Art. 3.
Al completamento delle operazioni di assunzione delle unita' di vigilatrici penitenziarie di cui all'articolo 1, la assunzione di personale straordinario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276 , e' limitata alle sole sostituzioni temporanee di vigilatrici penitenziarie di ruolo assenti od indisponibili, previa specifica autorizzazione della Direzione generale degli istituti di prevenzione e di pena.
Al completamento delle operazioni di assunzione delle unita' di vigilatrici penitenziarie di cui all'articolo 1, la assunzione di personale straordinario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276 , e' limitata alle sole sostituzioni temporanee di vigilatrici penitenziarie di ruolo assenti od indisponibili, previa specifica autorizzazione della Direzione generale degli istituti di prevenzione e di pena.