Sentenza 15 dicembre 2025
Ordinanza collegiale 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. II, sentenza 15/12/2025, n. 1087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 1087 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01087/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00729/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 729 del 2025, proposto dalla sig.ra -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avv. Danilo Ciccarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
il Comune di Lenola, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Pasqualino Mastrobattista, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
per la declaratoria
dell’illegittimità del diniego emesso dal Comune di Lenola il -OMISSIS- sull’istanza di accesso agli atti presentata dalla ricorrente il -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria del Comune di Lenola;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 il dott. AS LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con l’atto introduttivo del presente giudizio, la ricorrente è insorta avverso l’atto del -OMISSIS-, con cui il Comune di Lenola le ha negato l’ostensione dei documenti che la riguardavano afferenti alla domanda di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (di seguito anche “alloggi ERP”);
- nel gravame, la ricorrente ha, fra l’altro sostenuto: i) di aver presentato il -OMISSIS- al Comune di Lenola la domanda di assegnazione di un alloggio ERP; ii) che con nota del -OMISSIS-, il Comune di Lenola le ha comunicato l’attribuzione del punteggio provvisorio della misura di n. 40 punti; iii) che il successivo 1° aprile è stata pubblicata presso l’Albo Pretorio del Comune di Lenola la graduatoria vigente relativamente alla predetta domanda; iii) di essere stata sottoposta al procedimento per la nomina di un amministratore di sostegno, su impulso congiunto dei Servizi Sociali comunali e della competente Procura della Repubblica; iv) di occupare un alloggio concessole in locazione da un’associazione comunale, con contratto in scadenza al -OMISSIS-; v) di aver quindi chiesto al Comune di Lenola l’accesso alla documentazione relativa alla domanda a suo tempo presentata per l’assegnazione degli alloggi ERP; vi) che il Comune ha respinto la sua istanza ritenendola “ motivata da una finalità meramente esplorativa peraltro rivolta ad atti endoprocedimentali motivati da generiche ed astratte motivazioni ”; vii) di essere insorta avverso tale diniego;
- il Comune di Lenola si è costituito in resistenza al ricorso e con memoria ne ha sostenuto: i) l’inammissibilità, in quanto il ricorso non sarebbe stato notificato ad alcuno degli interessati; ii) l’infondatezza;
- in vista dell’udienza, la ricorrente ha ribadito e articolato le proprie tesi, concludendo per l’accoglimento del ricorso.
- all’udienza camerale del 9 dicembre 2025, uditi gli avvocati come da verbale, la causa è passata in decisione;
Considerato che, in via preliminare, va disattesa l’eccezione, sollevata dal Comune, di inammissibilità del ricorso, per mancanza di notifica ad almeno uno dei controinteressati;
Considerato, in particolare, che:
- il Collegio aderisce al consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui, in coerenza con quanto previsto dall’art. 3, comma 1, d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, non può essere dichiarato inammissibile il ricorso avverso il diniego di accesso agli atti dell’Amministrazione per omessa notifica ai controinteressati, quando quest’ultima non ha ritenuto di consentire la partecipazione in sede procedimentale di altri soggetti che potrebbero subire un pregiudizio dall'accoglimento dell’istanza di accesso ( ex multis , Cons. St., V, n. 125/2025; T.A.R. Sicilia, Catania, III, n. 1012/2024);
- dalle ragioni del diniego di accesso riportate nell’atto avversato si evince che l’Amministrazione comunale non ha ritenuto di individuare eventuali controinteressati in sede procedimentale;
- fermo restando che il Giudice adito è comunque chiamato, anche d’ufficio, a valutare l'esistenza di posizione di controinteresse, imponendo, in tal caso, l’integrazione del contraddittorio, (cfr. Cons. St., IV, n. 6719/2019), deve escludersi ad avviso del Collegio la sussistenza di profili tali da ritenere doverosa tale integrazione;
- valutando, infatti, il tenore della documentazione oggetto del diniego per cui è causa (la documentazione relativa alla posizione della ricorrente nella procedura di assegnazione degli alloggi ERP comunali) non sono configurabili posizioni di controinteresse; del resto, quand’anche fosse stata richiesta la documentazione relativa ai soggetti che la precedono nella graduatoria provvisoria, sarebbe dirimente il profilo per cui fino all’approvazione definitiva della graduatoria non sono individuabili posizioni di controinteresse; né si può mancare di evidenziare che, in ogni caso, ove questo Collegio accogliesse il presente ricorso, le eventuali ragioni di riservatezza dei controinteressati, se ritenute prevalenti, potrebbero in ogni caso essere tutelate imponendo il parziale oscuramento delle loro generalità nei soli atti ove queste potrebbero essere contenute;
Venendo al merito, considerato, introduttivamente, che:
- il Collegio, sulla base dell’esame complessivo dell’istanza ostensiva della ricorrente, è dell’avviso che essa sia stata preordinata a far valere unicamente l’accesso difensivo;
- ciò è tanto vero che – come già accennato – anche in giudizio le censure dedotte hanno preso a riferimento, in via unica ed esclusiva, tale forma di accesso, senza evocare in alcun modo la diversa disciplina dell’accesso civico generalizzato;
- conseguentemente, al Giudice Amministrativo, nel giudizio sull’accesso, a fronte di un’istanza ostensiva imperniata - come nella specie - sulla disciplina ordinaria di cui alla l. n. 241/1990, è precluso di accertare la sussistenza del diritto del richiedente secondo i più ampi parametri di legittimazione attiva stabiliti dalla disciplina dell'accesso civico generalizzato, stante l'impossibilità di convertire, in sede di ricorso giurisdizionale, il titolo dell'accesso eventualmente rappresentato all’Amministrazione sotto l’uno o l’altro profilo (cfr. ex multis cfr. T.A.R. Lazio, Roma, II, n.1368/2022 in base alla sent. Ad. Plen. n. 10/2020);
- a tale stregua, il Collegio procederà allo scrutinio della pretesa ostensiva fatta valere, unicamente in relazione all’accesso documentale previsto dagli artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990.
Ritenuto, sotto tale versante, che il ricorso vada accolto in quanto è fondato, ove si consideri che:
- nell’istanza ostensiva la ricorrente ha fatto valere la sua posizione di partecipante alla procedura di assegnazione degli alloggi ERP comunali, per chiedere l’ostensione di tutta la documentazione relativa alla valutazione della sua posizione;
- la posizione fatta valere dalla ricorrente nella predetta istanza ostensiva risulta qualificata e differenziata, nonché legata ad un interesse personale diretto e attuale alla conoscenza della documentazione richiesta (cfr. art. 22 comma 1 lett. b) della l. n. 241/1990) e non connotata da alcuna esigenza di riservatezza tale da conculcare il diritto di accesso (i dati richiesti, infatti, afferiscono alla sua posizione personale);
- sotto tale profilo, nessun rilievo assume la deduzione comunale, secondo cui sarebbe ormai inutilmente trascorso il termine per l’adozione dei rimedi amministrativi interni avverso la graduatoria provvisoria degli assegnatari degli alloggi ERP: difatti, non essendo contestato che la graduatoria sia ancora provvisoria, gli atti richiesti risultano ancora necessari alla ricorrente sia per esercitare i normali poteri di partecipazione e intervento procedimentale sia per valutare di tutelare la propria sfera giuridica in sede giurisdizionale:
- come si desume dall’istanza, quindi, l’interesse sotteso all’istanza non è di matrice esplorativa – come erroneamente asserito dal Comune – ma va qualificato come difensivo, siccome funzionale a “ curare ” ovvero “difendere i propri interessi giuridici ”, ex art. 24 comma 7 della l. n. 241/1990;
- dal tenore di tale disposizione, rilevante nella specie, traspare che, ai fini del bilanciamento tra diritto di accesso difensivo e tutela della riservatezza, secondo la previsione dell’art. 24, comma 7, l. n. 241/1990, trova applicazione il criterio generale della “ necessità ” ai fini della “ cura ” e della “ difesa ” di un proprio interesse giuridico, ritenuto dal legislatore tendenzialmente prevalente sulla tutela della riservatezza, a condizione del riscontro della sussistenza dei surrichiamati presupposti generali dell’accesso difensivo (cfr. Ad. Plen. n. 19/2020);
- tale parametro, che afferisce al legame fra gli atti oggetto di accesso e la possibilità di una tutela giurisdizionale, va accertato sulla base di un giudizio prognostico ex ante , sulla base del tenore dell’istanza ostensiva e degli elementi ivi addotti, valutando se i primi rappresentino effettivamente “mezzo utile” per la difesa dell’interesse giuridicamente rilevante, senza giudizi sull’effettiva utilità rispetto alla tutela del bene della vita o valutazioni sul modo in cui l’istante intenda utilizzare la documentazione richiesta (cfr. ex multis , Cons. Stato, VI, 7 marzo 2022; id., V, 3 agosto 2021, n. 5712; T.A.R. Lombardia, Milano, III, 20 marzo 2020, n. 533);
