Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 20/01/2026, n. 400
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Sentenza 20 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Erronea dichiarazione di estinzione del giudizio anziché cessazione della materia del contendere

    La Corte rileva che l'estinzione del giudizio è prevista per inattività delle parti o rinuncia, mentre la cessazione della materia del contendere si applica quando le parti riconoscono un mutamento della situazione sostanziale. Nel caso di specie, il pagamento era stato effettuato e ammesso dall'Ufficio, rendendo corretta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

  • Accolto
    Compensazione delle spese di lite del primo grado

    La Corte ritiene fondato l'appello sulle spese, poiché il pagamento era avvenuto nel 2020, la cartella era stata annullata con sentenza passata in giudicato, e nonostante ciò l'Ufficio aveva notificato un sollecito illegittimo. In applicazione del principio della soccombenza virtuale, l'Ufficio viene condannato al pagamento delle spese del primo grado.

  • Accolto
    Richiesta di cessazione della materia del contendere

    La Corte accoglie l'appello e riforma la sentenza nel senso di dichiarare la cessazione della materia del contendere.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 20/01/2026, n. 400
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 400
    Data del deposito : 20 gennaio 2026

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