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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/11/2025, n. 6906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6906 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE composta dai magistrati dott. CH AT presidente dott.ssa IO IP consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo,
c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4140/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 20.11.2025 e vertente
TRA
, c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv.to Roberto Cacioni, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
c.f. CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Massimo Aureli, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATA
NONCHÉ
c.f. Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv.to Antonio Donvito, giusta procura generale alle liti per atto del notaio del 7.9.2012, repertorio n. 30874 Persona_1
APPELLATA
c.f. Controparte_3 P.IVA_3
pagina 1 di 15 rappresentata e difesa dall'avv.to Paolo Gelli, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATA
MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Velletri (di seguito Parte_1 CP_4
Contr
e (di seguito , esponendo che: Controparte_2 CP_2
Contr
- aveva acquistato da una stufa a pellet marca al prezzo di € 3.500,00, Pt_2 versando un acconto di € 500,00 e stipulando, per il pagamento del residuo, un contratto di finanziamento finalizzato con per l'importo complessivo di € 3.249,00; CP_2
- aveva chiesto espressamente che la stufa fosse installata nel corridoio e che, possibilmente, fosse agganciata ai termosifoni;
Contr
- il sig. , titolare della società dopo aver visionato i luoghi, Testimone_1 confermava la possibilità di installare la stufa nel corridoio, circostanza che la Pt_1 ribadiva essere essenziale per la sua decisione all'acquisto;
- il sig. , con due operai, il 12.11.2016 procedeva all'installazione, collegando Tes_1 la stufa alla canna fumaria della cucina (o quantomeno a quella che erroneamente era stata ritenuta dai tecnici una canna fumaria);
- dopo l'accensione, avvenuta in data 14.11.2016 ad opera di un tecnico che si presentava quale figlio del , sin da subito la stufa si mostrava difettosa e Tes_1 non idonea all'uso, poiché non scaldava e si bloccava frequentemente;
- a seguito dell'immediata segnalazione di malfunzionamento alla CET, il Tes_1 riferiva che dovevano essere cambiati i tubi e pulita la canna fumaria e i tecnici Pt_2 accertavano che la causa era da ricondurre alla canna fumaria, ritenuta inidonea;
- nel dicembre 2016 il cambiava i tubi, ma la stufa continuava a presentare Tes_1 gli stessi difetti e ad emettere fumi, tanto che in data 10.1.2017 i vicini di casa, preoccupati per le emissioni di fumi, sollecitavano l'intervento dei Vigili del Fuoco e della Polizia Municipale;
- questi riscontravano una situazione di grave pericolo, dal momento che lo scarico dei fumi era stato incanalato in un manufatto in laterizio contenente tubazioni del gas, con conseguente denuncia e diffida di spegnere la stufa e ripristinare la sicurezza;
pagina 2 di 15 - a fronte di tali contestazioni, il si recava presso l'abitazione e proponeva di Tes_1 spostare la stufa nel salone, intervento che veniva eseguito il 19.1.2017, ma che non risolveva i problemi di funzionamento;
- infatti, in un successivo intervento del 24.1.2017, i tecnici confermavano che la Pt_2 tubazione di canalizzazione era troppo lunga, non consentendo un corretto riscaldamento;
- la aveva quindi promosso un accertamento tecnico preventivo, dal quale Pt_1 emergeva che le criticità non dipendevano dal prodotto in sé, ma dall'inefficienza dell'intero sistema di riscaldamento, dovuta ad una errata valutazione preliminare di Contr fattibilità e ad una installazione negligente da parte della
- parallelamente, nonostante le diffide, continuava a incassare le rate del CP_2 finanziamento per un totale di € 1.811,00 e, in modo ancor più grave, effettuava la segnalazione a “sofferenza” presso la centrale rischi.
Sulla base di quanto sopra, l'attrice chiedeva la risoluzione del contratto di compravendita e Contr d'opera per colpevole inadempimento di con condanna della stessa al risarcimento dei danni, nonché la risoluzione del contratto di finanziamento collegato, stipulato con la CP_2 restituzione delle somme indebitamente percepite e il risarcimento dei danni patrimoniali e morali derivanti dall'illegittima segnalazione in centrale rischi.
*** Contr Si costituiva chiedendo preliminarmente il rinvio dell'udienza al fine di consentire la chiamata in causa di e, nel merito, il rigetto delle domande attoree. Controparte_3
La convenuta evidenziava che la compravendita della stufa era stata perfezionata senza previsione di un preventivo sopralluogo tecnico e che il venditore aveva adempiuto correttamente ai propri obblighi, consegnando il bene integro e nei termini pattuiti.
Quanto all'installazione, sosteneva che il cattivo funzionamento iniziale era da ricondurre esclusivamente alla inefficienza della canna fumaria preesistente, alla quale la stufa era stata raccordata su indicazione della stessa acquirente, e non a una esecuzione negligente da parte della società.
Negava, inoltre, ogni responsabilità anche per lo spostamento successivo della stufa nel salone, trattandosi di una collocazione richiesta dalla stessa attrice.
***
Si costituiva anche chiedendo di rigettare tutte le domande attoree e, in via CP_2 riconvenzionale, di accertare il proprio credito nella misura di € 1.424,00, pari alle rate di pagina 3 di 15 rimborso del prestito scadute e non pagate, maggiorate di interessi convenzionali di mora, come contrattualmente pattuiti, nei limiti del tasso soglia.
***
Si costituiva, infine, la terza chiamata la quale preliminarmente Controparte_3 eccepiva l'inoperatività della garanzia, deducendo l'insussistenza di un contratto temporalmente valido nel periodo dei fatti contestati, e, comunque, l'assenza dei requisiti oggettivi previsti dal contratto.
Nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda attorea, associandosi alle difese già Contr svolte da
***
Con sentenza n. 1158/2022, R.G. n. 7094/2018, pubblicata in data 8.6.2022, il Tribunale Contr rigettava le domande attoree nei confronti delle convenute e e condannava la CP_2
alla corresponsione, in favore di delle rate del finanziamento scadute e non Pt_1 CP_2 pagate, oltre interessi, così motivando:
«… Risulta pacifico che in data 4 novembre 2016 si recava presso lo showroom della Parte_1 CP_4 in quanto interessata all'acquisto di una termostufa a pellet;
che decideva di acquistare la stufa a pellet marca modello “Snellina”, oltre a tutta una serie di Pt_2 materiali necessari per l'installazione, meglio specificati nel preventivo n.942 del 4/11/2016 (doc. 4 fascicolo di parte); che il prezzo veniva pagato quasi interamente tramite un finanziamento sottoscritto con la in Controparte_2 data 5/11/2016, che veniva regolarmente approvato e fatturato (v. doc. 4-5-6-7 fascicolo di parte); che in data 14/11/2016 la stufa veniva montata dal personale della nel corridoio dell'abitazione, e CP_4 raccordata alla canna fumaria presente in cucina.
La stessa attrice confermava, in sede di interrogatorio formale, che esisteva una canna fumaria “[...] sapevo dalla vecchia proprietaria dell'esistenza della stessa” (cfr. interrogatorio formale del 7/2/20). Pt_1
Ebbene, relativamente al suddetto montaggio della stufa LE la sentita all'udienza del 07/02/2020 Pt_1 confermava che “io non sapevo in che condizioni fosse la canna fumaria, ho chiesto per quel motivo un sopralluogo;
sapevo dalla vecchia proprietaria dell'esistenza della stessa” e che “quando loro hanno finito il lavoro non ero a casa;
solo successivamente mi è stato detto di chiamare il tecnico per l'accensione; dicendo al titolare che non avevo il numero del tecnico mi era stato detto che avrebbero provveduto loro e che il tecnico sarebbe intervenuto dopo due settimane”. Cont Il titolare della specificava che “La ha fornito in dotazione il libretto di istruzioni da cui risulta che Pt_2 oltre i 4-5 metri vi è perdita di calore. Confermo che la richiese inizialmente ed espressamente di Pt_1 installare la stufa nel corridoio. Non ho verificato l'idoneità della canna fumaria in quanto era una canna in acciaio già in precedenza raccordata ad un'altra stufa”.
Confermava anch'egli che l'accensione non era stata effettuata al momento del montaggio della stufa e “io ricordo che il tecnico è andato successivamente alla prima accensione. Ritengo che l'abbia accesa la Pt_2 pagina 4 di 15 ; potrebbe essere, forse con qualche operaio mio, ma non posso essere sicuro;
io non ne sapevo nulla. Pt_1
Non so se vi fosse un cattivo funzionamento”.
