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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 24/06/2025, n. 2126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2126 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Aurelia Cuomo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5353 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2019 avente ad oggetto: risoluzione del contratto per inadempimento vertente
TRA
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Donato Sorvillo giusta procura in atti
ATTRICE
E
, in persona del curatore, Avv. Elisa Serrao Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
Conclusioni
Come da udienza del 16.04.2025.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato la ha convenuto in giudizio al fine Parte_1 CP_1 di ottenere la risoluzione per inadempimento del contratto tra essi stipulato in data 30.7.2019, nonché dei contratti precedenti del 15.1.18 e 16.4.18 ed ottenerne la condanna al risarcimento del danno.
Più in dettaglio, l'attrice deduceva: a) di aver nel corso del tempo concluso vari contratti con la CP_1 volti alla promozione commerciale dei propri prodotti;
b) l'ultimo contratto è stato concluso in data 30.7.2019 ed aveva ad oggetto la realizzazione di varie attività di promozione, mediante trasmissione su reti televisive, previa effettuazione di riprese sia presso lo stabilimento industriale che direttamente “in campo” durante il periodo della raccolta del pomodoro, onde valorizzare l'intero arco produttivo della filiera;
c) che il corrispettivo concordato era pari ad euro 10.000; d) che tale prezzo era il risultato dalla scontistica riconosciuta dalla convenuta, per ovviare a problematiche riscontrate nell'esecuzione dei contratti precedenti;
e) che nonostante il prezzo fosse stato versato, non aveva provveduto ad effettuare le riprese necessarie, lasciando inutilmente CP_1 trascorrere l'intero periodo temporale in cui si concentra la raccolta e lavorazione del pomodoro;
f) che pertanto essa attrice era stata costretta a concludere contratti di promozione pubblicitaria con altre società. Preso atto della mancata costituzione del convenuto nel presente giudizio e dichiaratane la contumacia, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c.
Intervenuto poi il fallimento della , il giudizio è stato interrotto. CP_1
Riassunto il giudizio, anche la curatela è rimasta contumace.
Rigettate poi le richieste di prova orale, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 16.4.25, ex art. 190 cpc.
*
Ciò posto in punto di fatto, la domanda spiegata dalla società attrice è parzialmente fondata e va accolta, per quanto di ragione, per i motivi di seguito indicati.
In primo luogo, è possibile ritenere provata l'esistenza del rapporto contrattuale tra le parti e ciò sulla base della documentazione depositata (cfr. in particolare i contratti allegati all'atto di citazione). Del pari provato è il versamento dell'importo di euro 10 mila in favore della a mezzo bonifico, a titolo di “saldo CP_1 fattura 657 ed acconto fattura 658 del 2018” per come si evince dalla semplice lettura della contabile allegata dalla stessa parte attrice (cfr. contabile bonifico del 03-9-2019 allegata alla memoria e art. 183 VI comma cpc).
Quanto poi all'inadempimento, è orientamento assolutamente pacifico in giurisprudenza quello secondo cui in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per il risarcimento del danno deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Nel caso di specie e come già evidenziato supra, parte attrice ha adempiuto all'onere probatorio su di sé gravante.
Senonché la convenuta, su cui gravava l'onere della prova del corretto adempimento, non costituendosi in giudizio, nulla ha provato in ordine all'esatto adempimento né in ordine alla sussistenza di qualsivoglia diverso fatto impeditivo o estintivo.
La domanda di risoluzione dei tre contratti conclusi tra le parti in data 15.1.18, 16.4.18 e 30.7.2019 deve pertanto essere accolta.
Quanto poi alla domanda di risarcimento del danno, ha chiesto il risarcimento del danno sia sub Parte_1 species di danno emergente che di lucro cessante.
Quanto al primo, ella ha allegato un danno pari al “valore del contratto” per euro 39 mila ed un danno derivato dalla necessità di concludere contratti con altre società, stante l'inadempimento della controparte. Con riguardo poi al lucro cessante, ella ha dedotto un pregiudizio relativo ai guadagni che sarebbero invece derivati a seguito dalla corretta sponsorizzazione.
Ora, giovi ribadire che i danni suscettibili di risarcimento in forza del precetto generale di cui all'art. 1223 c.c., devono essere conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento; tuttavia può essere risarcito anche il danno mediato e indiretto quando risulti che esso è effetto normale dell'inadempimento secondo il principio di regolarità causale. In ogni caso il creditore non può ottenere attraverso il risarcimento vantaggi superiori a quelli in cui consisteva la sua situazione precedente all'inadempimento né sono risarcibili i danni ai quali il danneggiato sarebbe stato comunque esposto. Con riguardo poi al danno da lucro cessante, esso si concreta nell'accrescimento patrimoniale in concreto ed effettivo pregiudicato o impedito dall'inadempimento della obbligazione contrattuale, presuppone almeno la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che, secondo un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità) il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta e deve essere, perciò, escluso per quei mancati guadagni che sono meramente ipotetici.
Facendo applicazione di tali coordinate giuridiche al caso di specie, bisognerà innanzitutto escludere la risarcibilità delle somme impiegate dalla per concludere diversi contratti a seguito Parte_1 dell'inadempimento della controparte. Così come proposta la domanda, volta dunque a spostare sulla convenuta l'intero costo di tali contratti, il suo accoglimento genererebbe un indebito vantaggio per l'attrice. Diverso sarebbe stato il caso in cui essa avesse dedotto e dimostrato la necessità di reperire sul mercato i medesimi servizi ma a condizioni deteriori rispetto a quelle del contratto inadempiuto;
in tal caso sì avrebbe potuto configurarsi un danno risarcibile, ovviamente limitato alla differenza in eccesso, rispetto al prezzo originariamente concordato a parità di prestazione. Tuttavia, ciò non è stato dedotto né tantomeno provato dall'attrice che come ricordato ha chiesto tout court che l'onere economico dei contratti conclusi con altre società fosse riversato per l'intero sulla convenuta. La domanda non può pertanto essere accolta.
Argomentazioni non dissimili si impongono con riguardo all'ulteriore posta di danno diretto, calcolata sul “valore del contratto”. Anche in questo caso, il risarcimento deve essere limitato ad un esborso economico ingiustamente sopportato dalla parte non inadempiente. Sicchè il risarcimento – rectius ripetizione – deve essere limitato alla somma effettivamente pagata dall'attrice senza ottenere la corretta controprestazione in cambio e non all'intero valore del contratto.
La domanda va dunque accolta limitatamente all'importo di euro 10 mila di cui è stato provato il versamento in favore della . CP_1
Infine, quanto al lucro cessante, l'attrice non ha fornito il benché minimo elemento, ancorché indiziario, atto a dimostrare il mancato guadagno subito a causa dell'inadempimento della controparte, limitandosi ad una quantificazione del tutto soggettiva e priva di riferimenti concreti (quali ad esempio: il fatturato annuale, il giro di clienti, le proiezioni di aumento che la promozione avrebbe causato secondo un criterio di probabilità).
La domanda va pertanto rigettata.
Spese di lite compensate nella misura del 50% attesa la parziale soccombenza reciproca ed il restante importo
è posto a carico della convenuta contumace e liquidato come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, I sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la contumacia della;
Controparte_2
2. Accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto:
2.2. Pronuncia la risoluzione dei tre contratti conclusi tra le parti in data 15.1.18, 16.4.18 e 30.7.2019, per inadempimento della convenuta;
2.3. Condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di euro 10.000,00, oltre interessi come per legge;
2.4. Rigetta la domanda risarcitoria per la restante parte;
3. Compensa le spese di lite nella misura del 50% attesa la parziale soccombenza reciproca e condanna la convenuta al pagamento dell restante importo liquidato in complessivi euro 3.700,00 in favore di
oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge, con attribuzione. Parte_1
Nocera Inferiore, 21.06.2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Aurelia Cuomo
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Aurelia Cuomo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5353 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2019 avente ad oggetto: risoluzione del contratto per inadempimento vertente
TRA
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Donato Sorvillo giusta procura in atti
ATTRICE
E
, in persona del curatore, Avv. Elisa Serrao Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
Conclusioni
Come da udienza del 16.04.2025.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato la ha convenuto in giudizio al fine Parte_1 CP_1 di ottenere la risoluzione per inadempimento del contratto tra essi stipulato in data 30.7.2019, nonché dei contratti precedenti del 15.1.18 e 16.4.18 ed ottenerne la condanna al risarcimento del danno.
