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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 12/12/2025, n. 4550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4550 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5311/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Sezione specializzata in materia di Imprese CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Rana Presidente dott. Raffaella Simone Giudice dott. Paola Cesaroni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5311/2021 promossa da: in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Pietro Quinto, Luigi Quinto e Emilio Toma
ATTRICE
E
, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Controparte_1
SE
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza dell'08.07.2025 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni delle parti riportate a verbale, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Parte_1 conveniva in giudizio il al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“- Accertare e dichiarare che per effetto della rideterminazione in riduzione della voce di costo ristoro ambientale, operata da Ager con decreto n. 99 del 29 ottobre 2019, per tonnellata di rifiuto conferita presso l'impianto complesso di Conversano (BA) gestito da Parte_1
è dovuta alla stessa da parte del la somma di euro 1.406.099,01 a
[...] Controparte_1 titolo di ripetizione di indebito e pari alla differenza tra quanto effettivamente corrisposto per il periodo dal 1 marzo 2013 a tutto il 2019 e pari ad euro 3.272.631,93 e quanto effettivamente dovuto pari ad euro 1.866.532,92;
pagina 1 di 9 - Accertare e dichiarare altresì che è creditrice, nei Parte_1 confronti del dell'importo di euro 84.720,01 per fatture relative ad interessi Controparte_1 maturati (anni 2012, 2013, 2014, 2015, 2016) sui conferimenti rifiuti operati dallo stesso nel CP_1 periodo 2012 – 2016 e fatture per quota adeg. Istat determinato da decreto Ager 52 per il 2017 come tutte indicate in atto;
- Accertare e dichiarare la compensazione parziale tra l'importo del credito vantato da
[...]
pari ad €. 1.490.819,02 (1.406.099,01+84.720,01) e quello inferiore di Parte_1
€. 189.812,74 dovuto da per il titolo dedotto in atto;
Per Parte_1 l'effetto condannare il , in persona del legale rappresentante p.t. a Controparte_1 corrispondere in favore della (p.iva ) con Parte_1 P.IVA_1 sede in alla Via Dante n. 60, in persona del Presidente del CdA e legale rapp.te p.t. l'importo di Pt_1
€. 1.301.006,28 (1.490.819,02 - 189.812,74), ovvero quell'altra minore o maggiore che dovesse essere accertata in sede di giudizio in relazione ai titoli dedotti oltre iva come per legge e interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 artt.1, 4 e 5 o comunque come per legge e con decorrenza progressiva dalla data di ogni pagamento effettuato e sino al soddisfo”.
A sostegno delle proprie domande, esponeva che:
- all'esito della procedura di evidenza pubblica indetta con bando del 25 gennaio 2011 dal Commissario Delegato per l'emergenza ambientale in Puglia, la Parte_1 si aggiudicava il pubblico servizio di gestione del sistema impiantistico complesso per
[...] rifiuti urbani, in agro del Comune di , costituito da linea di biostabilizzazione, discarica CP_1 di servizio/soccorso e linea di produzione CDR a servizio del bacino per un periodo di 15 anni Pt_2 decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto di affidamento, formalizzato con contratto Rep.
n. 11461 del 28 maggio 2012, stipulato tra il Commissario Delegato e la società
[...]
Parte_1
- l'articolo 6 del contratto, in conformità alle previsioni del bando e all'offerta presentata in sede di gara, determinava la tariffa per il conferimento nell'impianto dei soli rifiuti indifferenziati a valle della raccolta dei rifiuti, in € 125,75 al netto di iva e costo del tributo speciale per il conferimento in discarica per la sola frazione conferita nella discarica di servizio/soccorso, per ogni tonnellata di rifiuto indifferenziato conferita per il trattamento. In tale importo €/t. era ricompreso quello di €/t. 5,99 a titolo di ristoro ambientale in favore del Comune sede di impianto ( ); CP_1
- cessata l'emergenza ambientale in Puglia, le competenze nella materia che ci occupa sono transitate dapprima in capo alle ATO competenti per territorio e, successivamente, in capo all'Agenzia territoriale della per il servizio di gestione dei rifiuti (Ager), giusta Legge Regionale CP_2
n. 24 del 20 agosto 2012, come modificata dalla Legge Regionale n. 20 del 4 agosto 2016 (pubblicata sul BURP n. 90 del 4.8.2016);
- con decreto n. 99 del 29 ottobre 2019, l' per il servizio di Controparte_3 gestione dei rifiuti (Ager) aveva ricalcolato il ristoro ambientale ai sensi del vigente Piano Regionale dei Rifiuti (PRGRU), riducendo a € 1,49 per tonnellata la somma unitaria sulla base della quale calcolarlo, con effetti parzialmente retroattivi, a fronte del precedente prezzo pattuito in € 5,99 per tonnellata.
Pertanto, la Società Progetto Gestione Bacino Bari Cinque s.r.l. chiedeva la ripetizione di quanto indebitamente percepito dal , stante il ricalcolo operato con decreto Ager, a Controparte_1 titolo di ristoro ambientale per il medesimo periodo dal 1 marzo 2013 a tutto il 2019, nonché per fatture relative ad interessi maturati – per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 – sui conferimenti rifiuti operati dallo stesso nel periodo 2012-2016 e fatture per quota adeg. Istat determinato CP_1 da decreto Ager per il 2017, il tutto a compensazione con il minore importo di cui l'Ente convenuto pagina 2 di 9 risultava a suo dire creditore a titolo di ristoro ambientale incassato dai comuni conferitori dal 01.01.2020 al 31.12.2020; per un totale complessivo in ripetizione pari a € 1.301.006,28.