La richiesta iniziale di installare la stufa nel corridoio risulta essere stata effettuata dalla , come dalla Pt_1 stessa confermato nell'atto di citazione “la nel mostrare l'abitazione chiedeva espressamente che la Pt_1 stufa fosse installata nel corridoio e possibilmente agganciata ai termosifoni”. Non risulta, invece, che detta circostanza fosse essenziale per la decisione all'acquisto.
Per converso, risulta che la canna fumaria indicata dalla non fosse idonea;
dell'esistenza della canna Pt_1 fumaria la , come sopra specificato, riferisce di aver avuto conoscenza dalla vecchia proprietaria. Pt_1
Sul punto anche il testimone escusso precisava che “l'operaio pulì la stessa dalla fuliggine sin Testimone_2 dove arrivava con la mano”, confermando indirettamente, quindi, che detta canna fumaria era già stata utilizzata in precedenza.
Non trova, invece, riscontro quanto sostenuto dall'attrice circa la richiesta di rimborso delle somme corrisposte con restituzione della stufa.
Determinanti, ai fini della decisione, considerate le contrapposte posizioni delle parti, risultano le testimonianze rese da e da;
il primo precisava che “I tecnici avevano consigliato di spostarla. Testimone_3 Testimone_4
Ne sono a conoscenza in quanto la signora mi chiamò per un intervento tecnico poichè non arrivava aria calda. Cont Sono un tecnico Quel giorno chiamai (titolare della e suggerimmo alla signora di installare Pt_2 Tes_1 due estrattori supplementari per aumentare la canalizzazione dell'aria calda. Quel giorno feci anche un rapporto sull'intervento, firmato dalla e che lo “spostamento era stato suggerito dai tecnici in particolare da Pt_1 Per_2
che era un tecnico Il precisava che la canalizzazione era troppo lunga. Chiamammo il
[...] Pt_2 Tes_1
io e la signora riferendo che la stufa dove era posizionata non rendeva, ovvero non scaldava Tes_1 Pt_1 tutte le stanze”. Cont L'altro teste escusso, , ex dipendente riferiva che la stufa pellet veniva montata dove Testimone_4 voleva la signora e che veniva consegnata tutta la documentazione tecnica del prodotto (stufa pellet); Pt_1 confermava, inoltre, che veniva sconsigliato alla di posizionare la stufa pellet nel salone in quanto ciò Pt_1
l'avrebbe resa inefficiente.
Confermava la richiesta della , interrogato come di seguito “8. “Vero che la sig.ra , Pt_1 Parte_1 nonostante gli avvertimenti ricevuti sia dal sig. che dal tecnico della pretese lo Testimone_1 Pt_2 spostamento della stufa nel salone al posto del camino che venne eseguito il 19 gennaio 2017 dai tecnici della
; CP_4 si, confermo quanto già detto, ce l'ha fatta spostare lo stesso”.
Ebbene, i testi escussi, della cui attendibilità non è dato dubitare attesa la precisione delle risposte e non essendo mai caduti in contraddizione, hanno confermato che la richiesta di posizionare la stufa nel corridoio veniva avanzata dalla (che confermava di conoscere dell'esistenza di una canna fumaria per averlo Pt_1 saputo dalla precedente proprietaria), così come risulta che la stessa chiedeva lo spostamento nel Pt_1 salone a seguito dell'intervento dei Vigili del Fuoco.
Veniva confermata, inoltre, la consegna di tutta la documentazione necessaria per la consultazione dei dettagli tecnici della stufa pellet acquistata.
Lo stesso tecnico specificava e confermava che il sconsigliava il posizionamento della stufa Pt_2 Tes_1
LE e che la canalizzazione era troppo lunga. pagina 5 di 15 Peraltro, analizzata la CTU già espletata in riferimento alle caratteristiche della stufa LE , il consulente d'ufficio ha confermato che la problematica in cui incorreva la non fosse da ascrivere ad un Pt_1 malfunzionamento della macchina, ma derivava dall'inadeguatezza dell'impianto di scarico dei fumi. Tant'è vero che proprio a causa di ciò vi fu l'intervento dei Vigili del Fuoco che inibivano l'ulteriore accensione della stufa provvedendo allo spegnimento immediato.
Dall'esame del verbale di intervento effettuato in data 29/11/2016, inoltre, risulta che il collaudo veniva effettuato da parte del tecnico , il quale verificava in quell'occasione la inidoneità della canna fumaria. Pt_2 Persona_2 Cont Parte attrice non ha dimostrato (ex art. 2697 c.c.) che il danno subito dalla stessa sia ascrivibile alla con conseguente rigetto della domanda atteso che il bene compravenduto non risulta essere difettoso.
Nella sostanza, infatti, non risultano essere esistenti vizi della stufa pellet compravenduta, mentre di contro l'unica problematica accertata è relativa allo scarico fumario;
l'intervento necessario per adeguare l'impianto Cont esistente non è ascrivibile alla trattandosi di intervento che esula dalla compravendita e dal mero Con montaggio della stufa pellet. Risultano, pertanto, rispettati i dettami normativi sopra richiamati;
la ha rispettato i propri obblighi contrattuali, consegnando all'acquirente un prodotto conforme ed installandolo, come richiesto, alla canna fumaria esistente;
.
Il rigetto della domanda attorea è da considerarsi assorbente rispetto alle ulteriori e diverse domande.
Deve, peraltro, esaminarsi la domanda proposta da in via riconvenzionale che deve essere Controparte_2 accolta atteso che l'attrice deve corrispondere ad le rate di prestito scadute e non pagate. Controparte_2
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ex D.M. 37/18, con compensazione delle stesse nei confronti delle chiamate in causa attesa la mancata pronuncia di questo giudice, assorbita dal rigetto della domanda di parte attrice».
***
Ha proposto appello , articolando due motivi di gravame e chiedendo Parte_1 accogliersi le seguenti conclusioni:
«Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in riforma della impugnata sentenza n. 1158/2022 del Tribunale di Velletri pubblicata il 08.06.2022, e notificata a mezzo pec il 09.06.2022, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della predetta sentenza, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e pertanto:
1. ACCERTARE E DICHIARARE LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO del 05.11.2016 stipulato tra la sig.ra e la convenuta per il grave e colpevole inadempimento di quest'ultima; e per l'effetto Parte_1 CP_4
2. CONDANNARE la convenuta al risarcimento dei danni subiti dall'attrice determinati in € 5.508,30 CP_4 quale danno emergente relativo ai costi necessari per il ripristino dello status quo ante;
€ 1.418,30 quali spese sostenute per il giudizio di ATP;
€3.000,00 quale danno non patrimoniale per i disaggi sofferti dall'attrice; ovvero nelle diverse minori ovvero maggiori somme che risulteranno all'esito del giudizio ovvero in via equitativa;
3. ACCERTARE E DICHIARARE, in conseguenza dell'accertato inadempimento della e in CP_4 applicazione dell'art. 125 quinquies T.U.B. e dell'art, 11 delle Condizioni Generali di Contratto, la risoluzione del contratto collegato di finanziamento stipulato dall'attrice con la convenuta e per l'effetto Controparte_2
4. CONDANNARE la convenuta alla restituzione delle rate di finanziamento corrisposte Controparte_2 dall'attrice per i mesi da gennaio 2017 ad ottobre 2017 per l'importo complessivo di € 1.811,00, oltre interessi pagina 6 di 15 maturati sulla stessa dalla data di messa in mora 10.10.2017, dichiarando che null'altro è dovuto dall'attrice a nessun titolo e per nessuna ragione;
5. ORDINARE alla convenuta di provvedere alla cancellazione delle segnalazioni operate a Controparte_2 carico dell'attrice presso le centrali rischi bancari e finanziari poiché ingiustificate ed illegittime;
e per l'effetto
6. CONDANNARE la convenuta risarcimento dei danni subiti dall'attrice per illegittima Controparte_5 segnalazione in sofferenza in centrale rischi da determinarsi in via equitativa nella somma di € 1.000,00 a titolo di danno non patrimoniale-morale ovvero nella diversa minore o maggiore che sarà ritenuta dal giudice;
7. DICHIARARE TARDIVA e/o comunque inammissibile la domanda riconvenzionale formulata da CP_2
, e/o in ogni caso rigettarla perché infondata in fatto e diritto;
[...]
