Decreto cautelare 5 novembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 03/12/2025, n. 1339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 1339 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01339/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01264/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1264 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Alberto Antognetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura La Spezia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege a Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
per l'annullamento, previa sospensione cautelare,
- del decreto del Questore di La Spezia del -OMISSIS- portante revoca delle licenze questorili prot. n. -OMISSIS-quale -OMISSIS- rispettivamente per la raccolta di scommesse di cui all'articolo 38 comma due del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 e per l'uso di sistemi di gioco previsti dal decreto del ministero dell'economia e delle finanze del 22 febbraio 2010 avente per la disciplina dei requisiti tecnici di funzionamento dei sistemi di gioco VLT di cui all'articolo 110 comma 6 lettera b) del Tulps da esercitarsi nei locali siti -OMISSIS-;
- del verbale di contestazione ex articolo 14 legge n. 689/1991 redatto dai verbalizzanti -OMISSIS- dell'ufficio controllo attività economiche e autorizzazioni della Questura della Spezia sottoscritto telematicamente in data -OMISSIS- -OMISSIS-, e notificato -OMISSIS- nel domicilio digitale alle ore 14:32;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di La Spezia;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2025 il dott. EL BO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Nel corso del giudizio il Questore della Spezia, con provvedimento del-OMISSIS-, ha revocato l’impugnato decreto di revoca del -OMISSIS-.
Non è stato ritirato il verbale parimenti impugnato di cui in epigrafe, redatto ai sensi dell’art. 14 L. 689/81, ma tale atto – in disparte la sussistenza o meno della giurisdizione di questo Tribunale – è atto non definitivo per il quale è tuttora in corso il relativo procedimento ed inoltre è atto accessivo al citato atto questorile revocato.
La stessa parte ricorrente, del resto, con memoria del 17.11.2025:
- ha dichiarato l’avvenuta cessazione della materia del contendere e la sopravvenuta cessazione di interesse relativamente all’impugnazione del verbale emanato ai sensi dell’art. 14 L. 689/81, precisando che tale atto è stato impugnato solo “ solo in correlazione ed in raffronto al provvedimento questorile del -OMISSIS- ”;
- si è rimessa al Collegio in punto di addebito delle spese del giudizio.
Pertanto, preso atto della dichiarata natura satisfattiva del decreto questorile di revoca del -OMISSIS-, deve essere dichiarata la cessata materia del contendere e, in ragione della particolarità della vicenda e della tempestività dell’esercizio del potere di secondo grado da parte dell’Amministrazione resistente, possono essere compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso a Genova nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PP US, Presidente
AN LE, Primo Referendario
EL BO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL BO | PP US |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.