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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 10/02/2026, n. 1171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1171 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1171/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LOPES SANTO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5436/2024 depositato il 20/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aci Castello - Via Dante N. 28 95021 Aci Castello CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 732 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 229/2026 depositato il
27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 20/06/2024 la signora Ricorrente_1 con il proprio difensore proponeva ricorso contro il comune di ACICASTELLO avverso l'avviso di accertamento n. 732 del 13/11/2023 di euro 506,41 relativo ad IMU anno 2018.
Premetteva:
che in data 24/10/2018 la ricorrente ha proceduto alla vendita dell'immobile oggetto dell'atto impugnato, giusto atto di compravendita redatto dal notaio D'amico Nominativo_1; che ulteriore avviso di accertamento per mancato pagamento dell'imposta municipale anno 2017 è stato notificato alla ricorrente ed è oggi oggetto di causa presso la Corte di Giustizia Tributaria di Catania con il numero di ruolo 4036/2023- Sez. 10.
Eccepiva:
nullità/illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 7, comma 1, l. n. 212/2000; omessa allegazione dell'atto da cui lo stesso trae origine ovvero dati catastali forniti dall'Agenzia del Territorio di
Catania;
nullità dell'avviso di accertamento per erronea applicazione della legge afferente all'imposta richiesta
(imu), e per omessa e/o insufficiente motivazione;
nullità dell'avviso di accertamento- mancata attestazione di conformita'- notifica in modalità cartacea sottoscrizione digitale;
Concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dello stesso, ricorrendo i presupposti di legge. Con vittoria di spese, onorari e competenze da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Chiedeva, altresì, la trattazione del ricorso in pubblica udienza.
In data 20/09/2024 si costituiva il comune di Acicastello, il quale controdeduceva:
n via preliminare la inammissibilità del ricorso per tardività e violazione dell'art. 22 del D.lgs. 546/1992.
Invero, nel caso in esame, come si evince dal fascicolo telematico, il ricorso è stato notificato in data
27/02/2024, successivamente all'entrata in vigore della riforma del processo tributario, con la conseguenza che la ricorrente avrebbe dovuto costituirsi entro i 30 giorni successivi (28 marzo 2024). Ed invece, come si evince dal fascicolo telematico, il ricorso è stato depositato solamente il 20/06/2024.
Pertanto, il ricorso merita di essere dichiarato inammissibile per tardività, citava giurisprudenza di merito.
Nel merito controdeduceva:
che le prime due eccezioni in ricorso possono essere trattate congiuntamente. Precisava che con l'avviso impugnato, questo Comune ha accertato l'omesso pagamento dell'IMU da parte della sig.ra Ricorrente_1 relativamente all'immobile di sua proprietà e meglio descritto nell'allegata scheda immobiliare per il periodo di 10 mesi di possesso, in considerazione dell'intervenuta vendita della predetta unità a far data dal 24/10/2018. La ricorrente ha contestato l'illegittimità dell'avviso impugnato per presunto difetto di motivazione e di allegazione dell'atto da cui l'avviso trae origine. Le argomentazioni sono infondate. Nel caso in esame, l'avviso di accertamento impugnato riporta tutti gli elementi che consentono di individuare le ragioni e le modalità con le quali l'Ente ha proceduto alla quantificazione del tributo. Segnatamente, nel corpo dell'avviso è espressamente indicato che dal confronto dei dati catastali forniti dall'Ufficio del
Territorio di Catania, le dichiarazioni IMU e i versamenti, sono state riscontrate delle differenze nel calcolo dell'imposta e/o dei versamenti relativamente agli immobili descritti nell'allegata scheda immobiliare.
L'Ufficio prosegue nel descrivere dettagliatamente le modalità con le quali ha determinato l'importo dovuto dalla ricorrente indicando ogni singola voce: imposta dovuta in accertamento per l'anno di imposta di riferimento;
imposta versata, differenza di imposta;
sanzione pari al 30% sulla differenza di imposta;
sanzioni per omessa dichiarazione;
interessi legali;
spese di notifica. In altre parole, la tabella di pagina 1 chiarisce la ragione dell'accertamento consistendo, nel caso in esame, in un omesso versamento poiché
è di tutta evidenza che nella sezione relativa all'imposta versata, l'importo indicato è pari a 0. In seno a pagina 2 del ricorso la ricorrente rileva che l'Ufficio ha “ omesso di indicare nell'avviso di accertamento, gli elementi identificativi del petitum e della causa petendi;
omettendo altresì di allegare o riprodurre, nel suo contenuto essenziale l'atto con il quale l'ufficio del territorio di Catania ha fornito i dati catastali, documento senza dubbio, essenziale ai fini della determinazione dell'atto conclusivo. richiamava giurisprudenza di legittimità e di merito.
