Articolo 14 della Legge 7 febbraio 1961, n. 59
Articolo 13Articolo 15
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22 marzo 1961
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15 gennaio 1978
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17 dicembre 1981
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18 aprile 1986
Art. 14.
Il parere del Consiglio di amministrazione deve essere richiesto:
a) sul progetto di bilancio preventivo, sulle proposte di variazione in corso di esercizio e sul conto consuntivo;
b) sulle norme di massima per la esecuzione delle opere interessanti la viabilita';
c) sui programmi di massima per il miglioramento della rete stradale dello Stato, e per le nuove costruzioni di strade statali ed autostrade;
d) sui progetti di massima ed esecutivi di lavori e forniture, a cura dell'A.N.A.S., di importo superiore a 300 milioni, quando all'appalto si intenda provvedere ad asta pubblica, a licitazione privata o mediante appalto concorso, ovvero di importo superiore a 50 milioni, quando si intenda provvedere a trattativa privata od in economia;(7) (8)
e) sulle variazioni ed aggiunte a progetti gia' approvati dal Consiglio stesso;
f) sulle variazioni ed aggiunte a progetti approvati dal Comitato tecnico-amministrativo quando, per effetto di proposta suppletiva, la spesa totale venga ad eccedere i limiti massimi di competenza del Comitato stesso;
g) sulle vertenze sorte con le imprese in corso di opera o in sede di collaudo, per maggiori compensi o per esonero da penalita' contrattuali, quando cio' che le imprese chiedono che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma eccedente lire 50 milioni; ((13)) h) sugli atti di transazione diretti a prevenire od a troncare contestazioni giudiziarie, quando non si tratti delle controversie di cui alla precedente lett. g), e quando cio' che l'Amministrazione, promette, rinuncia o abbandona ecceda lire 30 milioni; ((13
i) sulle proposte relative alla concessione di compensi per revisione dei prezzi contrattuali a lavori ultimati, quando l'importo totale della revisione non sia inferiore a lire 5 miliardi o superi la meta' dell'importo contrattuale ovvero la durata dei lavori, comprensiva di eventuali proroghe o sospensioni, superi di oltre la meta' il tempo contrattuale iniziale))
l) sulle domande di concessione di lavori per sistemazione o miglioramento delle strade statali o per costruzione e gestione di nuove autostrade;
m) sui capitolati speciali tipo;
n) sulle proposte di modificazioni all'organizzazione centrale o periferica della Azienda;
o) sulle proposte di nuova classificazione o di declassificazione delle strade di competenza dell'Azienda;
p) sulle concessioni di pensioni privilegiate.
I provvedimenti del Ministro non conformi ai voti del Consiglio devono essere motivati.
Il Consiglio di amministrazione esercita inoltre le attribuzioni stabilite dalla legge in materia di personale ed esprime il parere su ogni altro argomento sul quale il Ministro ritenga opportuno sentirlo.
----------------- AGGIORNAMENTO (7) La L. 3 gennaio 1978, n.1 ha disposto (con l'art. 33, comma 1) che "I limiti di importo previsti dal primo comma dell'articolo 14, lettera d), della legge 7 febbraio 1961, n. 59 , sono elevati rispettivamente a 3.000 e 1.500 milioni di lire." ----------------- AGGIORNAMENTO (8) La L. 10 dicembre 1981, n. 741 ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che: "I limiti di importo previsti dal primo comma dell'articolo 14, lettera d), della legge 7 febbraio 1961, n. 59 , sono elevati rispettivamente a 5 miliardi ed a 3 miliardi di lire." ----------------- AGGIORNAMENTO (13) La L. 26 marzo 1986, n. 86 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "I limiti di importo previsti dall' articolo 14, primo comma, della legge 7 febbraio 1961, n. 59 , come modificati dall' articolo 18 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 , sono cosi' elevati:
1) limiti di cui alla lettera g): fino a lire 500 milioni;
2) limiti di cui alla lettera h): fino a lire 500 milioni.
I predetti limiti di importo sono aggiornati ogni tre anni, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio di amministrazione dell'ANAS, in base all'andamento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati."
Entrata in vigore il 18 aprile 1986
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