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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VI, sentenza 24/02/2026, n. 1689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1689 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1689/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 6, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI ON MARCO, Presidente
LI LO, AT
GUARDIANO ALFREDO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1781/2025 depositato il 05/03/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 1 - 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Societa' Cooperativa Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12914/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
9 e pubblicata il 16/09/2024
Atti impositivi:
- ATTO RECUPERO n. TF3CR2M00478 REC.CREDITO.IMP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 514/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti: Appellante: accoglimento dell'appello.
Appellata: rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, con sentenza n. 12914/2024 resa pubblica in data
16.9.2024, ha accolto il ricorso proposto da Resistente_1 Coop a r.l. contro l'atto di recupero della somma di €. 26.583,24 per un indebito utilizzo di credito di imposta in compensazione (si trattava, nel caso specifico, della fattura di acquisto di un autocarro).
Secondo il primo giudice si trattava di credito di imposta relativo all'acquisto di un bene strumentale, per cui l'erronea contabilizzazione non poteva comportare la revoca del beneficio.
Contro tale pronuncia l'Agenzia delle Entrate propone appello contrastato con controdeduzioni dalla società contribuente.
All'esito dell'udienza odierna il Collegio ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di appello l'Agenzia delle Entrate deduce l'errata applicazione della norma agevolativa
(comma 99 dell'art. 1 L. 208/2015) che ammette il beneficio in caso di acquisto di “macchinari, impianti e attrezzature varie” destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio. A dire dell'appellante l'errore dei primi giudici consiste nell'avere privilegiato la strumentalità del bene, mentre invece occorreva considerare la sua tipologia, che era esclusa dalla agevolazione. Richiama la classificazione fornita dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.), nonché il contenuto di IR (la n.
38/2008 e la 34/E/2016) nonché la risposta n. 322 dell'8.9.2020 ad una interrogazione parlamentare.
L'appello è fondato.
Come ricorda la Suprema Corte di Cassazione (cfr. Sez. 5, Ordinanza n. 13009 del 2025), “l'art. 1, comma 98, legge n. 208 del 2015 riconosce l'agevolazione fiscale, a mezzo credito di imposta, «alle imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi indicati nel comma 99». Il successivo comma 99 stabilisce che «per le finalità di cui al comma 98, sono agevolabili gli investimenti facenti parte di un progetto di « investimento iniziale» come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio. Il regolamento richiamato, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato all'art. 2, comma 49) definisce «investimento iniziale»: a) un investimento in attività materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento”.
La circolare n. 34/E del 3 agosto 2016 della Direzione Centrale Normativa dell'Agenzia delle Entrate, al paragrafo 3, ha precisato che risultano agevolabili gli investimenti - in macchinari, impianti e attrezzature varie - funzionali alla realizzazione di un progetto di investimento iniziale, relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente e a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente, ovvero, per le grandi imprese localizzate nelle aree di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), quelli a favore di una nuova attività economica (cfr. articolo 2, punti 49 e 51, del regolamento citato). La medesima circolare 34/E del 2016 ha altresì precisato che sono ammessi all'agevolazione i beni oggetto di investimento, strumentali rispetto all'attività esercitata dall'impresa beneficiaria del credito d'imposta, ovvero che devono "essere di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all'interno del processo produttivo dell'impresa".
I beni agevolabili devono essere, poi, caratterizzati dal requisito della strumentalità rispetto all'attività esercitata dall'impresa; i beni, inoltre, devono soddisfare il requisito della novità, essendo esclusi dall'agevolazione i beni a qualunque titolo già utilizzati.
Ai fini della precisa individuazione dei beni agevolabili, indicati in maniera tassativa dalla norma (comma 99, articolo 1, Legge n. 208 del 2015), occorre fare riferimento alla corretta classificazione degli stessi in bilancio, secondo quanto previsto dalla normativa civilistica e nel rispetto dei corretti principi contabili.
Secondo quanto disposto dall'articolo 2424 del codice civile, le immobilizzazioni materiali, da iscrivere alla classe B, sottoclasse II, dell'attivo dello stato patrimoniale, comprendono tra l'altro la voce 2) impianti e macchinario.
