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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVII, sentenza 07/01/2026, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 173/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 27, riunita in udienza il 02/07/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
VENANZI MARIO, Giudice monocratico in data 02/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15269/2024 depositato il 07/10/2024
proposto da
Ministeri Mef-Dip.finanze-Dir.giustizia Tributaria - Via Dei Portoghesi, 12 00186 Roma RM
Difeso da
Avvocatura Generale Dello Stato - Via Dei Portoghesi, 12 00186 Roma RM
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Velletri - Corso Della Repubblica 241 00049 Velletri RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 944 IMU 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 12287/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Piaccia all'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria di primo grado adita, contraiis reiectis, dichiarare la nullità dello stesso avviso o comunque annukllarlo, per l'effetto dichiarando non dovute, in tutto o in parte, le somme richieste. Spese di causa integralmente rifuse.
Resistente/Appellato:
Comune di Velletri
Voglia l'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria adita, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione,
nel merito rigettare il ricorso in quanto infondato e non provato, confermando l'accertamento impugnato.
Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio.oltre oneri di legge e oneri riflessi, come da D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e successivo D.M. 08 marzo 2018 e s.m.i.
Società_1 S.p.A.
Alla luce di quanto sopra dedotto ed illustrato, Società_1 SpA, come in epigrafe dom.ta, rapp.ta e difesa, insiste affinchè codesta Ecc.ma Corte di giustizia Tributaria di primo grado, contrariis reiectis, voglia:
respingere il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, come avanti argomentato e per l'effetto confermare la legittimità dell'avviso di accertamento IMU Provv. n. 944 del 27.06.2024 emesso da velle tri Società_1 SpA, rispettivamente per l'annualità 2020;
condannare, in forza dei commi 1 e 2-ter dell'art. 15 del D. Lgs. n. 546/1992, parte ricorrente alla rifusione delle spese giudiziale di cui all'art. 17-bis del medesimo decreto legislativo, come da nota spese elaborata ai sensi dell'art. 15 del D. M 13.08.2022, n. 147 al fine di consentire a codesta ONle Corte di Giustizia
Tributaria l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti e delle tariffe, in relazione all'inderogabilità dei relativi minimi, a norma della legge n. 749/1942, art. 24 (Cassazione nn.
5678/2023, 3023/2012, 7293/2011, 23059/2009).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il MEF rappresentato e difeso dall'avvocatura Generale dello Stato, ricorre avverso l'avviso di accertamento n. 944/2024 relativo all'omesso versamento relativo alla IUC/IMU anno 2020, relativamente a 7 immobili appartenenti al demanio statale. Il ricorrente lamenta la carenza del presupposto impositivo, gli immobili intereressati, infatti appartengono al demanio dello stato e sono gestiti dal MEF. Essi sono destinati ad edilizia residenziale pubblica. Alla luce di quanto sopra il ricorrente ritiene non dovuta l'IMU sui suddetti immobili.
Sai Il Comune di Velletri, sia la Società_1 S.p.A. si sono costituiti in giudizio, esse sostengono che essendo gli alloggi interessati, abibiti ad edilizia residenziale pubblica e come tale debbano beneficiare del regime agevolativo previsto per gli alloggi sociali, ma non esenti dall'IMU o comunque soggetti a detrazione di imposta.
