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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/12/2025, n. 5454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5454 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
Addì _____________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. TRIBUNALE DI PALERMO
______________________
Per ___________________ Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro in persona del Giudice Dr. FA TI, nella causa civile iscritta al n.
9892 R.G.L. 2024, promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv.
Parte_1
RA DA, giusta procura in atti, ed elettivamente
domiciliata presso lo studio di questi, in Palermo, Via Salvatore
MECCIO n° 22, all' indirizzo pec indicato in ricorso;
Il Cancelliere
Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso dagli Avv.ti ALESSANDRO DOA e CP_1
MA NT IR, giusta procure generali richiamate in memoria di costituzione ed elettivamente domiciliato presso
l'Avvocatura dell'Ente, agli indirizzi pec ivi indicati;
Convenuto
OGGETTO : RIPETIZIONE DI INDEBITO.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'esito del deposito di note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza del
13/11/2025, ha emesso SENTENZA, avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
DISPOSITIVO
1 Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Rigetta il ricorso.
Dichiara la ricorrente non soggetta al pagamento delle spese processuali.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/06/2024, , titolare di assegno Parte_1
sociale cat. AS 04036285, nonché di una pensione estera di circa 60,00 Euro mensili, lamentò
che in data 8/01/2024, l' le aveva inviato tre solleciti di pagamento per somme CP_1
indebitamente percepite sul predetto assegno sociale ed in particolare:
1) Euro 2.173,39 per ratei non spettanti, nel periodo dall'1/06/2013 al 31/12/2019, a causa del possesso di redditi di importo superiore al limite di legge e per esistenza di redditi da vendita immobiliare nel 2018, nonché da rendite catastali e pensioni estere;
2) Euro 1.861,68 per ratei non spettanti per le medesime causali, per il periodo dall'1/01/2018 al 31/08/2020;
3) Euro 2.939,36 per ratei spettanti in misura inferiore, nel periodo dall'1/01/2017 al
30/04/2021, a causa di redditi di pensione estera del coniuge non correttamente dichiarati;
Dedusse l'illegittimità delle richieste avanzate dall' , in quanto l'assegno sociale è una CP_2
prestazione assistenziale, cui si applicano i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di irripetibilità degli indebiti assistenziali nell'ipotesi di affidamento incolpevole del percettore.
Chiese, pertanto, l'annullamento degli indebiti dell'8/01/2024 e la condanna dell' alla CP_1
restituzione di quanto trattenuto.
L' , ritualmente costituitosi con memoria difensiva, deduceva l'infondatezza della CP_2
domanda, atteso che gli indebiti derivavano da ricostituzioni della prestazione, a seguito di mancata o inesatta dichiarazione da parte della pensionata di redditi da compravendita immobiliare o da pensione estera del coniuge, incidenti sul superamento del limite di reddito previsto per la corresponsione dell'assegno sociale e delle relative maggiorazioni.
Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
2 All'esito del deposito di note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza del
13/11/2025, nelle quali il ricorrente ha ribadito la tardività dell'azione di recupero, la causa è
stata decisa come da suindicato dispositivo.
Va premesso che la disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art. 52 L. n. 88 del
1989 e dall'art. 13 della L. n. 412 del 1991 (come invocata tanto da parte ricorrente quanto dall' , con conseguente operatività, in caso di modifiche reddituali conoscibili CP_1
dall' , del relativo rigoroso doppio termine decadenziale annuale ex comma 2 dell'art. CP_2
13, non è in realtà applicabile alla fattispecie in esame.
Tali disposizioni, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass civ. sez. lav.
Sent del 2/12/2019 n. 31373), sono, infatti, volte a disciplinare esclusivamente un'indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, né pare possibile adottare un'interpretazione analogica avendo le disposizioni sull'indebito carattere eccezionale, non suscettibili d'interpretazione estesa a qualunque prestazione previdenziale o assistenziale indebita.
Vertendosi nel caso di specie, pacificamente, in materia d'indebito assistenziale, della disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13 (che si riferisce all'indebito previdenziale) non può,
dunque, farsi applicazione.
La Corte di Cassazione, dirimendo i contrasti giurisprudenziali sorti in seno alla giurisprudenza di merito, si è espressamente pronunziata (cfr. Cass. civ. Sent. n. 5606 del 23
febbraio 2023; Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. del 30/06/2020, n. 13223; vedi anche Cass. civ.,
Sez. VI - Lavoro, Ord. del 28/07/2020, n. 16088; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 20/05/2021, n.