- con specifico riferimento alla materia delle procedure comparative, sono stati affermati in giurisprudenza i seguenti princìpi, condivisi dal Collegio e applicabili, stante l’ aedem ratio , alla procedura in discussione: “ Le domande e i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati di un concorso pubblico costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa in radice l'esigenza di riservatezza a tutela dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza della valutazione. Tali atti, quindi, una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti che, peraltro, non assumono neppure la veste di controinteressati in senso tecnico nel giudizio proposto ex art. 25, l. n. 241/1990, volto all'accesso agli atti della procedura concorsuale da parte di altro soggetto partecipante alla medesima . Sicché l'omessa integrale intimazione in giudizio dei concorrenti cui si riferiscono gli atti fatti oggetto della richiesta ostensiva non arreca loro alcun significativo pregiudizio non potendo gli stessi, in ragione di quanto detto, opporsi all'ostensione dei documenti richiesti » (cfr. ex multis , T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, n. 626/2025; e in senso analogo T.A.R. Puglia Bari, I, n. 1318/2024 e T.A.R. Lazio, Roma, I, n. 6718/2021);
- la considerazione della portata nonché della consistenza qualificata e differenziata della posizione fatta valere dalla ricorrente nell’istanza ostensiva, alla luce dell’interpretazione di quest’ultima, consente di ritenerla tutt’altro che generica, atteso che essa concerne essa tutti i documenti in atti riguardanti l’istanza di assegnazione dell’alloggio ERP comunale presentata nonché la sua posizione nell’ambito della procedura di assegnazione;
- l'onere di specificazione dei documenti per i quali si esercita il diritto di accesso non implica la formale indicazione di tutti gli estremi identificativi (organo emanante, numero di protocollo, data di adozione dell'atto), ma può ritenersi assolto formulando l’istanza – come è avvenuto nella fattispecie all’esame - in modo tale da mettere l'Amministrazione in condizione di comprenderne la portata ed il contenuto (cfr. ex multis , Cons. St., VI, n. 4074/2017; T.A.R. Sicilia, Catania, III, n. 1012/2024; T.A.R. Puglia, Bari, I, n. 789/2020);
- il diniego di accesso agli atti può, quindi, essere legittimamente opposto in fattispecie – evidentemente diverse da quella oggi in rilievo – caratterizzate dall’assoluta genericità dell’istanza sia sotto il profilo dei documenti richiesti sia sotto quello del labile interesse all'ostensione, atteggiandosi l'indeterminatezza della domanda ad un sostanziale controllo generalizzato sull'attività amministrativa ( ex multis , T.A.R. Campania, Napoli, V, n. 2957/ 2023);
Ritenuto, alla luce di tutto quanto precede, che:
- il ricorso debba essere accolto e che, per l’effetto, debba quindi disporsi: i) l’annullamento del provvedimento del Comune di Lenola del -OMISSIS-, recante il diniego dell’accesso alla documentazione richiesta dalla ricorrente; ii) l’accertamento, alla luce della normativa di cui alla l. n. 241/1990, della sussistenza del diritto di quest’ultima di accedere alla documentazione richiesta; iii) l’ordine al Comune di Lenola di consentire alla ricorrente l’accesso integrale: 1) a tutta la documentazione (anche amministrativa), completa dei relativi allegati, comunque collegata all’esame della sua domanda di assegnazione dell’alloggio comunale ERP presentata e ai relativi provvedimenti, ove adottati; 2) a copia integrale di quest’ultima e ai relativi allegati; 3) a copia integrale della graduatoria provvisoria aggiornata;
- l’accesso debba avvenire mediante estrazione di copia, con oneri di segreteria a carico del richiedente, in via cartacea o telematica, nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;
Ritenuto, infine, che le spese legali debbano seguire la soccombenza e vadano liquidate nel dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Staccata di Latina (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto:
- annulla il provvedimento del Comune di Lenola del -OMISSIS-, recante il diniego dell’accesso alla documentazione richiesta dalla ricorrente;
- accerta la sussistenza del diritto di quest’ultima di accedere alla documentazione richiesta;
- ordina al Comune di Lenola di consentire alla ricorrente l’accesso integrale a tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti individuati al prima alinea del penultimo “Ritenuto” della motivazione nel termine di giorni trenta decorrente dalla comunicazione o, se a questa anteriore, dalla notificazione della presente decisione.
Condanna il Comune di Lenola al pagamento delle spese legali in favore della ricorrente, che si liquidano in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre ad accessori come per legge, nonché al rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e la vicenda oggetto del presente contenzioso.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LA AN, Presidente FF
AS LI, Referendario, Estensore
Rosaria Natalia Fausta Imbesi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AS LI | LA AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.