A seguito dell'udinza del 02.07.2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il MEF, eccependo praticamente, un unico motivo di ricorso, impugna un avviso di accertamento per il pagamento dell'IMU, a seguito della notifica dell'avviso di accertamento n. 944 del 27.06.2024 emesso da
Società_1 SpA, in nome e per conto del Comune di Velletri, per presunto mancato versamento dell'IMU anno 2020, relativo a sette immobili siti nel Comune di Velletri. Il Ricorrente chiarisce che trattasi di immobili appartenenti al demanio dello stato ed in gestione al MEF. Si premette pertanto che, il ministero ricorrente, non è titolare non è proprietario del patrimonio immobiliare, la proprietà del patrimonio immobiliare, nella sua interezza, permane in capo allo stato medesimo e, in rappresentanza di esso, al Ministero dell'Economia
e delle Finanze, non rinvenendosi alcuna norma che ne abbia trasferito la titolarità in capo al ministero medesimo. Secondo la giurisprudenza di legittimità in tema di IC (ma con valenza anche per l'IMU), nel caso di specie il MEF, cura l'amministrazione degli immobili dello stato che non è soggetto passivo elencato nell'art. 3 del D.Lgs. n. 504/1992 (Cassazione n. 4138/2021). L'Agenzia del Demanio, non è proprietaria nè titolare di alcun altro diritto reale degli immobili, compresi nel demanio e nel patrimonio disponibile o indisponibile dello stato, per cui essa e eventuali altri soggetti che gestiscono i beni inclusi nel il suddetto demanio e/o patrimonio, in nome e per conto dell'Agenzia del Demanio. Ne discende che a fronte della attribuzione dell'amministrazione dei beni immobili dello stato al MEF, non è possibile valorizzare, al fine di stabilire la soggettibilità passiva ai fini del pagamento IMU, con l'accollo dell'IMU da parte del MEF. In pratica il MEF che detiene i beni dello stato, ha un ruolo meramente gestorio e strumentale del patrimoni del medesimo e pertanto rientra nella casistica di esenzioni, stante che i beni su cui si controverte, sono utilizzati per finalità di pubblico interesse (Cassazione n. 12495/2014, n. 7385/2012). L'art. 7, comma 1, non a caso enuncia i casi di esenzione dal pagamento dell'IC (ma con valenza anche per l'IMU), annoverando tra di essi, anche i beni, appartenenti allo stato e pertanto, in tal senso si ritiene che la suddetta imposta non sia dovuta.
Alla luce delle considerazione che precedono, il Giudice ritiene che il ricorso sia fondato e debba essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie il ricorso. Condanna le parti resistenti al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte ricorrente, che si liquidano nell'importo complessivo di euro 1.000,00 (mille/00) oltre accessori di legge, da suddividersi in ugual misura, tra le due parti resistenti costituite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 02.07.2025.
Il Giudice
NZ RI
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 27, riunita in udienza il 02/07/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
VENANZI MARIO, Giudice monocratico in data 02/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15269/2024 depositato il 07/10/2024
proposto da
Ministeri Mef-Dip.finanze-Dir.giustizia Tributaria - Via Dei Portoghesi, 12 00186 Roma RM
Difeso da
Avvocatura Generale Dello Stato - Via Dei Portoghesi, 12 00186 Roma RM
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Velletri - Corso Della Repubblica 241 00049 Velletri RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 944 IMU 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 12287/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Piaccia all'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria di primo grado adita, contraiis reiectis, dichiarare la nullità dello stesso avviso o comunque annukllarlo, per l'effetto dichiarando non dovute, in tutto o in parte, le somme richieste. Spese di causa integralmente rifuse.
Resistente/Appellato:
Comune di Velletri
Voglia l'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria adita, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione,
nel merito rigettare il ricorso in quanto infondato e non provato, confermando l'accertamento impugnato.
Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio.oltre oneri di legge e oneri riflessi, come da D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e successivo D.M. 08 marzo 2018 e s.m.i.
Società_1 S.p.A.
Alla luce di quanto sopra dedotto ed illustrato, Società_1 SpA, come in epigrafe dom.ta, rapp.ta e difesa, insiste affinchè codesta Ecc.ma Corte di giustizia Tributaria di primo grado, contrariis reiectis, voglia:
respingere il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, come avanti argomentato e per l'effetto confermare la legittimità dell'avviso di accertamento IMU Provv. n. 944 del 27.06.2024 emesso da velle tri Società_1 SpA, rispettivamente per l'annualità 2020;
condannare, in forza dei commi 1 e 2-ter dell'art. 15 del D. Lgs. n. 546/1992, parte ricorrente alla rifusione delle spese giudiziale di cui all'art. 17-bis del medesimo decreto legislativo, come da nota spese elaborata ai sensi dell'art. 15 del D. M 13.08.2022, n. 147 al fine di consentire a codesta ONle Corte di Giustizia
Tributaria l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti e delle tariffe, in relazione all'inderogabilità dei relativi minimi, a norma della legge n. 749/1942, art. 24 (Cassazione nn.
