Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/04/2025, n. 1825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1825 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona, a seguito dell'udienza del 24 aprile 2025 sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10239/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1
Via Finocchiari n. 146, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. C.F._1
Vittorio Anselmi per procura in atti
- Ricorrente -
CONTRO
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv.
Valentina Schilirò, giusta procura generale alle liti in Notar in Notar Per_1 di Fiumicino ( Roma) del 22/03/2024 (Repertorio n.37875 Raccolta
[...]
n.7313).
- Resistente -
Oggetto: Opposizione ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31/10/2024 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dalla data della visita di revisione (12/06/2023) dei requisiti sanitari per la fruizione della pensione e dell'indennità di accompagnamento e lo stato di handicap grave (art. 3 comma 3 L. 104/92 o in subordine dell'assegno di invalidità. Ritualmente instauratosi il contraddittorio resisteva in giudizio l' che CP_1 contestava la pretesa.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale.
L'udienza del 24 aprile 2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte recanti le conclusioni delle parti, come in atti e, in esito alla stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, è adottata la presente sentenza.
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Deduce parte ricorrente che già riconosciuta “ invalida civile al 100%, portatrice di handicap Grave ed avente diritto all'indennità di accompagnameto giusta D.O. Trib.
CT RG n. 7006/20, in data 12.06.2023 era sottoposta a revisione dal CML
1
118/71 e art. 9 DL 509/88) percentuale 35%””.
Deduce altresì la ricorrente che avverso tale valutazione ha proposto istanza di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art.445-bis C.P.C. (procedimento RG.
n. 12474/23).
Sulla scorta di ciò l'accertamento in questa sede richiesto appare doversi circoscrivere all'ambito dell'invalidità civile su cui ha inciso la valutazione in sede amministrativa.
Il ricorso non può trovare accoglimento per quanto di ragione.
Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che le patologie da cui è affetta la ricorrente “Esiti di frattura sottocapitata del femore destro osteosintetizzata, esiti di frattura calcaneare destra, pregresso ictus ischemico in soggetto con deflessione del tono dell'umore” la rendono “Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73%: 59%”. (Cfr Relazione di
CTU – in atti). In sede di ATP il CTU aveva ritenuto di riconoscere analogamente
“una riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 50% (cinquanta%) come accertato dalla CIC di Catania in data 28/8/23.”.
La relazione di C.T.U., immune da vizi, tenuto conto della esaustività delle argomentazioni svolte, non specificamente contestate, va condivisa e richiamata, in particolare con riferimento alla diagnosi e alla percentuale di invalidità riconosciuta.
Invero, a fronte delle doglianze mosse in sede di ricorso introduttivo della presente fase di giudizio, il CTU, sulla scorta della obiettività rilevata, ha dato conto della incidenza delle patologie e delle ragioni di ciò, prendendo in esame le singole patologie invalidanti ed applicando le percentuali delle nuove tabelle in conformità al D.M. del 05/02/92, effettuando il calcolo riduzionistico (cfr Relazione di CTU).
Le spese di lite – con riferimento ad entrambe le fasi del giudizio - vanno dichiarate irripetibili ex art. 152 disp.att. c.p.c., sussistendo in atti la relativa dichiarazione.
Le spese delle consulenze tecniche del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come quelle di questa fase di opposizione, liquidate con separati decreti vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
PQM
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 10239/2024 R.G.;
Disattesa ogni altra domanda ed eccezione, rigetta il ricorso, dichiarando che la ricorrente è invalida nella misura del 59% a far data dalla visita di revisione (giugno 2023); dichiara irripetibili le spese di lite con riferimento ad entrambe le fasi del giudizio;
pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche, CP_1 espletate nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e nel presente giudizio, liquidate con separati decreti.
Così deciso in Catania, in data 24 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Luisa Maria Cutrona
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