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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 16/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ARGENTO TEODORO, Giudice monocratico in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1547/2023 depositato il 24/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siracusa - Piazza Duomo N.4 96100 Siracusa SR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5447 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24/05/2023, RGR 1547/2023, la ricorrente Ricorrente_1, assistita e difesa dall'avv.to Difensore_1, impugna l'atto di accertamento IMU evidenziato in epigrafe di complessivi euro 1.382,16, relativo alla imposta IMU e accessori anno 2017, notificato alla ricorrente il 22/11/2022, dal
Comune di Siracusa.
La ricorrente deduce l'illegittimità dell'atto di accertamento impugnato per difetto di motivazione, giacché
l'avviso di accertamento non specifica come è stato determinato il valore dell'area edificabile con riferimento alla natura del terreno;
chiede l'annullamento dell'atto impugnato con condanna alle spese.
Il Comune di Siracusa, costituito in giudizio, contesta l'addebito mosso dalla ricorrente, evidenziando la legittimità dell'atto di accertamento congruamente motivato;
chiede il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
La causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente lamenta il difetto di motivazione dell'atto di accertamento relativamente terreno edificabile censito in catasto al foglio 22, particella 669, e produce una perizia tecnica dell'architetto Nominativo_1, con la quale specifica che il valore dell'intera area di euro 40,00, doveva essere scorporato da quella parte non edificabile, per cui la stima dell'area si riduceva a euro 9.708,11 al metro quadro.
Il Comune di Siracusa, aveva proposto una definizione stragiudiziale del ricorso, riducendo l'imposta accertata ad euro 835,00, con conseguente riduzione delle sanzioni nella misura del 35%, per cui in base a tale riliquidazione dell'imposta complessiva accertata in euro 1.382,16, riduceva la lite ad euro 1.076,35, specificando che il valore dell'area di euro 40,00 a metro quadrato, era stato deliberato dalla Giunta Comunale delibera N° 38 del 31/03/2015. Il ricorso proposto dal contribuente non merita accoglimento e va rigettato.
Invero, come risulta dall'atto di accertamento, la motivazione consiste nell'indicazione degli estremi catastali del bene, del valore unitario preso a parametro, della delibera della Giunta Comunale, con cui sono state date le indicazioni per la quantificazione dell'intero valore dell'area.
Il Giudice monocratico osserva che, l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente “l'an” ed il “quantum” dell'imposta, così come è avvenuto nel caso in esame. Il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto, le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva ( cfr: Cassazione N°
23386/2021).
L'avviso d'accertamento, - cui fa riferimento la delibera della giunta comunale contenente la determinazione dei valori minimi delle aree edificabili, comprensiva di quella oggetto di imposizione, - deve ritenersi sufficientemente motivato, in quanto richiama un atto di contenuto generale, avente valore presuntivo, da ritenersi conosciuto (o conoscibile) dal contribuente, a cui spetta l'onere di fornire elementi oggettivi (perizia di parte) sul minor valore dell'area edificabile, rispetto a quello accertato dal Comune. Nel caso di specie, il contribuente ha prodotto una perizia di stima dell'architetto Nominativo_1, con la quale ha determinato il valore dell'area edificabile in euro 9 708,11. Il calcolo eseguito dal consulente tecnico, è basato su calcoli matematici con i quali ha scorporato dal valore di stima applicato dal Comune in euro 40,00 a metro quadrato, una superficie edificabile di 244,50 metri quadrati, su una superficie complessiva di metri quadri 1.837, valutando così l'intera area in euro 9.708,11 a metro quadrato, senza considerate la restante area che andava valutata al valore venale in comune commercio nel suo complesso. Pertanto, la perizia di stima prodotta dal contribuente è inattendibile, stante che la valutazione dell'intera area non stimata ha un valore effettivo di mercato di cui non se ne tenuto conto nella valutazione a metro quadrato dell'intera area;
la semplice stima di una parte di area edificabile (mq 244,50), ragguagliata all'intero terreno non agricolo, rende inattendibile la perizia di parte e la valutazione di stima dell'intera superficie in euro 9.708,11 al metro quadro.
In conclusione, considerato che il Comune aveva proposto una definizione stragiudiziale della controversia, con la quale aveva proposto una riduzione dell'imposta IMU e delle sanzioni, non accettata dal contribuente, questo Giudice ritiene, in difetto di prova e di stima dell'intera area tassata, congrua la valutazione effettuata dal Comune in euro 40,00 a metro quadrato, eppertanto, rigetta il ricorso e conferma l'avviso di accertamento.
Le spese del presente gioudizio seguono la soccombenza e si liquidano in euro 293, in favore del Comune di Siracusa.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa sezione 1^, rigetta il ricorso in epigrafe. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro
293, in favore del Comune, più oneri accessori, IVA e CPA, se dovuti.