13915) sottolineando come, proprio in materia d'indebito relativo a ratei di assegno sociale,
trattandosi di beneficio assistenziale, «non si applichi la disciplina della L. n. 412 del 1991,
art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale».
Ciò posto, analizzando i singoli provvedimenti di contestazione di indebito, secondo l'ordine indicato in ricorso e in relazione alle argomentazioni in esso formulate ( Orbene, avendo la
ricorrente e il proprio coniuge dichiarato nel 2019, 2020 e 2021, con modelli 730, il reddito familiare
CP_ all'Agenzia delle Entrate, in forza della suddetta normativa e del superiore principio di diritto, l'
non avrebbe dovuto procedere all'accertamento pregresso dell'asserito quanto infondato indebito né
avviare la ripetizione delle predette somme) va rilevato che:
L'indebito contrassegnato dal n° 1 è stato contestato prima con lettera del 17/03/2021,
ricevuta il 31/03/2021 dalla stessa ricorrente che ha sottoscritto l'avviso di ricevimento (
3 contrariamente a quanto asserito in ricorso) ed ha per oggetto il periodo dal 01/06/2013 al
31/12/2019, in cui sarebbe stato effettuato un pagamento non dovuto sulla pensione cat.AS
n.04036285 per un importo complessivo di euro 2.173,39 per i seguenti motivi:
E' stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa
del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
ratei non spettanti o spettanti in misura inferiore per esistenza redditi da vendita immobiliare nel
2018, pensioni estere e rendite catastali.
La ricorrente, fa valere l'irripetibilità dell'indebito, per avere dichiarato a suo dire il reddito familiare con i modelli 730, nel 2019, 2020, 2021.
Nessuna contestazione formula per gli indebiti relativi agli anni dal 2013 al 2017, che devono,
pertanto, ritenersi definitivamente e pacificamente riconosciuti.
La voce di indebito residua e più consistente è quella relativa all'anno 2019 in cui vi è stato un azzeramento dell'assegno e della maggiorazione sociale, avendo la ricorrente percepito nel 2018 l'importo di oltre Euro 55.000,00 per la vendita di un immobile, con conseguente superamento dei limiti reddituali.
A tale proposito, deve sottolinearsi che se in linea generale, il corrispettivo della vendita in sé
costituisce “ patrimonio “ piuttosto che “ reddito “, come affermato dalla Corte di Appello di
Ancona con la sentenza n° 174/2005 ove si rileva che “ tra i presupposti che consentono le
fruizioni dell'assegno sociale vi è la situazione reddituale, dovendosi però intendere con l'espressione
“reddito” il complesso di beni diretti o di consumo che pervengono con i caratteri della periodicità e
consumabilità senza menomazione della fonte da cui promanano. Ne consegue che il ricavato della
vendita di un bene immobile è irrilevante ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno, non
partecipando dei caratteri sopra indicati”, tuttavia, nel caso in esame, come emerge dal documento n° 8 del fascicolo la compravendita, perfezionata il 17/05/2018, riguardava CP_1
un terreno edificabile, che costituisce una fattispecie che ai sensi dell'art. 67 comma 1° lett.b.
D.p.r. n° 917/89 è atta a generare una plusvalenza, assoggettata ad IR ( sono assoggettate ad
IR, previo inquadramento come redditi diversi le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo
oneroso di terreni a destinazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento
della cessione).
La ricorrente non ha provato di aver dichiarato tale plusvalenza tra i redditi diversi (omette di allegare il mod. 730 2019, relativo ai redditi 2018) né di averla dichiarata nel modello RED,
cosicchè deve ritenersi che abbia agito con dolo omissivo, non avendo dichiarato situazioni
4 reddituali incidenti sulla spettanza della prestazione, il che è esclude recisamente che possa essersi realizzata quella situazione di affidamento incolpevole del percettore, che non consente la ripetibilità dell'indebito.
Del tutto irrilevante, oltrecchè essere sfornita di supporto probatorio è la circostanza addotta dalla ricorrente, nelle note difensive, secondo cui il ricavato della vendita sarebbe stato destinato a ripianare i debiti del figlio.
La destinazione data alla somma incassata, dopo la compravendita, non muta la natura reddituale della plusvalenza realizzata.
In ordine all'indebito n° 2 relativo al periodo da Gennaio 2018 ad Agosto 2020, con cui si contesta la percezione della somma non dovuta di Euro 1.861,68, esso deriva dalla ricostituzione della prestazione, seguita all'invio in ritardo del modello RED del 2017
avvenuto soltanto nel 2020, a seguito di sollecito.