Per completezza difensiva, in relazione alla eccepita illegittimità dell'avviso per presunta erronea applicazione della legge afferente all'imposta richiesta, precisava che l'imposta municipale unica è dovuta per gli immobili appartenenti alle categoria catastali indicate dalla legge e quindi incluse la categoria A3, quando non siamo abitazione principale intesa come luogo in cui il contribuente risiede anagraficamente e vi dimora abitualmente. Diversamente, invece, per gli immobili c.d. di lusso, l'IMU è dovuta anche se adibita ad abitazione principale. Nel caso in esame, l'avviso impugnato è stato emesso dal Comune di Aci
Castello sul presupposto che l'immobile di proprietà della ricorrente non fosse adibito dalla stessa quale dimora abituale pur avendone indicato la propria residenza. In tema di esenzione IMU per l'abitazione principale, è intervenuta recentemente la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 209 depositata il 13 ottobre 2022, stabilendo che, ai fini dell'agevolazione, per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Con detta sentenza è stato eliminato il riferimento al nucleo familiare e, pertanto, l'esenzione IMU ora compete al verificarsi di due condizioni: la dimora abituale e la residenza anagrafica. Al contempo è stato chiarito che “le dichiarazioni di illegittimità costituzionale… non determinano in alcun modo una situazione in cui le cosiddette “seconde case” delle coppie unite in matrimonio o in unione civile, ne possano usufruire;
ove questa abbiano la stessa dimora abituale (e quindi principale) l'esenzione spetta una sola volta.” In buona sostanza, la Corte si è posta il problema del controllo e della verifica dell'effettiva residenza e dimora abituale per prevenire eventuali abusi che attribuiscono i benefici fiscali nelle località – come il Comune di Aci Castello - aventi vocazione turistica. Conseguentemente, è necessario controllare – affinché possa ragionevolmente sostenersi che un soggetto abbia stabilito la propria dimora in una determinata località - che lo stesso non vi si rechi solo nei periodi dell'anno in cui può fruire delle proprie ferie o in cui il soggiorno si caratterizzi come più appetibile sotto il profilo climatico ma - come sopra già anticipato – vi dimori abitualmente in modo costante e continuativo. Al fine di poter riconoscere i benefici relativi all'esenzione del tributo, bisogna verificare la sussistenza delle due condizioni. Mentre per quanto concerne la residenza anagrafica il problema non si pone, viceversa diventa più complessa la verifica della dimora abituale. L'art. 43 c.c. stabilisce che “il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale”. La dimora abituale, è riferita al luogo in cui il soggetto abita in forma continuativa (né sporadicamente, né in maniera occasionale) per lo svolgimento della propria vita quotidiana, dovendo coincidere con il luogo di residenza. Pertanto, si ha dimora abituale quando una persona individua la propria residenza in un determinato luogo, scegliendo di abitarvi stabilmente e ivi svolgendo con continuità le sue normali consuetudini di vita e le normali relazioni sociali. Il contribuente deve provare di aver adibito l'immobile ad abitazione principale mediante l'esibizione di documenti riguardanti bollette relative ai consumi (luce, acqua, gas) o contratti di utenze o altri elementi utili. L'effettiva e continua abitazione non può essere provata dalla semplice circostanza che – nell'immobile – siano attive le utenze telefoniche, elettriche o l'abbonamento al canone della Televisione, di per sé compatibile anche con l'utilizzo stagionale dello stesso. L'abitualità della dimora può, invece, emergere dall'analisi dei consumi, dalla quale poter evincere una costanza nell'utilizzo dell'abitazione. Nel caso in esame, la contribuente non ha dimostrato il requisito dell'abitualità della dimora. Segnatamente, la sig.ra Ricorrente_1 si è limitata a produrre un solo documento concernente una fattura relativa alla fornitura di energia elettrica relativa al bimestre giugno-luglio 2016 che non può essere presa in considerazione poiché riferita ad un anno di imposta diverso da quello per cui è causa. L'omessa allegazione di documenti idonei relativi all'anno di imposta oggetto di accertamento fa presumere che tale immobile venga utilizzato dal contribuente come dimora estiva, come d'altronde accade nel territorio del Comune di Aci Castello, ove è frequente la presenza di abitazioni estive, con residenze di fatto “fittizie”. La permanenza stabile e continua dell'immobile da parte del ricorrente non è provata, non essendo sufficiente il solo requisito anagrafico della residenza evidenziato in ricorso. Sulla prova del requisito dell'abitualità della dimora, si è recentemente pronunciata Codesta Ecc.ma Corte di
