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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 13/11/2025, n. 1886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1886 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1916/2019
Tribunale Ordinario di Latina
II Sezione Civile
Addì 13.11.2025 innanzi al Giudice dr.ssa RA NT, chiamata la causa:
Parte_1
c/
Parte_2
sono comparsi:
per parte opponente l'avv. Ramona Biondi in sostituzione dell'avv. MENICHELLI BIANCA MARIA per l'avv. CIOTTOLI ALESSANDRO anche in sostituzione all'avv. Parte_2
RO De AV
per l'avv. Silvia Boccia CP_1
L'avv. Biondi si riporta alle note illustrative. Chiede supplemento di ctu alla luce delle osservazioni del ctp. L'avv. Ciottoli si oppone alla richiesta di integrazione, essendo la causa già sufficientemente istruita. In particolare dalla prova testimoniale espletata è risultato provato il corretto svolgimento delle opere. Chiede pertanto accogliersi le conclusioni come rassegante in atti. L'avv. Boccia si riporta alle note illustrative autorizzate, insistendo nelle conclusioni ivi rassegnate. Contesta le difese di parte opponente espletate nelle note illustrative nonché della assicurata nella parte contraria alla tesi difensiva della compagnia. Reitera l'eccezione di inammissibilità delle domande attoree nei confronti della Compagnia Unipolsai reiterate nelle conclusioni di cui alle note da ultimo depositate in atti, non essendovi legittimazione all'azione diretta. Dichiara di non accettare il contraddittorio sulle domande formulate dagli opponenti direttamente nei confronti della compagnia in assenza di legittimazione ad azionare richieste nei confronti della terza chiamata. Precisa altresì che le richieste oggetto di denuncia assicurativa sono circoscritte ad un evento determinato nel tempo (9.5.2018) nonché ai soli danni secondo le condizioni particolari di polizza (non lavori di ripristino e vizi dell'opera). Deduce, pertanto, che nel caso di specie, non risulta provata la sussistenza dei fatti riconducibili alle condizioni di polizza. Rappresenta, inoltre, che il lungo lasso di tempo tra l'evento e la perizia ha determinato una sovrastima dei danni, aggravatisi per il naturale decorrere del tempo. L'avv. Biondi precisa che l'opposizione contesta le fatture azionate relative a lavori non eseguiti, mentre la domanda riconvenzionale ha ad oggetto i
1 lavori non eseguiti a regola d'arte. Si associa alla richiesta di convocazione a chiarimenti del ctu.
IL GIUDICE
A seguito della discussione orale delle parti, decide la causa come da separata sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, allegata al presente verbale.
È verbale
Il Giudice
Dr.ssa RA NT
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile - in persona del Giudice Istruttore in funzione di giudice monocratico dott.ssa RA NT ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1916/2019, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., vertente
TRA
e , rapp.ti e difesi, in virtù di procura in calce Parte_1 Parte_3 all'atto di citazione, dall'avv. Bianca Maria Menichelli, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Latina, via Satrico n. 25;
OPPONENTI
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e Parte_2 difesa, in virtù di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dagli avv.ti
LE Ciottoli e RO De AV, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Latina, viale XVIII Dicembre n. 64;
OPPOSTO
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e Controparte_2 difesa, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Silvia Boccia, presso il cui studio elettivamente domicilia in Latina, Via
Isonzo n. 13;
RZ IA
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo n. r.g. 180/2019, la
[...]
chiedeva al Tribunale di Latina di ingiungere a Parte_2 Parte_1
3 e il pagamento, in solido tra loro, della somma complessiva Pt_1 Parte_3 di euro 9.344,68, oltre interessi e spese, quale credito rimasto insoluto per opere condominiali di manutenzione straordinaria.
Con d.i. n. 250/2019, depositato in data 12.02.2019, il Tribunale adito ingiungeva il pagamento della somma richiesta, oltre interessi come da domanda e spese processuali.
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_3
proponevano opposizione avverso il detto decreto ingiuntivo, eccependo
[...]
l'infondatezza del credito vantato da parte opposta per mancata ultimazione delle opere e per la sussistenza di vizi. Deducevano la responsabilità anche del direttore dei lavori, geom. di cui ne era stata autorizzata la chiamata in Parte_4 giudizio, il quale non avrebbe dovuto emettere i certificati di pagamento stante la non corretta esecuzione delle opere commissionate. In via riconvenzionale, chiedevano la condanna dell'opposta al risarcimento dei danni subiti sull'immobile di loro proprietà esclusiva, quantificati in € 11.838,14 oltre eventuali ulteriori danni da accertarsi in corso di causa.
Si costituiva in giudizio la , la quale Parte_2 preliminarmente chiedeva autorizzarsi la chiamata in giudizio della
[...]
in virtù del contratto di assicurazione per la r.c. stipulato con Controparte_2 la suddetta compagnia. Nel merito, deduceva la fondatezza del credito vantato in virtù dell'esatta esecuzione delle lavorazioni contestate dagli opponenti, comprovate dalla redazione da parte del direttore dei lavori degli stati di avanzamento lavori con emissione dei relativi certificati di pagamento.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio la
[...]
la quale eccepiva l'inosservanza da parte dell'opposta Controparte_2 dell'obbligo di avviso del sinistro, l'inoperatività della polizza assicurativa trattandosi di evento non rientrante nel rischio assicurato.
Prodotta documentazione, rinunciata da parte degli opponenti la chiamata in giudizio del direttore dei lavori, geom. disposta ctu, espletata Parte_4 prova testimoniale, all'udienza del 13.11.2025, all'esito della discussione orale della causa, era decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'opposizione è infondata nei termini di cui alla seguente motivazione.
4 Preliminarmente va respinta l'eccezione sollevata da parte chiamata di nullità dell'atto introduttivo. In particolare dall'atto di citazione è chiaramente evincibile l'oggetto del giudizio sia con riferimento alla causa petendi che al petitum, tanto più da aver consentito al convenuto di articolare adeguatamente le sue difese e di instaurare un compiuto contraddittorio.
Nel merito risulta incontestata la sussistenza di un contrato di appalto concluso tra la parte opposta e il ” Parte_5 per l'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria. Le parti pattuivano una serie di lavorazioni per il prezzo complessivo di € 114.916,00. Parte opposta ha agito nei confronti degli odierni opponenti, quali condomini morosi indicati dall'amministratore condominiale in ossequio a quanto contrattualmente pattuito tra le parti (cfr. art. 7 del contratto di appalto, doc. all. n. 6 di parte opposta).
Il rapporto contrattuale tra le parti risulta provato quale fatto costitutivo del credito azionato dall'opposta in sede monitoria. Pertanto, l'esistenza del presupposto di fatto e del titolo a fondamento della pretesa creditoria dell'opposto deve ritenersi sussistente.
Parte opponente ha tuttavia eccepito la non debenza delle somme azionate, stante l'incompletezza dei lavori e la sussistenza di vizi nell'esecuzione delle opere relative ai SAL nn. 2 e 3, in base ai quali sono state emesse le fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto (cfr. doc. all. n. 2 di parte opposta).
In punto di legittimazione ad agire degli odierni opponenti, la Suprema
Corte di Cassazione ha precisato come ogni singolo condomino, sia pure agendo nel suo esclusivo interesse, possa compiere atti giuridici aventi effetto dispositivo,
o anche risolutivo, rispetto a un contratto che è stato concluso dall'amministratore a nome dell'intero . Parte_5
Dunque, riguardo ai lavori commissionati dall'amministratore condominiale, con o senza la autorizzazione necessaria dell'assemblea, ogni singolo condomino ha il potere di agire a difesa non solo dei suoi diritti di proprietario esclusivo ma ha anche il diritto suo proprio di attivarsi per chiedere l'eliminazione dei vizi, o la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni, indipendentemente dal fatto che stia agendo anche o soltanto nel proprio interesse,
5 e non solo in quello dell'intero condominio (Cass. ord. n. 12803/2019; Cass. n.
8479/1999).
In ordine all'eccepito inadempimento, la giurisprudenza di legittimità in materia di riparto degli oneri probatori ex art. 2697 c.c. ha costantemente affermato che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Nell'ipotesi in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. è invertito l'ordine degli oneri probatori delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, come nel caso di specie, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (sin da Cass. Sez. U, Sentenza n.
13533 del 30/10/2001).
Come successivamente ribadito con riguardo a contratto con prestazioni corrispettive, nel caso in cui il convenuto resista alla domanda di condanna all'adempimento della prestazione da lui dovuta, eccependo che l'attore non ha adempiuto la propria obbligazione ("exceptio inademplenti contractus"), spetta a quest'ultimo provare il proprio adempimento (Cass., sez. I, 15 luglio 2011, n.
15659; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 826 del 20/01/2015).
Nel caso di specie, in ordine all'eccezione di incompletezza delle opere,
l'istruttoria espletata ha accertato che tutte le opere indicate sono state effettuate.
