Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Trento, sentenza 27/03/2026, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Trento |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
SENTENZA N. 14/2026
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL TRENTINO – ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SEDE DI TRENTO
Nella persona del cons. Massimo Agliocchi, in funzione di giudice monocratico in materia di ricorsi pensionistici, ai sensi dell’art. 151 del codice della giustizia contabile di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 e ss.mm.;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 4935 del registro di segreteria, proposto dal sig.:
S. S. nato a [...] il IS (cod. fisc. IS) residente in IS, via IS ed elettivamente domiciliato in Bari, via M. Celentano n. 35, presso lo studio dell’avv. Silvia Solimando (cod. fisc. IS), indirizzo di posta elettronica certificata avv.silviasolimando@pec.giuffre.it, dalla quale è rappresentato e difeso.
Contro
- Istituto Nazionale di Previdenza Sociale – I.N.P.S. (c.f. 80078750587 - p.iva 02121151001) in persona del legale rappresentante pro tempore, via Ciro il Grande n. 21 – 00144 Roma, rappresentato e difeso congiuntamente e/o disgiuntamente dall’avv. Marta Odorizzi (c.f. IS – PEC avv.marta.odorizzi@postacert.inps.gov.it – fax n. 0461 886885) e dall’avv. Vincenza Marina Marinelli (c.f. IS – PEC avv.vincenzamarina.marinelli@postacert.inps.gov.it) per procura generale alle liti del 22/03/2024 Rep. n. 37875 rogito Notaio Roberto Fantini di Fiumicino, con domicilio eletto, ai fini del presente giudizio, in Trento, Via delle Orfane n. 8, presso l'Ufficio Legale della Sede Provinciale dell'Istituto;
- Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma – Piazza del Viminale n. 1 (cod. fisc. 97149560589), non costituito in giudizio;
In punto: rideterminazione della pensione ex d.P.R. n. 57/2022 e applicazione aliquota 2,44% per anzianità sino al 31/12/1995 (art. 1, c. 101, Legge n. 234/2021)
- esaminati tutti gli atti e i documenti di causa;
- uditi, alla pubblica udienza del 26 marzo 2026, l’avv. Martina Baron, giusta delega dell’avv. Silvia Solimando, per la parte ricorrente, e l’avv. Vincenza Marina Marinelli per l’INPS. Nessuno comparso per il Ministero dell’Interno.
FATTO
1. Con ricorso ritualmente notificato, il sig. S. S. ha convenuto in giudizio l’INPS e il Ministero dell’Interno, chiedendo la riliquidazione del proprio trattamento pensionistico con adeguamento a quanto disposto dal d.P.R. n. 57 del 20 aprile 2022, recante “Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare «Triennio 2019-2021»”, nonché l’applicazione dell’aliquota del 2,44% per l’anzianità di servizio maturata sino al 31/12/1995 ai sensi dell’art. 1, c. 101, della legge n. 234/2021 che ha esteso al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile l'applicazione dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092/73 ai fini del calcolo della quota retributiva delle pensioni liquidate con il sistema misto.
A sostegno della domanda, ha riferito di essere stato dipendente della Polizia di Stato, in pensione dal IS, e di essere titolare della pensione di anzianità – iscrizione n. IS – conferita con determina INPS n. IS del IS, calcolata con il sistema misto, avendo maturato, alla data del 31 dicembre 1995, un’anzianità contributiva di 12 anni e 9 mesi.
A tal riguardo, ha lamentato che il calcolo dell’importo spettante sarebbe stato effettuato erroneamente dall’Istituto previdenziale, senza considerare gli incrementi retributivi derivanti dall’accordo sindacale di cui al citato d.P.R. n. 57/2022 (applicabile anche ai trattamenti di quiescenza già in essere) e in erronea applicazione alla quota retributiva della pensione dell’aliquota fissata dall’art. 44 del d.P.R. n. 1092/1973, prevista per il personale civile dello Stato, anziché dell’aliquota fissata dal successivo art. 54 fissata per il personale militare e resa utilizzabile anche al personale della Polizia di Stato dall’art. 1, c. 101 della legge n. 234/2021 a decorrere dal 01/01/2022.