E' evidente che dall'occultamento temporaneo di redditi rilevanti ai fini della misura della prestazione, conseguente alla comunicazione con un ritardo di anni di redditi da pensione estera, incidenti sulla misura della prestazione e non conoscibili dall' non può che CP_2
derivare l'esclusione dell'affidamento incolpevole del percettore, che anche in tale ipotesi ha agito con dolo omissivo.
Il terzo indebito nasce dall'aver percepito ratei di pensione superiori al dovuto, nella misura di Euro 2.939,36 nel periodo 1/01/2017 - 30/04/2021 per non avere correttamente dichiarato i redditi da pensione estera del coniuge.
Infatti, mentre nel RED 2017, , coniuge della ricorrente, ha indicato un reddito Persona_1
da pensione estera di euro 2.218,00, negli anni successivi ha indicato alla voce pensioni estere un reddito pari a zero, contraddicendo quanto in precedenza dichiarato, smentito peraltro dalla domanda di ricostituzione del Febbraio 2021, ove ha dichiarato per gli anni dal 2017 al
2021 un reddito da pensione estera di Euro 1.272,00.
E' evidente che tali dichiarazioni contraddittorie, omissive , incomplete, su redditi che l' può conoscere soltanto attraverso la dichiarazione dell'interessato, escludono anche CP_1
in tali ipotesi l'affidamento incolpevole in ordine alla spettanza della prestazione.
La riliquidazione del 16/04/2025 riguarda, poi, essenzialmente i periodi dal 2022 in poi,
mentre il riconoscimento per gli anni 2020 e 2021 di una lieve differenza di circa 7,50 Euro
per anno non può certo ritenersi elemento significativo per inferirne che l' abbia CP_1
escluso gli indebiti precedentemente contestati, tanto più che, con il medesimo
5 provvedimento, ne ha attuato il recupero, mediante la parziale compensazione impropria con gli arretrati a credito della . Pt_1
Alla luce di tali considerazioni , il ricorso va respinto.
La ricorrente rimasta soccombente non può essere assoggettata al pagamento delle spese processuali, avendo reso la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. cod. proc.civ.
P.Q.M
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 12/12/2025, all'esito del deposito di note di trattazione scritta in
sostituzione dell'udienza del 13/11/2025.
IL GIUDICE
FA TI
6
Sezione Lavoro
N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
Addì _____________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. TRIBUNALE DI PALERMO
______________________
Per ___________________ Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro in persona del Giudice Dr. FA TI, nella causa civile iscritta al n.
9892 R.G.L. 2024, promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv.
Parte_1
RA DA, giusta procura in atti, ed elettivamente
domiciliata presso lo studio di questi, in Palermo, Via Salvatore
MECCIO n° 22, all' indirizzo pec indicato in ricorso;
Il Cancelliere
Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso dagli Avv.ti ALESSANDRO DOA e CP_1
MA NT IR, giusta procure generali richiamate in memoria di costituzione ed elettivamente domiciliato presso
l'Avvocatura dell'Ente, agli indirizzi pec ivi indicati;
Convenuto
OGGETTO : RIPETIZIONE DI INDEBITO.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'esito del deposito di note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza del
13/11/2025, ha emesso SENTENZA, avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
DISPOSITIVO
1 Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Rigetta il ricorso.
Dichiara la ricorrente non soggetta al pagamento delle spese processuali.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/06/2024, , titolare di assegno Parte_1
sociale cat. AS 04036285, nonché di una pensione estera di circa 60,00 Euro mensili, lamentò
che in data 8/01/2024, l' le aveva inviato tre solleciti di pagamento per somme CP_1
indebitamente percepite sul predetto assegno sociale ed in particolare:
1) Euro 2.173,39 per ratei non spettanti, nel periodo dall'1/06/2013 al 31/12/2019, a causa del possesso di redditi di importo superiore al limite di legge e per esistenza di redditi da vendita immobiliare nel 2018, nonché da rendite catastali e pensioni estere;
2) Euro 1.861,68 per ratei non spettanti per le medesime causali, per il periodo dall'1/01/2018 al 31/08/2020;
3) Euro 2.939,36 per ratei spettanti in misura inferiore, nel periodo dall'1/01/2017 al
30/04/2021, a causa di redditi di pensione estera del coniuge non correttamente dichiarati;
Dedusse l'illegittimità delle richieste avanzate dall' , in quanto l'assegno sociale è una CP_2
prestazione assistenziale, cui si applicano i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di irripetibilità degli indebiti assistenziali nell'ipotesi di affidamento incolpevole del percettore.
Chiese, pertanto, l'annullamento degli indebiti dell'8/01/2024 e la condanna dell' alla CP_1
restituzione di quanto trattenuto.
L' , ritualmente costituitosi con memoria difensiva, deduceva l'infondatezza della CP_2
domanda, atteso che gli indebiti derivavano da ricostituzioni della prestazione, a seguito di mancata o inesatta dichiarazione da parte della pensionata di redditi da compravendita immobiliare o da pensione estera del coniuge, incidenti sul superamento del limite di reddito previsto per la corresponsione dell'assegno sociale e delle relative maggiorazioni.
Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
2 All'esito del deposito di note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza del
13/11/2025, nelle quali il ricorrente ha ribadito la tardività dell'azione di recupero, la causa è
stata decisa come da suindicato dispositivo.
Va premesso che la disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art. 52 L. n. 88 del
1989 e dall'art. 13 della L. n. 412 del 1991 (come invocata tanto da parte ricorrente quanto dall' , con conseguente operatività, in caso di modifiche reddituali conoscibili CP_1
dall' , del relativo rigoroso doppio termine decadenziale annuale ex comma 2 dell'art. CP_2
13, non è in realtà applicabile alla fattispecie in esame.
Tali disposizioni, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass civ. sez. lav.
Sent del 2/12/2019 n. 31373), sono, infatti, volte a disciplinare esclusivamente un'indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, né pare possibile adottare un'interpretazione analogica avendo le disposizioni sull'indebito carattere eccezionale, non suscettibili d'interpretazione estesa a qualunque prestazione previdenziale o assistenziale indebita.
Vertendosi nel caso di specie, pacificamente, in materia d'indebito assistenziale, della disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13 (che si riferisce all'indebito previdenziale) non può,
dunque, farsi applicazione.
La Corte di Cassazione, dirimendo i contrasti giurisprudenziali sorti in seno alla giurisprudenza di merito, si è espressamente pronunziata (cfr. Cass. civ. Sent. n. 5606 del 23
febbraio 2023; Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. del 30/06/2020, n. 13223; vedi anche Cass. civ.,
Sez. VI - Lavoro, Ord. del 28/07/2020, n. 16088; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 20/05/2021, n.
13915) sottolineando come, proprio in materia d'indebito relativo a ratei di assegno sociale,
trattandosi di beneficio assistenziale, «non si applichi la disciplina della L. n. 412 del 1991,
art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale».
Ciò posto, analizzando i singoli provvedimenti di contestazione di indebito, secondo l'ordine indicato in ricorso e in relazione alle argomentazioni in esso formulate ( Orbene, avendo la
ricorrente e il proprio coniuge dichiarato nel 2019, 2020 e 2021, con modelli 730, il reddito familiare
CP_ all'Agenzia delle Entrate, in forza della suddetta normativa e del superiore principio di diritto, l'
non avrebbe dovuto procedere all'accertamento pregresso dell'asserito quanto infondato indebito né
avviare la ripetizione delle predette somme) va rilevato che:
L'indebito contrassegnato dal n° 1 è stato contestato prima con lettera del 17/03/2021,
ricevuta il 31/03/2021 dalla stessa ricorrente che ha sottoscritto l'avviso di ricevimento (
3 contrariamente a quanto asserito in ricorso) ed ha per oggetto il periodo dal 01/06/2013 al
31/12/2019, in cui sarebbe stato effettuato un pagamento non dovuto sulla pensione cat.AS
n.04036285 per un importo complessivo di euro 2.173,39 per i seguenti motivi:
E' stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa
del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
ratei non spettanti o spettanti in misura inferiore per esistenza redditi da vendita immobiliare nel
2018, pensioni estere e rendite catastali.
La ricorrente, fa valere l'irripetibilità dell'indebito, per avere dichiarato a suo dire il reddito familiare con i modelli 730, nel 2019, 2020, 2021.
Nessuna contestazione formula per gli indebiti relativi agli anni dal 2013 al 2017, che devono,
pertanto, ritenersi definitivamente e pacificamente riconosciuti.
La voce di indebito residua e più consistente è quella relativa all'anno 2019 in cui vi è stato un azzeramento dell'assegno e della maggiorazione sociale, avendo la ricorrente percepito nel 2018 l'importo di oltre Euro 55.000,00 per la vendita di un immobile, con conseguente superamento dei limiti reddituali.