Ed infatti, sul punto, il CTU incaricato, ing. , ha potuto Persona_1 accertare che, “le opere eseguite dall'opposta in esecuzione al contratto di appalto di cui è causa, coincidono con le opere computate dal D.L. Geom. Parte_4
6 nel computo metrico del 20.09.2018 (vedasi Allegato 034) e nel sequenziale certificato di pagamento n°3 emesso nella stessa data, accettato e riconosciuto reciprocamente dalla committenza rappresentata dal C nonché Parte_6 dall'impresa appaltatrice mediante l'atto di accordo e Parte_2 contestuale risoluzione consensuale del rapporto di lavori contrattuale sottoscritto tra le parti in data 02.08.2019 (vedasi art. 3 dell'Atto di Accordo –
Allegato 036)”.
La completezza dei lavori di cui alle fatture contestate dagli opponenti risulta ulteriormente provata sulla base delle dichiarazioni rese dall'amministratrice condominiale, , escussa in qualità di teste Testimone_1 all'udienza del 02.02.2023. Ed infatti, la stessa affermava che “la Parte_2 ha finito le due facciate e il DL geom. ha presentato il SAL e la fattura Pt_4 in base al SAL fatto. Tutto quello fatturato è stato quello realmente fatto”.
Per quanto riguarda i lavori del terrazzo a livello di proprietà degli opponenti, i testi escusso confermavano che non erano stati terminati.
In particolare il teste riferiva “sul terrazzino della non è Tes_2 Pt_2 stato fatto alcun lavoro di pavimentazione…preciso che ho visto solo il massetto vecchio. Tanto posso dire perché vidi del materiale sgretolato con delle crepe ma non sono sicura. Non c'erano più tracce di mattonelle. Il balcone non era calpestabile. Lo intravedevo dalla finestra ma non ci uscivo sopra. Lo vedevo dalla serranda che a volta era aperta e a volte chiusa. prima dei lavori il terrazzino era piastrellato, ma si vedeva che era ristrutturare…. L'ho constatate personalmente”.
Nel medesimo senso si è espressa la teste “È stato fatto il Testimone_3 terrazzino della camera da letto matrimoniale. È stato completato anche con la posa delle mattonelle…Non ero presente il giorno dei lavori, ma tanto posso dire per aver visto successivamente il terrazzino. Preciso che il terrazzino grezzo con il solo massetto è quello che interessa il corridoio, cucina e prende anche l'altra camera da letto…
Il teste , amministratrice del condominio ha riferito, con Testimone_1 maggiore precisione e dovizia di particolari che “il mattonato non è stato fatto ai
Dell' su uno dei terrazzi dei condomini, … poiché il mattonato CP_3
7 scelto presentava problematiche di compatibilità con le dimensioni del terrazzo con rischi per la determinazione delle pendenze. entrambe le ditte volevano o una dichiarazione espressa dei condomini sull'uso di quello Parte_7 specifico mattonato, che non è stato mai rilasciato…il terrazzo a livello lato ingresso, è completo di tutti i lavori tranne la posa delle mattonelle. Le guaine e il resto so che sono stati effettuati... deve essere ancora terminato solo il terrazzo
a livello lato entrata. È stato anche proposto ai condomini di Parte_7 scegliere un posature di fiducia alle cui il condominio avrebbe contribuito ma non vi è stato accoglimento favorevole da parte dei sigg.ri ”. Parte_8
È emerso, pertanto, che la mancata posa del mattonato non sia dipesa dalla condotta imputabile alla , ma da problematiche relative alla scelta delle Pt_2 mattonelle.
Pertanto, trattandosi di quota di lavori condominiali eseguiti sulle parti comuni, gli opponenti saranno tenuti al pagamento di quanto dovuto in proporzione della loro quota.
Per quanto riguarda l'asserita presenza di vizi, parte opponente ha eccepito che le opere non sono state effettuate a regola d'arte, chiedendo, pertanto, dichiararsi non dovute le somme e chiedendo in via riconvenzionale il risarcimento dei danni arrecati all'immobile di proprietà esclusiva degli stessi opponenti, quantificati nella somma di € 11.838,14 o nella maggiore o minor somma da accertarsi in corso di causa.
Dall'istruttoria espletata sono risultati provati i fenomeni infiltrativi e la non corretta esecuzione delle opere e, pertanto, deve ritenersi dovuto il risarcimento del danno subito alla proprietà esclusiva, mentre, deve essere riconosciuto il credito azionato da parte opposta in via monitoria, in quanto avente ad oggetto la quota di lavori condominiali.
Il teste il quale ha rivestito il ruolo di direttore dei Testimone_4 lavori, escusso all'udienza del 24.05.2022, dichiarava: “io sono a conoscenza dei fatti inerenti il solo terrazzino di fronte alla cucina ove il bocchettone fu ristretto.
Non so il perché sia stato fatto così…io ho visto le infiltrazioni in occasione dell'allagamento del terrazzino. Era circa il 2018 forse 2017. … il 9 aprile, credo
2018, ci fu un nubifragio che sollevò il telo di copertura e l'acqua si infiltrò
8 nell'abitazione. Non so come fosse fissato il telo né di che tipologia fosse. Nel sopralluogo nell'appartamento ho constatato il gocciolamento ed ho aiutato il
a spostare dei mobili per non farli imbibire di acqua. Le infiltrazioni Parte_3 riguardarono tutte le stanze quasi. Non so se si sono verificati altri fenomeni infiltrativi”.
Dello stesso tenore le dichiarazioni della teste la quale, escussa Tes_2 all'udienza del 24.05.2022, dichiarava di conoscere i luoghi di causa, frequentando la famiglia “il terrazzino ha ancora il massetto vecchio Parte_3 che doveva essere rifatto e non lo è stato ancora. Preciso che l'ultima volta che ho visto casa è circa prima dell'estate dell'anno scorso, verso fine primavera
2021. … all'interno dell'appartamento c'è ancora umidità. Quando piove si vedono le gocce, quando non piove c'è solo la macchia di umidità fresca... Le infiltrazioni erano continue…Ricordo che le prime piogge ebbero un notevole impatto e determinò le infiltrazioni”.
E ancora, la teste escussa anch'essa alla udienza del Testimone_3
25.05.2022, dichiarava: “il bocchettone ristretto è sul terrazzino che dà sulla cucina. Io avevo visto sia il bocchettone precedente che quello nuovo e posso dire con certezza che è più piccolo, per cui quando piove l'acqua non defluisce…Le prime infiltrazioni sono apparse dopo le piogge un po' più abbondanti.
Gocciolava acqua dalle pareti e c'erano i catini a terra per raccoglierla.
Riguardavano la cameretta, nello studio e nel corridoio in maniera copiosa e gocciolante. Anche mobili, libri e scarpe sono stati interessati da fenomeni infiltrativi. Nelle altre stanze, ripostiglio, lavanderia, c'erano macchie di umido.
Si sentiva odore di muffa…preciso che riguardano il terrazzino che va dal corridoio alla cucina ed anche il lastrico solare…confermo i due eventi metereologici ed aggiungo anche un ulteriore evento piovoso nell'aprile 2021 circa”.
Da ultimo, anche la teste , amministratrice di nel Testimone_1 Parte_5 periodo dei fatti oggetto di causa, all'udienza del 02.02.2023, dichiarava:
“Ricordo che i lavori sono stati fatti nel 2018. ..io ho visto il primo allagamento di cui c'è un verbale del tecnico . Ricordo i muri bagnati, dei mobili non Tes_4 so dire. Era circa aprile 2018 dopo un forte temporale notturno. Era l'inizio dei
9 lavori. Preciso che non sono mai salita sul lastrico cui non è possibile accedere senza scala esterna… Ho visto solo le infiltrazioni nell'immobile degli opponenti…le uniche due infiltrazioni sono quelle di aprile 2018 dopo la pioggia
e quello del 2019 con i bocchettoni otturati risolto dopo la pulizia degli stessi…circa l'evento del 2018 preciso che la mi ha notiziato della Parte_1 presenza di allagamento. Io ho avvertito la ditta e il DL che mi hanno Parte_2 riferito che stavano facendo i lavori sul terrazzo”.
La presenza degli eventi infiltrativi nonché la loro eziologia sono state accertate dal ctu CTU nominato, ing. , il quale nell'elaborato Persona_1 peritale, alle cui conclusioni codesto Tribunale aderisce, in quanto adeguatamente ed esaustivamente motivate sul punto, ha provveduto all'esame dello stato dei luoghi nonché all'individuazione delle cause e delle opere necessarie per il ripristino.
Ed invero, “in relazione ai vizi dell'opera lamentati da parte opponente correlati all'evento infiltrativo manifestatesi in data 09.04.2018, il CTU ha verificato la sussistenza di tali vizi causati nel corso della fase lavorativa di rifacimento del lastrico solare di copertura del fabbricato eseguita dalla ditta appaltatrice in virtù del contratto di appalto tra il Parte_5
” e l'impresa “ Nello specifico trattasi di
[...] Parte_2 danni derivanti da infiltrazioni di acqua meteorica provenienti dal solaio di copertura dell'immobile, diffusi negli ambienti ingresso, disimpegno, locale lavanderia, zona pluriuso e riguardanti il danneggiamento della tinteggiatura nonché l'insorgenza di muffe e annerimenti, danni alla pavimentazione in parquet
e relativo battiscopa e danneggiamento della mostra relativa alla porta del locale pluriuso”.