In base al principio contabile nazionale OIC n. 16 (cfr. Testo del principio contabile emanato nel dicembre
2016 ed aggiornato con gli emendamenti pubblicati il 29 dicembre 2017) "Immobilizzazioni materiali": - alla voce B.II.2 "impianti e macchinario" vanno iscritti: 1) impianti generici (impianti non legati alla tipica attività della società - ad esempio, servizi riscaldamento e condizionamento, impianti di allarme); 2) impianti specifici
(impianti legati alle tipiche attività produttive dell'azienda); 3) altri impianti (ad esempio, forni e loro pertinenze);
4) macchinario automatico e macchinario non automatico (apparati in grado di svolgere da sé - automatico
- ovvero con ausilio di persone - semiautomatico - determinate operazioni).
Tra le immobilizzazioni materiali - alla voce B.II.3 "attrezzature industriali e commerciali" trovano iscrizione: 1) attrezzature (strumenti, con uso manuale, necessari per il funzionamento o lo svolgimento di una particolare attività o di un bene più complesso, ad esempio, attrezzi di laboratorio, equipaggiamenti e ricambi, attrezzatura commerciale e di mensa); 2) attrezzatura varia, legata al processo produttivo o commerciale dell'impresa, completante la capacità funzionale di impianti e macchinario, distinguendosi anche per un più rapido ciclo d'usura; comprende convenzionalmente gli utensili.
Orbene, poiché la disposizione di cui oggi si discute è una norma agevolativa e quindi ha carattere tassativo, devono ritenersi esclusi dall'agevolazione tutti i beni classificabili in voci di bilancio diverse da quelle indicate nella norma agevolativa.
Da quanto esposto, discende, ad avviso del Collegio, che l'acquisto dell'autocarro – che sempre secondo il principio contabile nazionale OIC n. 16 rientra nella voce BII4 "altri beni" - non rientra nella agevolazione prevista e quindi non poteva essere portato in compensazione come credito di imposta, come correttamente ritenuto dall'Ufficio.
Pertanto, l'appello va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso della contribuente va respinto, ma la mancanza di precedenti giurisprudenziali di merito specifici costituisce una grave ragione per compensare le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e compensa le spese.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 6, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI ON MARCO, Presidente
LI LO, AT
GUARDIANO ALFREDO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1781/2025 depositato il 05/03/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 1 - 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Societa' Cooperativa Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12914/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
9 e pubblicata il 16/09/2024
Atti impositivi:
- ATTO RECUPERO n. TF3CR2M00478 REC.CREDITO.IMP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 514/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti: Appellante: accoglimento dell'appello.
Appellata: rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, con sentenza n. 12914/2024 resa pubblica in data
16.9.2024, ha accolto il ricorso proposto da Resistente_1 Coop a r.l. contro l'atto di recupero della somma di €. 26.583,24 per un indebito utilizzo di credito di imposta in compensazione (si trattava, nel caso specifico, della fattura di acquisto di un autocarro).
Secondo il primo giudice si trattava di credito di imposta relativo all'acquisto di un bene strumentale, per cui l'erronea contabilizzazione non poteva comportare la revoca del beneficio.
Contro tale pronuncia l'Agenzia delle Entrate propone appello contrastato con controdeduzioni dalla società contribuente.
All'esito dell'udienza odierna il Collegio ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di appello l'Agenzia delle Entrate deduce l'errata applicazione della norma agevolativa
(comma 99 dell'art. 1 L. 208/2015) che ammette il beneficio in caso di acquisto di “macchinari, impianti e attrezzature varie” destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio. A dire dell'appellante l'errore dei primi giudici consiste nell'avere privilegiato la strumentalità del bene, mentre invece occorreva considerare la sua tipologia, che era esclusa dalla agevolazione. Richiama la classificazione fornita dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.), nonché il contenuto di IR (la n.
38/2008 e la 34/E/2016) nonché la risposta n. 322 dell'8.9.2020 ad una interrogazione parlamentare.
L'appello è fondato.