Con comparsa del 23.06.2021, si costituiva in giudizio il , contestando nell'an Controparte_1
e nel quantum le pretese creditorie avanzate da parte attrice e spiegando domanda riconvenzionale di condanna della stessa al pagamento in favore dell'Ente della somma di € 1.959.159,29 a titolo di ristoro ambientale maturato in suo favore, includendo le annualità 2011, 2012, 2018, 2019 e 2020, con il favore degli interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002, ovvero di quelli previsti per legge, oltre rivalutazione monetaria come per legge. In subordine, chiedeva di operare la compensazione dei reciproci crediti, sino alla concorrenza della somma reciprocamente vantata.
Concessi i termini ex art. 183 co.6 c.p.c., la causa era istruita con prove documentali e consulenza tecnico contabile.
Fallito ogni tentativo di bonario componimento, la causa era riservata per la decisione all'udienza dell'08.07.2025, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda attorea è parzialmente fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
Il ristoro ambientale
Per Notaio del 28.05.2012, rep. n. 11461 e racc. 3073, registrato in il Persona_1 Pt_1
30.05.2012, era sottoscritto tra il Commissario delegato (Stazione Appaltante) e la società
[...]
(Soggetto Gestore) il contratto di affidamento avente ad oggetto il Parte_1 pubblico servizio di gestione del sistema impiantistico complesso per rifiuti urbani, costituito da linea di biostabilizzazione, discarica di servizi/soccorso e linea di produzione CDR e di valorizzazione energetica a servizio del bacino BA/5, nonchè del centro di selezione e di raccolta, prima lavorazione e stoccaggio dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata, tutti già realizzati nel territorio del
Comune di;
la gestione di tale servizio era pattuita per quindici anni a partire dalla data CP_1 di sottoscrizione del contratto de quo.
All'art. 6 del predetto contratto si determinava che:
pagina 3 di 9 Con decreto n. 99 del 29.10.2019, l' Controparte_4
- decretava la determinazione dei seguenti importi di ristoro ambientale per
[...] tonnellata di rifiuto conferita presso l'impianto complesso sito nel Comune di per il CP_1 periodo 2013-2019, con effetti parzialmente retroattivi:
CP_ Nel rispetto di quanto su esposto, la società attrice corrispondeva all' convenuto a titolo di ristoro ambientale - quale posta di incasso prevista dal Piano Regionale dei Rifiuti in favore del comune che pagina 4 di 9 ospita il sito di discarica e i relativi impianti di gestione dei rifiuti - l'importo di euro 3.272.631,93, come da prospetto allegato e comprovato dai bonifici effettuati prodotti in atti.
Sul punto, deve osservarsi che la quantificazione delle somme riversate dall'attrice a titolo di ristoro ambientale è riferita ai conferimenti verificatisi tra il 01.03.2013 e il 31.12.2017, non ricomprendendo gli importi riversati al a titolo di ristoro ambientale relativamente ai Controparte_1 conferimenti avvenuti nel periodo che va dal 28.05.2012 – quale data di sottoscrizione e decorrenza del contratto di affidamento del pubblico servizio di cui è causa – al 28.02.2013, nonché dal
01.01.2018 al 31.12.2020, ultima annualità conclusasi prima dell'avvio del presente giudizio.
Tuttavia, l'ambito dell'indagine è stato esteso per effetto della riconvenzionale proposta dal CP_1 anche alle predette annualità, giungendo quindi ad individuare l'esatto saldo dare/avere tra le parti contrattuali fino all'annualità del 2020 inclusa, essendo il giudizio stato introdotto nel 2021.
Pertanto, sulla scorta degli accertamenti eseguiti dal ctu, condivisi dal Tribunale, emerge che l'attrice ha corrisposto all'Ente convenuto a titolo di ristoro ambientale la somma di € 3.993.272,79 per il periodo 28.05.2012/31.12.2020.
A fronte di tale dato, tenuto conto degli importi dovuti all'esito della determinazione retroattiva delle tariffe di ristoro ambientale avvenuta con Decreto n. 99 del 29.10.2019, la somma CP_4 effettivamente dovuta a titolo di ristoro ambientale nei confronti dell'Ente risulta pari ad €
2.951.182,10, con conseguente credito restitutorio pari ad € 1.042.090,69 spettante alla società attrice per versamenti in eccesso: Parte_1
Sul punto, devono operarsi le seguenti considerazioni:
1. Non può tenersi conto dell'annualità 2011, in quanto antecedente la stipula del contratto oggetto di causa, avvenuta nel maggio 2012, e riferibile a società diversa dalla società attrice;
2. Deve farsi applicazione retroattiva delle tariffe stabilite con Decreto n. 99 del CP_4
29.10.2019, in forza di quanto ivi previsto, essendo irrilevante l'operata impugnazione del decreto dinanzi al TAR, in ragione della mancata sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto;
CP_
3. Non può essere incluso in sentenza l'eventuale credito maturato dall convenuto a titolo di ristoro ambientale per le annualità successive 2021-2023, trattandosi di domanda nuova, e quindi inammissibile, formulata nel corso dell'istruttoria tecnica e dopo la scadenza dei termini di rito.
