Articolo 11 della Legge 31 ottobre 1957, n. 1009
Articolo 10Articolo 12
Versione
15 novembre 1957
Art. 11.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, e su proposta del Ministro dei lavori pubblici, alla ripartizione del fondo inscritto, ai sensi della legge 15 giugno 1955, n. 513 , concernente le opere di completamento dell'aeroporto intercontinentale di Roma, al capitolo n. 228 nonche' al trasferimento agli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali delle somme che, per opere e spese di progettazione e generali, saranno destinate alla costruzione della strada statale n. 201 denominata "Strada dell'aeroporto di Fiumicino".
Entrata in vigore il 15 novembre 1957