TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 16/12/2025, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, sezione unica civile, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giuliana Santa Trotta -Presidente dott. ZI RR -Giudice rel. dott. Riccardo Sabato -Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 558/2025 R.G. vertente
TRA
, C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Marta Gesualdi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lauria (PZ), Via Roma,
17
- ricorrente –
E
, C.F. , nata a [...] il [...] e residente in [...]C.F._2
Latronico (PZ), alla Via Giovanni Falcone n.8, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.
FA IE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lagonegro (PZ), in via degli
Eucalipti, 12
- resistente –
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Lagonegro
-interventore ex lege-
Oggetto: regolamentazione della responsabilità genitoriale
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza dell'11.11.2025 pagina 1 di 7 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex artt. 337-bis e 337-ter c.c., depositato l'11.06.2025, ha premesso di Parte_1 aver intrapreso a decorrere dal 2017 una stabile convivenza more uxorio con che da tale CP_1 unione sono nati 3 figli: (Lagonegro, 31.08.2017), Persona_1 Persona_2
(Lagonegro, 25.08.2020) e (Lagonegro, 08.07.2022), allo stato minorenni;
di aver Persona_3 stabilito la propria residenza e quella della convivente in Latronico (PZ), alla Via Giovanni Falcone n.
8, presso l'immobile in comproprietà nella misura del 50%; che dopo un primo periodo di armonia e reciproco sostegno, le incompatibilità caratteriali e le incomprensioni sono andate via via acuitesi, fino ad una rottura definitiva del legame di convivenza;
che a causa della cessazione del rapporto di convivenza, egli è andato a vivere presso l'abitazione della madre in Latronico alla via Ugo Foscolo n.
4, sicché risulta necessario procedere in giudizio al fine di regolamentare i rapporti personali ed economici nei riguardi dei figli minori.
Con riguardo agli aspetti economici e patrimoniali, il ricorrente ha rappresentato di svolgere la professione di odontotecnico presso il Laboratorio Dental2 di ZA F. e LA R.F. in Latronico
(PZ), percependo negli ultimi tre anni i seguenti redditi: € 14.997,00 nell'anno 2024, € 16.533,00 nell'anno 2023, € 17.092,00 nell'anno 2022 e di essere proprietario di: 1) immobile sito in Latronico
(PZ) alla via G. Falcone n. 8 nella misura del 50%; 2) immobile sito in Latronico alla via Tufo n. 5,
Piano T. nella misura di 1/6; 3) veicoli Peugeot 106 e Fiat 500L; 4) rapporti postali e finanziari;
5) quota societaria del 50% dell'impresa artigiana Laboratorio Dental2 di ZA F. e LA R.F. (c.f:
) con sede in Latronico alla Via Tassoni n.10. P.IVA_1
Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto al Tribunale adito di:
“- affidare i figli minori, in modo condiviso, ad entrambi i genitori, con collocamento e residenza anagrafica privilegiata presso la madre;
- regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e i figli, tenendo conto del piano genitoriale proposto;
- assegnare la casa familiare, sita in Latronico (PZ), in Via Giovanni Falcone
n.8, alla sig.ra ; CP_1
- porre a carico del sig. , a titolo di contributo al mantenimento in favore di ciascun Parte_1 figlio minore, la somma mensile di € 200,00 (duecento/00), da corrispondere mediante bonifico bancario a favore della sig.ra , automaticamente rivalutata annualmente secondo gli CP_1 indici ISTAT come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie, previamente concordate e documentate che saranno affrontate per la crescita dei minori.” pagina 2 di 7 Con comparsa di costituzione e risposta dell'8.10.2025 si è costituita in giudizio la quale CP_1 pur aderendo alla domanda di regolamentazione della responsabilità genitoriale nel preminente interesse dei figli minori, ha ritenuto inadeguata la proposta somma di euro 200,00 per ogni figlio a titolo di mantenimento, chiedendo il riconoscimento di almeno euro 250,00 per ciascun figlio, considerato anche il grosso divario economico tra le parti, essendo lei disoccupata e soltanto saltuariamente collaboratrice con il Comune di Latronico (PZ).
Con riguardo al piano genitoriale, la ha dissentito sul pernottamento dei figli presso il padre nel CP_1 corso della settimana nel loro interesse superiore, mantenendo la continuità e la stabilità della routine quotidiana ed evitando cambiamenti improvvisi che possano generare disagio.
Per tali ragioni, la resistente ha concluso, chiedendo di: “- affidare i figli minori, in modo condiviso, ad entrambi i genitori, con collocamento e residenza anagrafica presso la madre, che continuerà a vivere con i propri figli nella casa sita in Latronico (PZ) alla via Giovanni Falcone n.8;
-regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e i figli, tenendo conto del piano genitoriale proposto ad eccezione del pernottamento dei figli nel corso della settimana presso il padre, che potrà comunque quotidianamente tenere con se i figli nel rispetto dei loro orari scolastici, impegni e abitudini;
- assegnare la casa familiare sita in Latronico (PZ) in Via Giovanni Falcone n. 8 alla sig.ra CP_1
[...]
