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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 08/10/2025, n. 1867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1867 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 08/10/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 4675/2020 del ruolo generale affari contenziosi;
T R A
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Gennaro Parte_1
SP ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Ottaviano, via Ferrovia dello Stato n.
136;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, ex art. 417 bis c.p.c., dai funzionari Guillot Vittorio,
LA IU, IO AF, TA BA, GI AR, AL DA, ST AR, RR GE, SO EL ed elettivamente domiciliato presso la Direzione
Provinciale di Nola, via Variante Statale n. 7 bis;
CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 04.08.2020, il ricorrente in epigrafe riferiva:
- di ave presentato all' , in data 07.12.2015, domanda di invalidità civile;
CP_1
- che, in data 18.03.2016, gli era stato notificato il verbale con il quale era stato riconosciuto
“invalido con totale e permanente inabilità lavorativa: 100% art. 2 e 12 L. 118/71”;
- che, ciò nonostante, l' non aveva mai provveduto alla liquidazione e al pagamento della CP_1 prestazione riconosciuta, pur essendo egli in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per l'erogazione della pensione di inabilità per invalidi civili;
- che, pertanto, in data 23.06.2017, aveva inoltrato all' una nuova domanda di invalidità CP_1 civile e, come verbale notificato in data 08.05.2018, era stato riconosciuto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura dell'80%;
- che, nonostante la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per l'erogazione dell'assegno mensile di assistenza, l'Istituto non aveva provveduto alla liquidazione della prestazione per asserito "…superamento limiti di reddito…";
- di aver inoltrato ricorso amministrativo avverso il provvedimento di rigetto, all'esito del quale, con provvedimento del 09.11.2019, l' aveva nuovamente respinto la domanda di CP_1 riconoscimento dell'assegno mensile per l'avere proposto "… un ricorso giudiziario presso il
Tribunale di Nola non ancora definito…";
- che il giudizio in essere presso il Tribunale di Nola, avente n. RG. 6629/2018, aveva oggetto diverso (pensione di inabilità, indennità di accompagnamento e benefici di cui alla Legge 104/92) dall'assegno mensile;
- che, pertanto, in data 21.02.2020 aveva presentato un nuovo ricorso amministrativo, nuovamente disatteso dall' in ragione del predetto giudizio pendente. CP_1
Rimarcando di essere in possesso di tutti i requisiti socio-economici richiesti dalla legge per beneficiare della pensione di invalidità civile dal 07/12/2015 al 23/06/2017 e dell'assegno mensile di assistenza dal 23/06/2017 ad oggi, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Nola, in CP_1 funzione di Giudice del lavoro, rassegnando le seguenti conclusioni: “… 2) Sulla scorta del verbale di visita medica dell' del 18/03/2016, condannare l' CP_2 Controparte_1 al pagamento, in favore del ricorrente, dei ratei della pensione di
[...] inabilità per invalidi civili maturati dal 07/12/2015 al 23/06/2017 e non corrisposti, oltre agli interessi come per legge;
3) Sulla scorta del verbale di visita medica dell' del CP_2
08/05/2018, condannare l' al Controparte_1 pagamento, in favore del ricorrente, dell'assegno mensile di assistenza con decorrenza dal 23/06/2017 oltre agli interessi come per legge;
4) Condannare altresì l'
[...]
al pagamento di spese diritti ed onorari del presente Controparte_1 giudizio con attribuzione separata ad esso Avv.to GENNARO CRISPO anticipatario;
…”.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio CP_1 rappresentando:
- che, con riferimento alla domanda amministrativa del 07.12.2015, il procedimento si era definito con verbale sanitario contenente l'accertamento del ricorrente quale soggetto “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa: 100% art.2 e 12 l 118/71 data decorrenza: 07/12/2015”; tuttavia, in data 20.06.2016 l' gli aveva comunicato l'impossibilità di liquidare la prestazione CP_1 di pensione di inabilità a causa della incompletezza del modello c.d. “ap70”, ossia “senza la allegazione della copia del documento di identità e della assunzione di responsabilità sottoscritta, documenti fondamentali ai fini della liquidazione”;
- che, avverso la suddetta reiezione, non era stata presentata alcuna istanza di riesame al fine di integrare la documentazione richiesta, ma in data 23.06.2017 il ricorrente aveva presentato nuova domanda di invalidità civile, a seguito della quale il ricorrente era stato riconosciuto soggetto
“invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% (art. 2 e 13 l.118/71
e art 9 dl 509/88) - data decorrenza: 23/06/2017 - percentuale: 80%”;
- che, con missiva del 02.07.2018, tuttavia, l' resistente aveva comunicato al ricorrente CP_1
l'impossibilità di provvedere alla liquidazione della prestazione di assegno mensile di assistenza a causa del superamento dei limiti di reddito. “Infatti, nel valutare i requisiti socio-economici in fase di liquidazione della domanda di assegno mensile di assistenza, l'istituto considerava la pratica alla stregua di una ricostituzione per cambio fascia (da pensione di inabilità ad assegno mensile di assistenza) in quanto comunque già sussistente il requisito sanitario per la pensione di inabilità per effetto della domanda del 07/12/2015 come sopra illustrato). Si faceva quindi riferimento, per quanto riguarda i redditi diversi da quelli da pensione, ai redditi percepiti nell'anno precedente
(anno 2016), in accordo con i principi introdotti dalla legge 122/2010 in materia di redditi rilevanti nelle ricostituzioni delle prestazioni assistenziali. Il sig percepiva infatti nel 2016 un Pt_1 reddito d'impresa pari a euro 7.905,00 superiore ai limiti previsti per la concessione dell'assegno mensile di assistenza (cfr. allegati n.2)”;
- che, nelle more del presente giudizio, si era definito il giudizio per atpo R.G. n. 6629/2018 instaurato dall'odierno ricorrente avverso il verbale sanitario emesso all'esito del procedimento amministrativo introdotto con domanda del 23.07.2017; in particolare, in forza del decreto di omologa emesso in data 19.07.2021, il ricorrente era stato riconosciuto titolare del diritto a percepire la prestazione di pensione di inabilità civile a decorrere dal mese di dicembre dell'anno
2019, prestazione che l'istituto resistente aveva proceduto a liquidare regolarmente in esecuzione del titolo suddetto.
In fase decisoria, la causa, in forza il decreto presidenziale n. 59/2025 avente ad oggetto
“variazione tabellare immediatamente esecutiva, relativa alla sezione lavoro, per la definizione dello smaltimento delle cause ultra-triennali rientranti nel secondo obiettivo PN (cause iscritte a ruolo nel periodo 2017-2022 ancora pendenti)”, veniva scardinata sul ruolo dell'odierno decidente il quale, acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – decideva la causa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. La domanda è fondata nei limiti segnati dalla presente motivazione.
Per quanto concerne la domanda di invalidità civile presentata in data in data 07.12.2015, è pacifico, nonché documentale, che il cui procedimento si è concluso con verbale che riconosceva il ricorrente invalido al 100%; è incontestata, oltre che provata, la sussistenza degli ulteriori requisiti socio-economici richiesti dalla legge per il riconoscimento della pensione di inabilità.
Invero, secondo la prospettazione dell' l'impedimento alla liquidazione dei ratei di CP_1 pensione è costituito dall'omessa allegazione al modello ap70 del documento di identità e della assunzione di responsabilità sottoscritta.
Tale ultima circostanza, vera oppure no, certamente non può essere ostativa, in questa sede, al riconoscimento all'odierno ricorrente delle somme spettanti, non essendo in discussione la sussistenza del diritto alla prestazione.
Del resto, non risulta la comunicazione del provvedimento con cui l' ha negato la CP_1 prestazione per carenza di documentazione.
