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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 23/09/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 640/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente dott.ssa Alessia Caprio Giudice relatore ed estensore dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 640/2025 promossa da:
), rappresentato e difeso dall'avv. DANIELA DENAROSI Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in San Giovanni AR (AR), Piazza della
Libertà, 22;
PARTE RICORRENTE contro
), rappresentata e difesa dall'avv. CRISTINA Controparte_1 C.F._2
FARRI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Figline e Incisa AR (FI), via
Degli Innocenti n. 2;
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica di Arezzo
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso in materia di modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Come da conclusioni congiunte concordemente rassegnate con note scritte depositate in data
09.09.2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473-bis.29 c.p.c., depositato in data 24.03.2025, il ricorrente ha chiesto Parte_1 che il Tribunale modificasse la sentenza di divorzio n. 1875/2023 del 19.06.2023 emessa dal
Tribunale di Firenze, nel senso di porre a suo carico un assegno di mantenimento in favore dei figli nato il [...], maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, e Per_1
nata il [...], pari ad € 100,00 mensili per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese Per_2 straordinarie sostenute in loro favore e del 50% della quota dell'assegno unico, in ragione del peggioramento delle sue condizioni lavorative ed economiche.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30.04.2025, la resistente Controparte_1 si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto integrale del ricorso e deducendo che il non Pt_1 avrebbe mai spontaneamente versato alcuna somma in favore dei figli.
Con note scritte depositate in data 09.09.2025, le parti hanno concordemente rappresentato di aver raggiunto un accordo nelle more del giudizio ed hanno rassegnato conclusioni congiunte.
All'udienza del 11.09.2025, le parti si sono riportate alle conclusioni congiuntamente rassegnate con le note scritte depositate in data 09.09.2025 ed hanno concordemente chiesto che la causa venisse trattenuta in decisione sulla volontà congiunta manifestata dalle stesse parti (cfr. verbale d'udienza del 11.09.2025).
Pertanto, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
Nello specifico, le parti hanno chiesto che il Tribunale accogliesse le conclusioni congiuntamente rassegnate: “Voglia il Tribunale accogliere le seguenti conclusioni a modifica parziale della sentenza
n. 1875/2023 del Tribunale di Firenze: - Disporre il mantenimento dei figli e nella Per_1 Per_2 misura di € 150,00 mensili entro il 20 di ogni mese con rivalutazione Istat a partire dal mese di agosto, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Arezzo. -
L'assegno di € 150 mensili rimarrà invariato anche se inizierà un'attività lavorativa. - Per_1
Disporre che l'Assegno Unico sia percepito interamente dalla signora . - Le parti CP_1 dichiarano di non aver più nulla da avere o pretendere. - Le spese legali compensate tra le parti.”.
Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti con le note scritte depositate in data
09.09.2025 e ritenuto che non vi siano motivi ostativi, anche nell'interesse della prole, all'accoglimento delle stesse, il Tribunale provvede in conformità.
Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate con le note scritte depositate in data 09.09.2025, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 22 settembre 2025.
Il Giudice Est. Il Presidente
Dr.ssa Alessia Caprio Dr.ssa Lucia Faltoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente dott.ssa Alessia Caprio Giudice relatore ed estensore dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 640/2025 promossa da:
), rappresentato e difeso dall'avv. DANIELA DENAROSI Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in San Giovanni AR (AR), Piazza della
Libertà, 22;
PARTE RICORRENTE contro
), rappresentata e difesa dall'avv. CRISTINA Controparte_1 C.F._2
FARRI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Figline e Incisa AR (FI), via
Degli Innocenti n. 2;
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica di Arezzo
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso in materia di modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Come da conclusioni congiunte concordemente rassegnate con note scritte depositate in data
09.09.2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473-bis.29 c.p.c., depositato in data 24.03.2025, il ricorrente ha chiesto Parte_1 che il Tribunale modificasse la sentenza di divorzio n. 1875/2023 del 19.06.2023 emessa dal
Tribunale di Firenze, nel senso di porre a suo carico un assegno di mantenimento in favore dei figli nato il [...], maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, e Per_1
nata il [...], pari ad € 100,00 mensili per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese Per_2 straordinarie sostenute in loro favore e del 50% della quota dell'assegno unico, in ragione del peggioramento delle sue condizioni lavorative ed economiche.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30.04.2025, la resistente Controparte_1 si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto integrale del ricorso e deducendo che il non Pt_1 avrebbe mai spontaneamente versato alcuna somma in favore dei figli.
Con note scritte depositate in data 09.09.2025, le parti hanno concordemente rappresentato di aver raggiunto un accordo nelle more del giudizio ed hanno rassegnato conclusioni congiunte.
All'udienza del 11.09.2025, le parti si sono riportate alle conclusioni congiuntamente rassegnate con le note scritte depositate in data 09.09.2025 ed hanno concordemente chiesto che la causa venisse trattenuta in decisione sulla volontà congiunta manifestata dalle stesse parti (cfr. verbale d'udienza del 11.09.2025).
Pertanto, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
Nello specifico, le parti hanno chiesto che il Tribunale accogliesse le conclusioni congiuntamente rassegnate: “Voglia il Tribunale accogliere le seguenti conclusioni a modifica parziale della sentenza
n. 1875/2023 del Tribunale di Firenze: - Disporre il mantenimento dei figli e nella Per_1 Per_2 misura di € 150,00 mensili entro il 20 di ogni mese con rivalutazione Istat a partire dal mese di agosto, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Arezzo. -
L'assegno di € 150 mensili rimarrà invariato anche se inizierà un'attività lavorativa. - Per_1
Disporre che l'Assegno Unico sia percepito interamente dalla signora . - Le parti CP_1 dichiarano di non aver più nulla da avere o pretendere. - Le spese legali compensate tra le parti.”.
Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti con le note scritte depositate in data
09.09.2025 e ritenuto che non vi siano motivi ostativi, anche nell'interesse della prole, all'accoglimento delle stesse, il Tribunale provvede in conformità.
Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate con le note scritte depositate in data 09.09.2025, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 22 settembre 2025.
Il Giudice Est. Il Presidente
Dr.ssa Alessia Caprio Dr.ssa Lucia Faltoni