8. CONDANNARE le società convenute al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio da determinarsi, con valutazione negativa della condotta tenuta dalla nella fase stragiudiziale e nel CP_4 giudizio di istruzione preventiva, nella misura massima consentita dalla legge».
*** Contr Si è costituita, in data 20.10.2022, chiedendo, previo rigetto della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, di dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare l'appello; in via subordinata, accertare e dichiarare che la chiamata in causa
[...]
Contr è tenuta a manlevare Controparte_3
***
Si è costituita, il 30.11.2022, chiedendo di rigettare l'appello; in Controparte_3 subordine, ha riproposto le conclusioni già rese in primo grado.
***
Si è costituita, infine, in data 1.12.2022, chiedendo, previo rigetto della richiesta ex art. CP_2
283 c.p.c., di dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. e, nel merito, di rigettarlo.
***
Con ordinanza emessa all'udienza del 12.1.2023, la Corte, in parziale accoglimento dell'istanza ex art. 283 c.p.c., ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata limitatamente alla condanna dell'appellante alla corresponsione, in favore di delle rate CP_2 scadute e impagate relative al finanziamento ottenuto e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
***
Dopo un rinvio d'ufficio, con decreto del 20.10.2025 è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ed è stata confermata la già fissata udienza del 20.11.2025 con termine fino a venti giorni prima per note (depositate da tutte le parti).
*** pagina 7 di 15 I procuratori delle parti hanno concluso e hanno discusso oralmente la causa come da verbale.
Al termine, la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c.
***
Con il primo motivo si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice, ritenuta esente da vizi la stufa a pellet compravenduta e accertato che l'unica problematica fosse relativa allo scarico fumario, ha concluso che l'intervento necessario per adeguare l'impianto Contr esistente non fosse ascrivibile a trattandosi di attività estranea alla compravendita e al mero montaggio della stufa, e ha quindi ritenuto che la società avesse adempiuto ai propri obblighi contrattuali, rigettando la domanda attorea.
L'appellante lamenta come tale ricostruzione sia del tutto erronea, avendo il giudice omesso di valutare, o comunque valutato in maniera riduttiva e parziale, elementi decisivi dai quali Contr emergerebbe chiaramente l'inadempimento di che ha provveduto all'installazione del bene venduto in modo negligente.
Deduce che il Tribunale si era limitato a estrapolare, in maniera semplicistica, quella parte dell'elaborato peritale in cui si afferma che le problematiche erano derivate dalla “inefficienza dell'intero sistema di riscaldamento” dell'appartamento e, muovendo dalla premessa che la c.t.u. non aveva riscontrato difetti intrinseci nel prodotto e che la problematica riguardava lo scarico fumario, ha finito per concludere apoditticamente che l'intervento di adeguamento non poteva essere imputato alla società venditrice, incaricata soltanto della vendita e del montaggio.
Tuttavia, lo stesso consulente tecnico aveva osservato che le criticità emerse erano riconducibili a errate valutazioni di fattibilità dell'intervento, che non potevano che gravare sull'installatore.
La società, infatti, avrebbe dovuto prevedere che stava montando la stufa in un luogo evidentemente inidoneo allo scopo e, prima della vendita, avrebbe dovuto verificare se tale installazione potesse effettuarsi in condizioni di sicurezza, mentre ciò non era avvenuto.
Inoltre, il Giudice ha erroneamente valutato le dichiarazioni della sulla canna fumaria, Pt_1 nonché quelle rese dal figlio della medesima, che contrastavano, tra l'altro, quanto riferito dal teste tecnico il quale ha dichiarato che la stufa venne spostata in sala per Tes_3 Pt_2
Contr volere dell'attrice nonostante il titolare della l'avesse avvisata che, in tal modo, la pagina 8 di 15 canalizzazione era troppo lunga e l'impianto diveniva inefficiente per scaldare le altre stanze
(senza considerare che la si era vista a ciò costretta dall'intervento delle Autorità). Pt_1
In sostanza, se fosse stata effettuata una corretta valutazione preliminare di fattibilità, la stufa non sarebbe mai stata raccordata a una canna fumaria inidonea e non si sarebbe reso necessario il successivo spostamento nel salone. Contr Ne consegue che la responsabilità contrattuale di non può essere esclusa, essendo mancato lo studio di fattibilità e la verifica di conformità dell'impianto, con conseguente inadempimento agli obblighi di diligenza e sicurezza imposti dalla normativa vigente.
***
Con il secondo motivo si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice ha ritenuto di accogliere la domanda riconvenzionale proposta da CP_2
L'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe dovuto invece dichiarare la decadenza,
l'inammissibilità o comunque l'infondatezza della domanda riconvenzionale, stante la tardiva costituzione della convenuta, oltre il termine di venti giorni previsto dagli artt. 166 e 167 c.p.c.
Deduce che si è costituita in giudizio soltanto il 31 gennaio 2019, a fronte di un'udienza CP_2 fissata in citazione, e confermata con provvedimento del 1° dicembre 2018, per il 21 gennaio
2019, mai differita ai sensi dell'art. 168 bis, quinto comma, c.p.c.
L'errore del Tribunale è reso ancora più evidente dall'omessa pronuncia sull'eccezione preliminare sollevata dall'attrice sin dall'udienza di prima comparizione.
***
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto infondata.
Come affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 27199/2017), gli artt. 342
e 434 c.p.c., nel testo di cui al D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 7 agosto 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, dovendosi escludere, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che il relativo atto debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr. anche Cass. n. 13535 del 30/5/2018; Cass. n. 40560 del 17/12/2021). pagina 9 di 15 Alla luce di siffatti principi, deve ritenersi che l'appello non incorra nella sanzione di inammissibilità, in quanto l'appellante ha sufficientemente illustrato le censure mosse al ragionamento e alle conclusioni del primo giudice e ha indicato quale sia l'obiettivo delle censure stesse, risultando dunque soddisfatti i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.
***
Quanto all'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., questa è assorbita dal fatto che la Corte, con delibazione in senso reiettivo, implicitamente resa, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e ha scelto di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (cfr. Cass. n. 37272/2021).
***
Venendo al merito, il primo motivo è infondato.
Dall'istruttoria svolta nel giudizio di primo grado è emerso che il contratto tra la e la Pt_1
Contr prevedeva non soltanto la cessione della stufa a pellet, ma anche il suo montaggio da parte della società venditrice.
Secondo la prospettazione dell'appellante, la società avrebbe dovuto assumersi l'onere di valutare la conformità dell'impianto di scarico dei fumi e di eseguire un corretto studio preliminare di fattibilità.
Questa prospettazione, tuttavia, non trova riscontro né nel contratto né nelle risultanze istruttorie. Contr Non vi è prova in atti che si fosse obbligata a svolgere attività ulteriori rispetto alla consegna del bene e al suo montaggio, né che fosse contrattualmente tenuta a verificare la conformità della canna fumaria preesistente, tanto più a fronte dell'espressa dichiarazione resa dalla cliente.
Tale circostanza trova conferma nei documenti versati in atti nel giudizio di primo grado. Contr Invero, nel preventivo elaborato da (allegato dalla società alla comparsa di costituzione) era indicata una voce lavori facente riferimento esclusivamente alla realizzazione di un controsoffitto per l'installazione di faretti a led per un costo di € 450,00, intervento che peraltro non risulta esser stato eseguito.
Inoltre, dalla fattura n. 984 A del 12 novembre 2016 (anch'essa allegata dalla società alla comparsa di costituzione) si evince una voce “montaggio” per il modesto costo di € 150,00, senza alcun riferimento a sopralluogo, valutazione di fattibilità dell'intervento, accertamento di idoneità dell'impianto di scarico dei fumi.
pagina 10 di 15 È pacifico, tra l'altro, che l'installazione è avvenuta nel luogo espressamente indicato dall'acquirente, la quale chiese che la stufa fosse collocata nel corridoio e collegata alla canna fumaria della cucina, poiché in quel punto era già stata installata una stufa dalla precedente proprietaria dell'immobile.
Come evidenziato in sentenza, anche il figlio dell'attrice ha riferito che l'operaio pulì la canna fumaria dalla fuliggine sin dove arrivava con la mano, così confermando indirettamente che detta canna fumaria era già stata utilizzata in precedenza. Contr In questi termini, ha adempiuto agli obblighi assunti, limitandosi a eseguire l'installazione secondo le indicazioni ricevute da chi aveva la disponibilità dell'abitazione, non potendosi certo esigere (in carenza di apposito incarico) che l'installatore verificasse l'idoneità degli impianti.
