Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 10/02/2026, n. 1171
CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Tardività del ricorso

    L'atto impugnato è stato notificato in data 09/01/2024. Il ricorso è stato notificato in data 27/02/2024, successivamente all'entrata in vigore della riforma del processo tributario, per cui la ricorrente avrebbe dovuto costituirsi entro i 30 giorni successivi, ovvero il 28 marzo 2024. Il ricorso è stato depositato tardivamente il 20/06/2024, in violazione dei termini così come disciplinati dall'art 22 del D. Lgs. 546/92. La tardiva costituzione determina l'inammissibilità del ricorso.

  • Inammissibile
    Nullità/illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 7, comma 1, l. n. 212/2000

    La Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per tardività, precludendo ogni indagine di merito.

  • Inammissibile
    Nullità dell'avviso di accertamento per erronea applicazione della legge e omessa/insufficiente motivazione

    La Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per tardività, precludendo ogni indagine di merito.

  • Inammissibile
    Nullità dell'avviso di accertamento - mancata attestazione di conformità - notifica in modalità cartacea sottoscrizione digitale

    La Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per tardività, precludendo ogni indagine di merito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 10/02/2026, n. 1171
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 1171
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

    Testo completo