In relazione ai predetti punti, deve quindi precisarsi quanto segue.
1. La società attrice non è tenuta al versamento del ristoro ambientale per il 2011 in luogo della precedente affidataria del servizio, Progetto Ambiente Bacino Bari Cinque s.r.l. in liquidazione.
pagina 5 di 9 Infatti, all'atto della messa in liquidazione, la società si impegnava a Parte_3 svolgere e garantire una iniziale co-gestione, per un periodo di 30 (trenta) giorni, con il nuovo aggiudicatario del servizio di cui al Decreto Commissariale di aggiudicazione definitiva n. 53/CD del
26.05.2011 (la poi confluita nella Parte_4 Parte_1
ed a trasferire i rapporti di lavoro, di collaborazione ed economici già in essere per l'esercizio
[...] dell'impresa, in capo al nuovo gestore, ossia alla società Parte_1
Dalle suddette clausole e dai documenti in atti, tuttavia, non si evince che la società attrice abbia assunto l'impegno di corrispondere all'Ente alcuna somma relativa ad annualità precedenti l'inizio del rapporto contrattuale;
tenuto, peraltro, conto della diversa soggettività giuridica delle due s.r.l.
Aggiungasi che, nel verbale di scioglimento, si prevede che ai liquidatori della suddetta società sia attribuito il potere/dovere di «provvedere a tutti i pagamenti dovuti dalla società ai propri creditori», nonché di estinguere le passività relative ai finanziamenti soci «previo accantonamento delle somme dovute per le imposte ed ogni altro accantonamento ritenuto utile e necessario», non menzionando in alcun modo il conferimento del proprio debito ad altro soggetto. Infine, fra le premesse del Contratto di affidamento del pubblico servizio del 28.05.2012, è riportato che «la società
[...]
è subentrata al .Ge. Parte_1 Controparte_6 [...] in tutte le posizioni giuridiche soggettive attive e passive, così come risultanti dall'offerta CP_7 presentata in sede di partecipazione alla gara pubblica, nonché in tutti i rapporti negoziali in essere e Cont in quelli che si costituiranno», prevedendosi quindi una successione dei rapporti facenti capo al e non alla Progetto Ambiente Bacino Bari Cinque S.r.l. (società che, peraltro, dalla visura in atti risulterebbe ancora attiva e con liquidazione in corso, non essendo annotato alcun atto in grado di determinare il trasferimento delle passività a terzi).
2. Parte convenuta non ha documentato in alcun modo l'avvenuta impugnazione del decreto dinanzi al
TAR; in ogni caso, l'impugnazione non sospende di per sé l'efficacia del provvedimento fino al suo eventuale annullamento, né è stata documentata l'adozione di un provvedimento di sospensione, con conseguente correttezza del ricalcolo operato.
3. Stante l'inammissibilità della domanda nuova, rilevabile d'ufficio e non rimessa nella disponibilità delle parti, non può tenersi conto dell'eventuale riconoscimento del credito dell'ente operato da parte attrice nel corso del tentativo di conciliazione, per ristoro ambientale maturato dal 2021 al 30.04.2023
e non versato dalla società attrice.
Gli interessi di mora
La società attrice ha richiesto il pagamento di € 84.720,01 «per fatture relative ad interessi maturati
(anni 2012, 2013, 2014, 2015, 2016) sui conferimenti rifiuti operati dallo stesso nel periodo CP_1
2012 – 2016 e fatture per quota adeg. Istat determinato da decreto Ager 52 per il 2017».
Sul punto, alcune fatture per le quali la società attrice ha formulato domanda di corresponsione degli interessi moratori sono state oggetto di cessione pro soluto alla in virtù Controparte_8 di apposito contratto di cessione di credito del 26.07.2017, in cui erano inclusi i crediti sorti relativamente alle fatture dalla n. 682 del 30.06.2017 in avanti:
pagina 6 di 9 Dal contenuto del contratto in esame, risulta che con lo stesso era ceduto «ogni qualsiasi diritto di credito, ragione e pretesa, azione ed eccezione, anche processuale (sorti o che sorgeranno in relazione ai Crediti) ad essa Cedente spettanti, ivi compresi, anche ai sensi dell'art. 1263 cod. civ., i frutti maturati e da maturarsi, gli accessori, i privilegi, le garanzie e le cause di prelazione che assistono i
Crediti».
Ne deriva che il calcolo degli interessi moratori previsti dal D.Lgs. 231/2002 non può essere esteso ai crediti oggetto di cessione.
Ciò premesso, il consulente del Giudice ha correttamente calcolato gli interessi per ritardato pagamento in conformità alle pattuizioni contrattuali intervenute tra le parti: a tal riguardo, ai sensi dell'art. 7, co.3 del contratto di affidamento del pubblico servizio del 28.05.2012, “il pagamento del corrispettivo al Soggetto Gestore avverrà entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della fattura a ciascuno dei Comuni conferenti, pena l'addebito di interessi di mora nel rispetto delle disposizioni di volta in volta vigenti”, mentre l'art. 17 del medesimo contratto prevede che «Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si intendono richiamate e sottoscritte le disposizioni del Codice Civile, le leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili».
In virtù di quanto sopra riportato, i pagamenti effettuati dal alla Gestione Controparte_1 [...] oltre il sessantesimo giorno dalla presentazione della relativa fattura rientrano nel campo di Pt_5 applicazione della disciplina degli interessi moratori di cui al D.Lgs. n. 231/2002, in quanto derivanti da una transazione commerciale con una pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 2 del medesimo decreto.
