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Articolo 5 della Legge 31 gennaio 1996, n. 48
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Legge 31 gennaio 1996, n. 48
Articolo 5 della Legge 31 gennaio 1996, n. 48
Versione
10 febbraio 1996
Art. 5. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 10 febbraio 1996
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