Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 10/03/2025, n. 844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 844 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. 5954/2014 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Prima Civile, composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Stefania Fontanarosa Presidente est.
Dott.ssa Enrica De Sire Giudice
Dott.ssa Aurelia Cuomo Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5954/2014 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 5.12.2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in P.ZZA AMENDOLA 1 84014 NOCERA INFERIORE, presso lo studio dell'Avv. DE PALMA MICHELINA (c.f.: ), dal quale è rappresentata C.F._2
e difesa;
RICORRENTE
E
DA (c.f.: ); CP_1 C.F._3
RESISTENTE contumace
E
CON L'INTERVENTO DEL P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: Separazione giudiziale.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente ha chiesto disporsi la separazione giudiziale dal coniuge resistente e la condanna di quest'ultimo al pagamento dell'assegno di mantenimento per essa e i quattro figli nella misura di euro 400,00.
Non si è costituito in giudizio il resistente.
***
Va dichiarata la contumacia del resistente non costituitosi in giudizio sebbene ritualmente citato.
Preliminarmente, va detto che il matrimonio contratto presso il consolato onorario di in Napoli (si veda doc. n. 1 allegato al ricorso per separazione) seppure non Parte_2
trascritto presso gli uffici dello Stato civile, è certamente efficace in Italia, così rappresentando il necessario presupposto per richiedere la pronunzia di separazione.
E questo perché la trascrizione in Italia del matrimonio non è necessaria ai sensi dell'art. 28 legge n. 218/1995 e dell'art. 19 legge n. 396/2000 attesa la natura meramente certificativa e di pubblicità della trascrizione stessa.
La Suprema Corte da tempo ha, altresì, affermato che non osta alla statuizione sul vincolo la mancata trascrizione del matrimonio nei registri dello stato civile: il matrimonio celebrato all'estero dalle parti, entrambe cittadini stranieri, anche se non trascritto nei registri dello stato civile italiano, ha piena rilevanza nel nostro ordinamento (ex art. 28 legge n.
218/95) e, comunque, "non vale ad escludere la giurisdizione del giudice italiano, in caso di domanda di divorzio tra cittadini stranieri, la circostanza che l'eventuale sentenza sarebbe improduttiva di effetti nel territorio della Repubblica, perché non suscettibile di annotazione nei registri dello stato civile nei quali il matrimonio non è stato mai trascritto" (Cass. Civ.,
Sezioni Unite, n. 5292 del 28.10.1985).
Ciò posto, rileva il Collegio che sussiste, altresì, la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 del regolamento CE 2201/2003, atteso che l'ultima residenza abituale dei coniugi è in Nocera Inferiore e la ricorrente vi risiede e che è inoltre applicabile la legge italiana ex art. 8 lett. d) del regolamento UE n. 1259/2010 in quanto legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è stata adita l'Autorità Giurisdizionale, in mancanza di scelta ad opera delle parti e attesa l'inapplicabilità degli altri criteri previsti dalla citata disposizione regolamentare.
Pagina 2 di 5 La domanda di separazione dei coniugi proposta da Parte_1
nei confronti di è fondata e merita accoglimento,
[...] Controparte_2
ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c.
Com'è noto, secondo il disposto dell'articolo innanzi richiamato, la separazione dei coniugi può infatti essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno od entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad essi), fatti tali da rendere intollerabile la convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, le allegazioni di parte ricorrente, unitamente al contegno processuale tenuto dal resistente, evidenziano il venir meno, nell'ambito del rapporto coniugale, di quella comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
Appare, quindi, oggettivamente preclusa la tollerabilità della prosecuzione della convivenza.
In riferimento alla domanda di mantenimento personale avanzata da parte resistente si osserva che la stessa ha dichiarato nel ricorso di lavorare e percepire il reddito mensile di euro
500,00.
Pertanto, in considerazione della percezione da parte della ricorrente di redditi propri, la domanda di mantenimento va rigettata, atteso che l'istante è capace ed in grado di procurarsi da sola quanto è necessario per il suo mantenimento.
Quanto alla domanda di mantenimento dei figli (16.3.1989), Persona_1 Persona_2
(30.9.1989), (14.10.1991) e (10.10.1997) (tutti maggiorenni), si osserva che Per_3 Per_4
secondo il costante orientamento della Suprema Corte ( cfr. ex multis Cass.; sentenza
24.2.2006 n. 4188; 27.5.2005 n. 11320; 16.2.2001 n. 2289; 23.10.1996 n. 9238)“Il genitore separato, cui il figlio sia stato affidato durante la minore età, continua, pur dopo che questi sia divenuto maggiorenne, ma coabiti ancora con lui e non sia economicamente autosufficiente, ad essere legittimato "iure proprio", in assenza di un'autonoma richiesta da parte dello stesso,
a richiedere all'altro genitore tanto il rimborso, "pro quota", delle spese già sostenute per il mantenimento del figlio, quanto il versamento di un assegno periodico a titolo di contributo per detto mantenimento”.
Ne consegue che, essendo i figli conviventi con la madre, sussiste in capo alla resistente la legittimazione ad agire iure proprio per la determinazione dell'assegno di mantenimento a carico del padre.
Nel merito, la domanda è infondata e va rigettata.
Pagina 3 di 5 Invero, la S.C. ha affermato che il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, od oggettive quali le difficoltà di reperimento o di conservazione di un'occupazione), costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole. Ne consegue che gli ostacoli personali al raggiungimento dell'autosufficienza economico reddituale, in una fase di vita da qualificarsi pienamente adulta sotto il profilo anagrafico, devono venire puntualmente allegati e provati, se collocati all'interno di un percorso di vita caratterizzato da mancanza d'iniziativa e d'impegno verso un obiettivo prescelto (tra le tante Cass. 38366/2021).
Il figlio di genitori divorziati (o separati), che abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso (cfr. Cass. 38366/2021).
Nel caso di specie, i quattro figli della coppia hanno pienamente raggiunto l'età adulta e, pertanto, in mancanza dell'allegazione e della prova da parte della ricorrente di fatti che abbiano impedito ai figli il raggiungimento dell'autosufficienza economica, la domanda di mantenimento non può trovare accoglimento.
Tenuto conto dell'esito della lite e del mancato accoglimento della domanda di mantenimento, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
, nata a [...] il [...] e DA
[...] CP_1
nato a [...] il [...] ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c, ciò
[...]
a tutti gli effetti di legge;
2) Rigetta la domanda di mantenimento;
3) Compensa integralmente le spese di lite;
Così deciso in Nocera Inferiore, 3/03/2025
Pagina 4 di 5 IL PRESIDENTE EST.
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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