Art. 6.
Le norme contenute nel primo comma del precedente articolo non si applicano nei confronti di coloro che per effetto di ritardi di carriera conseguenti a perdite di anzianita' per qualsiasi causa o a giudizio di "non prescelto", non facciano parte, nel grado di capitano, di gruppi di ufficiali per i quali ricorrano, alla data di entrata in vigore della presente legge, entrambe le condizioni previste nel comma medesimo.
Le norme contenute nel primo comma del precedente articolo non si applicano nei confronti di coloro che per effetto di ritardi di carriera conseguenti a perdite di anzianita' per qualsiasi causa o a giudizio di "non prescelto", non facciano parte, nel grado di capitano, di gruppi di ufficiali per i quali ricorrano, alla data di entrata in vigore della presente legge, entrambe le condizioni previste nel comma medesimo.