Pertanto, tenuto conto delle fatture oggetto di pagamento tardivo con i relativi importi e dei tassi di mora in vigore per ciascun semestre delle relative annualità ex art. 5 del decreto, può condividersi il calcolo svolto dal consulente per un importo di € 53.230,00 a titolo di interessi di mora ex D.Lgs.
231/2002.
Adeg. Istat
In ordine alle somme richieste da parte attrice a titolo di “fatture per quota adeg Istat determinato da decreto Ager 52 per il 2017”, a suo dire ammontanti a complessivi € 6.051,92, deve evidenziarsi che, con Decreto n. 52 del 29.06.2017, erano rideterminate le tariffe per il conferimento CP_4 rifiuti operato presso il sito di discarica gestito dall'attrice, per il periodo di tempo che va dal Maggio 2012 sino a tutto il 2017, alla luce delle variazioni intervenute sull'indice generale dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali.
Sul punto, parte attrice non ha precisato le modalità di determinazione degli importi, né è risultato possibile eseguire un'autonoma quantificazione sulla base della documentazione in atti, in assenza di dati certi circa l'intera fatturazione intercorsa fra le parti ed il quantitativo di rifiuti conferiti dal
CP_1
pagina 7 di 9 Deve, quindi, ricordarsi che "Il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. ha per oggetto fatti storici sottesi a domande ed eccezioni ma non le conclusioni ermeneutiche da trarre;
la non contestazione, cioè, non può riguardare, come nel caso, prim'ancora che, comunque inammissibilmente, documenti (cfr. Cass., 21/06/2016, n. 12748), una conclusione ricostruttiva concernente, pertanto, la valutazione degli stessi (cfr. anche Cass., 21/12/2017, n. 30744)” (Cass. n. 6172/2020).
La domanda è quindi sul punto rigettata.
Gli interessi sull'importo in restituzione.
Ai sensi dell'art. 2033 c.c., gli interessi sulle somme versate in esubero a titolo di ripetizione di indebito spettano al saggio legale dalla domanda.
Infatti: “Gli interessi moratori disciplinati dal d.lgs. n. 231 del 2002 sono stati introdotti in attuazione della direttiva 2000/35/CE, al fine di svolgere una funzione deterrente e risarcitoria nei confronti dei debitori inadempienti al pagamento del corrispettivo nelle transazioni commerciali, definite dall'art. 2 d.lgs. c.i.t.. Anche se il "solvens" è un imprenditore commerciale, non possono, pertanto, essere conteggiati quando è proposta l'azione di ripetizione dell'indebito, per mezzo della quale è semplicemente chiesto in restituzione quanto sia stato pagato in assenza di una causa giustificativa”
(Cass. civ. n. 36595/2022).
Tenuto conto della data di costituzione in mora (pec del 16.06.2020) e della data di avvio del presente giudizio (06.04.2021), può condividersi il conteggio operato dal consulente in € 385,77.
In definitiva, a fronte di un ristoro ambientale riversato dalla società attrice pari a € 3.993.272,79 e di una somma dovuta a titolo di ristoro ambientale nei confronti dell'Ente convenuto pari a € 2.951.182,10, deve accertarsi un credito di € 1.042.090,69 spettante alla società
[...] per versamenti a titolo di ristoro ambientale eccedenti gli importi dovuti in Parte_1 virtù della rideterminazione retroattiva delle tariffe di ristoro ambientale avvenuta con Decreto
[...]
n. 99 del 29.10.2019, cui va aggiunto l'importo di € 53.230,00 a titolo di interessi di mora ex CP_4
D.Lgs. n. 231/2002 e di € 385,77 per interessi, calcolati al saggio legale e a decorrere dal 16.06.2020, spettanti all'attrice in relazione alle somme versate in esubero a titolo di ristoro ambientale, per un totale complessivo pari a € 1.095.706,46.
La domanda riconvenzionale è assorbita nell'esame della domanda principale.
Infondata la pretesa risarcitoria avanzata da parte attrice ai sensi dell'art. 96, co.1 e 3, c.p.c. alla luce del parziale accoglimento della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza, applicati i valori medi, ad eccezione della fase istruttoria, liquidata ai minimi, tenuto conto del decisum.
Spese di ctu compensate tra le parti alla luce della rideterminazione del credito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, sezione specializzata imprese, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del , e Parte_1 Controparte_1 da quest'ultimo in riconvenzionale, così provvede:
- accerta un credito della società attrice pari ad € 1.095.706,46, in ragione delle motivazioni descritte;
CP_
- per l'effetto condanna l convenuto al pagamento in favore della società attrice delle seguenti somme:
€ 1.042.090,69 a titolo di ristoro ambientale calcolato fino al 2020;
pagina 8 di 9 € 53.230,00 a titolo di interessi di mora ex D.Lgs. n. 231/2002;
€ 385,77 per interessi, calcolati al saggio legale, sulle somme versate in esubero a titolo di ristoro ambientale;
oltre interessi legali dalla sentenza;
- assorbita la domanda riconvenzionale;
- condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice, che liquida Controparte_1 in € 23.000,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge oltre al rimborso del c.u.;
- spese di ctu compensate tra le parti.