Così deciso in Siracusa il 10 novembre 2025
IL Giudice Monocratico
Dott. Teodoro ARGENTO
F.to digitalmente
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ARGENTO TEODORO, Giudice monocratico in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1547/2023 depositato il 24/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siracusa - Piazza Duomo N.4 96100 Siracusa SR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5447 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24/05/2023, RGR 1547/2023, la ricorrente Ricorrente_1, assistita e difesa dall'avv.to Difensore_1, impugna l'atto di accertamento IMU evidenziato in epigrafe di complessivi euro 1.382,16, relativo alla imposta IMU e accessori anno 2017, notificato alla ricorrente il 22/11/2022, dal
Comune di Siracusa.
La ricorrente deduce l'illegittimità dell'atto di accertamento impugnato per difetto di motivazione, giacché
l'avviso di accertamento non specifica come è stato determinato il valore dell'area edificabile con riferimento alla natura del terreno;
chiede l'annullamento dell'atto impugnato con condanna alle spese.
Il Comune di Siracusa, costituito in giudizio, contesta l'addebito mosso dalla ricorrente, evidenziando la legittimità dell'atto di accertamento congruamente motivato;
chiede il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
La causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente lamenta il difetto di motivazione dell'atto di accertamento relativamente terreno edificabile censito in catasto al foglio 22, particella 669, e produce una perizia tecnica dell'architetto Nominativo_1, con la quale specifica che il valore dell'intera area di euro 40,00, doveva essere scorporato da quella parte non edificabile, per cui la stima dell'area si riduceva a euro 9.708,11 al metro quadro.
Il Comune di Siracusa, aveva proposto una definizione stragiudiziale del ricorso, riducendo l'imposta accertata ad euro 835,00, con conseguente riduzione delle sanzioni nella misura del 35%, per cui in base a tale riliquidazione dell'imposta complessiva accertata in euro 1.382,16, riduceva la lite ad euro 1.076,35, specificando che il valore dell'area di euro 40,00 a metro quadrato, era stato deliberato dalla Giunta Comunale delibera N° 38 del 31/03/2015. Il ricorso proposto dal contribuente non merita accoglimento e va rigettato.
Invero, come risulta dall'atto di accertamento, la motivazione consiste nell'indicazione degli estremi catastali del bene, del valore unitario preso a parametro, della delibera della Giunta Comunale, con cui sono state date le indicazioni per la quantificazione dell'intero valore dell'area.
Il Giudice monocratico osserva che, l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente “l'an” ed il “quantum” dell'imposta, così come è avvenuto nel caso in esame. Il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto, le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva ( cfr: Cassazione N°
23386/2021).
L'avviso d'accertamento, - cui fa riferimento la delibera della giunta comunale contenente la determinazione dei valori minimi delle aree edificabili, comprensiva di quella oggetto di imposizione, - deve ritenersi sufficientemente motivato, in quanto richiama un atto di contenuto generale, avente valore presuntivo, da ritenersi conosciuto (o conoscibile) dal contribuente, a cui spetta l'onere di fornire elementi oggettivi (perizia di parte) sul minor valore dell'area edificabile, rispetto a quello accertato dal Comune. Nel caso di specie, il contribuente ha prodotto una perizia di stima dell'architetto Nominativo_1, con la quale ha determinato il valore dell'area edificabile in euro 9 708,11. Il calcolo eseguito dal consulente tecnico, è basato su calcoli matematici con i quali ha scorporato dal valore di stima applicato dal Comune in euro 40,00 a metro quadrato, una superficie edificabile di 244,50 metri quadrati, su una superficie complessiva di metri quadri 1.837, valutando così l'intera area in euro 9.708,11 a metro quadrato, senza considerate la restante area che andava valutata al valore venale in comune commercio nel suo complesso. Pertanto, la perizia di stima prodotta dal contribuente è inattendibile, stante che la valutazione dell'intera area non stimata ha un valore effettivo di mercato di cui non se ne tenuto conto nella valutazione a metro quadrato dell'intera area;
la semplice stima di una parte di area edificabile (mq 244,50), ragguagliata all'intero terreno non agricolo, rende inattendibile la perizia di parte e la valutazione di stima dell'intera superficie in euro 9.708,11 al metro quadro.
In conclusione, considerato che il Comune aveva proposto una definizione stragiudiziale della controversia, con la quale aveva proposto una riduzione dell'imposta IMU e delle sanzioni, non accettata dal contribuente, questo Giudice ritiene, in difetto di prova e di stima dell'intera area tassata, congrua la valutazione effettuata dal Comune in euro 40,00 a metro quadrato, eppertanto, rigetta il ricorso e conferma l'avviso di accertamento.
Le spese del presente gioudizio seguono la soccombenza e si liquidano in euro 293, in favore del Comune di Siracusa.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa sezione 1^, rigetta il ricorso in epigrafe. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro
293, in favore del Comune, più oneri accessori, IVA e CPA, se dovuti.
Così deciso in Siracusa il 10 novembre 2025
IL Giudice Monocratico
Dott. Teodoro ARGENTO
F.to digitalmente