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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 04/12/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERNI SEZIONE LAVORO
nella persona del giudice del lavoro dott.ssa MA IV ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 288 del ruolo generale dell'anno 2025 promossa DA
, nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in Parte_1 Terni (TR), Via Dell'Annunziata n.3, presso lo studio dell'avv. Daniele Ciuffoletti che lo rappresenta e difende giusta procura in atti Ricorrente CONTRO
, con sede legale in Roma, via IV Novembre n. 144, in persona del Direttore CP_1 Reggente della Direzione Centrale Prestazioni in carica pro-tempore dott.ssa CP_2 che agisce ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 29/1993 e giusta delibera del Commissario Straordinario dell' del 10.09.2010 n. 78, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio CP_1 Righetti giusta procura generale alle liti conferita con atto pubblico a rogito del Notaio i Roma del 17 dicembre 2010, rep. n. 87595 ed elettivamente domiciliato in Terni, Per_1 via Turati n.18/20, presso l'Avvocatura INAIL di Terni Resistente OGGETTO: malattia professionale – maggior grado
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24 marzo 2025, parte ricorrente premetteva: - di aver svolto, dal 1992 alla data di deposito del ricorso lavorato come meccanico per la
[...] (con altri due soci e senza dipendenti); - la società è Controparte_3 un'officina meccanica addetta alla riparazione di mezzi pesanti, macchinari agricoli ed industriali (Cfr. All.ti n.1 – 1A al ricorso – estratto contributivo e anamnesi ); - Di CP_1 essere costantemente esposto, in ragione dello svolgimento della suddetta mansione, ai rischi lavorativi consistenti in “movimenti ripetuti arti superiori, movimentazione manuale dei carichi, posture incongrue ed esposizione a continue vibrazioni”; - Di aver contratto, a causa dell'attività svolta, la patologia “Sindrome da conflitto subacromiale spalla sinistra in destrimane”; - Che l' con nota del 28.06.2024, riconosceva la natura CP_1 professionale della malattia denunciata quantificando la consequenziale menomazione psico-fisica nella misura del 3% e previo cumulo con altra menomazione pregressa (sindrome da conflitto alla spalla destra del 7%) complessivamente del 9% (Cfr. all.ti al ricorso); - Che, avverso tale valutazione, ritenendola riduttiva, parte ricorrente proponeva opposizione amministrativa, con esito negativo.
Parte ricorrente, ritenendo tale valutazione ingiusta ed illegittima, conveniva l' davanti al giudice del lavoro di Terni, chiedendo di accertare e dichiarare che dalla CP_1 patologia “Sindrome da conflitto subacromiale spalla sinistra in destrimane” già riconosciuta dall' come malattia professionale, consegua un danno biologico CP_1 permanente valutabile nella misura del 12% o in quella diversa, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, con condanna dell'Istituto al pagamento dell'indennità/rendita corrispondente dalla data della richiesta, oltre interessi e rivalutazione monetaria, previo cumulo con le menomazioni pregresse, già accertate e riconosciute dall' . Con CP_4 vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Si costituiva in giudizio l' contestando le richieste di parte ricorrente CP_1 ritenendo la valutazione del caso, per come effettuata dall'Istituto nella fase amministrativa, rispondente alle obiettive condizioni cliniche dell'assicurata e conforme ai criteri di cui al D. L.vo n. 38/2000, ritenendo, pertanto, la richiesta di un maggior grado di danno biologico permanente, formulata dalla parte ricorrente, sproporzionata alle lesioni subite dall'istante. Insisteva, quindi, per il rigetto del ricorso. Al fine di meglio valutare il maggior grado di invalidità permanente subito dal ricorrente in conseguenza della patologia denunciata, veniva ammessa ed espletata consulenza medico legale. Quindi sulle conclusioni delle parti la causa è stata decisa ai sensi dell'art.429 c.p.c. e successive modifiche ed integrazioni con sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nella misura di cui appresso.
In materia di malattia professionale il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda le patologie contratte nell'esercizio CP_1 e a causa dell'attività lavorativa indicata nelle tabelle allegate all'art. 4 (art. 3). La Corte Costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali sia obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nell'indicata tabella, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro. In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66), purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 10% (art. 74, così come modificato in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale 24 maggio 1977 n. 93). Per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella.