Bari, 11 dicembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Paola Cesaroni dott. Giuseppe Rana
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Sezione specializzata in materia di Imprese CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Rana Presidente dott. Raffaella Simone Giudice dott. Paola Cesaroni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5311/2021 promossa da: in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Pietro Quinto, Luigi Quinto e Emilio Toma
ATTRICE
E
, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Controparte_1
SE
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza dell'08.07.2025 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni delle parti riportate a verbale, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Parte_1 conveniva in giudizio il al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“- Accertare e dichiarare che per effetto della rideterminazione in riduzione della voce di costo ristoro ambientale, operata da Ager con decreto n. 99 del 29 ottobre 2019, per tonnellata di rifiuto conferita presso l'impianto complesso di Conversano (BA) gestito da Parte_1
è dovuta alla stessa da parte del la somma di euro 1.406.099,01 a
[...] Controparte_1 titolo di ripetizione di indebito e pari alla differenza tra quanto effettivamente corrisposto per il periodo dal 1 marzo 2013 a tutto il 2019 e pari ad euro 3.272.631,93 e quanto effettivamente dovuto pari ad euro 1.866.532,92;
pagina 1 di 9 - Accertare e dichiarare altresì che è creditrice, nei Parte_1 confronti del dell'importo di euro 84.720,01 per fatture relative ad interessi Controparte_1 maturati (anni 2012, 2013, 2014, 2015, 2016) sui conferimenti rifiuti operati dallo stesso nel CP_1 periodo 2012 – 2016 e fatture per quota adeg. Istat determinato da decreto Ager 52 per il 2017 come tutte indicate in atto;
- Accertare e dichiarare la compensazione parziale tra l'importo del credito vantato da
[...]
pari ad €. 1.490.819,02 (1.406.099,01+84.720,01) e quello inferiore di Parte_1
€. 189.812,74 dovuto da per il titolo dedotto in atto;
Per Parte_1 l'effetto condannare il , in persona del legale rappresentante p.t. a Controparte_1 corrispondere in favore della (p.iva ) con Parte_1 P.IVA_1 sede in alla Via Dante n. 60, in persona del Presidente del CdA e legale rapp.te p.t. l'importo di Pt_1
€. 1.301.006,28 (1.490.819,02 - 189.812,74), ovvero quell'altra minore o maggiore che dovesse essere accertata in sede di giudizio in relazione ai titoli dedotti oltre iva come per legge e interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 artt.1, 4 e 5 o comunque come per legge e con decorrenza progressiva dalla data di ogni pagamento effettuato e sino al soddisfo”.
A sostegno delle proprie domande, esponeva che:
- all'esito della procedura di evidenza pubblica indetta con bando del 25 gennaio 2011 dal Commissario Delegato per l'emergenza ambientale in Puglia, la Parte_1 si aggiudicava il pubblico servizio di gestione del sistema impiantistico complesso per
[...] rifiuti urbani, in agro del Comune di , costituito da linea di biostabilizzazione, discarica CP_1 di servizio/soccorso e linea di produzione CDR a servizio del bacino per un periodo di 15 anni Pt_2 decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto di affidamento, formalizzato con contratto Rep.
n. 11461 del 28 maggio 2012, stipulato tra il Commissario Delegato e la società
[...]
Parte_1
- l'articolo 6 del contratto, in conformità alle previsioni del bando e all'offerta presentata in sede di gara, determinava la tariffa per il conferimento nell'impianto dei soli rifiuti indifferenziati a valle della raccolta dei rifiuti, in € 125,75 al netto di iva e costo del tributo speciale per il conferimento in discarica per la sola frazione conferita nella discarica di servizio/soccorso, per ogni tonnellata di rifiuto indifferenziato conferita per il trattamento. In tale importo €/t. era ricompreso quello di €/t. 5,99 a titolo di ristoro ambientale in favore del Comune sede di impianto ( ); CP_1
- cessata l'emergenza ambientale in Puglia, le competenze nella materia che ci occupa sono transitate dapprima in capo alle ATO competenti per territorio e, successivamente, in capo all'Agenzia territoriale della per il servizio di gestione dei rifiuti (Ager), giusta Legge Regionale CP_2
n. 24 del 20 agosto 2012, come modificata dalla Legge Regionale n. 20 del 4 agosto 2016 (pubblicata sul BURP n. 90 del 4.8.2016);
- con decreto n. 99 del 29 ottobre 2019, l' per il servizio di Controparte_3 gestione dei rifiuti (Ager) aveva ricalcolato il ristoro ambientale ai sensi del vigente Piano Regionale dei Rifiuti (PRGRU), riducendo a € 1,49 per tonnellata la somma unitaria sulla base della quale calcolarlo, con effetti parzialmente retroattivi, a fronte del precedente prezzo pattuito in € 5,99 per tonnellata.
Pertanto, la Società Progetto Gestione Bacino Bari Cinque s.r.l. chiedeva la ripetizione di quanto indebitamente percepito dal , stante il ricalcolo operato con decreto Ager, a Controparte_1 titolo di ristoro ambientale per il medesimo periodo dal 1 marzo 2013 a tutto il 2019, nonché per fatture relative ad interessi maturati – per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 – sui conferimenti rifiuti operati dallo stesso nel periodo 2012-2016 e fatture per quota adeg. Istat determinato CP_1 da decreto Ager per il 2017, il tutto a compensazione con il minore importo di cui l'Ente convenuto pagina 2 di 9 risultava a suo dire creditore a titolo di ristoro ambientale incassato dai comuni conferitori dal 01.01.2020 al 31.12.2020; per un totale complessivo in ripetizione pari a € 1.301.006,28.