Va qui rammentato che, secondo i principi consolidati in tema di riparto dell'onere della prova, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa. Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione (cfr., tra le tante, Cass. n. 826/2015; Cass. n. 13685/2019).
Nel caso in esame, la società ha dimostrato di aver consegnato un bene conforme e di averlo installato nel punto indicato dalla cliente, ove vi era una canna fumaria in acciaio (o quella che appariva tale) già in precedenza raccordata ad altra stufa.
Spettava quindi all'attrice dimostrare che la società si era anche obbligata a svolgere un preventivo studio di fattibilità dell'intervento, con riguardo all'intero impianto, poiché solo in presenza di tale impegno non adempiuto si sarebbe potuto discutere di prestazione inesatta o inadempimento.
In assenza di detta prova, deve concludersi che l'operato del venditore fosse limitato al montaggio nei modi e nei luoghi indicati dall'acquirente, il che assorbe e supera quanto affermato dal C.T.U. (“Le criticità emerse sono ascrivibili all'installazione dell'intero impianto e più precisamente a delle errate valutazioni di fattibilità dell'intervento, come dimostrano entrambe le fasi di montaggio della stufa, dapprima nell'ingresso e poi nel soggiorno”).
pagina 11 di 15 Pertanto, il primo Giudice ha correttamente richiamato l'art. 129 del codice del consumo, che definisce in maniera puntuale quali siano i requisiti, oggettivi e soggettivi, che un bene deve possedere per poter essere considerato conforme al contratto di vendita, e ha concluso che Contr ha adempiuto ai propri obblighi contrattuali, consegnando un prodotto conforme e installandolo a regola d'arte nel luogo indicato dalla cliente, posto che il malfunzionamento derivava dalle caratteristiche dell'impianto di scarico dei fumi (inadeguato, come accertato dal
C.T.U., che ha rilevato “l'inefficienza dell'intero sistema di riscaldamento”) e non dall'installazione della stufa.
Anche lo spostamento successivo della stufa nel salone, avvenuto su richiesta della Pt_1
a seguito dell'intervento dei Vigili del Fuoco, conferma che la società si è limitata a eseguire le indicazioni della cliente, dovendosi ribadire che l'unica problematica riguardava l'impianto di scarico dei fumi.
Da ultimo, avuto riguardo alla vicenda come sopra descritta, non è dato rinvenire alcun nesso di causalità tra il mancato rilascio della documentazione di corredo al generatore e d'impianto, rilevato dal C.T.U., e quanto lamentato dall'attrice.
***
Anche il secondo motivo è infondato.
Preliminarmente, si dà atto che ha allegato alle note difensive la comunicazione del CP_2
5.12.2018 inviata dalla cancelleria all'avv.to Natoli, difensore di parte attrice (allora unica parte costituita), di rinvio dell'udienza di prima comparizione al 22.2.2019, che tuttavia nulla aggiunge rispetto a quanto già emergeva dal fascicolo di primo grado.
Occorre, quindi, ricostruire la sequenza degli eventi, come risultante da tale fascicolo.
Con l'atto di citazione, la fissava l'udienza di comparizione per il 21.1.2019. Pt_1
Il 22.11.2018 il fascicolo veniva assegnato al giudice titolare, il quale il 29.11.2018 lo assegnava al GOT.
In data 1.12.2018 la cancelleria annotava “udienza confermata in citazione” e contestualmente annotava la sostituzione del giudice.
Il 5.12.2018 la cancelleria comunicava all'avv.to Natoli che l'udienza era rinviata d'ufficio al
22.2.2019. si costituiva il 31.1.2019, proponendo domanda riconvenzionale nei confronti della CP_2
. Pt_1
pagina 12 di 15 Ritiene la Corte che il rinvio dell'udienza al 22.2.2019, comunicato da parte dell'Ufficio in data
5.12.2018, debba intendersi effettuato ai sensi del quinto, e non del quarto, comma dell'art. 168 bis c.p.c.
Sul punto, la Suprema Corte (Cass. n. 21739/2025), in un caso analogo, ha affermato che il differimento dell'udienza ex art. 168 bis, comma 4, c.p.c. (che, a differenza di quello previsto dal quinto comma del medesimo articolo, non incide sul termine per la costituzione del convenuto) opera d'ufficio, senza bisogno di un decreto del giudice, determinando il differimento della data indicata in citazione, corrispondente a un giorno nel quale il giudice non tiene udienza, al giorno immediatamente successivo nel quale l'udienza, invece, vi sia;
ha quindi confermato la sentenza di appello che, ricondotto all'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 168 bis c.p.c. il differimento, di oltre due mesi, disposto con decreto dal giudice di primo grado, aveva affermato la tempestività della costituzione avvenuta nel rispetto del termine ex art. 166 c.p.c., computato avendo riguardo all'udienza differita.
In sostanza, il differimento d'ufficio dell'udienza di comparizione fissata in un giorno in cui il giudice non tiene udienza è disposto per l'udienza immediatamente successiva a quella indicata in citazione, non presuppone un decreto e non deve essere comunicato alla parte, proprio per effetto dell'automatismo previsto dal codice.
Diversamente, il differimento disposto a norma del quinto comma dell'art. 168 bis c.p.c., che attribuisce al giudice istruttore un potere discrezionale di rinvio per esigenze di ruolo e per una più razionale gestione del carico di lavoro, presuppone un decreto e rende necessaria la comunicazione da parte della cancelleria.
Nella specie, in primo luogo, la comunicazione è stata effettuata e presuppone inevitabilmente che il rinvio sia stato disposto dal giudice (nella specie, dal giudice onorario designato in sostituzione del giudice togato), non essendo previsto il potere di differire l'udienza a iniziativa della cancelleria.
In secondo luogo, il differimento è stato di circa un mese rispetto all'udienza indicata in citazione, il che conferma che è stato disposto per esigenze di ruolo del nuovo giudice.
Deve pertanto ritenersi che il differimento sia avvenuto ai sensi del quinto comma dell'art. 168 bis c.p.c., a nulla rilevando che tale norma non sia stata espressamente richiamata.
Né rileva l'annotazione “udienza confermata in citazione”, con cui la cancelleria si limita ad annotare che, a quel momento, l'udienza non è stata differita, non essendo previsto un atto di conferma dell'udienza di prima comparizione.
pagina 13 di 15 La costituzione di in data 31.1.2019 deve, quindi, considerarsi tempestiva perché CP_2 avvenuta nel rispetto del termine di venti giorni prima dell'udienza del 22.2.2019.
Ne discende che correttamente il primo Giudice ha esaminato nel merito la domanda riconvenzionale, in quanto ammissibile.
***
In conclusione, l'appello deve essere rigettato.
***
Ogni altra istanza, eccezione e deduzione è assorbita.
***
Quanto alle spese, si premette che, come affermato dalla Suprema Corte, allorché il convenuto chiami in causa un terzo ai fini di garanzia impropria – e tale iniziativa non si riveli palesemente arbitraria – legittimamente il giudice di appello, in caso di soccombenza dell'attore, pone a carico di quest'ultimo anche le spese giudiziali sostenute dal terzo, ancorché nel secondo grado del giudizio la domanda di garanzia non sia stata riproposta, in quanto, da un lato, la partecipazione del terzo al giudizio di appello si giustifica sotto il profilo del litisconsorzio processuale, e, dall'altro, l'onere della rivalsa delle spese discende non dalla soccombenza – mancando un diretto rapporto sostanziale e processuale tra l'attore ed il terzo
– bensì dalla responsabilità del primo di avere dato luogo, con una infondata pretesa, al giudizio nel quale legittimamente è rimasto coinvolto il terzo (Cass. n. 1123/2022).
Pertanto, l'appellante deve essere condannata, secondo il principio della soccombenza, a rifondere alle appellate le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano secondo i valori medi dello scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00.
***
Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione è stata integralmente rigettata (cfr. Cass. n.
26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Velletri n. 1158/2022, R.G. n. 7094/2018, pubblicata in data 8.6.2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello; pagina 14 di 15 2) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_4 Controparte_2
e delle spese del presente grado di giudizio, che liquida, per Controparte_3 ciascuna, in € 5.809,00 per compensi oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante.