Nella fattispecie in esame, l' ha riconosciuto in via amministrativa la natura CP_1 professionale della patologia sofferta dal ricorrente valutando la menomazione della
2 “Sindrome da conflitto subacromiale spalla sinistra in destrimane” nella percentuale del 3% (cfr. all.to n.7 al fascicolo di parte ricorrente). Parte ricorrente, ritenendo sottostimata la valutazione delle menomazioni psico fisiche, ha contestato la valutazione effettuata dall' convenuto, sostenendo la CP_4 sussistenza di un maggior grado di lesione psico-fisica derivante dalla patologia
“Sindrome da conflitto subacromiale spalla sinistra in destrimane” valutata dal consulente di parte, Dott. produttiva di un danno biologico permanente Persona_2 nella misura del 12% (Cfr. relazione medico legale di parte all.to n.6 al ricorso). E' stata disposta consulenza medico legale volta ad accertare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di una maggiore percentuale di danno biologico per la patologia professionale, rispetto alla valutazione intervenuta in sede amministrativa. Il CTU nominato, dott. sulla base dell'indagine clinico Persona_3 anamnestica e dall'esame della documentazione sanitaria in atti, ha accertato con congrua e logica motivazione che la parte ricorrente è affetta da “Sindrome da conflitto subacromiale spalla sinistra in destrimane” e la visita peritale ha evidenziato la presenza di: a) rottura completa del tendine e del sovraspinoso;
b) ipomiotrofia dei mm. dell'emicingolo scapolare;
c) sintomi e segni di conflitto coraco-acromio-omerale; d) discreta limitazione antalgica dei movimenti della scapoloomerale. Accertata, quindi, l'esistenza della malattia denunciata dalla parte ricorrente ed avendo l' già riconosciuta l'eziologia professionale della patologia sofferta dalla CP_1 stessa, il CTU ha proceduto alla determinazione della percentuale dello stato invalidante quantificandolo nella misura del 6% (sei per cento), avuto riguardo a quanto indicato alle voci n.227 e n.224 del D.M. n.38/2000. Operato il cumulo con la pregressa menomazione di origine professionale (sindrome da conflitto alla spalla destra) con percentuale del 7% non oggetto di contestazione nel presente giudizio, il CTU ha calcolato il danno biologico permanente complessivo, che ne consegue, pari alla percentuale del 12% (dodici per cento).
Ritiene il Tribunale che il perito del giudice abbia effettuato un esame del caso completo, attento ed approfondito e che le sue conclusioni siano frutto di valutazioni coerenti rispetto alle premesse di fatto note e, allo stesso tempo, prive di errori sul piano logico e su quello giuridico, sicché possono essere fatte proprie in questa sede dallo scrivente, stante anche la non contestazione delle parti in causa. In base al grado di invalidità riscontrato per la menomazione accertata “Sindrome da conflitto subacromiale spalla sinistra in destrimane”, pari al 6% e, operato il cumulo con le menomazioni pregresse, complessivamente pari al 12%, deve essere riconosciuto al ricorrente un indennizzo erogato in capitale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a) del D. L.vo n. 38 del 2000, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa. Sulla somma da corrispondere è dovuta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alle domande amministrative fino al saldo. L' , soccombente, deve essere condannato a rimborsare alla parte ricorrente CP_1 le spese di lite come liquidate in dispositivo, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche affrontate e del pregio dell'attività defensionale effettivamente svolta, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, devono definitivamente essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
3 ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- Condanna l' a corrispondere in favore della parte ricorrente un indennizzo, CP_1 erogato in capitale, ai sensi dell'art. 13, secondo comma, lettera a) del D.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, in ragione della malattia professionale “Sindrome da conflitto subacromiale spalla sinistra in destrimane” da cui deriva un danno biologico permanente nella percentuale del 6% ed, operato il cumulo con pregressa menomazione (sindrome da conflitto alla spalla destra) con percentuale del 7%, nella misura complessiva del 12%, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa, fino al saldo;
- Condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese CP_1 processuali liquidate in complessivi € 1.800,00, per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate CP_1 con separato decreto. Terni, lì 4 dicembre 2025
Il giudice
MA IV
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERNI SEZIONE LAVORO