Giustizia adita con sentenza n. 2992/2023 così statuendo: “Nel merito il ricorso è da respingere, in quanto per la … (ricorrente n.d.r.) manca il requisito dell'abitualità della dimora, che, unito alla residenza anagrafica, fa scattare l'esenzione IMU per la "prima casa". ... Ora, la Corte non ignora il portato della recente sentenza della Corte Costituzionale ( n.209/2022), la quale nella sostanza consente che due coniugi possano godere dell'esenzione IMU per le rispettive e diverse abitazioni/residenze. Ma è la stessa Corte a porre l'accento sulla necessità che il requisito della "continuità" dell'uso come abitazione della casa per la quale si invoca l'esenzione venga rigorosamente documentato dal contribuente e controllato dal Comune. Ciò allo scopo evidente di evitare probabili elusioni a danno della comunità dei contribuenti, essendo molto facile porre la propria residenza "anagrafica" in una casa e nella pratica trascorrere la vita altrove”. Citava giurisprudenza di merito.
Rilevava, inoltre, che l'eccezione relativa alla nullità dell'avviso di accertamento in ragione della presunta omessa indicazione dell'attestazione di conformità tra l'originale è pretestuosa oltre che infondata, infatti,
L'articolo 1, comma 162, della legge 296/2006 stabilisce che l'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo che viene individuato con apposito provvedimento del
Comune, ai sensi dell'articolo 1, comma 692, della legge 147/2013, per la tassa smaltimento rifiuti. La sottoscrizione dell'avviso di accertamento può avvenire in diversi modi, a seconda della forma dell'avviso stesso. Nel caso dell'avviso di accertamento cartaceo, utilizzato per i contribuenti che non hanno un domicilio digitale, la sottoscrizione dell'avviso può avvenire in maniera autografa, ovvero mediante l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 87, della legge 549/1995 a mente del quale: “ la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informatici automatizzata". Tale norma – ha evidenziato la Suprema Corte di Cassazione - è speciale e non è stata abrogata da successivi provvedimenti di legge (Cassazione n. 20628/2017, n.
9079/2015). L'avviso impugnato non è un atto nativo digitale sottoscritto digitalmente come la ricorrente vorrebbe far sembrare. Esso è un atto la cui firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del Funzionario Responsabile ai sensi della normativa sopra richiamata. Ne consegue il corretto operato dell'Ente.
3. Sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato.
Contestava, infine, la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, non ricorrendo i presupposti di legge.
Concludeva chiedendo : in via preliminare, dichiarare inammissibile il ricorso per tardività della costituzione del ricorrente;
in via cautelare, rigettare l'istanza di sospensione ex art. 47 del D.lgs. m.
546/1992 dell'atto impugnato per insussistenza del requisito del periculum in mora. Nel merito, rigettare il ricorso, per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare l'avviso impugnato. Con vittoria di spese e compensi.
Allegava:
1. Deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 15/7/2020; 2. avviso di accertamento impugnato.
All'udienza del 23/1/2026 il ricorso è posto in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica rileva ed osserva, preliminarmente e pregiudizialmente:
che l'atto impugnato è stato notificato il 09/01/2024; che il ricorso è stato notificato in data 27/02/2024, successivamente all'entrata in vigore della riforma del processo tributario, per cui la ricorrente avrebbe dovuto costituirsi entro i 30 giorni successivi, ovvero il 28 marzo 2024, così come eccepito e dal comune resistente, senza alcuna contestazione da parte della ricorrente;
che il ricorso è stato depositato tardivamente il 20/06/2024, in violazione dei termini così come disciplinati dall'art 22 del D. Lgs. 546/92;
che la tardiva costituzione della ricorrente, ai sensi della citata normativa, art. 22 del D. Lgs. 546/92, determina la inammissibilità del ricorso;
Che l'inammissibilità determina, l'inibizione di ogni indagine di merito.
Per l'effetto, la Corte dichiara il ricorso inammissibile .
