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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 03/12/2025, n. 1668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1668 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2953/2025
Tribunale di Firenze
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 2953/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 3 dicembre 2025, innanzi al dott. LE CC, nessuno è comparso.
Il Giudice pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
LE CC
pagina 1 di 4 N. R.G. 2953/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. LE CC ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 2953/2025 promossa da:
(cf: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. DEL GAUDIO GENNARO
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) Controparte_1 P.IVA_1
Non costituito
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: retribuzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente ha convenuto in giudizio il CP_1
resistente, chiedendo il suo diritto alla monetizzazione delle ferie spettanti e non godute.
La parte convenuta non si è costituita in giudizio e all'odierna udienza nessuna delle parti è comparsa.
pagina 2 di 4 Sul punto, è opportuno osservare che parte ricorrente, non comparendo all'odierna udienza ex art. 420 c.p.c., non ha dato nemmeno prova di aver notificato il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione dell'udienza alla parte convenuta, la quale non si è, peraltro, costituita in giudizio.
La prova della notifica non è stata fornita nemmeno dal deposito telematico e nelle controversie soggette al rito del lavoro, in caso di mancata comparizione all'udienza di almeno una delle parti in causa il giudice non può fissare d'ufficio altra udienza per il prosieguo del giudizio, difettando allo scopo il necessario impulso di parte (Cass. civ., sez. lav., 5.3.2003 n.
3251: «la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato l'atto introduttivo, può essere sanata mediante assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 c.p.c., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte»).
Pertanto, tale omissione è qualificabile alla stregua di una rinuncia implicita agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306
c.p.c., che non necessita dell'accettazione della controparte nel caso in cui, come nella specie, quest'ultima non si sia costituita in giudizio.
Dunque, a fronte della mancata prova della notifica del ricorso, lo stesso deve essere dichiarato improcedibile e il giudizio estinto.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'articolo 429 C.p.c.,
A) Dichiara improcedibile il ricorso ed estinto il processo;
pagina 3 di 4 B) nulla sulle spese di lite.
Firenze, il 03/12/2025
Il Giudice
LE CC
pagina 4 di 4
Tribunale di Firenze
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 2953/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 3 dicembre 2025, innanzi al dott. LE CC, nessuno è comparso.
Il Giudice pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
LE CC
pagina 1 di 4 N. R.G. 2953/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. LE CC ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 2953/2025 promossa da:
(cf: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. DEL GAUDIO GENNARO
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) Controparte_1 P.IVA_1
Non costituito
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: retribuzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente ha convenuto in giudizio il CP_1
resistente, chiedendo il suo diritto alla monetizzazione delle ferie spettanti e non godute.
La parte convenuta non si è costituita in giudizio e all'odierna udienza nessuna delle parti è comparsa.
pagina 2 di 4 Sul punto, è opportuno osservare che parte ricorrente, non comparendo all'odierna udienza ex art. 420 c.p.c., non ha dato nemmeno prova di aver notificato il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione dell'udienza alla parte convenuta, la quale non si è, peraltro, costituita in giudizio.
La prova della notifica non è stata fornita nemmeno dal deposito telematico e nelle controversie soggette al rito del lavoro, in caso di mancata comparizione all'udienza di almeno una delle parti in causa il giudice non può fissare d'ufficio altra udienza per il prosieguo del giudizio, difettando allo scopo il necessario impulso di parte (Cass. civ., sez. lav., 5.3.2003 n.
3251: «la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato l'atto introduttivo, può essere sanata mediante assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 c.p.c., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte»).
Pertanto, tale omissione è qualificabile alla stregua di una rinuncia implicita agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306
c.p.c., che non necessita dell'accettazione della controparte nel caso in cui, come nella specie, quest'ultima non si sia costituita in giudizio.
Dunque, a fronte della mancata prova della notifica del ricorso, lo stesso deve essere dichiarato improcedibile e il giudizio estinto.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'articolo 429 C.p.c.,
A) Dichiara improcedibile il ricorso ed estinto il processo;
pagina 3 di 4 B) nulla sulle spese di lite.
Firenze, il 03/12/2025
Il Giudice
LE CC
pagina 4 di 4