3. Per quanto concerne la domanda di invalidità del 23.06.2017, è altrettanto pacifico, oltre che documentale, che il ricorrente fosse invalido all'80% almeno fino al dicembre 2019, allorquando è stata accertata, in virtù di omologa di questo Tribunale, un'invalidità totale.
Quanto al requisito reddituale per beneficiare dell'assegno mensile, occorre verificare il reddito percepito negli anni di erogazione della prestazione, quindi 2017, 2018 e 2019 e non, come fa l' , quello del 2016. CP_1
Ebbene, alla stregua della certificazione di Agenzia delle Entrate per l'anno 2017 e delle dichiarazioni dei redditi per gli anni 2018 e 2019 prodotte dal ricorrente, deve ritenersi sussistente il requisito reddituale per beneficiare dell'assegno mensile di invalidità.
In conclusione, va disposta la condanna dell' alla corresponsione dei ratei della pensione di CP_1 inabilità civile maturati nel periodo dal 07.12.2015 al 22.06.2017, nonché dei ratei dell'assegno mensile di invalidità civile maturati nel periodo dal 23.06.2017 al 30.11.2019, oltre interessi legali come per legge.
4. Tenuto conto del complessivo iter amministrativo e delle diverse vicende giudiziarie, si dispone la compensazione delle spese di lite nella misura di un mezzo, la restante parte va posta a carico dell' soccombente e liquidata come in dispositivo, con distrazione ex CP_1 art. 93 c.p.c. al procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• In accoglimento del ricorso, condanna l' alla corresponsione in favore di CP_1 Pt_1 dei ratei della pensione di inabilità civile maturati nel periodo dal 07.12.2015 al
[...]
22.06.2017, nonché dei ratei dell'assegno di invalidità civile maturati nel periodo dal
23.06.2017 al 30.11.2019, oltre interessi legali come per legge;
• Condanna l' al pagamento delle spese di giudizio – compensate della metà – che si CP_1 liquidano in complessivi € 1.350,00, oltre IVA e CPA se dovuti e rimborso forfettario come per legge, con distrazione.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 08/10/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 08/10/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 4675/2020 del ruolo generale affari contenziosi;
T R A
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Gennaro Parte_1
SP ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Ottaviano, via Ferrovia dello Stato n.
136;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, ex art. 417 bis c.p.c., dai funzionari Guillot Vittorio,
LA IU, IO AF, TA BA, GI AR, AL DA, ST AR, RR GE, SO EL ed elettivamente domiciliato presso la Direzione
Provinciale di Nola, via Variante Statale n. 7 bis;
CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 04.08.2020, il ricorrente in epigrafe riferiva:
- di ave presentato all' , in data 07.12.2015, domanda di invalidità civile;
CP_1
- che, in data 18.03.2016, gli era stato notificato il verbale con il quale era stato riconosciuto
“invalido con totale e permanente inabilità lavorativa: 100% art. 2 e 12 L. 118/71”;
- che, ciò nonostante, l' non aveva mai provveduto alla liquidazione e al pagamento della CP_1 prestazione riconosciuta, pur essendo egli in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per l'erogazione della pensione di inabilità per invalidi civili;
- che, pertanto, in data 23.06.2017, aveva inoltrato all' una nuova domanda di invalidità CP_1 civile e, come verbale notificato in data 08.05.2018, era stato riconosciuto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura dell'80%;
- che, nonostante la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per l'erogazione dell'assegno mensile di assistenza, l'Istituto non aveva provveduto alla liquidazione della prestazione per asserito "…superamento limiti di reddito…";
- di aver inoltrato ricorso amministrativo avverso il provvedimento di rigetto, all'esito del quale, con provvedimento del 09.11.2019, l' aveva nuovamente respinto la domanda di CP_1 riconoscimento dell'assegno mensile per l'avere proposto "… un ricorso giudiziario presso il
Tribunale di Nola non ancora definito…";
- che il giudizio in essere presso il Tribunale di Nola, avente n. RG. 6629/2018, aveva oggetto diverso (pensione di inabilità, indennità di accompagnamento e benefici di cui alla Legge 104/92) dall'assegno mensile;