Alla soccombenza consegue il pagamento delle spese processuali come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore del comune di ACI CASTELLO che si liquidano in euro
200,00. Così deciso in catania il 23/01/2026 IL GIUDICE MONOCRATICO SANTO LOPES
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LOPES SANTO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5436/2024 depositato il 20/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aci Castello - Via Dante N. 28 95021 Aci Castello CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 732 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 229/2026 depositato il
27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 20/06/2024 la signora Ricorrente_1 con il proprio difensore proponeva ricorso contro il comune di ACICASTELLO avverso l'avviso di accertamento n. 732 del 13/11/2023 di euro 506,41 relativo ad IMU anno 2018.
Premetteva:
che in data 24/10/2018 la ricorrente ha proceduto alla vendita dell'immobile oggetto dell'atto impugnato, giusto atto di compravendita redatto dal notaio D'amico Nominativo_1; che ulteriore avviso di accertamento per mancato pagamento dell'imposta municipale anno 2017 è stato notificato alla ricorrente ed è oggi oggetto di causa presso la Corte di Giustizia Tributaria di Catania con il numero di ruolo 4036/2023- Sez. 10.
Eccepiva:
nullità/illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 7, comma 1, l. n. 212/2000; omessa allegazione dell'atto da cui lo stesso trae origine ovvero dati catastali forniti dall'Agenzia del Territorio di
Catania;
nullità dell'avviso di accertamento per erronea applicazione della legge afferente all'imposta richiesta
(imu), e per omessa e/o insufficiente motivazione;
nullità dell'avviso di accertamento- mancata attestazione di conformita'- notifica in modalità cartacea sottoscrizione digitale;
Concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dello stesso, ricorrendo i presupposti di legge. Con vittoria di spese, onorari e competenze da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Chiedeva, altresì, la trattazione del ricorso in pubblica udienza.
In data 20/09/2024 si costituiva il comune di Acicastello, il quale controdeduceva:
n via preliminare la inammissibilità del ricorso per tardività e violazione dell'art. 22 del D.lgs. 546/1992.
Invero, nel caso in esame, come si evince dal fascicolo telematico, il ricorso è stato notificato in data
27/02/2024, successivamente all'entrata in vigore della riforma del processo tributario, con la conseguenza che la ricorrente avrebbe dovuto costituirsi entro i 30 giorni successivi (28 marzo 2024). Ed invece, come si evince dal fascicolo telematico, il ricorso è stato depositato solamente il 20/06/2024.
Pertanto, il ricorso merita di essere dichiarato inammissibile per tardività, citava giurisprudenza di merito.
Nel merito controdeduceva:
che le prime due eccezioni in ricorso possono essere trattate congiuntamente. Precisava che con l'avviso impugnato, questo Comune ha accertato l'omesso pagamento dell'IMU da parte della sig.ra Ricorrente_1 relativamente all'immobile di sua proprietà e meglio descritto nell'allegata scheda immobiliare per il periodo di 10 mesi di possesso, in considerazione dell'intervenuta vendita della predetta unità a far data dal 24/10/2018. La ricorrente ha contestato l'illegittimità dell'avviso impugnato per presunto difetto di motivazione e di allegazione dell'atto da cui l'avviso trae origine. Le argomentazioni sono infondate. Nel caso in esame, l'avviso di accertamento impugnato riporta tutti gli elementi che consentono di individuare le ragioni e le modalità con le quali l'Ente ha proceduto alla quantificazione del tributo. Segnatamente, nel corpo dell'avviso è espressamente indicato che dal confronto dei dati catastali forniti dall'Ufficio del
Territorio di Catania, le dichiarazioni IMU e i versamenti, sono state riscontrate delle differenze nel calcolo dell'imposta e/o dei versamenti relativamente agli immobili descritti nell'allegata scheda immobiliare.
L'Ufficio prosegue nel descrivere dettagliatamente le modalità con le quali ha determinato l'importo dovuto dalla ricorrente indicando ogni singola voce: imposta dovuta in accertamento per l'anno di imposta di riferimento;
imposta versata, differenza di imposta;
sanzione pari al 30% sulla differenza di imposta;
sanzioni per omessa dichiarazione;
interessi legali;
spese di notifica. In altre parole, la tabella di pagina 1 chiarisce la ragione dell'accertamento consistendo, nel caso in esame, in un omesso versamento poiché
è di tutta evidenza che nella sezione relativa all'imposta versata, l'importo indicato è pari a 0. In seno a pagina 2 del ricorso la ricorrente rileva che l'Ufficio ha “ omesso di indicare nell'avviso di accertamento, gli elementi identificativi del petitum e della causa petendi;
omettendo altresì di allegare o riprodurre, nel suo contenuto essenziale l'atto con il quale l'ufficio del territorio di Catania ha fornito i dati catastali, documento senza dubbio, essenziale ai fini della determinazione dell'atto conclusivo. richiamava giurisprudenza di legittimità e di merito.