In relazione ai vizi derivanti dall'esecuzione di lavorazioni mal eseguite dalla ditta appaltatrice legati a fenomeni infiltrativi dovuti Parte_2 ad eventi atmosferici, il CTU ha evidenziato che “le problematiche sopra riscontrate rappresentano un evidente esecuzione della fase lavorativa di ripristino dell'impermeabilizzazione e della sovrastante pavimentazione, nonché del rifacimento dei bocchettoni, non eseguita a regola d'arte dalla ditta
. Parte_2
10 Più precisamente, il CTU ha potuto accertare che “i bocchettoni installati sul lastrico solare di copertura del fabbricato dalla ditta Parte_2 sono sottodimensionati, pertanto insufficienti a convogliare le acque meteoriche nelle relative colonne di scarico;
il CTU osserva altresì che la limitata altezza del verticale (altezza minima rilevata pari a cm 3,00) che perimetra il lastrico solare ed il dimostrato sottodimensionamento dei bocchettoni di scarico delle acque pluviali, determinano nel corso di eventi meteorici intensi, lo sversamento delle acque pluviali all'esterno dell'alzatina di coronamento, generando dei fenomeni infiltrativi all'intradosso del solaio di copertura, dunque all'interno dell'immobile di proprietà dell'opponente. Il CTU osserva altresì che le lesioni della guaina liquida rilevate sul verticale del lastrico solare, nonché
l'impermeabilizzazione (non realizzata a regola d'arte) interposta tra la soglia e la pavimentazione del lastrico solare, rappresentano un'ulteriore criticità”.
Per quanto concerne la quantificazione dei danni subiti dagli opponenti, il ctu ha individuato le opere necessarie per il rispristino dello stato dei luoghi:
“raschiatura delle tinteggiature sulle pareti e all'intradosso del solaio di copertura, nelle zone compromesse;
sanificazione dei muri interni mediante utilizzo di soluzione detergente risanante ad alta penetrazione per la pulizia delle superfici degradate per azione di alghe e muffe prima della tinteggiatura;
rasatura delle zone precedentemente raschiate per dare le superfici perfettamente pronte alla pitturazione;
tinteggiatura previa preparazione del fondo delle zone compromesse;
rimozione e ripristino del battiscopa danneggiato;
rimozione e ripristino del pavimento costituito da listoncini in legno (parquet) essenza
rimozione e ripristino delle mostre danneggiate;
controllo, verifica e CP_4 ripristino dell'impianto elettrico dell'unità immobiliare, compresa l'apertura del quadro elettrico generale con controllo dei singoli cavi, verifica delle giunzioni, dei morsetti e delle guaine termostringenti”, quantificate in euro € 6.734,99 oltre iva.
Per quanto riguarda, invece, la quantificazione dei costi per l'eliminazione dei vizi accertati, lamentati da parte opponente, derivanti dall'esecuzione di lavorazioni mal eseguite dalla ditta appaltatrice il CTU ha Parte_2 preventivato le seguenti fasi lavorative: “realizzazione di una linea vita
11 temporanea per l'esecuzione in sicurezza delle fasi lavorative preventivate;
riempimento mediante malta cementizia fibrorinforzata della zona sottostante la copertina perimetrale nel lastrico di copertura, al fine di eliminare il vuoto tra la copertina e l'alzatina verticale, per permettere in continuità la posa in opera della membrana impermeabilizzante, compresa la levigatura finale;
posa in opera di una copertina in travertino dello spessore di cm. 3 sul coronamento del lastrico solare incollata sulla copertina esistente, al fine di aumentare l'altezza dell'alzata perimetrale che delimita la pavimentazione della copertura;
fornitura e posa in opera di membrana liquida pronta all'uso (tipo Aquaflex Roof Plus della CP_5
. Il supporto su cui applicare la membrana dovrà presentarsi pulito e
[...] solido, privo di qualsiasi materiale che possa compromettere l'adesione del prodotto. Dopo la pulizia il supporto dovrà essere trattato con idoneo promotore
d'adesione; fornitura e posa in opera completa di bocchettoni di scarico
(messicani) con bicchiere di invito, in TPE o in Polipropilene, con diametro mm
100, da realizzare a pavimento con innesto verticale in raccordo a perfetta tenuta ai pluviali di scarico, posti nei fori verticali dei precedenti bocchettoni”, quantificate in euro 9.369,90 oltre iva.
Orbene, deve rilevarsi come per dette ultime somme non vi sia legittimazione degli opponenti, trattandosi di quantificazione delle spese necessarie per l'eliminazione delle cause delle infiltrazioni da ultimo occorse, non essendo lavori che interessano l'immobile in loro proprietà esclusiva, ma parti condominiali. Difatti, seppur dall'istruttoria è emerso che il lastrico sia di proprietà esclusiva (cfr. deposizione teste , la legittimazione permane in Tes_1 capo al , incidendo la natura esclusiva sulla ripartizione interna delle Parte_5 spese condominiali.
Ne consegue che è risultato accertato il diritto degli opponenti al risarcimento del danno nella misura quantificata dal ctu di euro 6.734,99 oltre iva.
Detta voce di danno è, infatti, stata espressamente esclusa dall'atto di accordo e contestuale risoluzione consensuale del rapporto di lavoro contrattuale, sottoscritto tra il Condominio e la Ditta Appaltatrice.
Ed invero, dal tenore letterale dell'accordo contrattuale di risoluzione di cui sopra, emerge in maniera inequivoca la volontà delle parti di escludere dal
12 suddetto accordo “i danni lamentati dai condomini dell' e per le Pt_1 Parte_3 infiltrazioni di acqua piovana del 09.04.2018 e per i quali è già attivata la copertura per la R.C. da parte dell'I presa, rinunciando la ditta – e Parte_2 ritenendosi pertanto escluso – il vincolo di solidarietà verso l'intero condominio ossia verso tutti gli altri condomini non morosi”.
Pertanto, deve ritenersi fondata la domanda di risarcimento avanzata dagli opponenti, nella misura di euro 6. 734,99 oltre iva.
Non può trovare, invece, accoglimento l'ulteriore voce risarcitoria derivante dall'inabitabilità dell'immobile durante le lavorazioni.
Ed infatti da un lato le stesse non riguardano l'unità immobiliare nella sua interezza, dall'altro non vi è prova dell'effettiva necessità ed ammontare.
Infatti, per quanto concerne la prova e la quantificazione dei danni subiti, la giurisprudenza di legittimità ritiene che il danno debba essere allegato e provato da chi ne invoca il ristoro, ancorché la sua stessa natura ne renda plausibile vuoi l'accertamento attraverso presunzioni semplici o mediante ricorso al notorio ed alle nozioni di comune esperienza, vuoi la liquidazione equitativa a norma dell'art. 1226 c.c., la quale risulterà ammissibile, conformemente ai principi generali, alla condizione che siano allegati appunto e che siano addotti gli elementi costitutivi e le circostanze di fatto da cui dedurre, sia pure in via presuntiva, l'esistenza del danno in parola (Cass. civ., sent. n. 19647/2004; Cass. civ., sent. n. 12110/2004).
Con riguardo ai danni patrimoniali e non, l'attore ha l'onere di dimostrare di avere subito un pregiudizio effettivo e concreto, non sussistente in re ipsa per l'esistenza stessa del fatto foriero di responsabilità come prospettato.
Nel caso di specie, parte opponente non ha adeguatamente dimostrato i danni conseguenza subiti, commisurati all'esborso necessario per usufruire di una abitazione alternativa per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori. Non sono stati adeguatamente provati i danni conseguenza derivanti dall'inadempimento ex art. 1223 c.c. che costituiscono le uniche fonti di danni risarcibili e che sulla base della documentazione presente in atti non possono essere quantificati nemmeno in via equitativa. La valutazione del danno in via equitativa, infatti, non esclude che il giudice debba comunque attenersi a parametri oggettivi che orientino tale ponderazione secondo un adeguato processo logico-giuridico in modo da impedire
13 che detta valutazione diventi del tutto arbitraria e sottratta ad ogni controllo (Cass.
n. 28075/2021).
La società opposta ha formulato domanda di manleva nei confronti della propria compagnia assicuratrice, in forza dell'accordo contrattuale sottoscritto con la polizza n. 1/2597/61/158479808 (cfr. polizza prodotta in atti dalla compagnia assicuratrice chiamata in giudizio), la predetta domanda merita accoglimento nei seguenti termini.
In primo luogo, inconferente risulta l'eccezione della terza chiamata riguardo la mancata tempestiva denuncia del sinistro;
è provato, infatti, che l'opposta informava tempestivamente la compagnia assicuratrice, la quale provvedeva ad aprire il sinistro e a compiere gli accertamenti del caso (cfr. comunicazione del 10.04.2018, doc. all. n. 3 di parte opposta nonché relazione di perizia - doc. all. n.
2 - degli allegati prodotti in atti dalla terza chiamata).
Nel caso di specie, quindi, gli eventi manifestatisi in occasione del fenomeno del 09.04.2018 sono stati oggetto di denuncia.
Per quanto concerne l'operatività della polizza, l'assicurato ha fornito prova del fatto che il danno rientrasse tra i rischi assicurati, ossia quelli per i quali
è garantito il pagamento dell'indennizzo, dimostrando che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa.
Ed invero, esaminando le condizioni generali di polizza prodotte in atti dalla terza chiamata in giudizio (cfr. condizioni di assicurazione nei documenti
“allegati” prodotti in atti dalla compagnia assicuratrice), la sezione della polizza assicurativa applicabile all'ipotesi di specie è costituita dall'art. 3.1“Oggetto dell'assicurazione R.C.T.”, secondo cui “la società si obbliga a tenere indenne
l' di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile Parte_9 ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni corporali e danni materiali involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività descritta in polizza…”. Sono altresì pertinenti per il caso che ci occupa anche le clausole di cui all'art.
3.8 e all'art. 5 delle “Condizioni particolari” - “estensioni di garanzia”, che verranno di seguito illustrate.
14 La circostanza che l'evento verificatosi rientri fra i rischi non compresi costituisce invece un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provato dall'assicuratore. Tale circostanza infatti non rappresenta un fatto costitutivo della domanda, ma un fatto costitutivo dell'eccezione di non indennizzabilità, e come tale deve essere dimostrato da chi quell'eccezione intenda sollevare (Cass. n.
31251/2023).
Ebbene, nel caso di specie, la compagnia assicuratrice non ha fornito adeguata prova delle suddette cause di esclusione, limitandosi a richiamare genericamente talune clausole delle condizioni generali di polizza, peraltro inconferenti per il caso che ci occupa.
In particolare, tra le cause di esclusione della garanzia eccepite dalla compagnia assicuratrice, è opportuno soffermarsi su quella di cui al combinato disposto derivante dall'art.
3.8 e dall'art. 5 delle “estensioni di garanzia” di cui alle condizioni generali di polizza. L'art. 3.8, recita che “sono compresi i danni a cose trovantisi nei fabbricati – anche occupati – oggetto dei lavori di ristrutturazione e/o sopraelevazione. Sono esclusi i danni conseguenti ad umidità ed infiltrazioni d'acqua piovana e/o cagionati da eventi atmosferici in genere…”.
Mentre l'art. 5 delle “estensioni di garanzia” (incluso tra i rischi assicurati e richiamato nella scheda di polizza) prevede che “a deroga dell'art. 3.8 “Lavori di Ristrutturazione e sopraelevazione” della sezione R.C.T., la garanzia comprende i danni a cose trovantisi all'interno dei fabbricati oggetto dei lavori di ristrutturazione e/o sopraelevazione provocati da infiltrazione di acqua piovana o da altri eventi atmosferici. Per “cose trovantisi all'interno dei fabbricati” devono intendersi anche i muri, pavimenti, solai, parquettes e controsoffittature, purché non oggetto dei lavori. La garanzia vale a condizione che le aperture dei fabbricati oggetto dei suddetti lavori siano adeguatamente protette con teloni impermeabilizzati e che dette protezioni vengano distrutte, danneggiate o spostate dai fenomeni atmosferici”.
Ebbene, all'udienza di escussione testi del 24.05.2022 il direttore dei lavori, dichiarava: “io ho visto le infiltrazioni in occasione Testimone_4 dell'allagamento del terrazzino. Era circa il 2018 forse 2017. Consistette, il 9 aprile, credo 2018, ci fu un nubifragio che sollevò il telo di copertura e l'acqua si
15 infiltrò nell'abitazione”. Dello stesso tenore, le dichiarazioni rese all'udienza del
02.02.2023, dall'amministratrice condominiale, : “…So che quella Testimone_1 mattina mi hanno avvertito che c'era acqua nell'immobile e ho allertato il direttore dei lavori e la ditta e mi dissero che siccome il tempo era brutto avevano coperto in protezione il lavoro che era stato fatto. So che gli è stato intimato di risistemare il telone che si era spostato…”.
Quindi, nel corso dell'istruttoria del presente giudizio è emerso che l'evento verificatosi rientrava nel rischio assicurato di cui alle clausole delle condizioni generali di polizza, art.
3.8 e art. 5 delle “estensioni di garanzia”; mentre la compagnia assicuratrice non ha assolto al proprio onere probatorio di dimostrare il verificarsi di un fatto estraneo alle condizioni di cui alle clausole sopra richiamate, in particolare che il telone di copertura del terrazzo si fosse spostato per cause diverse dai provati fenomeni atmosferici eccezionali.
Deve pertanto ritenersi operante la copertura assicurativa in ordine ai danni accertati in conseguenza dell'evento dannoso, non essendo emerso dall'istruttoria un significativo aggravamento dello stato dei luoghi in ragione degli ulteriori eventi infiltrativi.
In ordine, invece, all'eccezione inerente ad una responsabilità degli opponenti nell'aggravamento delle conseguenze dannose subite, ex art. 1227, comma 2 c.c., occorre rammentare che spetta al debitore-danneggiante fornire la prova dei danni che il creditore-danneggiato avrebbe potuto evitare, di cui chiede il risarcimento, usando l'ordinaria diligenza (Cass. n. 15750/2015; Cass. sez. lavoro, n. 7606/1995); ebbene, detta prova non è stata fornita nel caso di specie.
Peraltro, “il dovere – imposto al creditore o al danneggiato dall'art. 1227
c.c., comma 2 – di evitare, usando la normale diligenza, i danni che possono essere arrecati alla propria sfera giuridica dall'altrui comportamento illecito, sussiste nei limiti in cui la sua osservanza non si riveli troppo onerosa e non incida in misura apprezzabile sulla propria libertà di azione;
pertanto, non può̀ esigersi che il creditore o il danneggiato, per non aggravare le conseguenze dannose che gli derivano dall'inadempimento o dal fatto illecito altrui, si assoggetti ad un'attività̀ più̀ onerosa di quel che comporti l'ordinaria diligenza, divenendo la
16 sua inerzia rilevante solo quando essa sia ascrivibile a dolo o colpa” (Cass. civ., sez. lav., 6 luglio 2002, n. 9850).
Ebbene, nel caso di specie, non può essere imputata alcuna inerzia dolosa o colposa agli odierni opponenti, alla luce del fatto che le problematiche emerse nel proprio immobile avrebbero richiesto interventi ripristinatori di carattere strutturale che andavano certamente oltre l'ordinaria diligenza.
Deve invece rimanere a carico dell'assicurato la somma di € 1.000,00 in virtù dell'operatività della clausola inerente alla franchigia per danni materiali, contrattualmente stipulata tra le parti.
Pertanto, parte opposta deve essere manlevata dal pagamento dei danni cagionati agli opponenti nei limiti della somma di euro 6.734,99, oltre iva, al netto della franchigia di euro 1.000,00.
Non può trovare accoglimento la condanna solidale dell'assicurazione in favore dei danneggiati, posto che nell'ordinamento non è ammessa azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicurazione del danneggiante, se non nei casi previsti dalla legge (come nelle ipotesi di cui al cod. ass.).
Nelle altre ipotesi di assicurazione della responsabilità civile il danneggiato è terzo estraneo rispetto al rapporto tra assicurato ed assicuratore, per cui l'obbligazione dell'assicuratore relativa al pagamento dell'indennizzo all'assicurato è distinta e autonoma rispetto all'obbligazione di risarcimento cui l'assicurato è tenuto nei confronti del danneggiato;
l'obbligo dell'assicuratore di pagare l'indennizzo sussiste soltanto nei confronti dell'assicurato, e non verso i danneggiati;
questi ultimi, quindi, possono agire unicamente in confronto del responsabile civile, ma non direttamente nei confronti dell'assicuratore.
Le spese di lite, in ragione della reciproca soccombenza tra le parti, sono integralmente compensate tra tutte le parti.
Sono compensate anche le spese di ctu, in applicazione del principio affermato dalla giurisprudenza per cui il giudice di merito, nell'ambito di una pronuncia di compensazione delle spese, può legittimamente disporre la ripartizione per quote uguali delle spese di c.t.u., comprendo il principio della soccombenza ex art. 91 e 92 c.p.c., tanto le spese interne quanto quelle esterne al rapporto di patrocinio, essendo la ctu un atto necessario del processo che l'ausiliare
17 compie nell'interesse generale della giustizia e, correlativamente, nell'interesse comune delle parti (Corte di Cassazione, sezione sesta civile, sentenza n.
17739/2016).
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunziandosi, sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa così provvede:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il d.i. n. 250/2019, depositato in data 12.02.2019 dal Tribunale di Latina che dichiara esecutivo;
b) in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata da parte opponente, condanna parte opposta al pagamento, in favore degli opponenti, in solido tra loro, della somma di euro 6.734,99, oltre iva, nonchè rivalutazione ed interessi;
c) in parziale accoglimento della domanda di manleva, condanna la a tenere indenne parte opposta delle Controparte_2 conseguenze patrimoniali derivanti dalla condanna al pagamento, in favore degli opponenti, delle somme di cui al precedente capo b) al netto della franchigia di euro 1.000,00;
d) compensa integralmente tra tutte le parti le spese di lite;
e) pone definitivamente le spese di ctu nella misura di 1/3 a carico degli opponenti, in solido tra loro, 1/3 a carico di parte opposta e 1/3 a carico di parte chiamata.