Più in dettaglio, l'attrice deduceva: a) di aver nel corso del tempo concluso vari contratti con la CP_1 volti alla promozione commerciale dei propri prodotti;
b) l'ultimo contratto è stato concluso in data 30.7.2019 ed aveva ad oggetto la realizzazione di varie attività di promozione, mediante trasmissione su reti televisive, previa effettuazione di riprese sia presso lo stabilimento industriale che direttamente “in campo” durante il periodo della raccolta del pomodoro, onde valorizzare l'intero arco produttivo della filiera;
c) che il corrispettivo concordato era pari ad euro 10.000; d) che tale prezzo era il risultato dalla scontistica riconosciuta dalla convenuta, per ovviare a problematiche riscontrate nell'esecuzione dei contratti precedenti;
e) che nonostante il prezzo fosse stato versato, non aveva provveduto ad effettuare le riprese necessarie, lasciando inutilmente CP_1 trascorrere l'intero periodo temporale in cui si concentra la raccolta e lavorazione del pomodoro;
f) che pertanto essa attrice era stata costretta a concludere contratti di promozione pubblicitaria con altre società. Preso atto della mancata costituzione del convenuto nel presente giudizio e dichiaratane la contumacia, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c.
Intervenuto poi il fallimento della , il giudizio è stato interrotto. CP_1
Riassunto il giudizio, anche la curatela è rimasta contumace.
Rigettate poi le richieste di prova orale, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 16.4.25, ex art. 190 cpc.
*
Ciò posto in punto di fatto, la domanda spiegata dalla società attrice è parzialmente fondata e va accolta, per quanto di ragione, per i motivi di seguito indicati.
In primo luogo, è possibile ritenere provata l'esistenza del rapporto contrattuale tra le parti e ciò sulla base della documentazione depositata (cfr. in particolare i contratti allegati all'atto di citazione). Del pari provato è il versamento dell'importo di euro 10 mila in favore della a mezzo bonifico, a titolo di “saldo CP_1 fattura 657 ed acconto fattura 658 del 2018” per come si evince dalla semplice lettura della contabile allegata dalla stessa parte attrice (cfr. contabile bonifico del 03-9-2019 allegata alla memoria e art. 183 VI comma cpc).
Quanto poi all'inadempimento, è orientamento assolutamente pacifico in giurisprudenza quello secondo cui in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per il risarcimento del danno deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Nel caso di specie e come già evidenziato supra, parte attrice ha adempiuto all'onere probatorio su di sé gravante.
Senonché la convenuta, su cui gravava l'onere della prova del corretto adempimento, non costituendosi in giudizio, nulla ha provato in ordine all'esatto adempimento né in ordine alla sussistenza di qualsivoglia diverso fatto impeditivo o estintivo.
La domanda di risoluzione dei tre contratti conclusi tra le parti in data 15.1.18, 16.4.18 e 30.7.2019 deve pertanto essere accolta.
Quanto poi alla domanda di risarcimento del danno, ha chiesto il risarcimento del danno sia sub Parte_1 species di danno emergente che di lucro cessante.
Quanto al primo, ella ha allegato un danno pari al “valore del contratto” per euro 39 mila ed un danno derivato dalla necessità di concludere contratti con altre società, stante l'inadempimento della controparte. Con riguardo poi al lucro cessante, ella ha dedotto un pregiudizio relativo ai guadagni che sarebbero invece derivati a seguito dalla corretta sponsorizzazione.