Per completezza difensiva, in relazione alla eccepita illegittimità dell'avviso per presunta erronea applicazione della legge afferente all'imposta richiesta, precisava che l'imposta municipale unica è dovuta per gli immobili appartenenti alle categoria catastali indicate dalla legge e quindi incluse la categoria A3, quando non siamo abitazione principale intesa come luogo in cui il contribuente risiede anagraficamente e vi dimora abitualmente. Diversamente, invece, per gli immobili c.d. di lusso, l'IMU è dovuta anche se adibita ad abitazione principale. Nel caso in esame, l'avviso impugnato è stato emesso dal Comune di Aci
Castello sul presupposto che l'immobile di proprietà della ricorrente non fosse adibito dalla stessa quale dimora abituale pur avendone indicato la propria residenza. In tema di esenzione IMU per l'abitazione principale, è intervenuta recentemente la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 209 depositata il 13 ottobre 2022, stabilendo che, ai fini dell'agevolazione, per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Con detta sentenza è stato eliminato il riferimento al nucleo familiare e, pertanto, l'esenzione IMU ora compete al verificarsi di due condizioni: la dimora abituale e la residenza anagrafica. Al contempo è stato chiarito che “le dichiarazioni di illegittimità costituzionale… non determinano in alcun modo una situazione in cui le cosiddette “seconde case” delle coppie unite in matrimonio o in unione civile, ne possano usufruire;
ove questa abbiano la stessa dimora abituale (e quindi principale) l'esenzione spetta una sola volta.” In buona sostanza, la Corte si è posta il problema del controllo e della verifica dell'effettiva residenza e dimora abituale per prevenire eventuali abusi che attribuiscono i benefici fiscali nelle località – come il Comune di Aci Castello - aventi vocazione turistica. Conseguentemente, è necessario controllare – affinché possa ragionevolmente sostenersi che un soggetto abbia stabilito la propria dimora in una determinata località - che lo stesso non vi si rechi solo nei periodi dell'anno in cui può fruire delle proprie ferie o in cui il soggiorno si caratterizzi come più appetibile sotto il profilo climatico ma - come sopra già anticipato – vi dimori abitualmente in modo costante e continuativo. Al fine di poter riconoscere i benefici relativi all'esenzione del tributo, bisogna verificare la sussistenza delle due condizioni. Mentre per quanto concerne la residenza anagrafica il problema non si pone, viceversa diventa più complessa la verifica della dimora abituale. L'art. 43 c.c. stabilisce che “il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale”. La dimora abituale, è riferita al luogo in cui il soggetto abita in forma continuativa (né sporadicamente, né in maniera occasionale) per lo svolgimento della propria vita quotidiana, dovendo coincidere con il luogo di residenza. Pertanto, si ha dimora abituale quando una persona individua la propria residenza in un determinato luogo, scegliendo di abitarvi stabilmente e ivi svolgendo con continuità le sue normali consuetudini di vita e le normali relazioni sociali. Il contribuente deve provare di aver adibito l'immobile ad abitazione principale mediante l'esibizione di documenti riguardanti bollette relative ai consumi (luce, acqua, gas) o contratti di utenze o altri elementi utili. L'effettiva e continua abitazione non può essere provata dalla semplice circostanza che – nell'immobile – siano attive le utenze telefoniche, elettriche o l'abbonamento al canone della Televisione, di per sé compatibile anche con l'utilizzo stagionale dello stesso. L'abitualità della dimora può, invece, emergere dall'analisi dei consumi, dalla quale poter evincere una costanza nell'utilizzo dell'abitazione. Nel caso in esame, la contribuente non ha dimostrato il requisito dell'abitualità della dimora. Segnatamente, la sig.ra Ricorrente_1 si è limitata a produrre un solo documento concernente una fattura relativa alla fornitura di energia elettrica relativa al bimestre giugno-luglio 2016 che non può essere presa in considerazione poiché riferita ad un anno di imposta diverso da quello per cui è causa. L'omessa allegazione di documenti idonei relativi all'anno di imposta oggetto di accertamento fa presumere che tale immobile venga utilizzato dal contribuente come dimora estiva, come d'altronde accade nel territorio del Comune di Aci Castello, ove è frequente la presenza di abitazioni estive, con residenze di fatto “fittizie”. La permanenza stabile e continua dell'immobile da parte del ricorrente non è provata, non essendo sufficiente il solo requisito anagrafico della residenza evidenziato in ricorso. Sulla prova del requisito dell'abitualità della dimora, si è recentemente pronunciata Codesta Ecc.ma Corte di
Giustizia adita con sentenza n. 2992/2023 così statuendo: “Nel merito il ricorso è da respingere, in quanto per la … (ricorrente n.d.r.) manca il requisito dell'abitualità della dimora, che, unito alla residenza anagrafica, fa scattare l'esenzione IMU per la "prima casa". ... Ora, la Corte non ignora il portato della recente sentenza della Corte Costituzionale ( n.209/2022), la quale nella sostanza consente che due coniugi possano godere dell'esenzione IMU per le rispettive e diverse abitazioni/residenze. Ma è la stessa Corte a porre l'accento sulla necessità che il requisito della "continuità" dell'uso come abitazione della casa per la quale si invoca l'esenzione venga rigorosamente documentato dal contribuente e controllato dal Comune. Ciò allo scopo evidente di evitare probabili elusioni a danno della comunità dei contribuenti, essendo molto facile porre la propria residenza "anagrafica" in una casa e nella pratica trascorrere la vita altrove”. Citava giurisprudenza di merito.
