le note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. dalle parti costituite, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 1143/2024 R.G. promossa da
con il patrocinio dell'avv. Giuseppa Campagnolo Parte_1
contro contumace Controparte_1
avente ad oggetto: “Carta del docente”
Motivi della decisione
Parte ricorrente, premesso di avere svolto attività di docenza a tempo determinato negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024,
lamenta di non avere fruito della “Carta del docente”, ossia della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti delle istituzioni scolastiche, di importo pari a 500,00 € annui spendibile per l'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali,
1 prevista dalla legge (L. 107/2015 - D.P.C.M. n. 32313 del 23.9.2015) in favore dei soli docenti di ruolo, a tempo pieno o part-time, e non anche di quelli precari;
rileva come detto trattamento sia ingiustificatamente discriminatorio ed in contrasto con le clausole 4 dell'Accordo quadro del
18.3.1999 sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva
1999/70/CE, nonché con gli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, per violazione degli artt. 63 e 64 del CCNL di categoria che prevedono la centralità della formazione del docente. Ciò posto, insta per l'ottenimento di detta Carta elettronica per ciascuno di detti anni scolastici in cui ha prestato servizio a tempo determinato.
L'amministrazione convenuta benché ritualmente convenuta, non si è
costituita e deve, pertanto, dichiararsene la contumacia.
***
La questione di diritto sottesa alla presente controversia è stata già
affrontata dalla Suprema Corte di cassazione (sent. n. 29961 del
27.10.2023), che, decidendo su rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363
bis c.p.c., in funzione dichiaratamente nomofilattica, ha affermato i seguenti principi di diritto, sulla base di articolate argomentazioni che si intendono qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c.:
“1. La Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015
spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 124 del 1999 o incarichi per
docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso
diretta al . CP_1
2
2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma
121, l. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che,
al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al
sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le
supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente,
secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello
perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta
attribuzione.
3. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma
121, l. n. 107 de 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che,
al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle
docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per
cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento,
per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova
presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice
del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle
circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi),
ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e
prova specifica di un maggior pregiudizio.
4. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della
Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n.
4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il
3 sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla
corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni
risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura
contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i
docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle
graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema
scolastico.”
Giova, a questo punto, rievocare il testo dall'art. 4 della Legge n.
124/1999:
comma 1: “Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che
risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre
e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora
non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle
dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in
soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già
assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il
conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle
procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo”. comma 2. “Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non
vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e
fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di
supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede
parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle
attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario”.
4 comma 3. “Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee”.
Il termine dell'anno scolastico ed il termine delle attività didattiche sono individuati, rispettivamente, dai commi 1 e 2 dell'art. 74 d.lgs. 297/1994,
che così recita: comma 1 “Nella scuola materna, elementare, media e negli istituti di
istruzione secondaria superiore, l'anno scolastico ha inizio il 1 settembre e
termina il 31 agosto.
comma 2 “Le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli
esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il
1 settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio
degli esami di maturità”.
Ciò posto e venendo al caso di specie, parte ricorrente ha documentato di avere, negli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, ricevuto “incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30
giugno” cfr. allegati al ricorso) e, dunque, di rientrare nella categoria di supplenti di cui all'art. 4, 2, della L. n. 124/1999, ai quali la Cassazione ha espressamente esteso il beneficio in discorso. Segnatamente:
- nell' a.s. 2021/2022, dal 17.09.2021 al 30.06.2022;
- nell'a.s.2022/2023, dal 07.09.2022 al 30.06.2023.
Parte ricorrente ha da ultimo precisato e dimostrato di essere ancora inserita nel sistema delle docenze scolastiche, in quanto iscritta nelle graduatorie GPS per gli anni 2024/2026 (cfr. nota del 17.2.2025).
5 Per quanto sopra, va indubbiamente dichiarato il diritto della parte ricorrente a fruire della “Carta del docente”, per il servizio prestato negli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, mediante adempimento in forma specifica.
Cont Il va per l'effetto condannato a porre in essere gli adempimenti necessari a consentire l'effettiva fruizione di detta Carta elettronica, alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, etc.) già garantite ai docenti di ruolo, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma
36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito per ciascun anno alla concreta attribuzione.
Il beneficio non può invece essere riconosciuto per l'a.s. 2023/2024, non avendo la ricorrente documentato di aver prestato servizio anche in detta annualità, quantomeno, sino al termine delle attività didattiche.
Stante il parziale accoglimento del ricorso, vanno poste a carico del convenuto solo 2/3 delle spese di lite, come liquidate in CP_1
dispositivo tenuto conto del modesto valore della causa, della serialità
della stessa e della contenuta attività processuale concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide:
1) dichiara il diritto di parte ricorrente a fruire della Carta docente per gli a.s. 2021/2022 e 2022/2023 ed a percepire, per dette annualità,
6 l'importo per aggiornamento e formazione previsto dall'art. 1, comma
121, L. 107/2015 (valore nominale annuo € 500,00);
2) rigetta il ricorso relativamente all'a.s. 2023/2024;
Cont 3) condanna il ad accreditare l'importo di € 1.000,00, oltre accessori,
sulla Carta elettronica da assegnare alla parte ricorrente;
Cont 4) condanna il a rifondere metà delle spese di lite, che si liquidano per tale frazione in € 700,00, oltre IVA CPA e spese generali al 15%, e compensa la residua parte delle spese.