Roma, 20.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
IO IP CH AT
pagina 15 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE composta dai magistrati dott. CH AT presidente dott.ssa IO IP consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo,
c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4140/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 20.11.2025 e vertente
TRA
, c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv.to Roberto Cacioni, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
c.f. CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Massimo Aureli, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATA
NONCHÉ
c.f. Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv.to Antonio Donvito, giusta procura generale alle liti per atto del notaio del 7.9.2012, repertorio n. 30874 Persona_1
APPELLATA
c.f. Controparte_3 P.IVA_3
pagina 1 di 15 rappresentata e difesa dall'avv.to Paolo Gelli, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATA
MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Velletri (di seguito Parte_1 CP_4
Contr
e (di seguito , esponendo che: Controparte_2 CP_2
Contr
- aveva acquistato da una stufa a pellet marca al prezzo di € 3.500,00, Pt_2 versando un acconto di € 500,00 e stipulando, per il pagamento del residuo, un contratto di finanziamento finalizzato con per l'importo complessivo di € 3.249,00; CP_2
- aveva chiesto espressamente che la stufa fosse installata nel corridoio e che, possibilmente, fosse agganciata ai termosifoni;
Contr
- il sig. , titolare della società dopo aver visionato i luoghi, Testimone_1 confermava la possibilità di installare la stufa nel corridoio, circostanza che la Pt_1 ribadiva essere essenziale per la sua decisione all'acquisto;
- il sig. , con due operai, il 12.11.2016 procedeva all'installazione, collegando Tes_1 la stufa alla canna fumaria della cucina (o quantomeno a quella che erroneamente era stata ritenuta dai tecnici una canna fumaria);
- dopo l'accensione, avvenuta in data 14.11.2016 ad opera di un tecnico che si presentava quale figlio del , sin da subito la stufa si mostrava difettosa e Tes_1 non idonea all'uso, poiché non scaldava e si bloccava frequentemente;
- a seguito dell'immediata segnalazione di malfunzionamento alla CET, il Tes_1 riferiva che dovevano essere cambiati i tubi e pulita la canna fumaria e i tecnici Pt_2 accertavano che la causa era da ricondurre alla canna fumaria, ritenuta inidonea;
- nel dicembre 2016 il cambiava i tubi, ma la stufa continuava a presentare Tes_1 gli stessi difetti e ad emettere fumi, tanto che in data 10.1.2017 i vicini di casa, preoccupati per le emissioni di fumi, sollecitavano l'intervento dei Vigili del Fuoco e della Polizia Municipale;
- questi riscontravano una situazione di grave pericolo, dal momento che lo scarico dei fumi era stato incanalato in un manufatto in laterizio contenente tubazioni del gas, con conseguente denuncia e diffida di spegnere la stufa e ripristinare la sicurezza;
pagina 2 di 15 - a fronte di tali contestazioni, il si recava presso l'abitazione e proponeva di Tes_1 spostare la stufa nel salone, intervento che veniva eseguito il 19.1.2017, ma che non risolveva i problemi di funzionamento;
- infatti, in un successivo intervento del 24.1.2017, i tecnici confermavano che la Pt_2 tubazione di canalizzazione era troppo lunga, non consentendo un corretto riscaldamento;
- la aveva quindi promosso un accertamento tecnico preventivo, dal quale Pt_1 emergeva che le criticità non dipendevano dal prodotto in sé, ma dall'inefficienza dell'intero sistema di riscaldamento, dovuta ad una errata valutazione preliminare di Contr fattibilità e ad una installazione negligente da parte della
- parallelamente, nonostante le diffide, continuava a incassare le rate del CP_2 finanziamento per un totale di € 1.811,00 e, in modo ancor più grave, effettuava la segnalazione a “sofferenza” presso la centrale rischi.
Sulla base di quanto sopra, l'attrice chiedeva la risoluzione del contratto di compravendita e Contr d'opera per colpevole inadempimento di con condanna della stessa al risarcimento dei danni, nonché la risoluzione del contratto di finanziamento collegato, stipulato con la CP_2 restituzione delle somme indebitamente percepite e il risarcimento dei danni patrimoniali e morali derivanti dall'illegittima segnalazione in centrale rischi.
*** Contr Si costituiva chiedendo preliminarmente il rinvio dell'udienza al fine di consentire la chiamata in causa di e, nel merito, il rigetto delle domande attoree. Controparte_3
La convenuta evidenziava che la compravendita della stufa era stata perfezionata senza previsione di un preventivo sopralluogo tecnico e che il venditore aveva adempiuto correttamente ai propri obblighi, consegnando il bene integro e nei termini pattuiti.
Quanto all'installazione, sosteneva che il cattivo funzionamento iniziale era da ricondurre esclusivamente alla inefficienza della canna fumaria preesistente, alla quale la stufa era stata raccordata su indicazione della stessa acquirente, e non a una esecuzione negligente da parte della società.
Negava, inoltre, ogni responsabilità anche per lo spostamento successivo della stufa nel salone, trattandosi di una collocazione richiesta dalla stessa attrice.
***
Si costituiva anche chiedendo di rigettare tutte le domande attoree e, in via CP_2 riconvenzionale, di accertare il proprio credito nella misura di € 1.424,00, pari alle rate di pagina 3 di 15 rimborso del prestito scadute e non pagate, maggiorate di interessi convenzionali di mora, come contrattualmente pattuiti, nei limiti del tasso soglia.
***
Si costituiva, infine, la terza chiamata la quale preliminarmente Controparte_3 eccepiva l'inoperatività della garanzia, deducendo l'insussistenza di un contratto temporalmente valido nel periodo dei fatti contestati, e, comunque, l'assenza dei requisiti oggettivi previsti dal contratto.
Nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda attorea, associandosi alle difese già Contr svolte da
***
Con sentenza n. 1158/2022, R.G. n. 7094/2018, pubblicata in data 8.6.2022, il Tribunale Contr rigettava le domande attoree nei confronti delle convenute e e condannava la CP_2
alla corresponsione, in favore di delle rate del finanziamento scadute e non Pt_1 CP_2 pagate, oltre interessi, così motivando:
«… Risulta pacifico che in data 4 novembre 2016 si recava presso lo showroom della Parte_1 CP_4 in quanto interessata all'acquisto di una termostufa a pellet;
che decideva di acquistare la stufa a pellet marca modello “Snellina”, oltre a tutta una serie di Pt_2 materiali necessari per l'installazione, meglio specificati nel preventivo n.942 del 4/11/2016 (doc. 4 fascicolo di parte); che il prezzo veniva pagato quasi interamente tramite un finanziamento sottoscritto con la in Controparte_2 data 5/11/2016, che veniva regolarmente approvato e fatturato (v. doc. 4-5-6-7 fascicolo di parte); che in data 14/11/2016 la stufa veniva montata dal personale della nel corridoio dell'abitazione, e CP_4 raccordata alla canna fumaria presente in cucina.
La stessa attrice confermava, in sede di interrogatorio formale, che esisteva una canna fumaria “[...] sapevo dalla vecchia proprietaria dell'esistenza della stessa” (cfr. interrogatorio formale del 7/2/20). Pt_1
Ebbene, relativamente al suddetto montaggio della stufa LE la sentita all'udienza del 07/02/2020 Pt_1 confermava che “io non sapevo in che condizioni fosse la canna fumaria, ho chiesto per quel motivo un sopralluogo;
sapevo dalla vecchia proprietaria dell'esistenza della stessa” e che “quando loro hanno finito il lavoro non ero a casa;
solo successivamente mi è stato detto di chiamare il tecnico per l'accensione; dicendo al titolare che non avevo il numero del tecnico mi era stato detto che avrebbero provveduto loro e che il tecnico sarebbe intervenuto dopo due settimane”. Cont Il titolare della specificava che “La ha fornito in dotazione il libretto di istruzioni da cui risulta che Pt_2 oltre i 4-5 metri vi è perdita di calore. Confermo che la richiese inizialmente ed espressamente di Pt_1 installare la stufa nel corridoio. Non ho verificato l'idoneità della canna fumaria in quanto era una canna in acciaio già in precedenza raccordata ad un'altra stufa”.
Confermava anch'egli che l'accensione non era stata effettuata al momento del montaggio della stufa e “io ricordo che il tecnico è andato successivamente alla prima accensione. Ritengo che l'abbia accesa la Pt_2 pagina 4 di 15 ; potrebbe essere, forse con qualche operaio mio, ma non posso essere sicuro;
io non ne sapevo nulla. Pt_1
Non so se vi fosse un cattivo funzionamento”.