Come ricorda la Suprema Corte di Cassazione (cfr. Sez. 5, Ordinanza n. 13009 del 2025), “l'art. 1, comma 98, legge n. 208 del 2015 riconosce l'agevolazione fiscale, a mezzo credito di imposta, «alle imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi indicati nel comma 99». Il successivo comma 99 stabilisce che «per le finalità di cui al comma 98, sono agevolabili gli investimenti facenti parte di un progetto di « investimento iniziale» come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio. Il regolamento richiamato, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato all'art. 2, comma 49) definisce «investimento iniziale»: a) un investimento in attività materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento”.
La circolare n. 34/E del 3 agosto 2016 della Direzione Centrale Normativa dell'Agenzia delle Entrate, al paragrafo 3, ha precisato che risultano agevolabili gli investimenti - in macchinari, impianti e attrezzature varie - funzionali alla realizzazione di un progetto di investimento iniziale, relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente e a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente, ovvero, per le grandi imprese localizzate nelle aree di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), quelli a favore di una nuova attività economica (cfr. articolo 2, punti 49 e 51, del regolamento citato). La medesima circolare 34/E del 2016 ha altresì precisato che sono ammessi all'agevolazione i beni oggetto di investimento, strumentali rispetto all'attività esercitata dall'impresa beneficiaria del credito d'imposta, ovvero che devono "essere di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all'interno del processo produttivo dell'impresa".
I beni agevolabili devono essere, poi, caratterizzati dal requisito della strumentalità rispetto all'attività esercitata dall'impresa; i beni, inoltre, devono soddisfare il requisito della novità, essendo esclusi dall'agevolazione i beni a qualunque titolo già utilizzati.
Ai fini della precisa individuazione dei beni agevolabili, indicati in maniera tassativa dalla norma (comma 99, articolo 1, Legge n. 208 del 2015), occorre fare riferimento alla corretta classificazione degli stessi in bilancio, secondo quanto previsto dalla normativa civilistica e nel rispetto dei corretti principi contabili.
Secondo quanto disposto dall'articolo 2424 del codice civile, le immobilizzazioni materiali, da iscrivere alla classe B, sottoclasse II, dell'attivo dello stato patrimoniale, comprendono tra l'altro la voce 2) impianti e macchinario.
In base al principio contabile nazionale OIC n. 16 (cfr. Testo del principio contabile emanato nel dicembre
2016 ed aggiornato con gli emendamenti pubblicati il 29 dicembre 2017) "Immobilizzazioni materiali": - alla voce B.II.2 "impianti e macchinario" vanno iscritti: 1) impianti generici (impianti non legati alla tipica attività della società - ad esempio, servizi riscaldamento e condizionamento, impianti di allarme); 2) impianti specifici
(impianti legati alle tipiche attività produttive dell'azienda); 3) altri impianti (ad esempio, forni e loro pertinenze);
4) macchinario automatico e macchinario non automatico (apparati in grado di svolgere da sé - automatico
- ovvero con ausilio di persone - semiautomatico - determinate operazioni).
Tra le immobilizzazioni materiali - alla voce B.II.3 "attrezzature industriali e commerciali" trovano iscrizione: 1) attrezzature (strumenti, con uso manuale, necessari per il funzionamento o lo svolgimento di una particolare attività o di un bene più complesso, ad esempio, attrezzi di laboratorio, equipaggiamenti e ricambi, attrezzatura commerciale e di mensa); 2) attrezzatura varia, legata al processo produttivo o commerciale dell'impresa, completante la capacità funzionale di impianti e macchinario, distinguendosi anche per un più rapido ciclo d'usura; comprende convenzionalmente gli utensili.
Orbene, poiché la disposizione di cui oggi si discute è una norma agevolativa e quindi ha carattere tassativo, devono ritenersi esclusi dall'agevolazione tutti i beni classificabili in voci di bilancio diverse da quelle indicate nella norma agevolativa.
Da quanto esposto, discende, ad avviso del Collegio, che l'acquisto dell'autocarro – che sempre secondo il principio contabile nazionale OIC n. 16 rientra nella voce BII4 "altri beni" - non rientra nella agevolazione prevista e quindi non poteva essere portato in compensazione come credito di imposta, come correttamente ritenuto dall'Ufficio.
Pertanto, l'appello va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso della contribuente va respinto, ma la mancanza di precedenti giurisprudenziali di merito specifici costituisce una grave ragione per compensare le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e compensa le spese.