Art. 12. Ordinamento del Ministero 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, ai sensi dell' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, ((previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative)) di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, si provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 :
a) all'organizzazione del Ministero, dotato di un segretario generale, e dei dipendenti uffici periferici definendo, nei limiti della dotazione organica, le modalita' di inquadramento e l'assegnazione del personale agli uffici;
b) al riordinamento dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, che deve svolgere compiti di studio e ricerca scientifica, ((anche mediante convenzioni con enti ed istituti di ricerca specializzati nel settore delle poste e delle telecomunicazioni,)) di predisposizione della normativa tecnica, di collaudo e di omologazione di apparecchiature e sistemi, di formazione del personale del Ministero con particolare riguardo alle materie tecnico-aziendali nel settore dei servizi pubblici;
c) al riordinamento del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, in relazione alle funzioni del Ministero;
d) alla definizione della posizione pensionistica e previdenziale del personale inquadrato nei ruoli del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
e) alla definizione dei criteri e delle modalita' per il trasferimento gratuito dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni al Ministero delle finanze degli immobili da assegnare in uso al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; ((e-bis) alla rideterminazione delle consistenze numeriche del personale indicate nella tabella A, purche' senza maggiori oneri, qualora si riscontrino in essa differenze rispetto alle effettive presenze)) .
2. Le dotazioni organiche del personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sono stabilite nei limiti indicati nella tabella A allegata al presente decreto. Le dotazioni medesime sono modificate secondo le procedure previste dall' articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 . A decorrere dal 1 gennaio 1994 e fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica previsto dal comma 1, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni esercita le funzioni ed i compiti gia' svolti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e non attribuiti all'ente, attraverso il personale da assegnarsi al Ministero ai sensi dell'articolo 6, comma 2, nei limiti delle dotazioni organiche previste dalla tabella A. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ((previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative)) , sentito il Ministro del tesoro, da emanarsi entro il 31 dicembre 1993 saranno individuati il personale e gli uffici occorrenti per compiti di cui al comma 1.
a) all'organizzazione del Ministero, dotato di un segretario generale, e dei dipendenti uffici periferici definendo, nei limiti della dotazione organica, le modalita' di inquadramento e l'assegnazione del personale agli uffici;
b) al riordinamento dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, che deve svolgere compiti di studio e ricerca scientifica, ((anche mediante convenzioni con enti ed istituti di ricerca specializzati nel settore delle poste e delle telecomunicazioni,)) di predisposizione della normativa tecnica, di collaudo e di omologazione di apparecchiature e sistemi, di formazione del personale del Ministero con particolare riguardo alle materie tecnico-aziendali nel settore dei servizi pubblici;
c) al riordinamento del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, in relazione alle funzioni del Ministero;
d) alla definizione della posizione pensionistica e previdenziale del personale inquadrato nei ruoli del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
e) alla definizione dei criteri e delle modalita' per il trasferimento gratuito dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni al Ministero delle finanze degli immobili da assegnare in uso al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; ((e-bis) alla rideterminazione delle consistenze numeriche del personale indicate nella tabella A, purche' senza maggiori oneri, qualora si riscontrino in essa differenze rispetto alle effettive presenze)) .
2. Le dotazioni organiche del personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sono stabilite nei limiti indicati nella tabella A allegata al presente decreto. Le dotazioni medesime sono modificate secondo le procedure previste dall' articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 . A decorrere dal 1 gennaio 1994 e fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica previsto dal comma 1, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni esercita le funzioni ed i compiti gia' svolti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e non attribuiti all'ente, attraverso il personale da assegnarsi al Ministero ai sensi dell'articolo 6, comma 2, nei limiti delle dotazioni organiche previste dalla tabella A. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ((previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative)) , sentito il Ministro del tesoro, da emanarsi entro il 31 dicembre 1993 saranno individuati il personale e gli uffici occorrenti per compiti di cui al comma 1.