Con comparsa del 23.06.2021, si costituiva in giudizio il , contestando nell'an Controparte_1
e nel quantum le pretese creditorie avanzate da parte attrice e spiegando domanda riconvenzionale di condanna della stessa al pagamento in favore dell'Ente della somma di € 1.959.159,29 a titolo di ristoro ambientale maturato in suo favore, includendo le annualità 2011, 2012, 2018, 2019 e 2020, con il favore degli interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002, ovvero di quelli previsti per legge, oltre rivalutazione monetaria come per legge. In subordine, chiedeva di operare la compensazione dei reciproci crediti, sino alla concorrenza della somma reciprocamente vantata.
Concessi i termini ex art. 183 co.6 c.p.c., la causa era istruita con prove documentali e consulenza tecnico contabile.
Fallito ogni tentativo di bonario componimento, la causa era riservata per la decisione all'udienza dell'08.07.2025, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda attorea è parzialmente fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
Il ristoro ambientale
Per Notaio del 28.05.2012, rep. n. 11461 e racc. 3073, registrato in il Persona_1 Pt_1
30.05.2012, era sottoscritto tra il Commissario delegato (Stazione Appaltante) e la società
[...]
(Soggetto Gestore) il contratto di affidamento avente ad oggetto il Parte_1 pubblico servizio di gestione del sistema impiantistico complesso per rifiuti urbani, costituito da linea di biostabilizzazione, discarica di servizi/soccorso e linea di produzione CDR e di valorizzazione energetica a servizio del bacino BA/5, nonchè del centro di selezione e di raccolta, prima lavorazione e stoccaggio dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata, tutti già realizzati nel territorio del
Comune di;
la gestione di tale servizio era pattuita per quindici anni a partire dalla data CP_1 di sottoscrizione del contratto de quo.
All'art. 6 del predetto contratto si determinava che:
pagina 3 di 9 Con decreto n. 99 del 29.10.2019, l' Controparte_4
- decretava la determinazione dei seguenti importi di ristoro ambientale per
[...] tonnellata di rifiuto conferita presso l'impianto complesso sito nel Comune di per il CP_1 periodo 2013-2019, con effetti parzialmente retroattivi:
CP_ Nel rispetto di quanto su esposto, la società attrice corrispondeva all' convenuto a titolo di ristoro ambientale - quale posta di incasso prevista dal Piano Regionale dei Rifiuti in favore del comune che pagina 4 di 9 ospita il sito di discarica e i relativi impianti di gestione dei rifiuti - l'importo di euro 3.272.631,93, come da prospetto allegato e comprovato dai bonifici effettuati prodotti in atti.
Sul punto, deve osservarsi che la quantificazione delle somme riversate dall'attrice a titolo di ristoro ambientale è riferita ai conferimenti verificatisi tra il 01.03.2013 e il 31.12.2017, non ricomprendendo gli importi riversati al a titolo di ristoro ambientale relativamente ai Controparte_1 conferimenti avvenuti nel periodo che va dal 28.05.2012 – quale data di sottoscrizione e decorrenza del contratto di affidamento del pubblico servizio di cui è causa – al 28.02.2013, nonché dal
01.01.2018 al 31.12.2020, ultima annualità conclusasi prima dell'avvio del presente giudizio.
Tuttavia, l'ambito dell'indagine è stato esteso per effetto della riconvenzionale proposta dal CP_1 anche alle predette annualità, giungendo quindi ad individuare l'esatto saldo dare/avere tra le parti contrattuali fino all'annualità del 2020 inclusa, essendo il giudizio stato introdotto nel 2021.
Pertanto, sulla scorta degli accertamenti eseguiti dal ctu, condivisi dal Tribunale, emerge che l'attrice ha corrisposto all'Ente convenuto a titolo di ristoro ambientale la somma di € 3.993.272,79 per il periodo 28.05.2012/31.12.2020.
A fronte di tale dato, tenuto conto degli importi dovuti all'esito della determinazione retroattiva delle tariffe di ristoro ambientale avvenuta con Decreto n. 99 del 29.10.2019, la somma CP_4 effettivamente dovuta a titolo di ristoro ambientale nei confronti dell'Ente risulta pari ad €
2.951.182,10, con conseguente credito restitutorio pari ad € 1.042.090,69 spettante alla società attrice per versamenti in eccesso: Parte_1
Sul punto, devono operarsi le seguenti considerazioni:
1. Non può tenersi conto dell'annualità 2011, in quanto antecedente la stipula del contratto oggetto di causa, avvenuta nel maggio 2012, e riferibile a società diversa dalla società attrice;
2. Deve farsi applicazione retroattiva delle tariffe stabilite con Decreto n. 99 del CP_4
29.10.2019, in forza di quanto ivi previsto, essendo irrilevante l'operata impugnazione del decreto dinanzi al TAR, in ragione della mancata sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto;
CP_
3. Non può essere incluso in sentenza l'eventuale credito maturato dall convenuto a titolo di ristoro ambientale per le annualità successive 2021-2023, trattandosi di domanda nuova, e quindi inammissibile, formulata nel corso dell'istruttoria tecnica e dopo la scadenza dei termini di rito.
