Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. II, sentenza 21/01/2026, n. 45
CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Accordo conciliativo

    L'ufficio ha riconosciuto il diritto al rimborso in quanto l'istanza è stata notificata entro il termine di 48 mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata.

  • Rigettato
    Decorrenza del termine per la presentazione delle istanze di rimborso

    Il termine perentorio di 48 mesi previsto dalla norma è decorso, pertanto l'istanza non può essere accolta.

  • Rigettato
    Decorrenza del termine per la presentazione delle istanze di rimborso

    Il termine perentorio di 48 mesi previsto dalla norma è decorso, pertanto l'istanza non può essere accolta.

  • Accolto
    Accordo conciliativo

    L'ufficio ha riconosciuto il diritto al rimborso in quanto l'istanza è stata notificata entro il termine di 48 mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata.

  • Accolto
    Accordo conciliativo

    L'ufficio ha riconosciuto il diritto al rimborso in quanto l'istanza è stata notificata entro il termine di 48 mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata.

  • Accolto
    Accordo conciliativo

    L'ufficio ha riconosciuto il diritto al rimborso in quanto l'istanza è stata notificata entro il termine di 48 mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata.

  • Accolto
    Accordo conciliativo

    L'ufficio ha riconosciuto il diritto al rimborso in quanto l'istanza è stata notificata entro il termine di 48 mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata.

  • Accolto
    Accordo conciliativo

    L'ufficio ha riconosciuto il diritto al rimborso in quanto l'istanza è stata notificata entro il termine di 48 mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata.

  • Accolto
    Accordo conciliativo

    L'ufficio ha riconosciuto il diritto al rimborso in quanto l'istanza è stata notificata entro il termine di 48 mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata.

  • Accolto
    Accordo conciliativo

    L'ufficio ha riconosciuto il diritto al rimborso in quanto l'istanza è stata notificata entro il termine di 48 mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata.

  • Accolto
    Accordo conciliativo

    L'ufficio ha riconosciuto il diritto al rimborso in quanto l'istanza è stata notificata entro il termine di 48 mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata.

  • Rigettato
    Decorrenza del termine per la presentazione delle istanze di rimborso

    Il termine perentorio di 48 mesi previsto dalla norma è decorso, pertanto l'istanza non può essere accolta.

  • Rigettato
    Decorrenza del termine per la presentazione delle istanze di rimborso

    Il termine perentorio di 48 mesi previsto dalla norma è decorso, pertanto l'istanza non può essere accolta.

  • Rigettato
    Decorrenza del termine per la presentazione delle istanze di rimborso

    Il termine perentorio di 48 mesi previsto dalla norma è decorso, pertanto l'istanza non può essere accolta.

  • Rigettato
    Decorrenza del termine per la presentazione delle istanze di rimborso

    Il termine perentorio di 48 mesi previsto dalla norma è decorso, pertanto l'istanza non può essere accolta.

  • Rigettato
    Decorrenza del termine per la presentazione delle istanze di rimborso

    Il termine perentorio di 48 mesi previsto dalla norma è decorso, pertanto l'istanza non può essere accolta.

  • Accolto
    Accordo conciliativo

    L'ufficio ha riconosciuto il diritto al rimborso in quanto l'istanza è stata notificata entro il termine di 48 mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. II, sentenza 21/01/2026, n. 45
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna
    Numero : 45
    Data del deposito : 21 gennaio 2026

    Testo completo