TRIB
Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/03/2025, n. 1770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1770 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott. ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 6.3.2025, ha emesso la seguente
Sentenza contestuale nella causa iscritta al n. 14623/2024 del ruolo generale vertente tra
, rapp.ta e difesa dall'avv. SAVANELLI FRANCESCO, con cui Parte_1 elett.te domiciliato in CORSO ITALIA a Marano di Napoli
ricorrente e
rappr. e difeso dall' avv. CAPANNOLO EMANUELA e dall' avv. CAPASSO CP_1
ERMINIO, ed elett.te domiciliato in VIA A. DE GASPERI 55, NAPOLI
resistente
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato in data 21.06.2024, l'istante di cui in epigrafe proponeva opposizione avverso l' ordinanza ingiunzione n. OI-002148898 relativa all' accertamento n protocollo 5100.19/10/2020.0822219 notificato CP_1 in data 12-13 Giugno 2024 e chiedeva l'annullamento del suddetto provvedimento, con vittoria di spese.
L' si costituiva in giudizio, chiedendola dichiarazione di cessazione della CP_1 materia del contendere, avendo provveduto ad annullare l'ordinanza per cui è causa.
All'udienza odierna, la parte ricorrente aderiva alla dichiarazione di cessata materia del contendere e chiedeva l'attribuzione delle spese.
2Alla luce delle allegazioni delle parti, questo giudice prende atto dell'annullamento della posizione debitoria dell'opponente e dichiara la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della
Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice.
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte.
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio, deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuto annullamento della posizione debitoria dell'opponente, determina la cessazione della materia del contendere, perchè è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio, sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere.
Nella specie, tenuto conto del comportamento processuale dell' il quale ha CP_1 provveduto all'annullamento del provvedimento immediatamente dopo la notifica del ricorso, si ritiene che le spese di lite vadano in parte compensate.
La restante parte viene posta a carico dell' per il principio della soccombenza CP_1 virtuale.
P.Q.M.
La dott.ssa M.R. Palumbo, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a. dichiara cessata la materia del contendere;
b. condanna l' al pagamento di metà delle spese di lite che si liquidano in tale CP_1 misura ridotta in euro 700,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, con attribuzione;
c. spese nel resto compensate.
Così deciso, in Napoli, in data 06/03/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo