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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 16/05/2025, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4599/2024 tra
Parte_1
Pt_2 Parte_3
Parte_4
RICORRENTE
e
Controparte_1
[...]
RESISTENTE
All'udienza del 16.5.2025 fissata mediante trattazione scritta sono comparsi i procuratori delle parti mediante il deposito di note di udienza ove hanno dato atto di riportarsi al contenuto dei rispettivi atti e hanno precisato le conclusioni.
Il giudice, preso atto del deposito delle conclusioni, al termine della camera di consiglio, pronuncia sentenza, come da fogli allegati al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione. dott.ssa M Federica Bonazza
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PADOVA nella persona del giudice unico dott. Maria Federica Bonazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al ruolo al N. 4599/2024 R.G., promossa da
Parte_1
Parte_5
Parte_4
Con il patrocinio e la difesa dell'avv. ROCCA RICCARDO
RICORRENTE contro
Controparte_1
(C.F. ),
[...] P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. SALVAGNINI NICOLETTA e avv. MARTA PACCAGNELLA,
Resistente
Conclusioni delle parti: Le parti hanno concluso come da verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni della decisione
Con ordinanza ingiunzione n. 2024/222 e n. 2024/223 Camera di Commercio di ingiungeva ai sigg.ri e ed a CP_1 Parte_5 Parte_4 Parte_1 il pagamento della sanzione amministrativa di euro 3.000,00 oltre spese di procedimento e notifica, per la violazione dell'art. 104 comma 4 del D.Lgs.
6.09.2005 n. 206 Codice del Consumo.
I ricorrenti proponevano opposizione avverso le suindicate ordinanze ingiunzione contestando la legittimità delle ordinanze, chiedendo l'annullamento delle ordinanze ingiunzione notificatagli.
Si costituiva in giudizio la di chiedendo il rigetto del Controparte_1 CP_1 ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, con conseguente conferma dell'ordinanza opposta.
La causa passa alla decisione allo stato degli atti. pagina 2 di 4 Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Nel verbale di contestazione n. 179 emesso il 31.12.2019 si legge testualmente “la violazione dell'art. 104 comma 4 del D.Lgs. 06.09.2005 n. 206 in quanto immetteva sul mercato il prodotto: Monopattino “Scooter Urban GT” cod. a barre
8017967517443 - lotto 13073054 carente delle avvertenze/informazioni/marcature; la violazione è punita dall'art. 112 comma 5 del D.Lgs. 06.09.2005 n. 206 col pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 30.000 euro;
”.
In sede di ordinanza ingiunzione l'amministrazione procedente ha riportato la violazione dell'art. 104 comma 4 del D.lgs.
6.09.2005 n. 206 Codice del Consumo.
Dalla lettura dei suddetti atti risulta una diversità del dato fattuale posto alla base delle contestazioni rispetto alla normativa sanzionatoria richiamata: la violazione contestata non corrisponde alla fattispecie normativa applicata in sede di ingiunzione.
E' pacifico agli atti di causa che gli elementi indicati nella norma indicata dall'amministrazione resistente erano presenti sul prodotto e sull'imballaggio, tanto che gli stessi accertatori sono stati in grado di identificare esattamente l'identità e gli estremi del produttore.
La violazione contestata non corrisponde agli accertamenti compiuti con la conseguenza che parte resistente in qualità di attrice in senso sostanziale non ha assolto l'onere probatorio su di essa gravante in ordine alla sussistenza dell'illecito ascritto.
Il ricorso deve quindi essere accolto con conseguente annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo sulla base del valore di causa e dell'attività effettivamente prestata.
P. Q. M.
Il giudice, pronunciando in maniera definitiva sulla presente controversia, disattesa ogni diversa istanza:
In accoglimento del ricorso, annulla le ordinanze ingiunzione impugnate;
pagina 3 di 4 condanna parte resistente alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese di lite che liquida in € 1.702,00 oltre al rimborso per spese generali del 15%, CPA ed IVA.
Così deciso in Padova, il16/05/2025 dott. Maria Federica Bonazza
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