- che, pertanto, in data 21.02.2020 aveva presentato un nuovo ricorso amministrativo, nuovamente disatteso dall' in ragione del predetto giudizio pendente. CP_1
Rimarcando di essere in possesso di tutti i requisiti socio-economici richiesti dalla legge per beneficiare della pensione di invalidità civile dal 07/12/2015 al 23/06/2017 e dell'assegno mensile di assistenza dal 23/06/2017 ad oggi, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Nola, in CP_1 funzione di Giudice del lavoro, rassegnando le seguenti conclusioni: “… 2) Sulla scorta del verbale di visita medica dell' del 18/03/2016, condannare l' CP_2 Controparte_1 al pagamento, in favore del ricorrente, dei ratei della pensione di
[...] inabilità per invalidi civili maturati dal 07/12/2015 al 23/06/2017 e non corrisposti, oltre agli interessi come per legge;
3) Sulla scorta del verbale di visita medica dell' del CP_2
08/05/2018, condannare l' al Controparte_1 pagamento, in favore del ricorrente, dell'assegno mensile di assistenza con decorrenza dal 23/06/2017 oltre agli interessi come per legge;
4) Condannare altresì l'
[...]
al pagamento di spese diritti ed onorari del presente Controparte_1 giudizio con attribuzione separata ad esso Avv.to GENNARO CRISPO anticipatario;
…”.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio CP_1 rappresentando:
- che, con riferimento alla domanda amministrativa del 07.12.2015, il procedimento si era definito con verbale sanitario contenente l'accertamento del ricorrente quale soggetto “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa: 100% art.2 e 12 l 118/71 data decorrenza: 07/12/2015”; tuttavia, in data 20.06.2016 l' gli aveva comunicato l'impossibilità di liquidare la prestazione CP_1 di pensione di inabilità a causa della incompletezza del modello c.d. “ap70”, ossia “senza la allegazione della copia del documento di identità e della assunzione di responsabilità sottoscritta, documenti fondamentali ai fini della liquidazione”;
- che, avverso la suddetta reiezione, non era stata presentata alcuna istanza di riesame al fine di integrare la documentazione richiesta, ma in data 23.06.2017 il ricorrente aveva presentato nuova domanda di invalidità civile, a seguito della quale il ricorrente era stato riconosciuto soggetto
“invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% (art. 2 e 13 l.118/71
e art 9 dl 509/88) - data decorrenza: 23/06/2017 - percentuale: 80%”;
- che, con missiva del 02.07.2018, tuttavia, l' resistente aveva comunicato al ricorrente CP_1
l'impossibilità di provvedere alla liquidazione della prestazione di assegno mensile di assistenza a causa del superamento dei limiti di reddito. “Infatti, nel valutare i requisiti socio-economici in fase di liquidazione della domanda di assegno mensile di assistenza, l'istituto considerava la pratica alla stregua di una ricostituzione per cambio fascia (da pensione di inabilità ad assegno mensile di assistenza) in quanto comunque già sussistente il requisito sanitario per la pensione di inabilità per effetto della domanda del 07/12/2015 come sopra illustrato). Si faceva quindi riferimento, per quanto riguarda i redditi diversi da quelli da pensione, ai redditi percepiti nell'anno precedente
(anno 2016), in accordo con i principi introdotti dalla legge 122/2010 in materia di redditi rilevanti nelle ricostituzioni delle prestazioni assistenziali. Il sig percepiva infatti nel 2016 un Pt_1 reddito d'impresa pari a euro 7.905,00 superiore ai limiti previsti per la concessione dell'assegno mensile di assistenza (cfr. allegati n.2)”;
- che, nelle more del presente giudizio, si era definito il giudizio per atpo R.G. n. 6629/2018 instaurato dall'odierno ricorrente avverso il verbale sanitario emesso all'esito del procedimento amministrativo introdotto con domanda del 23.07.2017; in particolare, in forza del decreto di omologa emesso in data 19.07.2021, il ricorrente era stato riconosciuto titolare del diritto a percepire la prestazione di pensione di inabilità civile a decorrere dal mese di dicembre dell'anno
2019, prestazione che l'istituto resistente aveva proceduto a liquidare regolarmente in esecuzione del titolo suddetto.