nella persona del giudice del lavoro dott.ssa MA IV ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 288 del ruolo generale dell'anno 2025 promossa DA
, nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in Parte_1 Terni (TR), Via Dell'Annunziata n.3, presso lo studio dell'avv. Daniele Ciuffoletti che lo rappresenta e difende giusta procura in atti Ricorrente CONTRO
, con sede legale in Roma, via IV Novembre n. 144, in persona del Direttore CP_1 Reggente della Direzione Centrale Prestazioni in carica pro-tempore dott.ssa CP_2 che agisce ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 29/1993 e giusta delibera del Commissario Straordinario dell' del 10.09.2010 n. 78, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio CP_1 Righetti giusta procura generale alle liti conferita con atto pubblico a rogito del Notaio i Roma del 17 dicembre 2010, rep. n. 87595 ed elettivamente domiciliato in Terni, Per_1 via Turati n.18/20, presso l'Avvocatura INAIL di Terni Resistente OGGETTO: malattia professionale – maggior grado
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24 marzo 2025, parte ricorrente premetteva: - di aver svolto, dal 1992 alla data di deposito del ricorso lavorato come meccanico per la
[...] (con altri due soci e senza dipendenti); - la società è Controparte_3 un'officina meccanica addetta alla riparazione di mezzi pesanti, macchinari agricoli ed industriali (Cfr. All.ti n.1 – 1A al ricorso – estratto contributivo e anamnesi ); - Di CP_1 essere costantemente esposto, in ragione dello svolgimento della suddetta mansione, ai rischi lavorativi consistenti in “movimenti ripetuti arti superiori, movimentazione manuale dei carichi, posture incongrue ed esposizione a continue vibrazioni”; - Di aver contratto, a causa dell'attività svolta, la patologia “Sindrome da conflitto subacromiale spalla sinistra in destrimane”; - Che l' con nota del 28.06.2024, riconosceva la natura CP_1 professionale della malattia denunciata quantificando la consequenziale menomazione psico-fisica nella misura del 3% e previo cumulo con altra menomazione pregressa (sindrome da conflitto alla spalla destra del 7%) complessivamente del 9% (Cfr. all.ti al ricorso); - Che, avverso tale valutazione, ritenendola riduttiva, parte ricorrente proponeva opposizione amministrativa, con esito negativo.
Parte ricorrente, ritenendo tale valutazione ingiusta ed illegittima, conveniva l' davanti al giudice del lavoro di Terni, chiedendo di accertare e dichiarare che dalla CP_1 patologia “Sindrome da conflitto subacromiale spalla sinistra in destrimane” già riconosciuta dall' come malattia professionale, consegua un danno biologico CP_1 permanente valutabile nella misura del 12% o in quella diversa, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, con condanna dell'Istituto al pagamento dell'indennità/rendita corrispondente dalla data della richiesta, oltre interessi e rivalutazione monetaria, previo cumulo con le menomazioni pregresse, già accertate e riconosciute dall' . Con CP_4 vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Si costituiva in giudizio l' contestando le richieste di parte ricorrente CP_1 ritenendo la valutazione del caso, per come effettuata dall'Istituto nella fase amministrativa, rispondente alle obiettive condizioni cliniche dell'assicurata e conforme ai criteri di cui al D. L.vo n. 38/2000, ritenendo, pertanto, la richiesta di un maggior grado di danno biologico permanente, formulata dalla parte ricorrente, sproporzionata alle lesioni subite dall'istante. Insisteva, quindi, per il rigetto del ricorso. Al fine di meglio valutare il maggior grado di invalidità permanente subito dal ricorrente in conseguenza della patologia denunciata, veniva ammessa ed espletata consulenza medico legale. Quindi sulle conclusioni delle parti la causa è stata decisa ai sensi dell'art.429 c.p.c. e successive modifiche ed integrazioni con sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nella misura di cui appresso.
In materia di malattia professionale il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda le patologie contratte nell'esercizio CP_1 e a causa dell'attività lavorativa indicata nelle tabelle allegate all'art. 4 (art. 3). La Corte Costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali sia obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nell'indicata tabella, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro. In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66), purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 10% (art. 74, così come modificato in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale 24 maggio 1977 n. 93). Per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella.
Nella fattispecie in esame, l' ha riconosciuto in via amministrativa la natura CP_1 professionale della patologia sofferta dal ricorrente valutando la menomazione della
2 “Sindrome da conflitto subacromiale spalla sinistra in destrimane” nella percentuale del 3% (cfr. all.to n.7 al fascicolo di parte ricorrente). Parte ricorrente, ritenendo sottostimata la valutazione delle menomazioni psico fisiche, ha contestato la valutazione effettuata dall' convenuto, sostenendo la CP_4 sussistenza di un maggior grado di lesione psico-fisica derivante dalla patologia
“Sindrome da conflitto subacromiale spalla sinistra in destrimane” valutata dal consulente di parte, Dott. produttiva di un danno biologico permanente Persona_2 nella misura del 12% (Cfr. relazione medico legale di parte all.to n.6 al ricorso). E' stata disposta consulenza medico legale volta ad accertare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di una maggiore percentuale di danno biologico per la patologia professionale, rispetto alla valutazione intervenuta in sede amministrativa. Il CTU nominato, dott. sulla base dell'indagine clinico Persona_3 anamnestica e dall'esame della documentazione sanitaria in atti, ha accertato con congrua e logica motivazione che la parte ricorrente è affetta da “Sindrome da conflitto subacromiale spalla sinistra in destrimane” e la visita peritale ha evidenziato la presenza di: a) rottura completa del tendine e del sovraspinoso;
b) ipomiotrofia dei mm. dell'emicingolo scapolare;
c) sintomi e segni di conflitto coraco-acromio-omerale; d) discreta limitazione antalgica dei movimenti della scapoloomerale. Accertata, quindi, l'esistenza della malattia denunciata dalla parte ricorrente ed avendo l' già riconosciuta l'eziologia professionale della patologia sofferta dalla CP_1 stessa, il CTU ha proceduto alla determinazione della percentuale dello stato invalidante quantificandolo nella misura del 6% (sei per cento), avuto riguardo a quanto indicato alle voci n.227 e n.224 del D.M. n.38/2000. Operato il cumulo con la pregressa menomazione di origine professionale (sindrome da conflitto alla spalla destra) con percentuale del 7% non oggetto di contestazione nel presente giudizio, il CTU ha calcolato il danno biologico permanente complessivo, che ne consegue, pari alla percentuale del 12% (dodici per cento).
Ritiene il Tribunale che il perito del giudice abbia effettuato un esame del caso completo, attento ed approfondito e che le sue conclusioni siano frutto di valutazioni coerenti rispetto alle premesse di fatto note e, allo stesso tempo, prive di errori sul piano logico e su quello giuridico, sicché possono essere fatte proprie in questa sede dallo scrivente, stante anche la non contestazione delle parti in causa. In base al grado di invalidità riscontrato per la menomazione accertata “Sindrome da conflitto subacromiale spalla sinistra in destrimane”, pari al 6% e, operato il cumulo con le menomazioni pregresse, complessivamente pari al 12%, deve essere riconosciuto al ricorrente un indennizzo erogato in capitale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a) del D. L.vo n. 38 del 2000, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa. Sulla somma da corrispondere è dovuta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alle domande amministrative fino al saldo. L' , soccombente, deve essere condannato a rimborsare alla parte ricorrente CP_1 le spese di lite come liquidate in dispositivo, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche affrontate e del pregio dell'attività defensionale effettivamente svolta, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, devono definitivamente essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
3 ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- Condanna l' a corrispondere in favore della parte ricorrente un indennizzo, CP_1 erogato in capitale, ai sensi dell'art. 13, secondo comma, lettera a) del D.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, in ragione della malattia professionale “Sindrome da conflitto subacromiale spalla sinistra in destrimane” da cui deriva un danno biologico permanente nella percentuale del 6% ed, operato il cumulo con pregressa menomazione (sindrome da conflitto alla spalla destra) con percentuale del 7%, nella misura complessiva del 12%, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa, fino al saldo;
- Condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese CP_1 processuali liquidate in complessivi € 1.800,00, per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate CP_1 con separato decreto. Terni, lì 4 dicembre 2025
Il giudice
MA IV
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