Art. 5.
Le controversie di cui all'articolo precedente sono di competenza del pretore.
Il pretore, premesso un esperimento di conciliazione, giudica con l'assistenza di consulenti tecnici da lui nominati, anche fra persone non iscritte negli albi speciali di cui agli articoli 61 e 441 del Codice di procedura civile in numero di tre per i datori di lavoro e di tre per i lavoratori, su designazione, in numero doppio, delle associazioni sindacali interessate.
La nomina ha la durata di un anno e puo' essere rinnovata purche' l'interessato lo consenta.
Le controversie di cui all'articolo precedente sono di competenza del pretore.
Il pretore, premesso un esperimento di conciliazione, giudica con l'assistenza di consulenti tecnici da lui nominati, anche fra persone non iscritte negli albi speciali di cui agli articoli 61 e 441 del Codice di procedura civile in numero di tre per i datori di lavoro e di tre per i lavoratori, su designazione, in numero doppio, delle associazioni sindacali interessate.
La nomina ha la durata di un anno e puo' essere rinnovata purche' l'interessato lo consenta.