In fase decisoria, la causa, in forza il decreto presidenziale n. 59/2025 avente ad oggetto
“variazione tabellare immediatamente esecutiva, relativa alla sezione lavoro, per la definizione dello smaltimento delle cause ultra-triennali rientranti nel secondo obiettivo PN (cause iscritte a ruolo nel periodo 2017-2022 ancora pendenti)”, veniva scardinata sul ruolo dell'odierno decidente il quale, acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – decideva la causa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. La domanda è fondata nei limiti segnati dalla presente motivazione.
Per quanto concerne la domanda di invalidità civile presentata in data in data 07.12.2015, è pacifico, nonché documentale, che il cui procedimento si è concluso con verbale che riconosceva il ricorrente invalido al 100%; è incontestata, oltre che provata, la sussistenza degli ulteriori requisiti socio-economici richiesti dalla legge per il riconoscimento della pensione di inabilità.
Invero, secondo la prospettazione dell' l'impedimento alla liquidazione dei ratei di CP_1 pensione è costituito dall'omessa allegazione al modello ap70 del documento di identità e della assunzione di responsabilità sottoscritta.
Tale ultima circostanza, vera oppure no, certamente non può essere ostativa, in questa sede, al riconoscimento all'odierno ricorrente delle somme spettanti, non essendo in discussione la sussistenza del diritto alla prestazione.
Del resto, non risulta la comunicazione del provvedimento con cui l' ha negato la CP_1 prestazione per carenza di documentazione.
3. Per quanto concerne la domanda di invalidità del 23.06.2017, è altrettanto pacifico, oltre che documentale, che il ricorrente fosse invalido all'80% almeno fino al dicembre 2019, allorquando è stata accertata, in virtù di omologa di questo Tribunale, un'invalidità totale.
Quanto al requisito reddituale per beneficiare dell'assegno mensile, occorre verificare il reddito percepito negli anni di erogazione della prestazione, quindi 2017, 2018 e 2019 e non, come fa l' , quello del 2016. CP_1
Ebbene, alla stregua della certificazione di Agenzia delle Entrate per l'anno 2017 e delle dichiarazioni dei redditi per gli anni 2018 e 2019 prodotte dal ricorrente, deve ritenersi sussistente il requisito reddituale per beneficiare dell'assegno mensile di invalidità.
In conclusione, va disposta la condanna dell' alla corresponsione dei ratei della pensione di CP_1 inabilità civile maturati nel periodo dal 07.12.2015 al 22.06.2017, nonché dei ratei dell'assegno mensile di invalidità civile maturati nel periodo dal 23.06.2017 al 30.11.2019, oltre interessi legali come per legge.
4. Tenuto conto del complessivo iter amministrativo e delle diverse vicende giudiziarie, si dispone la compensazione delle spese di lite nella misura di un mezzo, la restante parte va posta a carico dell' soccombente e liquidata come in dispositivo, con distrazione ex CP_1 art. 93 c.p.c. al procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• In accoglimento del ricorso, condanna l' alla corresponsione in favore di CP_1 Pt_1 dei ratei della pensione di inabilità civile maturati nel periodo dal 07.12.2015 al
[...]
22.06.2017, nonché dei ratei dell'assegno di invalidità civile maturati nel periodo dal
23.06.2017 al 30.11.2019, oltre interessi legali come per legge;
• Condanna l' al pagamento delle spese di giudizio – compensate della metà – che si CP_1 liquidano in complessivi € 1.350,00, oltre IVA e CPA se dovuti e rimborso forfettario come per legge, con distrazione.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 08/10/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno