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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 17/07/2025, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. 1474/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott. Carlo Azzolini Giudice
dott. Vincenzo Ciliberti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. V.G. 1474/2025 promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
difesi come in atti ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: separazione consensuale
Conclusioni congiunte dei ricorrenti, come da ricorso e ribadite nelle note di trattazione scritta depositate in data 24/06/2025 che di seguito si riproducono: “1. I coniugi vivranno separati, già dalla data di sottoscrizione del presente ricorso, libero ciascuno di fissare ove vorrà la propria residenza. Il signor lascerà la casa coniugale entro il 15/4/2025. Pt_2
2. I ricorrenti optano per l'affido in forma condivisa ad entrambi dei figli minori, con collocamento dei medesimi presso la madre, con facoltà per il padre di vedere e tenere con sé gli stessi – tenendo conto delle esigenze lavorative del signor e Pt_2 degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori – il fine settimana dal sabato mattina alla domenica sera, a settimane alterne, 3 giorni, anche non continuativi, durante le festività pasquali, 7 giorni, anche non continuativi, durante le festività natalizie, alternando con l'altro genitore, di anno in anno, le festività principali, 15 giorni, anche non continuativi, durante le vacanze estive.
3. La casa coniugale sita in Chioggia, Via Cà Pasqua n. 78, con mobili ed arredi nella stessa presenti – fatta eccezione per gli effetti personali del marito, che lo stesso potrà prelevare entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso – viene assegnata alla moglie, che continuerà a risiedere nella stessa con i due figli minori.
4. Il signor , a far data dal mese di aprile 2025, si impegna e si obbliga a concorrere al mantenimento della Parte_2 moglie e dei due figli minori, con la corresponsione da parte del medesimo alla signora dell'assegno mensile di Parte_1
€ 700 in favore della stessa e di € 450,00 a favore di ciascun figlio, e così per un totale di € 1.600,00, somma rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese con bonifico bancario sul conto intestato alla signora . Parte_1
I ricorrenti concordano che le spese straordinarie necessarie per i figli (come da Protocollo del Tribunale di Venezia, all. n.
6), nonché quelle di natura medica (visite, terapie fisiche e farmacologiche, farmaci non da banco) afferenti alla signora vengano assunte per il 70% dal signor e la restante quota a carico della moglie. Parte_1 Pt_2
5. Il signor rinuncia alla quota in suo favore dell'assegno unico erogato dall'INPS per i figli, che verrà Parte_2 interamente percepito dalla signora . Parte_1
6. Il signor si impegna e si obbliga a versare mensilmente ed in via esclusiva la rata del finanziamento contratto Parte_2 per l'acquisto della autovettura Alfa Romeo Stelvio tg. FM964JP, fino all'estinzione del medesimo, autorizzando fin d'ora la signora all'uso esclusivo di tale veicolo. Parte_1
7. I ricorrenti concordano che il marito, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso, prelevi e utilizzi per sé, €
2.000, dal conto corrente cointestato, mentre il resto della somma depositata sul conto medesimo verrà trattenuta in via esclusiva dalla moglie e rimarrà definitivamente nella sua disponibilità.
8. I ricorrenti prestano il reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del documento per l'espatrio in favore dei figli minori”
Conclusioni del P.M.: “voglia il Tribunale accogliere il ricorso”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I ricorrenti hanno proposto domanda congiunta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. di separazione Per_ indicando le condizioni della stessa, anche con riferimento ai figli minori e . Per_2
Le parti hanno tempestivamente depositato note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza con le quali hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi.