5678/2023, 3023/2012, 7293/2011, 23059/2009).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il MEF rappresentato e difeso dall'avvocatura Generale dello Stato, ricorre avverso l'avviso di accertamento n. 944/2024 relativo all'omesso versamento relativo alla IUC/IMU anno 2020, relativamente a 7 immobili appartenenti al demanio statale. Il ricorrente lamenta la carenza del presupposto impositivo, gli immobili intereressati, infatti appartengono al demanio dello stato e sono gestiti dal MEF. Essi sono destinati ad edilizia residenziale pubblica. Alla luce di quanto sopra il ricorrente ritiene non dovuta l'IMU sui suddetti immobili.
Sai Il Comune di Velletri, sia la Società_1 S.p.A. si sono costituiti in giudizio, esse sostengono che essendo gli alloggi interessati, abibiti ad edilizia residenziale pubblica e come tale debbano beneficiare del regime agevolativo previsto per gli alloggi sociali, ma non esenti dall'IMU o comunque soggetti a detrazione di imposta.
A seguito dell'udinza del 02.07.2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il MEF, eccependo praticamente, un unico motivo di ricorso, impugna un avviso di accertamento per il pagamento dell'IMU, a seguito della notifica dell'avviso di accertamento n. 944 del 27.06.2024 emesso da
Società_1 SpA, in nome e per conto del Comune di Velletri, per presunto mancato versamento dell'IMU anno 2020, relativo a sette immobili siti nel Comune di Velletri. Il Ricorrente chiarisce che trattasi di immobili appartenenti al demanio dello stato ed in gestione al MEF. Si premette pertanto che, il ministero ricorrente, non è titolare non è proprietario del patrimonio immobiliare, la proprietà del patrimonio immobiliare, nella sua interezza, permane in capo allo stato medesimo e, in rappresentanza di esso, al Ministero dell'Economia
e delle Finanze, non rinvenendosi alcuna norma che ne abbia trasferito la titolarità in capo al ministero medesimo. Secondo la giurisprudenza di legittimità in tema di IC (ma con valenza anche per l'IMU), nel caso di specie il MEF, cura l'amministrazione degli immobili dello stato che non è soggetto passivo elencato nell'art. 3 del D.Lgs. n. 504/1992 (Cassazione n. 4138/2021). L'Agenzia del Demanio, non è proprietaria nè titolare di alcun altro diritto reale degli immobili, compresi nel demanio e nel patrimonio disponibile o indisponibile dello stato, per cui essa e eventuali altri soggetti che gestiscono i beni inclusi nel il suddetto demanio e/o patrimonio, in nome e per conto dell'Agenzia del Demanio. Ne discende che a fronte della attribuzione dell'amministrazione dei beni immobili dello stato al MEF, non è possibile valorizzare, al fine di stabilire la soggettibilità passiva ai fini del pagamento IMU, con l'accollo dell'IMU da parte del MEF. In pratica il MEF che detiene i beni dello stato, ha un ruolo meramente gestorio e strumentale del patrimoni del medesimo e pertanto rientra nella casistica di esenzioni, stante che i beni su cui si controverte, sono utilizzati per finalità di pubblico interesse (Cassazione n. 12495/2014, n. 7385/2012). L'art. 7, comma 1, non a caso enuncia i casi di esenzione dal pagamento dell'IC (ma con valenza anche per l'IMU), annoverando tra di essi, anche i beni, appartenenti allo stato e pertanto, in tal senso si ritiene che la suddetta imposta non sia dovuta.
Alla luce delle considerazione che precedono, il Giudice ritiene che il ricorso sia fondato e debba essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie il ricorso. Condanna le parti resistenti al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte ricorrente, che si liquidano nell'importo complessivo di euro 1.000,00 (mille/00) oltre accessori di legge, da suddividersi in ugual misura, tra le due parti resistenti costituite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 02.07.2025.
Il Giudice
NZ RI