CGT2
Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 20/01/2026, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 400/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente TAVIANO PAOLO ANDREA, Relatore LAUDATI ANTONIO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 839/2025 depositato il 15/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo, 36 00153 Roma RM
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1846/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 11 e pubblicata il 11/02/2025
Atti impositivi:
- SOLLECITO n. 09720239109461837000 REGISTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3705/2025 depositato il 03/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato, chiedendone l'annullamento, il sollecito di pagamento n.09720239109461837000 emesso da AdE DP I Roma inerente la cartella n.
09720220031038192000 nonché il precedente avviso di liquidazione n. 2016/003/EM/00025901/0/001 relativo a registrazione di atti giudiziari.
Il contribuente ha eccepito di aver provveduto al pagamento di quanto dovuto.
Si costituiva in primo grado l' Agenzia delle Entrate affermando di aver sgravato il carico prima della iscrizione a ruolo della causa chiedendo la declaratoria di estinzione del procedimento con compensazione delle spese.
Con sentenza n. 1846/2025 la CGT di primo grado di Roma ha dichiarato estinto il giudizio con compensazione delle spese.
La Testa ha proposto appello avverso la sentenza chiedendone la riforma nel senso di dichiarare cessata la materia del contendere con condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese del reclamo mediazione di primo grado oltre € 38,75 per c.u. da distrarsi a favore dell'Avv. Difensore_1.
Si è costituita in appello l'AdE chiedendo il rigetto dell'impugnazione in quanto infondata e la condanna della controparte alle spese. All'udienza del 2/12/2025 dopo la discussione delle parti la Corte ha deciso il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo l'appellante lamenta che il giudice di primo grado ha erroneamente disposto l' estinzione del giudizio e non la cessazione della materia del contendere, come richiesto dall'appellante, nonché la compensazione delle spese di lite.
Il motivo è fondato. In primo luogo rileva la Corte che la pronuncia di estinzione del giudizio può essere adottata in relazione alle ipotesi previste dalla legge e, quindi, nei casi di inattività delle parti ovvero per rinuncia agli atti del giudizio.
La cessazione della materia del contendere presuppone, invece, che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della c.d. soccombenza virtuale
(Cass. n. 21757/2021). Nel caso in esame, in considerazione del fatto che la contribuente ha opposto il sollecito di pagamento formulando una eccezione di adempimento e, quindi, un fatto estintivo dell'obbligazione, provando documentalmente l'avvenuto pagamento, peraltro ammesso dall'Ufficio, non si è concretizzata ne' l'ipotesi di inattività delle parti, né quella di rinuncia agli atti del giudizio, ragion per cui non poteva essere pronunciata una sentenza di estinzione del giudizio, come invece è avvenuto, ma doveva essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, dovendosi in tal senso riformare la pronuncia impugnata.
Quanto alla compensazione delle spese del primo grado la Corte ritiene altresì fondato l'appello atteso che la contribuente ha proceduto al pagamento dell'imposta di registro in data 7/1/2020 a mezzo mod. F23 prodotto in atti e, nonostante il pagamento, in data 5/5/2022 le è stata notificata la cartella n.
09720220031038192000 impugnata in diverso giudizio conclusosi con la sent. n. 686/2024 depositata il 16/1/2024 e divenuta irrevocabile in quanto non impugnata nei termini, che ha annullato la predetta cartella proprio per il precedente pagamento dell'imposta da parte del contribuente.
Ciò nonostante l'Ufficio, pur in pendenza dell'impugnativa della cartella e pur avendo ricevuto il pagamento nel 2020, in data 22/9/2023 ha notificato alla appellante il sollecito di pagamento impugnato in questa sede, costringendo la contribuente ad impugnarlo nei termini atteso che la sentenza che ha annullato la cartella è intervenuta successivamente alla scadenza dei termini per impugnare il sollecito.
Orbene, essendo intervenuto il pagamento dell'imposta fin dal 2020, appare del tutto evidente che il sollecito di pagamento qui impugnato era del tutto illegittimo essendo estinta l'obbligazione richiesta e l'impugnazione dello stesso era inevitabilmente destinata a vedere soccombente l'Ufficio richiedente il pagamento non dovuto, ciò anche prescindendo dal fatto che nelle more del giudizio è stata annullata con sentenza irrevocabile la cartella sulla base del quale il sollecito è stato emesso.
Alla luce di quanto sopra in applicazione del principio della soccombenza virtuale deve essere accolto l'appello sulle spese di primo grado e riformata la sentenza impugnata nel senso che l'Ufficio deve essere condannato al pagamento delle spese del reclamo mediazione di primo grado che si liquidano in € 284,00 oltre € 38,75 per c.u. da distrarsi a favore dell'Avv. Difensore_1.
Ricorrente_1Conclusivamente, l'appello proposto da deve essere accolto, con conseguente riforma della impugnata sentenza n. 1846/2025 della CGT di primo grado di Roma, ritenuta assorbita ogni altra questione.
Nulla sulle spese del presente grado dovendosi dichiarare, nel merito, la cessazione della materia del contendere, non essendo stata formulata richiesta in proposito dall'appellante (Cass. ord. 2719/2015).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di II grado del Lazio accoglie l'appello e compensa le spese del grado.
Roma 2/12/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Dott. Luigi Birritteri
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente TAVIANO PAOLO ANDREA, Relatore LAUDATI ANTONIO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 839/2025 depositato il 15/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo, 36 00153 Roma RM
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1846/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 11 e pubblicata il 11/02/2025
Atti impositivi:
- SOLLECITO n. 09720239109461837000 REGISTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3705/2025 depositato il 03/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato, chiedendone l'annullamento, il sollecito di pagamento n.09720239109461837000 emesso da AdE DP I Roma inerente la cartella n.
09720220031038192000 nonché il precedente avviso di liquidazione n. 2016/003/EM/00025901/0/001 relativo a registrazione di atti giudiziari.
Il contribuente ha eccepito di aver provveduto al pagamento di quanto dovuto.
Si costituiva in primo grado l' Agenzia delle Entrate affermando di aver sgravato il carico prima della iscrizione a ruolo della causa chiedendo la declaratoria di estinzione del procedimento con compensazione delle spese.
Con sentenza n. 1846/2025 la CGT di primo grado di Roma ha dichiarato estinto il giudizio con compensazione delle spese.
La Testa ha proposto appello avverso la sentenza chiedendone la riforma nel senso di dichiarare cessata la materia del contendere con condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese del reclamo mediazione di primo grado oltre € 38,75 per c.u. da distrarsi a favore dell'Avv. Difensore_1.
Si è costituita in appello l'AdE chiedendo il rigetto dell'impugnazione in quanto infondata e la condanna della controparte alle spese. All'udienza del 2/12/2025 dopo la discussione delle parti la Corte ha deciso il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo l'appellante lamenta che il giudice di primo grado ha erroneamente disposto l' estinzione del giudizio e non la cessazione della materia del contendere, come richiesto dall'appellante, nonché la compensazione delle spese di lite.
Il motivo è fondato. In primo luogo rileva la Corte che la pronuncia di estinzione del giudizio può essere adottata in relazione alle ipotesi previste dalla legge e, quindi, nei casi di inattività delle parti ovvero per rinuncia agli atti del giudizio.
La cessazione della materia del contendere presuppone, invece, che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della c.d. soccombenza virtuale
(Cass. n. 21757/2021). Nel caso in esame, in considerazione del fatto che la contribuente ha opposto il sollecito di pagamento formulando una eccezione di adempimento e, quindi, un fatto estintivo dell'obbligazione, provando documentalmente l'avvenuto pagamento, peraltro ammesso dall'Ufficio, non si è concretizzata ne' l'ipotesi di inattività delle parti, né quella di rinuncia agli atti del giudizio, ragion per cui non poteva essere pronunciata una sentenza di estinzione del giudizio, come invece è avvenuto, ma doveva essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, dovendosi in tal senso riformare la pronuncia impugnata.
Quanto alla compensazione delle spese del primo grado la Corte ritiene altresì fondato l'appello atteso che la contribuente ha proceduto al pagamento dell'imposta di registro in data 7/1/2020 a mezzo mod. F23 prodotto in atti e, nonostante il pagamento, in data 5/5/2022 le è stata notificata la cartella n.
09720220031038192000 impugnata in diverso giudizio conclusosi con la sent. n. 686/2024 depositata il 16/1/2024 e divenuta irrevocabile in quanto non impugnata nei termini, che ha annullato la predetta cartella proprio per il precedente pagamento dell'imposta da parte del contribuente.
Ciò nonostante l'Ufficio, pur in pendenza dell'impugnativa della cartella e pur avendo ricevuto il pagamento nel 2020, in data 22/9/2023 ha notificato alla appellante il sollecito di pagamento impugnato in questa sede, costringendo la contribuente ad impugnarlo nei termini atteso che la sentenza che ha annullato la cartella è intervenuta successivamente alla scadenza dei termini per impugnare il sollecito.
Orbene, essendo intervenuto il pagamento dell'imposta fin dal 2020, appare del tutto evidente che il sollecito di pagamento qui impugnato era del tutto illegittimo essendo estinta l'obbligazione richiesta e l'impugnazione dello stesso era inevitabilmente destinata a vedere soccombente l'Ufficio richiedente il pagamento non dovuto, ciò anche prescindendo dal fatto che nelle more del giudizio è stata annullata con sentenza irrevocabile la cartella sulla base del quale il sollecito è stato emesso.
Alla luce di quanto sopra in applicazione del principio della soccombenza virtuale deve essere accolto l'appello sulle spese di primo grado e riformata la sentenza impugnata nel senso che l'Ufficio deve essere condannato al pagamento delle spese del reclamo mediazione di primo grado che si liquidano in € 284,00 oltre € 38,75 per c.u. da distrarsi a favore dell'Avv. Difensore_1.
Ricorrente_1Conclusivamente, l'appello proposto da deve essere accolto, con conseguente riforma della impugnata sentenza n. 1846/2025 della CGT di primo grado di Roma, ritenuta assorbita ogni altra questione.
Nulla sulle spese del presente grado dovendosi dichiarare, nel merito, la cessazione della materia del contendere, non essendo stata formulata richiesta in proposito dall'appellante (Cass. ord. 2719/2015).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di II grado del Lazio accoglie l'appello e compensa le spese del grado.
Roma 2/12/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Dott. Luigi Birritteri