Ciò premesso, la domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
In accoglimento di quanto richiesto da entrambi i coniugi, devono essere confermate le condizioni della Per_ separazione indicate nel ricorso che appaiono rispondenti all'interesse dei figli minori e . Per_2
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Omologa la separazione personale tra e congiuntisi in Parte_1 Parte_2 matrimonio in data 06/11/2004 matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Chioggia, al n. 82, parte I, dell'anno 2004;
- Ordina all'Ufficiale di stato civile del citato Comune l'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- Prende atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti. - Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 10/07/2025
Il presidente estensore dott. Alessandro Cabianca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. 1474/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott. Carlo Azzolini Giudice
dott. Vincenzo Ciliberti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. V.G. 1474/2025 promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
difesi come in atti ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: separazione consensuale
Conclusioni congiunte dei ricorrenti, come da ricorso e ribadite nelle note di trattazione scritta depositate in data 24/06/2025 che di seguito si riproducono: “1. I coniugi vivranno separati, già dalla data di sottoscrizione del presente ricorso, libero ciascuno di fissare ove vorrà la propria residenza. Il signor lascerà la casa coniugale entro il 15/4/2025. Pt_2
2. I ricorrenti optano per l'affido in forma condivisa ad entrambi dei figli minori, con collocamento dei medesimi presso la madre, con facoltà per il padre di vedere e tenere con sé gli stessi – tenendo conto delle esigenze lavorative del signor e Pt_2 degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori – il fine settimana dal sabato mattina alla domenica sera, a settimane alterne, 3 giorni, anche non continuativi, durante le festività pasquali, 7 giorni, anche non continuativi, durante le festività natalizie, alternando con l'altro genitore, di anno in anno, le festività principali, 15 giorni, anche non continuativi, durante le vacanze estive.
3. La casa coniugale sita in Chioggia, Via Cà Pasqua n. 78, con mobili ed arredi nella stessa presenti – fatta eccezione per gli effetti personali del marito, che lo stesso potrà prelevare entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso – viene assegnata alla moglie, che continuerà a risiedere nella stessa con i due figli minori.
4. Il signor , a far data dal mese di aprile 2025, si impegna e si obbliga a concorrere al mantenimento della Parte_2 moglie e dei due figli minori, con la corresponsione da parte del medesimo alla signora dell'assegno mensile di Parte_1
€ 700 in favore della stessa e di € 450,00 a favore di ciascun figlio, e così per un totale di € 1.600,00, somma rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese con bonifico bancario sul conto intestato alla signora . Parte_1
I ricorrenti concordano che le spese straordinarie necessarie per i figli (come da Protocollo del Tribunale di Venezia, all. n.
6), nonché quelle di natura medica (visite, terapie fisiche e farmacologiche, farmaci non da banco) afferenti alla signora vengano assunte per il 70% dal signor e la restante quota a carico della moglie. Parte_1 Pt_2
5. Il signor rinuncia alla quota in suo favore dell'assegno unico erogato dall'INPS per i figli, che verrà Parte_2 interamente percepito dalla signora . Parte_1
6. Il signor si impegna e si obbliga a versare mensilmente ed in via esclusiva la rata del finanziamento contratto Parte_2 per l'acquisto della autovettura Alfa Romeo Stelvio tg. FM964JP, fino all'estinzione del medesimo, autorizzando fin d'ora la signora all'uso esclusivo di tale veicolo. Parte_1
7. I ricorrenti concordano che il marito, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso, prelevi e utilizzi per sé, €
2.000, dal conto corrente cointestato, mentre il resto della somma depositata sul conto medesimo verrà trattenuta in via esclusiva dalla moglie e rimarrà definitivamente nella sua disponibilità.
8. I ricorrenti prestano il reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del documento per l'espatrio in favore dei figli minori”
Conclusioni del P.M.: “voglia il Tribunale accogliere il ricorso”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I ricorrenti hanno proposto domanda congiunta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. di separazione Per_ indicando le condizioni della stessa, anche con riferimento ai figli minori e . Per_2
Le parti hanno tempestivamente depositato note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza con le quali hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi.
Ciò premesso, la domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
In accoglimento di quanto richiesto da entrambi i coniugi, devono essere confermate le condizioni della Per_ separazione indicate nel ricorso che appaiono rispondenti all'interesse dei figli minori e . Per_2
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Omologa la separazione personale tra e congiuntisi in Parte_1 Parte_2 matrimonio in data 06/11/2004 matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Chioggia, al n. 82, parte I, dell'anno 2004;
- Ordina all'Ufficiale di stato civile del citato Comune l'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- Prende atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti. - Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 10/07/2025
Il presidente estensore dott. Alessandro Cabianca