A tale proposito, deve sottolinearsi che se in linea generale, il corrispettivo della vendita in sé
costituisce “ patrimonio “ piuttosto che “ reddito “, come affermato dalla Corte di Appello di
Ancona con la sentenza n° 174/2005 ove si rileva che “ tra i presupposti che consentono le
fruizioni dell'assegno sociale vi è la situazione reddituale, dovendosi però intendere con l'espressione
“reddito” il complesso di beni diretti o di consumo che pervengono con i caratteri della periodicità e
consumabilità senza menomazione della fonte da cui promanano. Ne consegue che il ricavato della
vendita di un bene immobile è irrilevante ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno, non
partecipando dei caratteri sopra indicati”, tuttavia, nel caso in esame, come emerge dal documento n° 8 del fascicolo la compravendita, perfezionata il 17/05/2018, riguardava CP_1
un terreno edificabile, che costituisce una fattispecie che ai sensi dell'art. 67 comma 1° lett.b.
D.p.r. n° 917/89 è atta a generare una plusvalenza, assoggettata ad IR ( sono assoggettate ad
IR, previo inquadramento come redditi diversi le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo
oneroso di terreni a destinazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento
della cessione).
La ricorrente non ha provato di aver dichiarato tale plusvalenza tra i redditi diversi (omette di allegare il mod. 730 2019, relativo ai redditi 2018) né di averla dichiarata nel modello RED,
cosicchè deve ritenersi che abbia agito con dolo omissivo, non avendo dichiarato situazioni
4 reddituali incidenti sulla spettanza della prestazione, il che è esclude recisamente che possa essersi realizzata quella situazione di affidamento incolpevole del percettore, che non consente la ripetibilità dell'indebito.
Del tutto irrilevante, oltrecchè essere sfornita di supporto probatorio è la circostanza addotta dalla ricorrente, nelle note difensive, secondo cui il ricavato della vendita sarebbe stato destinato a ripianare i debiti del figlio.
La destinazione data alla somma incassata, dopo la compravendita, non muta la natura reddituale della plusvalenza realizzata.
In ordine all'indebito n° 2 relativo al periodo da Gennaio 2018 ad Agosto 2020, con cui si contesta la percezione della somma non dovuta di Euro 1.861,68, esso deriva dalla ricostituzione della prestazione, seguita all'invio in ritardo del modello RED del 2017
avvenuto soltanto nel 2020, a seguito di sollecito.
E' evidente che dall'occultamento temporaneo di redditi rilevanti ai fini della misura della prestazione, conseguente alla comunicazione con un ritardo di anni di redditi da pensione estera, incidenti sulla misura della prestazione e non conoscibili dall' non può che CP_2
derivare l'esclusione dell'affidamento incolpevole del percettore, che anche in tale ipotesi ha agito con dolo omissivo.
Il terzo indebito nasce dall'aver percepito ratei di pensione superiori al dovuto, nella misura di Euro 2.939,36 nel periodo 1/01/2017 - 30/04/2021 per non avere correttamente dichiarato i redditi da pensione estera del coniuge.
Infatti, mentre nel RED 2017, , coniuge della ricorrente, ha indicato un reddito Persona_1
da pensione estera di euro 2.218,00, negli anni successivi ha indicato alla voce pensioni estere un reddito pari a zero, contraddicendo quanto in precedenza dichiarato, smentito peraltro dalla domanda di ricostituzione del Febbraio 2021, ove ha dichiarato per gli anni dal 2017 al
2021 un reddito da pensione estera di Euro 1.272,00.
E' evidente che tali dichiarazioni contraddittorie, omissive , incomplete, su redditi che l' può conoscere soltanto attraverso la dichiarazione dell'interessato, escludono anche CP_1
in tali ipotesi l'affidamento incolpevole in ordine alla spettanza della prestazione.
La riliquidazione del 16/04/2025 riguarda, poi, essenzialmente i periodi dal 2022 in poi,
mentre il riconoscimento per gli anni 2020 e 2021 di una lieve differenza di circa 7,50 Euro
per anno non può certo ritenersi elemento significativo per inferirne che l' abbia CP_1
escluso gli indebiti precedentemente contestati, tanto più che, con il medesimo
5 provvedimento, ne ha attuato il recupero, mediante la parziale compensazione impropria con gli arretrati a credito della . Pt_1
Alla luce di tali considerazioni , il ricorso va respinto.
La ricorrente rimasta soccombente non può essere assoggettata al pagamento delle spese processuali, avendo reso la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. cod. proc.civ.
P.Q.M
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 12/12/2025, all'esito del deposito di note di trattazione scritta in
sostituzione dell'udienza del 13/11/2025.
IL GIUDICE
FA TI
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