Così deciso in Latina il 13.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa RA NT
18
Tribunale Ordinario di Latina
II Sezione Civile
Addì 13.11.2025 innanzi al Giudice dr.ssa RA NT, chiamata la causa:
Parte_1
c/
Parte_2
sono comparsi:
per parte opponente l'avv. Ramona Biondi in sostituzione dell'avv. MENICHELLI BIANCA MARIA per l'avv. CIOTTOLI ALESSANDRO anche in sostituzione all'avv. Parte_2
RO De AV
per l'avv. Silvia Boccia CP_1
L'avv. Biondi si riporta alle note illustrative. Chiede supplemento di ctu alla luce delle osservazioni del ctp. L'avv. Ciottoli si oppone alla richiesta di integrazione, essendo la causa già sufficientemente istruita. In particolare dalla prova testimoniale espletata è risultato provato il corretto svolgimento delle opere. Chiede pertanto accogliersi le conclusioni come rassegante in atti. L'avv. Boccia si riporta alle note illustrative autorizzate, insistendo nelle conclusioni ivi rassegnate. Contesta le difese di parte opponente espletate nelle note illustrative nonché della assicurata nella parte contraria alla tesi difensiva della compagnia. Reitera l'eccezione di inammissibilità delle domande attoree nei confronti della Compagnia Unipolsai reiterate nelle conclusioni di cui alle note da ultimo depositate in atti, non essendovi legittimazione all'azione diretta. Dichiara di non accettare il contraddittorio sulle domande formulate dagli opponenti direttamente nei confronti della compagnia in assenza di legittimazione ad azionare richieste nei confronti della terza chiamata. Precisa altresì che le richieste oggetto di denuncia assicurativa sono circoscritte ad un evento determinato nel tempo (9.5.2018) nonché ai soli danni secondo le condizioni particolari di polizza (non lavori di ripristino e vizi dell'opera). Deduce, pertanto, che nel caso di specie, non risulta provata la sussistenza dei fatti riconducibili alle condizioni di polizza. Rappresenta, inoltre, che il lungo lasso di tempo tra l'evento e la perizia ha determinato una sovrastima dei danni, aggravatisi per il naturale decorrere del tempo. L'avv. Biondi precisa che l'opposizione contesta le fatture azionate relative a lavori non eseguiti, mentre la domanda riconvenzionale ha ad oggetto i
1 lavori non eseguiti a regola d'arte. Si associa alla richiesta di convocazione a chiarimenti del ctu.
IL GIUDICE
A seguito della discussione orale delle parti, decide la causa come da separata sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, allegata al presente verbale.
È verbale
Il Giudice
Dr.ssa RA NT
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile - in persona del Giudice Istruttore in funzione di giudice monocratico dott.ssa RA NT ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1916/2019, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., vertente
TRA
e , rapp.ti e difesi, in virtù di procura in calce Parte_1 Parte_3 all'atto di citazione, dall'avv. Bianca Maria Menichelli, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Latina, via Satrico n. 25;
OPPONENTI
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e Parte_2 difesa, in virtù di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dagli avv.ti
LE Ciottoli e RO De AV, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Latina, viale XVIII Dicembre n. 64;
OPPOSTO
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e Controparte_2 difesa, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Silvia Boccia, presso il cui studio elettivamente domicilia in Latina, Via
Isonzo n. 13;
RZ IA
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo n. r.g. 180/2019, la
[...]
chiedeva al Tribunale di Latina di ingiungere a Parte_2 Parte_1
3 e il pagamento, in solido tra loro, della somma complessiva Pt_1 Parte_3 di euro 9.344,68, oltre interessi e spese, quale credito rimasto insoluto per opere condominiali di manutenzione straordinaria.
Con d.i. n. 250/2019, depositato in data 12.02.2019, il Tribunale adito ingiungeva il pagamento della somma richiesta, oltre interessi come da domanda e spese processuali.
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_3
proponevano opposizione avverso il detto decreto ingiuntivo, eccependo
[...]
l'infondatezza del credito vantato da parte opposta per mancata ultimazione delle opere e per la sussistenza di vizi. Deducevano la responsabilità anche del direttore dei lavori, geom. di cui ne era stata autorizzata la chiamata in Parte_4 giudizio, il quale non avrebbe dovuto emettere i certificati di pagamento stante la non corretta esecuzione delle opere commissionate. In via riconvenzionale, chiedevano la condanna dell'opposta al risarcimento dei danni subiti sull'immobile di loro proprietà esclusiva, quantificati in € 11.838,14 oltre eventuali ulteriori danni da accertarsi in corso di causa.
Si costituiva in giudizio la , la quale Parte_2 preliminarmente chiedeva autorizzarsi la chiamata in giudizio della
[...]
in virtù del contratto di assicurazione per la r.c. stipulato con Controparte_2 la suddetta compagnia. Nel merito, deduceva la fondatezza del credito vantato in virtù dell'esatta esecuzione delle lavorazioni contestate dagli opponenti, comprovate dalla redazione da parte del direttore dei lavori degli stati di avanzamento lavori con emissione dei relativi certificati di pagamento.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio la
[...]
la quale eccepiva l'inosservanza da parte dell'opposta Controparte_2 dell'obbligo di avviso del sinistro, l'inoperatività della polizza assicurativa trattandosi di evento non rientrante nel rischio assicurato.
Prodotta documentazione, rinunciata da parte degli opponenti la chiamata in giudizio del direttore dei lavori, geom. disposta ctu, espletata Parte_4 prova testimoniale, all'udienza del 13.11.2025, all'esito della discussione orale della causa, era decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'opposizione è infondata nei termini di cui alla seguente motivazione.
4 Preliminarmente va respinta l'eccezione sollevata da parte chiamata di nullità dell'atto introduttivo. In particolare dall'atto di citazione è chiaramente evincibile l'oggetto del giudizio sia con riferimento alla causa petendi che al petitum, tanto più da aver consentito al convenuto di articolare adeguatamente le sue difese e di instaurare un compiuto contraddittorio.
Nel merito risulta incontestata la sussistenza di un contrato di appalto concluso tra la parte opposta e il ” Parte_5 per l'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria. Le parti pattuivano una serie di lavorazioni per il prezzo complessivo di € 114.916,00. Parte opposta ha agito nei confronti degli odierni opponenti, quali condomini morosi indicati dall'amministratore condominiale in ossequio a quanto contrattualmente pattuito tra le parti (cfr. art. 7 del contratto di appalto, doc. all. n. 6 di parte opposta).
Il rapporto contrattuale tra le parti risulta provato quale fatto costitutivo del credito azionato dall'opposta in sede monitoria. Pertanto, l'esistenza del presupposto di fatto e del titolo a fondamento della pretesa creditoria dell'opposto deve ritenersi sussistente.
Parte opponente ha tuttavia eccepito la non debenza delle somme azionate, stante l'incompletezza dei lavori e la sussistenza di vizi nell'esecuzione delle opere relative ai SAL nn. 2 e 3, in base ai quali sono state emesse le fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto (cfr. doc. all. n. 2 di parte opposta).
In punto di legittimazione ad agire degli odierni opponenti, la Suprema
Corte di Cassazione ha precisato come ogni singolo condomino, sia pure agendo nel suo esclusivo interesse, possa compiere atti giuridici aventi effetto dispositivo,
o anche risolutivo, rispetto a un contratto che è stato concluso dall'amministratore a nome dell'intero . Parte_5
Dunque, riguardo ai lavori commissionati dall'amministratore condominiale, con o senza la autorizzazione necessaria dell'assemblea, ogni singolo condomino ha il potere di agire a difesa non solo dei suoi diritti di proprietario esclusivo ma ha anche il diritto suo proprio di attivarsi per chiedere l'eliminazione dei vizi, o la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni, indipendentemente dal fatto che stia agendo anche o soltanto nel proprio interesse,
5 e non solo in quello dell'intero condominio (Cass. ord. n. 12803/2019; Cass. n.
8479/1999).
In ordine all'eccepito inadempimento, la giurisprudenza di legittimità in materia di riparto degli oneri probatori ex art. 2697 c.c. ha costantemente affermato che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Nell'ipotesi in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. è invertito l'ordine degli oneri probatori delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, come nel caso di specie, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (sin da Cass. Sez. U, Sentenza n.
13533 del 30/10/2001).
Come successivamente ribadito con riguardo a contratto con prestazioni corrispettive, nel caso in cui il convenuto resista alla domanda di condanna all'adempimento della prestazione da lui dovuta, eccependo che l'attore non ha adempiuto la propria obbligazione ("exceptio inademplenti contractus"), spetta a quest'ultimo provare il proprio adempimento (Cass., sez. I, 15 luglio 2011, n.
15659; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 826 del 20/01/2015).
Nel caso di specie, in ordine all'eccezione di incompletezza delle opere,
l'istruttoria espletata ha accertato che tutte le opere indicate sono state effettuate.