In relazione ai predetti punti, deve quindi precisarsi quanto segue.
1. La società attrice non è tenuta al versamento del ristoro ambientale per il 2011 in luogo della precedente affidataria del servizio, Progetto Ambiente Bacino Bari Cinque s.r.l. in liquidazione.
pagina 5 di 9 Infatti, all'atto della messa in liquidazione, la società si impegnava a Parte_3 svolgere e garantire una iniziale co-gestione, per un periodo di 30 (trenta) giorni, con il nuovo aggiudicatario del servizio di cui al Decreto Commissariale di aggiudicazione definitiva n. 53/CD del
26.05.2011 (la poi confluita nella Parte_4 Parte_1
ed a trasferire i rapporti di lavoro, di collaborazione ed economici già in essere per l'esercizio
[...] dell'impresa, in capo al nuovo gestore, ossia alla società Parte_1
Dalle suddette clausole e dai documenti in atti, tuttavia, non si evince che la società attrice abbia assunto l'impegno di corrispondere all'Ente alcuna somma relativa ad annualità precedenti l'inizio del rapporto contrattuale;
tenuto, peraltro, conto della diversa soggettività giuridica delle due s.r.l.
Aggiungasi che, nel verbale di scioglimento, si prevede che ai liquidatori della suddetta società sia attribuito il potere/dovere di «provvedere a tutti i pagamenti dovuti dalla società ai propri creditori», nonché di estinguere le passività relative ai finanziamenti soci «previo accantonamento delle somme dovute per le imposte ed ogni altro accantonamento ritenuto utile e necessario», non menzionando in alcun modo il conferimento del proprio debito ad altro soggetto. Infine, fra le premesse del Contratto di affidamento del pubblico servizio del 28.05.2012, è riportato che «la società
[...]
è subentrata al .Ge. Parte_1 Controparte_6 [...] in tutte le posizioni giuridiche soggettive attive e passive, così come risultanti dall'offerta CP_7 presentata in sede di partecipazione alla gara pubblica, nonché in tutti i rapporti negoziali in essere e Cont in quelli che si costituiranno», prevedendosi quindi una successione dei rapporti facenti capo al e non alla Progetto Ambiente Bacino Bari Cinque S.r.l. (società che, peraltro, dalla visura in atti risulterebbe ancora attiva e con liquidazione in corso, non essendo annotato alcun atto in grado di determinare il trasferimento delle passività a terzi).
2. Parte convenuta non ha documentato in alcun modo l'avvenuta impugnazione del decreto dinanzi al
TAR; in ogni caso, l'impugnazione non sospende di per sé l'efficacia del provvedimento fino al suo eventuale annullamento, né è stata documentata l'adozione di un provvedimento di sospensione, con conseguente correttezza del ricalcolo operato.
3. Stante l'inammissibilità della domanda nuova, rilevabile d'ufficio e non rimessa nella disponibilità delle parti, non può tenersi conto dell'eventuale riconoscimento del credito dell'ente operato da parte attrice nel corso del tentativo di conciliazione, per ristoro ambientale maturato dal 2021 al 30.04.2023
e non versato dalla società attrice.
Gli interessi di mora
La società attrice ha richiesto il pagamento di € 84.720,01 «per fatture relative ad interessi maturati
(anni 2012, 2013, 2014, 2015, 2016) sui conferimenti rifiuti operati dallo stesso nel periodo CP_1
2012 – 2016 e fatture per quota adeg. Istat determinato da decreto Ager 52 per il 2017».
Sul punto, alcune fatture per le quali la società attrice ha formulato domanda di corresponsione degli interessi moratori sono state oggetto di cessione pro soluto alla in virtù Controparte_8 di apposito contratto di cessione di credito del 26.07.2017, in cui erano inclusi i crediti sorti relativamente alle fatture dalla n. 682 del 30.06.2017 in avanti:
pagina 6 di 9 Dal contenuto del contratto in esame, risulta che con lo stesso era ceduto «ogni qualsiasi diritto di credito, ragione e pretesa, azione ed eccezione, anche processuale (sorti o che sorgeranno in relazione ai Crediti) ad essa Cedente spettanti, ivi compresi, anche ai sensi dell'art. 1263 cod. civ., i frutti maturati e da maturarsi, gli accessori, i privilegi, le garanzie e le cause di prelazione che assistono i
Crediti».
Ne deriva che il calcolo degli interessi moratori previsti dal D.Lgs. 231/2002 non può essere esteso ai crediti oggetto di cessione.
Ciò premesso, il consulente del Giudice ha correttamente calcolato gli interessi per ritardato pagamento in conformità alle pattuizioni contrattuali intervenute tra le parti: a tal riguardo, ai sensi dell'art. 7, co.3 del contratto di affidamento del pubblico servizio del 28.05.2012, “il pagamento del corrispettivo al Soggetto Gestore avverrà entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della fattura a ciascuno dei Comuni conferenti, pena l'addebito di interessi di mora nel rispetto delle disposizioni di volta in volta vigenti”, mentre l'art. 17 del medesimo contratto prevede che «Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si intendono richiamate e sottoscritte le disposizioni del Codice Civile, le leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili».
In virtù di quanto sopra riportato, i pagamenti effettuati dal alla Gestione Controparte_1 [...] oltre il sessantesimo giorno dalla presentazione della relativa fattura rientrano nel campo di Pt_5 applicazione della disciplina degli interessi moratori di cui al D.Lgs. n. 231/2002, in quanto derivanti da una transazione commerciale con una pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 2 del medesimo decreto.