Ora, giovi ribadire che i danni suscettibili di risarcimento in forza del precetto generale di cui all'art. 1223 c.c., devono essere conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento; tuttavia può essere risarcito anche il danno mediato e indiretto quando risulti che esso è effetto normale dell'inadempimento secondo il principio di regolarità causale. In ogni caso il creditore non può ottenere attraverso il risarcimento vantaggi superiori a quelli in cui consisteva la sua situazione precedente all'inadempimento né sono risarcibili i danni ai quali il danneggiato sarebbe stato comunque esposto. Con riguardo poi al danno da lucro cessante, esso si concreta nell'accrescimento patrimoniale in concreto ed effettivo pregiudicato o impedito dall'inadempimento della obbligazione contrattuale, presuppone almeno la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che, secondo un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità) il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta e deve essere, perciò, escluso per quei mancati guadagni che sono meramente ipotetici.
Facendo applicazione di tali coordinate giuridiche al caso di specie, bisognerà innanzitutto escludere la risarcibilità delle somme impiegate dalla per concludere diversi contratti a seguito Parte_1 dell'inadempimento della controparte. Così come proposta la domanda, volta dunque a spostare sulla convenuta l'intero costo di tali contratti, il suo accoglimento genererebbe un indebito vantaggio per l'attrice. Diverso sarebbe stato il caso in cui essa avesse dedotto e dimostrato la necessità di reperire sul mercato i medesimi servizi ma a condizioni deteriori rispetto a quelle del contratto inadempiuto;
in tal caso sì avrebbe potuto configurarsi un danno risarcibile, ovviamente limitato alla differenza in eccesso, rispetto al prezzo originariamente concordato a parità di prestazione. Tuttavia, ciò non è stato dedotto né tantomeno provato dall'attrice che come ricordato ha chiesto tout court che l'onere economico dei contratti conclusi con altre società fosse riversato per l'intero sulla convenuta. La domanda non può pertanto essere accolta.
Argomentazioni non dissimili si impongono con riguardo all'ulteriore posta di danno diretto, calcolata sul “valore del contratto”. Anche in questo caso, il risarcimento deve essere limitato ad un esborso economico ingiustamente sopportato dalla parte non inadempiente. Sicchè il risarcimento – rectius ripetizione – deve essere limitato alla somma effettivamente pagata dall'attrice senza ottenere la corretta controprestazione in cambio e non all'intero valore del contratto.
La domanda va dunque accolta limitatamente all'importo di euro 10 mila di cui è stato provato il versamento in favore della . CP_1
Infine, quanto al lucro cessante, l'attrice non ha fornito il benché minimo elemento, ancorché indiziario, atto a dimostrare il mancato guadagno subito a causa dell'inadempimento della controparte, limitandosi ad una quantificazione del tutto soggettiva e priva di riferimenti concreti (quali ad esempio: il fatturato annuale, il giro di clienti, le proiezioni di aumento che la promozione avrebbe causato secondo un criterio di probabilità).
La domanda va pertanto rigettata.
Spese di lite compensate nella misura del 50% attesa la parziale soccombenza reciproca ed il restante importo
è posto a carico della convenuta contumace e liquidato come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, I sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la contumacia della;
Controparte_2
2. Accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto:
2.2. Pronuncia la risoluzione dei tre contratti conclusi tra le parti in data 15.1.18, 16.4.18 e 30.7.2019, per inadempimento della convenuta;
2.3. Condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di euro 10.000,00, oltre interessi come per legge;
2.4. Rigetta la domanda risarcitoria per la restante parte;
3. Compensa le spese di lite nella misura del 50% attesa la parziale soccombenza reciproca e condanna la convenuta al pagamento dell restante importo liquidato in complessivi euro 3.700,00 in favore di
oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge, con attribuzione. Parte_1
Nocera Inferiore, 21.06.2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Aurelia Cuomo