La richiesta iniziale di installare la stufa nel corridoio risulta essere stata effettuata dalla , come dalla Pt_1 stessa confermato nell'atto di citazione “la nel mostrare l'abitazione chiedeva espressamente che la Pt_1 stufa fosse installata nel corridoio e possibilmente agganciata ai termosifoni”. Non risulta, invece, che detta circostanza fosse essenziale per la decisione all'acquisto.
Per converso, risulta che la canna fumaria indicata dalla non fosse idonea;
dell'esistenza della canna Pt_1 fumaria la , come sopra specificato, riferisce di aver avuto conoscenza dalla vecchia proprietaria. Pt_1
Sul punto anche il testimone escusso precisava che “l'operaio pulì la stessa dalla fuliggine sin Testimone_2 dove arrivava con la mano”, confermando indirettamente, quindi, che detta canna fumaria era già stata utilizzata in precedenza.
Non trova, invece, riscontro quanto sostenuto dall'attrice circa la richiesta di rimborso delle somme corrisposte con restituzione della stufa.
Determinanti, ai fini della decisione, considerate le contrapposte posizioni delle parti, risultano le testimonianze rese da e da;
il primo precisava che “I tecnici avevano consigliato di spostarla. Testimone_3 Testimone_4
Ne sono a conoscenza in quanto la signora mi chiamò per un intervento tecnico poichè non arrivava aria calda. Cont Sono un tecnico Quel giorno chiamai (titolare della e suggerimmo alla signora di installare Pt_2 Tes_1 due estrattori supplementari per aumentare la canalizzazione dell'aria calda. Quel giorno feci anche un rapporto sull'intervento, firmato dalla e che lo “spostamento era stato suggerito dai tecnici in particolare da Pt_1 Per_2
che era un tecnico Il precisava che la canalizzazione era troppo lunga. Chiamammo il
[...] Pt_2 Tes_1
io e la signora riferendo che la stufa dove era posizionata non rendeva, ovvero non scaldava Tes_1 Pt_1 tutte le stanze”. Cont L'altro teste escusso, , ex dipendente riferiva che la stufa pellet veniva montata dove Testimone_4 voleva la signora e che veniva consegnata tutta la documentazione tecnica del prodotto (stufa pellet); Pt_1 confermava, inoltre, che veniva sconsigliato alla di posizionare la stufa pellet nel salone in quanto ciò Pt_1
l'avrebbe resa inefficiente.
Confermava la richiesta della , interrogato come di seguito “8. “Vero che la sig.ra , Pt_1 Parte_1 nonostante gli avvertimenti ricevuti sia dal sig. che dal tecnico della pretese lo Testimone_1 Pt_2 spostamento della stufa nel salone al posto del camino che venne eseguito il 19 gennaio 2017 dai tecnici della
; CP_4 si, confermo quanto già detto, ce l'ha fatta spostare lo stesso”.
Ebbene, i testi escussi, della cui attendibilità non è dato dubitare attesa la precisione delle risposte e non essendo mai caduti in contraddizione, hanno confermato che la richiesta di posizionare la stufa nel corridoio veniva avanzata dalla (che confermava di conoscere dell'esistenza di una canna fumaria per averlo Pt_1 saputo dalla precedente proprietaria), così come risulta che la stessa chiedeva lo spostamento nel Pt_1 salone a seguito dell'intervento dei Vigili del Fuoco.
Veniva confermata, inoltre, la consegna di tutta la documentazione necessaria per la consultazione dei dettagli tecnici della stufa pellet acquistata.
Lo stesso tecnico specificava e confermava che il sconsigliava il posizionamento della stufa Pt_2 Tes_1
LE e che la canalizzazione era troppo lunga. pagina 5 di 15 Peraltro, analizzata la CTU già espletata in riferimento alle caratteristiche della stufa LE , il consulente d'ufficio ha confermato che la problematica in cui incorreva la non fosse da ascrivere ad un Pt_1 malfunzionamento della macchina, ma derivava dall'inadeguatezza dell'impianto di scarico dei fumi. Tant'è vero che proprio a causa di ciò vi fu l'intervento dei Vigili del Fuoco che inibivano l'ulteriore accensione della stufa provvedendo allo spegnimento immediato.
Dall'esame del verbale di intervento effettuato in data 29/11/2016, inoltre, risulta che il collaudo veniva effettuato da parte del tecnico , il quale verificava in quell'occasione la inidoneità della canna fumaria. Pt_2 Persona_2 Cont Parte attrice non ha dimostrato (ex art. 2697 c.c.) che il danno subito dalla stessa sia ascrivibile alla con conseguente rigetto della domanda atteso che il bene compravenduto non risulta essere difettoso.
Nella sostanza, infatti, non risultano essere esistenti vizi della stufa pellet compravenduta, mentre di contro l'unica problematica accertata è relativa allo scarico fumario;
l'intervento necessario per adeguare l'impianto Cont esistente non è ascrivibile alla trattandosi di intervento che esula dalla compravendita e dal mero Con montaggio della stufa pellet. Risultano, pertanto, rispettati i dettami normativi sopra richiamati;
la ha rispettato i propri obblighi contrattuali, consegnando all'acquirente un prodotto conforme ed installandolo, come richiesto, alla canna fumaria esistente;
.
Il rigetto della domanda attorea è da considerarsi assorbente rispetto alle ulteriori e diverse domande.
Deve, peraltro, esaminarsi la domanda proposta da in via riconvenzionale che deve essere Controparte_2 accolta atteso che l'attrice deve corrispondere ad le rate di prestito scadute e non pagate. Controparte_2
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ex D.M. 37/18, con compensazione delle stesse nei confronti delle chiamate in causa attesa la mancata pronuncia di questo giudice, assorbita dal rigetto della domanda di parte attrice».
***
Ha proposto appello , articolando due motivi di gravame e chiedendo Parte_1 accogliersi le seguenti conclusioni:
«Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in riforma della impugnata sentenza n. 1158/2022 del Tribunale di Velletri pubblicata il 08.06.2022, e notificata a mezzo pec il 09.06.2022, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della predetta sentenza, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e pertanto:
1. ACCERTARE E DICHIARARE LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO del 05.11.2016 stipulato tra la sig.ra e la convenuta per il grave e colpevole inadempimento di quest'ultima; e per l'effetto Parte_1 CP_4
2. CONDANNARE la convenuta al risarcimento dei danni subiti dall'attrice determinati in € 5.508,30 CP_4 quale danno emergente relativo ai costi necessari per il ripristino dello status quo ante;
€ 1.418,30 quali spese sostenute per il giudizio di ATP;
€3.000,00 quale danno non patrimoniale per i disaggi sofferti dall'attrice; ovvero nelle diverse minori ovvero maggiori somme che risulteranno all'esito del giudizio ovvero in via equitativa;
3. ACCERTARE E DICHIARARE, in conseguenza dell'accertato inadempimento della e in CP_4 applicazione dell'art. 125 quinquies T.U.B. e dell'art, 11 delle Condizioni Generali di Contratto, la risoluzione del contratto collegato di finanziamento stipulato dall'attrice con la convenuta e per l'effetto Controparte_2
4. CONDANNARE la convenuta alla restituzione delle rate di finanziamento corrisposte Controparte_2 dall'attrice per i mesi da gennaio 2017 ad ottobre 2017 per l'importo complessivo di € 1.811,00, oltre interessi pagina 6 di 15 maturati sulla stessa dalla data di messa in mora 10.10.2017, dichiarando che null'altro è dovuto dall'attrice a nessun titolo e per nessuna ragione;
5. ORDINARE alla convenuta di provvedere alla cancellazione delle segnalazioni operate a Controparte_2 carico dell'attrice presso le centrali rischi bancari e finanziari poiché ingiustificate ed illegittime;
e per l'effetto
6. CONDANNARE la convenuta risarcimento dei danni subiti dall'attrice per illegittima Controparte_5 segnalazione in sofferenza in centrale rischi da determinarsi in via equitativa nella somma di € 1.000,00 a titolo di danno non patrimoniale-morale ovvero nella diversa minore o maggiore che sarà ritenuta dal giudice;
7. DICHIARARE TARDIVA e/o comunque inammissibile la domanda riconvenzionale formulata da CP_2
, e/o in ogni caso rigettarla perché infondata in fatto e diritto;
[...]