Ragusa, 28.2.2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Cristina Carrara
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
Il Giudice, dott.ssa Cristina Carrara, lette le note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. dalle parti costituite, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 1143/2024 R.G. promossa da
con il patrocinio dell'avv. Giuseppa Campagnolo Parte_1
contro contumace Controparte_1
avente ad oggetto: “Carta del docente”
Motivi della decisione
Parte ricorrente, premesso di avere svolto attività di docenza a tempo determinato negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024,
lamenta di non avere fruito della “Carta del docente”, ossia della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti delle istituzioni scolastiche, di importo pari a 500,00 € annui spendibile per l'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali,
1 prevista dalla legge (L. 107/2015 - D.P.C.M. n. 32313 del 23.9.2015) in favore dei soli docenti di ruolo, a tempo pieno o part-time, e non anche di quelli precari;
rileva come detto trattamento sia ingiustificatamente discriminatorio ed in contrasto con le clausole 4 dell'Accordo quadro del
18.3.1999 sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva
1999/70/CE, nonché con gli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, per violazione degli artt. 63 e 64 del CCNL di categoria che prevedono la centralità della formazione del docente. Ciò posto, insta per l'ottenimento di detta Carta elettronica per ciascuno di detti anni scolastici in cui ha prestato servizio a tempo determinato.
L'amministrazione convenuta benché ritualmente convenuta, non si è
costituita e deve, pertanto, dichiararsene la contumacia.
***
La questione di diritto sottesa alla presente controversia è stata già
affrontata dalla Suprema Corte di cassazione (sent. n. 29961 del
27.10.2023), che, decidendo su rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363
bis c.p.c., in funzione dichiaratamente nomofilattica, ha affermato i seguenti principi di diritto, sulla base di articolate argomentazioni che si intendono qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c.:
“1. La Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015
spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 124 del 1999 o incarichi per
docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso
diretta al . CP_1
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2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma
121, l. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che,
al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al
sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le
supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente,
secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello
perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta
attribuzione.
3. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma
121, l. n. 107 de 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che,
al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle
docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per
cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento,
per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova
presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice
del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle
circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi),
ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e
prova specifica di un maggior pregiudizio.
4. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della
Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n.
4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il
3 sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla
corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni
risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura
contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i
docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle
graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema
scolastico.”
Giova, a questo punto, rievocare il testo dall'art. 4 della Legge n.
124/1999:
comma 1: “Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che
risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre
e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora
non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle
dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in
soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già
assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il
conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle
procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo”. comma 2. “Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non
vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e
fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di
supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede
parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle
attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario”.
4 comma 3. “Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee”.
Il termine dell'anno scolastico ed il termine delle attività didattiche sono individuati, rispettivamente, dai commi 1 e 2 dell'art. 74 d.lgs. 297/1994,
che così recita: comma 1 “Nella scuola materna, elementare, media e negli istituti di
istruzione secondaria superiore, l'anno scolastico ha inizio il 1 settembre e
termina il 31 agosto.
comma 2 “Le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli
esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il
1 settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio
degli esami di maturità”.
Ciò posto e venendo al caso di specie, parte ricorrente ha documentato di avere, negli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, ricevuto “incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30
giugno” cfr. allegati al ricorso) e, dunque, di rientrare nella categoria di supplenti di cui all'art. 4, 2, della L. n. 124/1999, ai quali la Cassazione ha espressamente esteso il beneficio in discorso. Segnatamente:
- nell' a.s. 2021/2022, dal 17.09.2021 al 30.06.2022;
- nell'a.s.2022/2023, dal 07.09.2022 al 30.06.2023.
Parte ricorrente ha da ultimo precisato e dimostrato di essere ancora inserita nel sistema delle docenze scolastiche, in quanto iscritta nelle graduatorie GPS per gli anni 2024/2026 (cfr. nota del 17.2.2025).
5 Per quanto sopra, va indubbiamente dichiarato il diritto della parte ricorrente a fruire della “Carta del docente”, per il servizio prestato negli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, mediante adempimento in forma specifica.
Cont Il va per l'effetto condannato a porre in essere gli adempimenti necessari a consentire l'effettiva fruizione di detta Carta elettronica, alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, etc.) già garantite ai docenti di ruolo, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma
36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito per ciascun anno alla concreta attribuzione.
Il beneficio non può invece essere riconosciuto per l'a.s. 2023/2024, non avendo la ricorrente documentato di aver prestato servizio anche in detta annualità, quantomeno, sino al termine delle attività didattiche.
Stante il parziale accoglimento del ricorso, vanno poste a carico del convenuto solo 2/3 delle spese di lite, come liquidate in CP_1
dispositivo tenuto conto del modesto valore della causa, della serialità
della stessa e della contenuta attività processuale concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide:
1) dichiara il diritto di parte ricorrente a fruire della Carta docente per gli a.s. 2021/2022 e 2022/2023 ed a percepire, per dette annualità,
6 l'importo per aggiornamento e formazione previsto dall'art. 1, comma
121, L. 107/2015 (valore nominale annuo € 500,00);
2) rigetta il ricorso relativamente all'a.s. 2023/2024;
Cont 3) condanna il ad accreditare l'importo di € 1.000,00, oltre accessori,
sulla Carta elettronica da assegnare alla parte ricorrente;
Cont 4) condanna il a rifondere metà delle spese di lite, che si liquidano per tale frazione in € 700,00, oltre IVA CPA e spese generali al 15%, e compensa la residua parte delle spese.
Ragusa, 28.2.2025.
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dott.ssa Cristina Carrara
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