Ed infatti, sul punto, il CTU incaricato, ing. , ha potuto Persona_1 accertare che, “le opere eseguite dall'opposta in esecuzione al contratto di appalto di cui è causa, coincidono con le opere computate dal D.L. Geom. Parte_4
6 nel computo metrico del 20.09.2018 (vedasi Allegato 034) e nel sequenziale certificato di pagamento n°3 emesso nella stessa data, accettato e riconosciuto reciprocamente dalla committenza rappresentata dal C nonché Parte_6 dall'impresa appaltatrice mediante l'atto di accordo e Parte_2 contestuale risoluzione consensuale del rapporto di lavori contrattuale sottoscritto tra le parti in data 02.08.2019 (vedasi art. 3 dell'Atto di Accordo –
Allegato 036)”.
La completezza dei lavori di cui alle fatture contestate dagli opponenti risulta ulteriormente provata sulla base delle dichiarazioni rese dall'amministratrice condominiale, , escussa in qualità di teste Testimone_1 all'udienza del 02.02.2023. Ed infatti, la stessa affermava che “la Parte_2 ha finito le due facciate e il DL geom. ha presentato il SAL e la fattura Pt_4 in base al SAL fatto. Tutto quello fatturato è stato quello realmente fatto”.
Per quanto riguarda i lavori del terrazzo a livello di proprietà degli opponenti, i testi escusso confermavano che non erano stati terminati.
In particolare il teste riferiva “sul terrazzino della non è Tes_2 Pt_2 stato fatto alcun lavoro di pavimentazione…preciso che ho visto solo il massetto vecchio. Tanto posso dire perché vidi del materiale sgretolato con delle crepe ma non sono sicura. Non c'erano più tracce di mattonelle. Il balcone non era calpestabile. Lo intravedevo dalla finestra ma non ci uscivo sopra. Lo vedevo dalla serranda che a volta era aperta e a volte chiusa. prima dei lavori il terrazzino era piastrellato, ma si vedeva che era ristrutturare…. L'ho constatate personalmente”.
Nel medesimo senso si è espressa la teste “È stato fatto il Testimone_3 terrazzino della camera da letto matrimoniale. È stato completato anche con la posa delle mattonelle…Non ero presente il giorno dei lavori, ma tanto posso dire per aver visto successivamente il terrazzino. Preciso che il terrazzino grezzo con il solo massetto è quello che interessa il corridoio, cucina e prende anche l'altra camera da letto…
Il teste , amministratrice del condominio ha riferito, con Testimone_1 maggiore precisione e dovizia di particolari che “il mattonato non è stato fatto ai
Dell' su uno dei terrazzi dei condomini, … poiché il mattonato CP_3
7 scelto presentava problematiche di compatibilità con le dimensioni del terrazzo con rischi per la determinazione delle pendenze. entrambe le ditte volevano o una dichiarazione espressa dei condomini sull'uso di quello Parte_7 specifico mattonato, che non è stato mai rilasciato…il terrazzo a livello lato ingresso, è completo di tutti i lavori tranne la posa delle mattonelle. Le guaine e il resto so che sono stati effettuati... deve essere ancora terminato solo il terrazzo
a livello lato entrata. È stato anche proposto ai condomini di Parte_7 scegliere un posature di fiducia alle cui il condominio avrebbe contribuito ma non vi è stato accoglimento favorevole da parte dei sigg.ri ”. Parte_8
È emerso, pertanto, che la mancata posa del mattonato non sia dipesa dalla condotta imputabile alla , ma da problematiche relative alla scelta delle Pt_2 mattonelle.
Pertanto, trattandosi di quota di lavori condominiali eseguiti sulle parti comuni, gli opponenti saranno tenuti al pagamento di quanto dovuto in proporzione della loro quota.
Per quanto riguarda l'asserita presenza di vizi, parte opponente ha eccepito che le opere non sono state effettuate a regola d'arte, chiedendo, pertanto, dichiararsi non dovute le somme e chiedendo in via riconvenzionale il risarcimento dei danni arrecati all'immobile di proprietà esclusiva degli stessi opponenti, quantificati nella somma di € 11.838,14 o nella maggiore o minor somma da accertarsi in corso di causa.
Dall'istruttoria espletata sono risultati provati i fenomeni infiltrativi e la non corretta esecuzione delle opere e, pertanto, deve ritenersi dovuto il risarcimento del danno subito alla proprietà esclusiva, mentre, deve essere riconosciuto il credito azionato da parte opposta in via monitoria, in quanto avente ad oggetto la quota di lavori condominiali.
Il teste il quale ha rivestito il ruolo di direttore dei Testimone_4 lavori, escusso all'udienza del 24.05.2022, dichiarava: “io sono a conoscenza dei fatti inerenti il solo terrazzino di fronte alla cucina ove il bocchettone fu ristretto.
Non so il perché sia stato fatto così…io ho visto le infiltrazioni in occasione dell'allagamento del terrazzino. Era circa il 2018 forse 2017. … il 9 aprile, credo
2018, ci fu un nubifragio che sollevò il telo di copertura e l'acqua si infiltrò
8 nell'abitazione. Non so come fosse fissato il telo né di che tipologia fosse. Nel sopralluogo nell'appartamento ho constatato il gocciolamento ed ho aiutato il
a spostare dei mobili per non farli imbibire di acqua. Le infiltrazioni Parte_3 riguardarono tutte le stanze quasi. Non so se si sono verificati altri fenomeni infiltrativi”.
Dello stesso tenore le dichiarazioni della teste la quale, escussa Tes_2 all'udienza del 24.05.2022, dichiarava di conoscere i luoghi di causa, frequentando la famiglia “il terrazzino ha ancora il massetto vecchio Parte_3 che doveva essere rifatto e non lo è stato ancora. Preciso che l'ultima volta che ho visto casa è circa prima dell'estate dell'anno scorso, verso fine primavera
2021. … all'interno dell'appartamento c'è ancora umidità. Quando piove si vedono le gocce, quando non piove c'è solo la macchia di umidità fresca... Le infiltrazioni erano continue…Ricordo che le prime piogge ebbero un notevole impatto e determinò le infiltrazioni”.
E ancora, la teste escussa anch'essa alla udienza del Testimone_3
25.05.2022, dichiarava: “il bocchettone ristretto è sul terrazzino che dà sulla cucina. Io avevo visto sia il bocchettone precedente che quello nuovo e posso dire con certezza che è più piccolo, per cui quando piove l'acqua non defluisce…Le prime infiltrazioni sono apparse dopo le piogge un po' più abbondanti.
Gocciolava acqua dalle pareti e c'erano i catini a terra per raccoglierla.
Riguardavano la cameretta, nello studio e nel corridoio in maniera copiosa e gocciolante. Anche mobili, libri e scarpe sono stati interessati da fenomeni infiltrativi. Nelle altre stanze, ripostiglio, lavanderia, c'erano macchie di umido.
Si sentiva odore di muffa…preciso che riguardano il terrazzino che va dal corridoio alla cucina ed anche il lastrico solare…confermo i due eventi metereologici ed aggiungo anche un ulteriore evento piovoso nell'aprile 2021 circa”.
Da ultimo, anche la teste , amministratrice di nel Testimone_1 Parte_5 periodo dei fatti oggetto di causa, all'udienza del 02.02.2023, dichiarava:
“Ricordo che i lavori sono stati fatti nel 2018. ..io ho visto il primo allagamento di cui c'è un verbale del tecnico . Ricordo i muri bagnati, dei mobili non Tes_4 so dire. Era circa aprile 2018 dopo un forte temporale notturno. Era l'inizio dei
9 lavori. Preciso che non sono mai salita sul lastrico cui non è possibile accedere senza scala esterna… Ho visto solo le infiltrazioni nell'immobile degli opponenti…le uniche due infiltrazioni sono quelle di aprile 2018 dopo la pioggia
e quello del 2019 con i bocchettoni otturati risolto dopo la pulizia degli stessi…circa l'evento del 2018 preciso che la mi ha notiziato della Parte_1 presenza di allagamento. Io ho avvertito la ditta e il DL che mi hanno Parte_2 riferito che stavano facendo i lavori sul terrazzo”.
La presenza degli eventi infiltrativi nonché la loro eziologia sono state accertate dal ctu CTU nominato, ing. , il quale nell'elaborato Persona_1 peritale, alle cui conclusioni codesto Tribunale aderisce, in quanto adeguatamente ed esaustivamente motivate sul punto, ha provveduto all'esame dello stato dei luoghi nonché all'individuazione delle cause e delle opere necessarie per il ripristino.
Ed invero, “in relazione ai vizi dell'opera lamentati da parte opponente correlati all'evento infiltrativo manifestatesi in data 09.04.2018, il CTU ha verificato la sussistenza di tali vizi causati nel corso della fase lavorativa di rifacimento del lastrico solare di copertura del fabbricato eseguita dalla ditta appaltatrice in virtù del contratto di appalto tra il Parte_5
” e l'impresa “ Nello specifico trattasi di
[...] Parte_2 danni derivanti da infiltrazioni di acqua meteorica provenienti dal solaio di copertura dell'immobile, diffusi negli ambienti ingresso, disimpegno, locale lavanderia, zona pluriuso e riguardanti il danneggiamento della tinteggiatura nonché l'insorgenza di muffe e annerimenti, danni alla pavimentazione in parquet
e relativo battiscopa e danneggiamento della mostra relativa alla porta del locale pluriuso”.