8. CONDANNARE le società convenute al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio da determinarsi, con valutazione negativa della condotta tenuta dalla nella fase stragiudiziale e nel CP_4 giudizio di istruzione preventiva, nella misura massima consentita dalla legge».
*** Contr Si è costituita, in data 20.10.2022, chiedendo, previo rigetto della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, di dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare l'appello; in via subordinata, accertare e dichiarare che la chiamata in causa
[...]
Contr è tenuta a manlevare Controparte_3
***
Si è costituita, il 30.11.2022, chiedendo di rigettare l'appello; in Controparte_3 subordine, ha riproposto le conclusioni già rese in primo grado.
***
Si è costituita, infine, in data 1.12.2022, chiedendo, previo rigetto della richiesta ex art. CP_2
283 c.p.c., di dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. e, nel merito, di rigettarlo.
***
Con ordinanza emessa all'udienza del 12.1.2023, la Corte, in parziale accoglimento dell'istanza ex art. 283 c.p.c., ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata limitatamente alla condanna dell'appellante alla corresponsione, in favore di delle rate CP_2 scadute e impagate relative al finanziamento ottenuto e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
***
Dopo un rinvio d'ufficio, con decreto del 20.10.2025 è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ed è stata confermata la già fissata udienza del 20.11.2025 con termine fino a venti giorni prima per note (depositate da tutte le parti).
*** pagina 7 di 15 I procuratori delle parti hanno concluso e hanno discusso oralmente la causa come da verbale.
Al termine, la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c.
***
Con il primo motivo si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice, ritenuta esente da vizi la stufa a pellet compravenduta e accertato che l'unica problematica fosse relativa allo scarico fumario, ha concluso che l'intervento necessario per adeguare l'impianto Contr esistente non fosse ascrivibile a trattandosi di attività estranea alla compravendita e al mero montaggio della stufa, e ha quindi ritenuto che la società avesse adempiuto ai propri obblighi contrattuali, rigettando la domanda attorea.
L'appellante lamenta come tale ricostruzione sia del tutto erronea, avendo il giudice omesso di valutare, o comunque valutato in maniera riduttiva e parziale, elementi decisivi dai quali Contr emergerebbe chiaramente l'inadempimento di che ha provveduto all'installazione del bene venduto in modo negligente.
Deduce che il Tribunale si era limitato a estrapolare, in maniera semplicistica, quella parte dell'elaborato peritale in cui si afferma che le problematiche erano derivate dalla “inefficienza dell'intero sistema di riscaldamento” dell'appartamento e, muovendo dalla premessa che la c.t.u. non aveva riscontrato difetti intrinseci nel prodotto e che la problematica riguardava lo scarico fumario, ha finito per concludere apoditticamente che l'intervento di adeguamento non poteva essere imputato alla società venditrice, incaricata soltanto della vendita e del montaggio.
Tuttavia, lo stesso consulente tecnico aveva osservato che le criticità emerse erano riconducibili a errate valutazioni di fattibilità dell'intervento, che non potevano che gravare sull'installatore.
La società, infatti, avrebbe dovuto prevedere che stava montando la stufa in un luogo evidentemente inidoneo allo scopo e, prima della vendita, avrebbe dovuto verificare se tale installazione potesse effettuarsi in condizioni di sicurezza, mentre ciò non era avvenuto.
Inoltre, il Giudice ha erroneamente valutato le dichiarazioni della sulla canna fumaria, Pt_1 nonché quelle rese dal figlio della medesima, che contrastavano, tra l'altro, quanto riferito dal teste tecnico il quale ha dichiarato che la stufa venne spostata in sala per Tes_3 Pt_2
Contr volere dell'attrice nonostante il titolare della l'avesse avvisata che, in tal modo, la pagina 8 di 15 canalizzazione era troppo lunga e l'impianto diveniva inefficiente per scaldare le altre stanze
(senza considerare che la si era vista a ciò costretta dall'intervento delle Autorità). Pt_1
In sostanza, se fosse stata effettuata una corretta valutazione preliminare di fattibilità, la stufa non sarebbe mai stata raccordata a una canna fumaria inidonea e non si sarebbe reso necessario il successivo spostamento nel salone. Contr Ne consegue che la responsabilità contrattuale di non può essere esclusa, essendo mancato lo studio di fattibilità e la verifica di conformità dell'impianto, con conseguente inadempimento agli obblighi di diligenza e sicurezza imposti dalla normativa vigente.
***
Con il secondo motivo si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice ha ritenuto di accogliere la domanda riconvenzionale proposta da CP_2
L'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe dovuto invece dichiarare la decadenza,
l'inammissibilità o comunque l'infondatezza della domanda riconvenzionale, stante la tardiva costituzione della convenuta, oltre il termine di venti giorni previsto dagli artt. 166 e 167 c.p.c.
Deduce che si è costituita in giudizio soltanto il 31 gennaio 2019, a fronte di un'udienza CP_2 fissata in citazione, e confermata con provvedimento del 1° dicembre 2018, per il 21 gennaio
2019, mai differita ai sensi dell'art. 168 bis, quinto comma, c.p.c.
L'errore del Tribunale è reso ancora più evidente dall'omessa pronuncia sull'eccezione preliminare sollevata dall'attrice sin dall'udienza di prima comparizione.
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In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto infondata.
Come affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 27199/2017), gli artt. 342
e 434 c.p.c., nel testo di cui al D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 7 agosto 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, dovendosi escludere, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che il relativo atto debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr. anche Cass. n. 13535 del 30/5/2018; Cass. n. 40560 del 17/12/2021). pagina 9 di 15 Alla luce di siffatti principi, deve ritenersi che l'appello non incorra nella sanzione di inammissibilità, in quanto l'appellante ha sufficientemente illustrato le censure mosse al ragionamento e alle conclusioni del primo giudice e ha indicato quale sia l'obiettivo delle censure stesse, risultando dunque soddisfatti i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.
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Quanto all'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., questa è assorbita dal fatto che la Corte, con delibazione in senso reiettivo, implicitamente resa, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e ha scelto di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (cfr. Cass. n. 37272/2021).
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Venendo al merito, il primo motivo è infondato.
Dall'istruttoria svolta nel giudizio di primo grado è emerso che il contratto tra la e la Pt_1
Contr prevedeva non soltanto la cessione della stufa a pellet, ma anche il suo montaggio da parte della società venditrice.
Secondo la prospettazione dell'appellante, la società avrebbe dovuto assumersi l'onere di valutare la conformità dell'impianto di scarico dei fumi e di eseguire un corretto studio preliminare di fattibilità.
Questa prospettazione, tuttavia, non trova riscontro né nel contratto né nelle risultanze istruttorie. Contr Non vi è prova in atti che si fosse obbligata a svolgere attività ulteriori rispetto alla consegna del bene e al suo montaggio, né che fosse contrattualmente tenuta a verificare la conformità della canna fumaria preesistente, tanto più a fronte dell'espressa dichiarazione resa dalla cliente.
Tale circostanza trova conferma nei documenti versati in atti nel giudizio di primo grado. Contr Invero, nel preventivo elaborato da (allegato dalla società alla comparsa di costituzione) era indicata una voce lavori facente riferimento esclusivamente alla realizzazione di un controsoffitto per l'installazione di faretti a led per un costo di € 450,00, intervento che peraltro non risulta esser stato eseguito.
Inoltre, dalla fattura n. 984 A del 12 novembre 2016 (anch'essa allegata dalla società alla comparsa di costituzione) si evince una voce “montaggio” per il modesto costo di € 150,00, senza alcun riferimento a sopralluogo, valutazione di fattibilità dell'intervento, accertamento di idoneità dell'impianto di scarico dei fumi.
pagina 10 di 15 È pacifico, tra l'altro, che l'installazione è avvenuta nel luogo espressamente indicato dall'acquirente, la quale chiese che la stufa fosse collocata nel corridoio e collegata alla canna fumaria della cucina, poiché in quel punto era già stata installata una stufa dalla precedente proprietaria dell'immobile.
Come evidenziato in sentenza, anche il figlio dell'attrice ha riferito che l'operaio pulì la canna fumaria dalla fuliggine sin dove arrivava con la mano, così confermando indirettamente che detta canna fumaria era già stata utilizzata in precedenza. Contr In questi termini, ha adempiuto agli obblighi assunti, limitandosi a eseguire l'installazione secondo le indicazioni ricevute da chi aveva la disponibilità dell'abitazione, non potendosi certo esigere (in carenza di apposito incarico) che l'installatore verificasse l'idoneità degli impianti.