Rilevava, inoltre, che l'eccezione relativa alla nullità dell'avviso di accertamento in ragione della presunta omessa indicazione dell'attestazione di conformità tra l'originale è pretestuosa oltre che infondata, infatti,
L'articolo 1, comma 162, della legge 296/2006 stabilisce che l'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo che viene individuato con apposito provvedimento del
Comune, ai sensi dell'articolo 1, comma 692, della legge 147/2013, per la tassa smaltimento rifiuti. La sottoscrizione dell'avviso di accertamento può avvenire in diversi modi, a seconda della forma dell'avviso stesso. Nel caso dell'avviso di accertamento cartaceo, utilizzato per i contribuenti che non hanno un domicilio digitale, la sottoscrizione dell'avviso può avvenire in maniera autografa, ovvero mediante l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 87, della legge 549/1995 a mente del quale: “ la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informatici automatizzata". Tale norma – ha evidenziato la Suprema Corte di Cassazione - è speciale e non è stata abrogata da successivi provvedimenti di legge (Cassazione n. 20628/2017, n.
9079/2015). L'avviso impugnato non è un atto nativo digitale sottoscritto digitalmente come la ricorrente vorrebbe far sembrare. Esso è un atto la cui firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del Funzionario Responsabile ai sensi della normativa sopra richiamata. Ne consegue il corretto operato dell'Ente.
3. Sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato.
Contestava, infine, la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, non ricorrendo i presupposti di legge.
Concludeva chiedendo : in via preliminare, dichiarare inammissibile il ricorso per tardività della costituzione del ricorrente;
in via cautelare, rigettare l'istanza di sospensione ex art. 47 del D.lgs. m.
546/1992 dell'atto impugnato per insussistenza del requisito del periculum in mora. Nel merito, rigettare il ricorso, per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare l'avviso impugnato. Con vittoria di spese e compensi.
Allegava:
1. Deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 15/7/2020; 2. avviso di accertamento impugnato.
All'udienza del 23/1/2026 il ricorso è posto in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica rileva ed osserva, preliminarmente e pregiudizialmente:
che l'atto impugnato è stato notificato il 09/01/2024; che il ricorso è stato notificato in data 27/02/2024, successivamente all'entrata in vigore della riforma del processo tributario, per cui la ricorrente avrebbe dovuto costituirsi entro i 30 giorni successivi, ovvero il 28 marzo 2024, così come eccepito e dal comune resistente, senza alcuna contestazione da parte della ricorrente;
che il ricorso è stato depositato tardivamente il 20/06/2024, in violazione dei termini così come disciplinati dall'art 22 del D. Lgs. 546/92;
che la tardiva costituzione della ricorrente, ai sensi della citata normativa, art. 22 del D. Lgs. 546/92, determina la inammissibilità del ricorso;
Che l'inammissibilità determina, l'inibizione di ogni indagine di merito.
Per l'effetto, la Corte dichiara il ricorso inammissibile .
Alla soccombenza consegue il pagamento delle spese processuali come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore del comune di ACI CASTELLO che si liquidano in euro
200,00. Così deciso in catania il 23/01/2026 IL GIUDICE MONOCRATICO SANTO LOPES