In relazione ai vizi derivanti dall'esecuzione di lavorazioni mal eseguite dalla ditta appaltatrice legati a fenomeni infiltrativi dovuti Parte_2 ad eventi atmosferici, il CTU ha evidenziato che “le problematiche sopra riscontrate rappresentano un evidente esecuzione della fase lavorativa di ripristino dell'impermeabilizzazione e della sovrastante pavimentazione, nonché del rifacimento dei bocchettoni, non eseguita a regola d'arte dalla ditta
. Parte_2
10 Più precisamente, il CTU ha potuto accertare che “i bocchettoni installati sul lastrico solare di copertura del fabbricato dalla ditta Parte_2 sono sottodimensionati, pertanto insufficienti a convogliare le acque meteoriche nelle relative colonne di scarico;
il CTU osserva altresì che la limitata altezza del verticale (altezza minima rilevata pari a cm 3,00) che perimetra il lastrico solare ed il dimostrato sottodimensionamento dei bocchettoni di scarico delle acque pluviali, determinano nel corso di eventi meteorici intensi, lo sversamento delle acque pluviali all'esterno dell'alzatina di coronamento, generando dei fenomeni infiltrativi all'intradosso del solaio di copertura, dunque all'interno dell'immobile di proprietà dell'opponente. Il CTU osserva altresì che le lesioni della guaina liquida rilevate sul verticale del lastrico solare, nonché
l'impermeabilizzazione (non realizzata a regola d'arte) interposta tra la soglia e la pavimentazione del lastrico solare, rappresentano un'ulteriore criticità”.
Per quanto concerne la quantificazione dei danni subiti dagli opponenti, il ctu ha individuato le opere necessarie per il rispristino dello stato dei luoghi:
“raschiatura delle tinteggiature sulle pareti e all'intradosso del solaio di copertura, nelle zone compromesse;
sanificazione dei muri interni mediante utilizzo di soluzione detergente risanante ad alta penetrazione per la pulizia delle superfici degradate per azione di alghe e muffe prima della tinteggiatura;
rasatura delle zone precedentemente raschiate per dare le superfici perfettamente pronte alla pitturazione;
tinteggiatura previa preparazione del fondo delle zone compromesse;
rimozione e ripristino del battiscopa danneggiato;
rimozione e ripristino del pavimento costituito da listoncini in legno (parquet) essenza
rimozione e ripristino delle mostre danneggiate;
controllo, verifica e CP_4 ripristino dell'impianto elettrico dell'unità immobiliare, compresa l'apertura del quadro elettrico generale con controllo dei singoli cavi, verifica delle giunzioni, dei morsetti e delle guaine termostringenti”, quantificate in euro € 6.734,99 oltre iva.
Per quanto riguarda, invece, la quantificazione dei costi per l'eliminazione dei vizi accertati, lamentati da parte opponente, derivanti dall'esecuzione di lavorazioni mal eseguite dalla ditta appaltatrice il CTU ha Parte_2 preventivato le seguenti fasi lavorative: “realizzazione di una linea vita
11 temporanea per l'esecuzione in sicurezza delle fasi lavorative preventivate;
riempimento mediante malta cementizia fibrorinforzata della zona sottostante la copertina perimetrale nel lastrico di copertura, al fine di eliminare il vuoto tra la copertina e l'alzatina verticale, per permettere in continuità la posa in opera della membrana impermeabilizzante, compresa la levigatura finale;
posa in opera di una copertina in travertino dello spessore di cm. 3 sul coronamento del lastrico solare incollata sulla copertina esistente, al fine di aumentare l'altezza dell'alzata perimetrale che delimita la pavimentazione della copertura;
fornitura e posa in opera di membrana liquida pronta all'uso (tipo Aquaflex Roof Plus della CP_5
. Il supporto su cui applicare la membrana dovrà presentarsi pulito e
[...] solido, privo di qualsiasi materiale che possa compromettere l'adesione del prodotto. Dopo la pulizia il supporto dovrà essere trattato con idoneo promotore
d'adesione; fornitura e posa in opera completa di bocchettoni di scarico
(messicani) con bicchiere di invito, in TPE o in Polipropilene, con diametro mm
100, da realizzare a pavimento con innesto verticale in raccordo a perfetta tenuta ai pluviali di scarico, posti nei fori verticali dei precedenti bocchettoni”, quantificate in euro 9.369,90 oltre iva.
Orbene, deve rilevarsi come per dette ultime somme non vi sia legittimazione degli opponenti, trattandosi di quantificazione delle spese necessarie per l'eliminazione delle cause delle infiltrazioni da ultimo occorse, non essendo lavori che interessano l'immobile in loro proprietà esclusiva, ma parti condominiali. Difatti, seppur dall'istruttoria è emerso che il lastrico sia di proprietà esclusiva (cfr. deposizione teste , la legittimazione permane in Tes_1 capo al , incidendo la natura esclusiva sulla ripartizione interna delle Parte_5 spese condominiali.
Ne consegue che è risultato accertato il diritto degli opponenti al risarcimento del danno nella misura quantificata dal ctu di euro 6.734,99 oltre iva.
Detta voce di danno è, infatti, stata espressamente esclusa dall'atto di accordo e contestuale risoluzione consensuale del rapporto di lavoro contrattuale, sottoscritto tra il Condominio e la Ditta Appaltatrice.
Ed invero, dal tenore letterale dell'accordo contrattuale di risoluzione di cui sopra, emerge in maniera inequivoca la volontà delle parti di escludere dal
12 suddetto accordo “i danni lamentati dai condomini dell' e per le Pt_1 Parte_3 infiltrazioni di acqua piovana del 09.04.2018 e per i quali è già attivata la copertura per la R.C. da parte dell'I presa, rinunciando la ditta – e Parte_2 ritenendosi pertanto escluso – il vincolo di solidarietà verso l'intero condominio ossia verso tutti gli altri condomini non morosi”.
Pertanto, deve ritenersi fondata la domanda di risarcimento avanzata dagli opponenti, nella misura di euro 6. 734,99 oltre iva.
Non può trovare, invece, accoglimento l'ulteriore voce risarcitoria derivante dall'inabitabilità dell'immobile durante le lavorazioni.
Ed infatti da un lato le stesse non riguardano l'unità immobiliare nella sua interezza, dall'altro non vi è prova dell'effettiva necessità ed ammontare.
Infatti, per quanto concerne la prova e la quantificazione dei danni subiti, la giurisprudenza di legittimità ritiene che il danno debba essere allegato e provato da chi ne invoca il ristoro, ancorché la sua stessa natura ne renda plausibile vuoi l'accertamento attraverso presunzioni semplici o mediante ricorso al notorio ed alle nozioni di comune esperienza, vuoi la liquidazione equitativa a norma dell'art. 1226 c.c., la quale risulterà ammissibile, conformemente ai principi generali, alla condizione che siano allegati appunto e che siano addotti gli elementi costitutivi e le circostanze di fatto da cui dedurre, sia pure in via presuntiva, l'esistenza del danno in parola (Cass. civ., sent. n. 19647/2004; Cass. civ., sent. n. 12110/2004).
Con riguardo ai danni patrimoniali e non, l'attore ha l'onere di dimostrare di avere subito un pregiudizio effettivo e concreto, non sussistente in re ipsa per l'esistenza stessa del fatto foriero di responsabilità come prospettato.
Nel caso di specie, parte opponente non ha adeguatamente dimostrato i danni conseguenza subiti, commisurati all'esborso necessario per usufruire di una abitazione alternativa per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori. Non sono stati adeguatamente provati i danni conseguenza derivanti dall'inadempimento ex art. 1223 c.c. che costituiscono le uniche fonti di danni risarcibili e che sulla base della documentazione presente in atti non possono essere quantificati nemmeno in via equitativa. La valutazione del danno in via equitativa, infatti, non esclude che il giudice debba comunque attenersi a parametri oggettivi che orientino tale ponderazione secondo un adeguato processo logico-giuridico in modo da impedire
13 che detta valutazione diventi del tutto arbitraria e sottratta ad ogni controllo (Cass.
n. 28075/2021).
La società opposta ha formulato domanda di manleva nei confronti della propria compagnia assicuratrice, in forza dell'accordo contrattuale sottoscritto con la polizza n. 1/2597/61/158479808 (cfr. polizza prodotta in atti dalla compagnia assicuratrice chiamata in giudizio), la predetta domanda merita accoglimento nei seguenti termini.
In primo luogo, inconferente risulta l'eccezione della terza chiamata riguardo la mancata tempestiva denuncia del sinistro;
è provato, infatti, che l'opposta informava tempestivamente la compagnia assicuratrice, la quale provvedeva ad aprire il sinistro e a compiere gli accertamenti del caso (cfr. comunicazione del 10.04.2018, doc. all. n. 3 di parte opposta nonché relazione di perizia - doc. all. n.
2 - degli allegati prodotti in atti dalla terza chiamata).
Nel caso di specie, quindi, gli eventi manifestatisi in occasione del fenomeno del 09.04.2018 sono stati oggetto di denuncia.
Per quanto concerne l'operatività della polizza, l'assicurato ha fornito prova del fatto che il danno rientrasse tra i rischi assicurati, ossia quelli per i quali
è garantito il pagamento dell'indennizzo, dimostrando che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa.