Va qui rammentato che, secondo i principi consolidati in tema di riparto dell'onere della prova, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa. Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione (cfr., tra le tante, Cass. n. 826/2015; Cass. n. 13685/2019).
Nel caso in esame, la società ha dimostrato di aver consegnato un bene conforme e di averlo installato nel punto indicato dalla cliente, ove vi era una canna fumaria in acciaio (o quella che appariva tale) già in precedenza raccordata ad altra stufa.
Spettava quindi all'attrice dimostrare che la società si era anche obbligata a svolgere un preventivo studio di fattibilità dell'intervento, con riguardo all'intero impianto, poiché solo in presenza di tale impegno non adempiuto si sarebbe potuto discutere di prestazione inesatta o inadempimento.
In assenza di detta prova, deve concludersi che l'operato del venditore fosse limitato al montaggio nei modi e nei luoghi indicati dall'acquirente, il che assorbe e supera quanto affermato dal C.T.U. (“Le criticità emerse sono ascrivibili all'installazione dell'intero impianto e più precisamente a delle errate valutazioni di fattibilità dell'intervento, come dimostrano entrambe le fasi di montaggio della stufa, dapprima nell'ingresso e poi nel soggiorno”).
pagina 11 di 15 Pertanto, il primo Giudice ha correttamente richiamato l'art. 129 del codice del consumo, che definisce in maniera puntuale quali siano i requisiti, oggettivi e soggettivi, che un bene deve possedere per poter essere considerato conforme al contratto di vendita, e ha concluso che Contr ha adempiuto ai propri obblighi contrattuali, consegnando un prodotto conforme e installandolo a regola d'arte nel luogo indicato dalla cliente, posto che il malfunzionamento derivava dalle caratteristiche dell'impianto di scarico dei fumi (inadeguato, come accertato dal
C.T.U., che ha rilevato “l'inefficienza dell'intero sistema di riscaldamento”) e non dall'installazione della stufa.
Anche lo spostamento successivo della stufa nel salone, avvenuto su richiesta della Pt_1
a seguito dell'intervento dei Vigili del Fuoco, conferma che la società si è limitata a eseguire le indicazioni della cliente, dovendosi ribadire che l'unica problematica riguardava l'impianto di scarico dei fumi.
Da ultimo, avuto riguardo alla vicenda come sopra descritta, non è dato rinvenire alcun nesso di causalità tra il mancato rilascio della documentazione di corredo al generatore e d'impianto, rilevato dal C.T.U., e quanto lamentato dall'attrice.
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Anche il secondo motivo è infondato.
Preliminarmente, si dà atto che ha allegato alle note difensive la comunicazione del CP_2
5.12.2018 inviata dalla cancelleria all'avv.to Natoli, difensore di parte attrice (allora unica parte costituita), di rinvio dell'udienza di prima comparizione al 22.2.2019, che tuttavia nulla aggiunge rispetto a quanto già emergeva dal fascicolo di primo grado.
Occorre, quindi, ricostruire la sequenza degli eventi, come risultante da tale fascicolo.
Con l'atto di citazione, la fissava l'udienza di comparizione per il 21.1.2019. Pt_1
Il 22.11.2018 il fascicolo veniva assegnato al giudice titolare, il quale il 29.11.2018 lo assegnava al GOT.
In data 1.12.2018 la cancelleria annotava “udienza confermata in citazione” e contestualmente annotava la sostituzione del giudice.
Il 5.12.2018 la cancelleria comunicava all'avv.to Natoli che l'udienza era rinviata d'ufficio al
22.2.2019. si costituiva il 31.1.2019, proponendo domanda riconvenzionale nei confronti della CP_2
. Pt_1
pagina 12 di 15 Ritiene la Corte che il rinvio dell'udienza al 22.2.2019, comunicato da parte dell'Ufficio in data
5.12.2018, debba intendersi effettuato ai sensi del quinto, e non del quarto, comma dell'art. 168 bis c.p.c.
Sul punto, la Suprema Corte (Cass. n. 21739/2025), in un caso analogo, ha affermato che il differimento dell'udienza ex art. 168 bis, comma 4, c.p.c. (che, a differenza di quello previsto dal quinto comma del medesimo articolo, non incide sul termine per la costituzione del convenuto) opera d'ufficio, senza bisogno di un decreto del giudice, determinando il differimento della data indicata in citazione, corrispondente a un giorno nel quale il giudice non tiene udienza, al giorno immediatamente successivo nel quale l'udienza, invece, vi sia;
ha quindi confermato la sentenza di appello che, ricondotto all'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 168 bis c.p.c. il differimento, di oltre due mesi, disposto con decreto dal giudice di primo grado, aveva affermato la tempestività della costituzione avvenuta nel rispetto del termine ex art. 166 c.p.c., computato avendo riguardo all'udienza differita.
In sostanza, il differimento d'ufficio dell'udienza di comparizione fissata in un giorno in cui il giudice non tiene udienza è disposto per l'udienza immediatamente successiva a quella indicata in citazione, non presuppone un decreto e non deve essere comunicato alla parte, proprio per effetto dell'automatismo previsto dal codice.
Diversamente, il differimento disposto a norma del quinto comma dell'art. 168 bis c.p.c., che attribuisce al giudice istruttore un potere discrezionale di rinvio per esigenze di ruolo e per una più razionale gestione del carico di lavoro, presuppone un decreto e rende necessaria la comunicazione da parte della cancelleria.
Nella specie, in primo luogo, la comunicazione è stata effettuata e presuppone inevitabilmente che il rinvio sia stato disposto dal giudice (nella specie, dal giudice onorario designato in sostituzione del giudice togato), non essendo previsto il potere di differire l'udienza a iniziativa della cancelleria.
In secondo luogo, il differimento è stato di circa un mese rispetto all'udienza indicata in citazione, il che conferma che è stato disposto per esigenze di ruolo del nuovo giudice.
Deve pertanto ritenersi che il differimento sia avvenuto ai sensi del quinto comma dell'art. 168 bis c.p.c., a nulla rilevando che tale norma non sia stata espressamente richiamata.
Né rileva l'annotazione “udienza confermata in citazione”, con cui la cancelleria si limita ad annotare che, a quel momento, l'udienza non è stata differita, non essendo previsto un atto di conferma dell'udienza di prima comparizione.
pagina 13 di 15 La costituzione di in data 31.1.2019 deve, quindi, considerarsi tempestiva perché CP_2 avvenuta nel rispetto del termine di venti giorni prima dell'udienza del 22.2.2019.
Ne discende che correttamente il primo Giudice ha esaminato nel merito la domanda riconvenzionale, in quanto ammissibile.
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In conclusione, l'appello deve essere rigettato.
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Ogni altra istanza, eccezione e deduzione è assorbita.
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Quanto alle spese, si premette che, come affermato dalla Suprema Corte, allorché il convenuto chiami in causa un terzo ai fini di garanzia impropria – e tale iniziativa non si riveli palesemente arbitraria – legittimamente il giudice di appello, in caso di soccombenza dell'attore, pone a carico di quest'ultimo anche le spese giudiziali sostenute dal terzo, ancorché nel secondo grado del giudizio la domanda di garanzia non sia stata riproposta, in quanto, da un lato, la partecipazione del terzo al giudizio di appello si giustifica sotto il profilo del litisconsorzio processuale, e, dall'altro, l'onere della rivalsa delle spese discende non dalla soccombenza – mancando un diretto rapporto sostanziale e processuale tra l'attore ed il terzo
– bensì dalla responsabilità del primo di avere dato luogo, con una infondata pretesa, al giudizio nel quale legittimamente è rimasto coinvolto il terzo (Cass. n. 1123/2022).
Pertanto, l'appellante deve essere condannata, secondo il principio della soccombenza, a rifondere alle appellate le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano secondo i valori medi dello scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00.
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Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione è stata integralmente rigettata (cfr. Cass. n.
26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Velletri n. 1158/2022, R.G. n. 7094/2018, pubblicata in data 8.6.2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello; pagina 14 di 15 2) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_4 Controparte_2
e delle spese del presente grado di giudizio, che liquida, per Controparte_3 ciascuna, in € 5.809,00 per compensi oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante.
Roma, 20.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
IO IP CH AT
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