Ha, infine, dato conto di aver presentato apposita diffida d.d. IS all’INPS e al Ministero dell’Interno al fine di far valere la propria pretesa. In riscontro, con nota del IS, il Commissariato del Governo per la Provincia di Trento “ha riferito di aver dato inizio nel mese di dicembre 2023 alle operazioni di invio all’INPS della documentazione necessaria per la riliquidazione delle pensioni e del TFS del personale cessato dal servizio nel triennio 2019-2021, in stretto ordine cronologico”, precisando altresì che “a seguire inizieranno anche gli aggiornamenti del personale cessato durante l’anno 2022…” e affermando come “…plausibile la conclusione di tutte le procedure entro fine anno 2025”. L’INPS ha invece comunicato, con pec del IS, di avere assegnato l’istanza all’U.O. Nucleo Base Servizi Standard – Pensioni fondi alternativi all’Ago.
2. L’INPS si è costituito in giudizio con memoria del 10/10/2025 chiedendo la cessazione della materia del contendere in quanto l’applicazione dell’aliquota del 2,44% è stata medio termine applicata con provvedimento IS e con corresponsione dei relativi arretrati, il tutto con effetto dal rateo mensile di dicembre 2025.
Inoltre, con riferimento all’adeguamento di cui al d.P.R. n. 57 del 20 aprile 2022 l’INPS ha precisato che per il ricalcolo del trattamento pensionistico deve attendere l’invio dei dati e della documentazione da parte del Commissariato del Governo per la provincia di Trento.
3. Con note d’udienza del 14/10/2025 la difesa del ricorrente ha chiesto un differimento della causa ad un’udienza successiva al dicembre 2025 “Sia al fine di verificare il pagamento degli importi dovuti dall’INPS in base alla determina già in atti, che allo scopo di stabilire se e quando l’Amministrazione competente, ancora non costituita in giudizio, abbia eventualmente provveduto a comunicare all’Istituto Previdenziale i flussi retributivi aggiornati al DPR 57/2022”.
4. All’udienza del 23/10/2025 è stato disposto, su concorde richiesta delle parti, il rinvio della trattazione all’odierna udienza.
5. Con note autorizzate del 11/03/2026 la Difesa del ricorrente ha concluso chiedendo la cessazione della materia del contendere per quanto attiene al secondo motivo di ricorso (applicazione aliquota del 2,44% sull’anzianità maturata sino al 31/12/1995), mentre ha insistito per l’accoglimento del primo motivo di ricorso e quindi per la riliquidazione della pensione ai sensi del d.P.R. n. 57/2022 a decorrere dal 04/01/2022.
6. Con note autorizzate del 11/03/2026 l’INPS ha rappresentato di aver rideterminato il trattamento pensionistico del ricorrente in applicazione del d.P.R. n. 57/2022 con pagamento degli arretrati dalla rata di maggio 2026. Ha quindi prodotto la determina IS di riliquidazione della pensione, nonché i prospetti relativi ai conteggi e agli arretrati.
7. All’odierna udienza, assente il rappresentante del Ministero dell’Interno, l’avv. del ricorrente ha preso atto delle note autorizzate depositate dall’INPS ed ha quindi rilevato che la pretesa azionata è stata soddisfatta ritenendo cessata la materia del contendere, chiedendo, al contempo, la condanna dell’INPS al pagamento delle spese di giudizio in applicazione del principio della soccombenza virtuale, tenuto conto della complessità dell’attività processuale svolta e del fatto che l’adempimento dell’Istituto è intervenuto solo successivamente.
L’avv. dell’INPS, nel concordare sulla cessazione della materia del contendere, insiste per la compensazione delle spese, evidenziando come l’Istituto abbia operato con sollecitudine, attivandosi altresì presso il Ministero per la trasmissione dei dati necessari ai fini della riliquidazione della pensione.
DIRITTO
A) Con il ricorso in epigrafe indicato il sig. S. S. ha formulato una duplice istanza di riliquidazione del trattamento pensionistico di anzianità in godimento (cat. IS iscrizione n. IS), chiedendo, in particolare:
- il ricalcolo delle retribuzioni pensionabili e del montante contributivo, alla data del 04/01/2022, in ragione dei miglioramenti stipendiali disposti dal d.P.R. n. 57/2022 per il triennio economico 2019 - 2021;
- l’applicazione dell’aliquota di rendimento del 2,44% per ciascun anno di contribuzione acquisito sino al 31/12/1995.
B) Va innanzitutto dichiarata la contumacia del Ministero dell’Interno nei confronti del quale risulta regolarmente istituito il contraddittorio con la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza.