Pertanto, tenuto conto delle fatture oggetto di pagamento tardivo con i relativi importi e dei tassi di mora in vigore per ciascun semestre delle relative annualità ex art. 5 del decreto, può condividersi il calcolo svolto dal consulente per un importo di € 53.230,00 a titolo di interessi di mora ex D.Lgs.
231/2002.
Adeg. Istat
In ordine alle somme richieste da parte attrice a titolo di “fatture per quota adeg Istat determinato da decreto Ager 52 per il 2017”, a suo dire ammontanti a complessivi € 6.051,92, deve evidenziarsi che, con Decreto n. 52 del 29.06.2017, erano rideterminate le tariffe per il conferimento CP_4 rifiuti operato presso il sito di discarica gestito dall'attrice, per il periodo di tempo che va dal Maggio 2012 sino a tutto il 2017, alla luce delle variazioni intervenute sull'indice generale dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali.
Sul punto, parte attrice non ha precisato le modalità di determinazione degli importi, né è risultato possibile eseguire un'autonoma quantificazione sulla base della documentazione in atti, in assenza di dati certi circa l'intera fatturazione intercorsa fra le parti ed il quantitativo di rifiuti conferiti dal
CP_1
pagina 7 di 9 Deve, quindi, ricordarsi che "Il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. ha per oggetto fatti storici sottesi a domande ed eccezioni ma non le conclusioni ermeneutiche da trarre;
la non contestazione, cioè, non può riguardare, come nel caso, prim'ancora che, comunque inammissibilmente, documenti (cfr. Cass., 21/06/2016, n. 12748), una conclusione ricostruttiva concernente, pertanto, la valutazione degli stessi (cfr. anche Cass., 21/12/2017, n. 30744)” (Cass. n. 6172/2020).
La domanda è quindi sul punto rigettata.
Gli interessi sull'importo in restituzione.
Ai sensi dell'art. 2033 c.c., gli interessi sulle somme versate in esubero a titolo di ripetizione di indebito spettano al saggio legale dalla domanda.
Infatti: “Gli interessi moratori disciplinati dal d.lgs. n. 231 del 2002 sono stati introdotti in attuazione della direttiva 2000/35/CE, al fine di svolgere una funzione deterrente e risarcitoria nei confronti dei debitori inadempienti al pagamento del corrispettivo nelle transazioni commerciali, definite dall'art. 2 d.lgs. c.i.t.. Anche se il "solvens" è un imprenditore commerciale, non possono, pertanto, essere conteggiati quando è proposta l'azione di ripetizione dell'indebito, per mezzo della quale è semplicemente chiesto in restituzione quanto sia stato pagato in assenza di una causa giustificativa”
(Cass. civ. n. 36595/2022).
Tenuto conto della data di costituzione in mora (pec del 16.06.2020) e della data di avvio del presente giudizio (06.04.2021), può condividersi il conteggio operato dal consulente in € 385,77.
In definitiva, a fronte di un ristoro ambientale riversato dalla società attrice pari a € 3.993.272,79 e di una somma dovuta a titolo di ristoro ambientale nei confronti dell'Ente convenuto pari a € 2.951.182,10, deve accertarsi un credito di € 1.042.090,69 spettante alla società
[...] per versamenti a titolo di ristoro ambientale eccedenti gli importi dovuti in Parte_1 virtù della rideterminazione retroattiva delle tariffe di ristoro ambientale avvenuta con Decreto
[...]
n. 99 del 29.10.2019, cui va aggiunto l'importo di € 53.230,00 a titolo di interessi di mora ex CP_4
D.Lgs. n. 231/2002 e di € 385,77 per interessi, calcolati al saggio legale e a decorrere dal 16.06.2020, spettanti all'attrice in relazione alle somme versate in esubero a titolo di ristoro ambientale, per un totale complessivo pari a € 1.095.706,46.
La domanda riconvenzionale è assorbita nell'esame della domanda principale.
Infondata la pretesa risarcitoria avanzata da parte attrice ai sensi dell'art. 96, co.1 e 3, c.p.c. alla luce del parziale accoglimento della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza, applicati i valori medi, ad eccezione della fase istruttoria, liquidata ai minimi, tenuto conto del decisum.
Spese di ctu compensate tra le parti alla luce della rideterminazione del credito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, sezione specializzata imprese, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del , e Parte_1 Controparte_1 da quest'ultimo in riconvenzionale, così provvede:
- accerta un credito della società attrice pari ad € 1.095.706,46, in ragione delle motivazioni descritte;
CP_
- per l'effetto condanna l convenuto al pagamento in favore della società attrice delle seguenti somme:
€ 1.042.090,69 a titolo di ristoro ambientale calcolato fino al 2020;
pagina 8 di 9 € 53.230,00 a titolo di interessi di mora ex D.Lgs. n. 231/2002;
€ 385,77 per interessi, calcolati al saggio legale, sulle somme versate in esubero a titolo di ristoro ambientale;
oltre interessi legali dalla sentenza;
- assorbita la domanda riconvenzionale;
- condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice, che liquida Controparte_1 in € 23.000,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge oltre al rimborso del c.u.;
- spese di ctu compensate tra le parti.
Bari, 11 dicembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Paola Cesaroni dott. Giuseppe Rana
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