Ed invero, esaminando le condizioni generali di polizza prodotte in atti dalla terza chiamata in giudizio (cfr. condizioni di assicurazione nei documenti
“allegati” prodotti in atti dalla compagnia assicuratrice), la sezione della polizza assicurativa applicabile all'ipotesi di specie è costituita dall'art. 3.1“Oggetto dell'assicurazione R.C.T.”, secondo cui “la società si obbliga a tenere indenne
l' di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile Parte_9 ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni corporali e danni materiali involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività descritta in polizza…”. Sono altresì pertinenti per il caso che ci occupa anche le clausole di cui all'art.
3.8 e all'art. 5 delle “Condizioni particolari” - “estensioni di garanzia”, che verranno di seguito illustrate.
14 La circostanza che l'evento verificatosi rientri fra i rischi non compresi costituisce invece un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provato dall'assicuratore. Tale circostanza infatti non rappresenta un fatto costitutivo della domanda, ma un fatto costitutivo dell'eccezione di non indennizzabilità, e come tale deve essere dimostrato da chi quell'eccezione intenda sollevare (Cass. n.
31251/2023).
Ebbene, nel caso di specie, la compagnia assicuratrice non ha fornito adeguata prova delle suddette cause di esclusione, limitandosi a richiamare genericamente talune clausole delle condizioni generali di polizza, peraltro inconferenti per il caso che ci occupa.
In particolare, tra le cause di esclusione della garanzia eccepite dalla compagnia assicuratrice, è opportuno soffermarsi su quella di cui al combinato disposto derivante dall'art.
3.8 e dall'art. 5 delle “estensioni di garanzia” di cui alle condizioni generali di polizza. L'art. 3.8, recita che “sono compresi i danni a cose trovantisi nei fabbricati – anche occupati – oggetto dei lavori di ristrutturazione e/o sopraelevazione. Sono esclusi i danni conseguenti ad umidità ed infiltrazioni d'acqua piovana e/o cagionati da eventi atmosferici in genere…”.
Mentre l'art. 5 delle “estensioni di garanzia” (incluso tra i rischi assicurati e richiamato nella scheda di polizza) prevede che “a deroga dell'art. 3.8 “Lavori di Ristrutturazione e sopraelevazione” della sezione R.C.T., la garanzia comprende i danni a cose trovantisi all'interno dei fabbricati oggetto dei lavori di ristrutturazione e/o sopraelevazione provocati da infiltrazione di acqua piovana o da altri eventi atmosferici. Per “cose trovantisi all'interno dei fabbricati” devono intendersi anche i muri, pavimenti, solai, parquettes e controsoffittature, purché non oggetto dei lavori. La garanzia vale a condizione che le aperture dei fabbricati oggetto dei suddetti lavori siano adeguatamente protette con teloni impermeabilizzati e che dette protezioni vengano distrutte, danneggiate o spostate dai fenomeni atmosferici”.
Ebbene, all'udienza di escussione testi del 24.05.2022 il direttore dei lavori, dichiarava: “io ho visto le infiltrazioni in occasione Testimone_4 dell'allagamento del terrazzino. Era circa il 2018 forse 2017. Consistette, il 9 aprile, credo 2018, ci fu un nubifragio che sollevò il telo di copertura e l'acqua si
15 infiltrò nell'abitazione”. Dello stesso tenore, le dichiarazioni rese all'udienza del
02.02.2023, dall'amministratrice condominiale, : “…So che quella Testimone_1 mattina mi hanno avvertito che c'era acqua nell'immobile e ho allertato il direttore dei lavori e la ditta e mi dissero che siccome il tempo era brutto avevano coperto in protezione il lavoro che era stato fatto. So che gli è stato intimato di risistemare il telone che si era spostato…”.
Quindi, nel corso dell'istruttoria del presente giudizio è emerso che l'evento verificatosi rientrava nel rischio assicurato di cui alle clausole delle condizioni generali di polizza, art.
3.8 e art. 5 delle “estensioni di garanzia”; mentre la compagnia assicuratrice non ha assolto al proprio onere probatorio di dimostrare il verificarsi di un fatto estraneo alle condizioni di cui alle clausole sopra richiamate, in particolare che il telone di copertura del terrazzo si fosse spostato per cause diverse dai provati fenomeni atmosferici eccezionali.
Deve pertanto ritenersi operante la copertura assicurativa in ordine ai danni accertati in conseguenza dell'evento dannoso, non essendo emerso dall'istruttoria un significativo aggravamento dello stato dei luoghi in ragione degli ulteriori eventi infiltrativi.
In ordine, invece, all'eccezione inerente ad una responsabilità degli opponenti nell'aggravamento delle conseguenze dannose subite, ex art. 1227, comma 2 c.c., occorre rammentare che spetta al debitore-danneggiante fornire la prova dei danni che il creditore-danneggiato avrebbe potuto evitare, di cui chiede il risarcimento, usando l'ordinaria diligenza (Cass. n. 15750/2015; Cass. sez. lavoro, n. 7606/1995); ebbene, detta prova non è stata fornita nel caso di specie.
Peraltro, “il dovere – imposto al creditore o al danneggiato dall'art. 1227
c.c., comma 2 – di evitare, usando la normale diligenza, i danni che possono essere arrecati alla propria sfera giuridica dall'altrui comportamento illecito, sussiste nei limiti in cui la sua osservanza non si riveli troppo onerosa e non incida in misura apprezzabile sulla propria libertà di azione;
pertanto, non può̀ esigersi che il creditore o il danneggiato, per non aggravare le conseguenze dannose che gli derivano dall'inadempimento o dal fatto illecito altrui, si assoggetti ad un'attività̀ più̀ onerosa di quel che comporti l'ordinaria diligenza, divenendo la
16 sua inerzia rilevante solo quando essa sia ascrivibile a dolo o colpa” (Cass. civ., sez. lav., 6 luglio 2002, n. 9850).
Ebbene, nel caso di specie, non può essere imputata alcuna inerzia dolosa o colposa agli odierni opponenti, alla luce del fatto che le problematiche emerse nel proprio immobile avrebbero richiesto interventi ripristinatori di carattere strutturale che andavano certamente oltre l'ordinaria diligenza.
Deve invece rimanere a carico dell'assicurato la somma di € 1.000,00 in virtù dell'operatività della clausola inerente alla franchigia per danni materiali, contrattualmente stipulata tra le parti.
Pertanto, parte opposta deve essere manlevata dal pagamento dei danni cagionati agli opponenti nei limiti della somma di euro 6.734,99, oltre iva, al netto della franchigia di euro 1.000,00.
Non può trovare accoglimento la condanna solidale dell'assicurazione in favore dei danneggiati, posto che nell'ordinamento non è ammessa azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicurazione del danneggiante, se non nei casi previsti dalla legge (come nelle ipotesi di cui al cod. ass.).
Nelle altre ipotesi di assicurazione della responsabilità civile il danneggiato è terzo estraneo rispetto al rapporto tra assicurato ed assicuratore, per cui l'obbligazione dell'assicuratore relativa al pagamento dell'indennizzo all'assicurato è distinta e autonoma rispetto all'obbligazione di risarcimento cui l'assicurato è tenuto nei confronti del danneggiato;
l'obbligo dell'assicuratore di pagare l'indennizzo sussiste soltanto nei confronti dell'assicurato, e non verso i danneggiati;
questi ultimi, quindi, possono agire unicamente in confronto del responsabile civile, ma non direttamente nei confronti dell'assicuratore.
Le spese di lite, in ragione della reciproca soccombenza tra le parti, sono integralmente compensate tra tutte le parti.
Sono compensate anche le spese di ctu, in applicazione del principio affermato dalla giurisprudenza per cui il giudice di merito, nell'ambito di una pronuncia di compensazione delle spese, può legittimamente disporre la ripartizione per quote uguali delle spese di c.t.u., comprendo il principio della soccombenza ex art. 91 e 92 c.p.c., tanto le spese interne quanto quelle esterne al rapporto di patrocinio, essendo la ctu un atto necessario del processo che l'ausiliare
17 compie nell'interesse generale della giustizia e, correlativamente, nell'interesse comune delle parti (Corte di Cassazione, sezione sesta civile, sentenza n.
17739/2016).
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunziandosi, sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa così provvede:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il d.i. n. 250/2019, depositato in data 12.02.2019 dal Tribunale di Latina che dichiara esecutivo;
b) in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata da parte opponente, condanna parte opposta al pagamento, in favore degli opponenti, in solido tra loro, della somma di euro 6.734,99, oltre iva, nonchè rivalutazione ed interessi;
c) in parziale accoglimento della domanda di manleva, condanna la a tenere indenne parte opposta delle Controparte_2 conseguenze patrimoniali derivanti dalla condanna al pagamento, in favore degli opponenti, delle somme di cui al precedente capo b) al netto della franchigia di euro 1.000,00;
d) compensa integralmente tra tutte le parti le spese di lite;
e) pone definitivamente le spese di ctu nella misura di 1/3 a carico degli opponenti, in solido tra loro, 1/3 a carico di parte opposta e 1/3 a carico di parte chiamata.
Così deciso in Latina il 13.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa RA NT
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