Risulta agli atti del giudizio unicamente una nota del Ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per i servizi di ragioneria, Ufficio VII trattamento pensioni e previdenza – d.d. 26/05/2025 con cui vengono indicati i nominativi dei funzionari delegati alla consultazione del fascicolo on line (FOL), ma non è stata depositata formale ed apposita delega, ex art. 158 c.g.c., alla rappresentanza e difesa in giudizio dell’Amministrazione resistente.
C) Nel merito, va rilevato che la pretesa azionata dal ricorrente può ritenersi integralmente soddisfatta dalle Amministrazioni convenute, con contestuale declaratoria di cessazione della materia del contendere, come confermato dalle parti all’odierna udienza.
È infatti emerso nel giudizio che l’INPS con una prima determina (n. IS) ha riliquidato il trattamento pensionistico del ricorrente in applicazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 (per la quota retributiva) e, poi, con successiva determina n. IS, ha ulteriormente riliquidato il medesimo trattamento pensionistico in applicazione del d.P.R. n. 57/2022 come richiesto nel ricorso. Risulta, invero, da quest’ultimo provvedimento che la retribuzione pensionabile alla cessazione ammonta ad euro 43.960,00, esattamente come richiesto nel ricorso (v. prospetto di calcolo, doc. 8 alleg. al ricorso).
Inoltre, è stato documentato dall’INPS anche il pagamento degli arretrati spettanti a seguito dei ricalcoli (con la rata del 01/12/2025 per la prima riliquidazione e con la prossima rata del 01/05/2026 per la seconda riliquidazione).
D) In punto spese, alla luce del principio della soccombenza virtuale, in forza del quale ai fini della liquidazione delle spese di lite deve essere considerata la fondatezza dell’iniziale prospettazione della parte a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione della materia del contendere, si deve, ad avviso di questo Giudice, condannare il Ministero dell’Interno e l’INPS al pagamento delle spese in favore del ricorrente (v. questa Sezione, sentt. n. 7/2025; n. 26/2024; Sez. giur. Sardegna, sent. n. 106/2024).
Per tale ragione il Ministero dell’Interno e l’INPS vanno condannati al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che, avuto riguardo al valore della controversia, dichiarato nel ricorso in euro 4.500,00, alla luce dei criteri di cui al DM n. 55/2014 e ss.mm., in considerazione dell’esito del giudizio e dell’assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto (applicazione minimo tariffario e riduzione del 30% ex art. 4, c. 4, del DM n. 55/2014), si liquidano in euro 800,00, comprensivi dell’aumento, nella misura del 10%, di cui all’art. 4, c. 1-bis, del citato DM n. 55/2014, oltre a spese generali ed accessori di legge, da porre a carico delle Amministrazioni convenute nella misura del 50% ciascuna.
Va disposta la distrazione del compenso di lite in favore dell’avv. Silvia Solimando, dichiaratasi antistataria nel ricorso.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol – Sede di Trento in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
1) dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
2) condanna il Ministero dell’Interno e l’INPS, nella misura del 50% ciascuna Amministrazione, al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che si liquidano in euro 800,00, oltre a spese generali ed accessori di legge;
3) dispone la distrazione delle spese di cui al punto 2 in favore dell’avvocato Silvia Solimando, dichiaratasi antistataria;
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026.
| IL GIUDICE (Cons. Massimo AGLIOCCHI) F.to digitalmente |
Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 27 marzo 2026 Per Il Funzionario Preposto
dott. Bruno MAZZON
F.to digitalmente
Il Funzionario di Cancelleria – dott. Davide Orlandi - f.to digitalmente
DECRETO
Il Giudice Unico, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi del ricorrente e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.
IL GIUDICE
(Cons. Massimo AGLIOCCHI)
F.to digitalmente
Depositato in Segreteria il 27 marzo 2026 Per Il Funzionario Preposto
dott. Bruno MAZZON
F.to digitalmente
Il Funzionario di Cancelleria – dott. Davide Orlandi - f.to digitalmente
In esecuzione di quanto disposto dal Giudice Unico, ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.
Trento, 27 marzo 2026 Per Il Funzionario Preposto
dott. Bruno MAZZON
F.to digitalmente
Il Funzionario di Cancelleria – dott. Davide Orlandi - f.to digitalmente