- porre a carico del sig. , a titolo di contributo al mantenimento in favore di ciascun Parte_1 figlio minore, la somma mensile di euro 250,00 (duecentocinquanta/00), da corrispondere mediante bonifico bancario a favore della sig.ra , automaticamente rivalutata annualmente CP_1 secondo gli indici ISTAT come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie, previamente concordate e documentate che saranno affrontate per la crescita dei minori. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi al sottoscritto procuratore antistatario”.
Nelle more del procedimento, in data 7.11.2025, il procuratore costituito per parte ricorrente ha dato atto che le parti hanno raggiunto un accordo, stipulando apposita convenzione, pertanto, ha chiesto la trasformazione del titolo della pendente regolamentazione della responsabilità genitoriale di figli nati fuori dal matrimonio da giudiziale in consensuale.
Con la convenzione del 5.11.2025 le parti hanno chiesto l'omologa delle seguenti condizioni:
“1) I figli minori (c.f. ), nato il [...] a [...]_1 C.F._3
(PZ), (c.f. ), nato il [...] a [...], Persona_2 C.F._4
(c.f. nato il [...] a [...], rimangono affidati in Persona_3 C.F._5
pagina 3 di 7 via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre. La responsabilità genitoriale sui minori, pertanto, sarà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori. Inoltre, in applicazione del regime di affidamento condiviso, cos' come previsto dall'art. 337 ter del codice civile, le decisioni di maggiore interesse per i minori, relative all'educazione, all'istruzione, alla salute, saranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente in relazione ai rispettivi tempi di permanenza, pur sempre, tuttavia, nel rispetto del comune indirizzo educativo.
2) I tempi di frequentazione dei minori con i genitori si svolgeranno secondo la più ampia libertà e in seguito ad accordi di volta in volta da questi assunti anche per le vie brevi (telefonicamente). Tuttavia, nella denegata ipotesi di disaccordo tra le parti, si stipula e conviene che il padre potrà tenere con sé i minori:
- nel corso della settimana almeno due/tre giorni a settimana dalle ore 17:00 alle ore 21:00;
- tre fine settimana al mese dal sabato ore 16.00 alla domenica ore 21:00;
- riguardo alle vacanze estive, per quindici giorni nel periodo estivo;
- quanto alle vacanze di Natale secondo la regola dell'alternanza, dal 24 al 26 dicembre o dal 31 dicembre al 2 gennaio;
- le vacanze Pasquali, sempre secondo la regola dell'alternanza, o la domenica di Pasqua o il lunedì in
Albis.
3) L'immobile costituente la casa familiare, sita in Latronico (PZ), in Via Giovanni Falcone n. 8, rimarrà assegnata alla SI , genitore collocatario della prole minorenne. CP_1
4) Il signor provvederà al mantenimento dei figli, attraverso la corresponsione, Parte_1 mediante bonifico bancario, in favore della SI , dal mese di Dicembre 2025, di un CP_1 importo complessivo mensile pari ad Euro 600,00 (seicento/00). Detta somma, da corrispondersi entro e non oltre il giorno 28 di ogni mese, verrà rivalutata ogni anno in relazione alla svalutazione intervenuta nell'anno precedente in base agli indici ISTAT.
5) Ciascuno dei genitori concorrerà, per la quota del 50% al rimborso delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli minori dall'altro genitore, previa esibizione della ricevuta di spesa.
Quanto alla loro classificazione, le parti dichiarano di aderire alla elencazione contenuta nelle Linee
Guida adottate dal in data 29 novembre 2017 che, con la sottoscrizione Controparte_2 in calce, dichiarano di conoscere.
6) L'Assegno Unico e Universale per i figli minori sarà ripartito nella misura del 50% ciascuno. pagina 4 di 7 7) Le parti si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto nonché al rilascio e al rinnovo della carta di identità valida per l'espatrio anche in relazione ai figli minori”.
All'udienza dell'11.11.2025 le parti sono comparse personalmente e dopo aver dichiarato di non volersi riconciliare, si sono riportati alle condizioni concordate in convenzione, chiedendone l'accoglimento. Con riferimento al punto n. 4 delle condizioni concordate le parti hanno precisato che l'importo complessivo di euro 600,00 deve intendersi di euro 200,00 per ciascun figlio.
Alla suddetta udienza il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio previa trasmissione degli atti al PM per il parere.
Il P.M. in data 26.11.2025 si è rimesso alle valutazioni del Giudice nel superiore interesse dei minori.
2. Il Collegio osserva che le parti hanno concordato le seguenti condizioni:
“1) I figli minori (c.f. ), nato il [...] a [...]_1 C.F._3
(PZ), (c.f. ), nato il [...] a [...], Persona_2 C.F._4
(c.f. nato il [...] a [...], rimangono affidati in Persona_3 C.F._5 via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre. La responsabilità genitoriale sui minori, pertanto, sarà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori. Inoltre, in applicazione del regime di affidamento condiviso, cos' come previsto dall'art. 337 ter del codice civile, le decisioni di maggiore interesse per i minori, relative all'educazione, all'istruzione, alla salute, saranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente in relazione ai rispettivi tempi di permanenza, pur sempre, tuttavia, nel rispetto del comune indirizzo educativo.
2) I tempi di frequentazione dei minori con i genitori si svolgeranno secondo la più ampia libertà e in seguito ad accordi di volta in volta da questi assunti anche per le vie brevi (telefonicamente). Tuttavia, nella denegata ipotesi di disaccordo tra le parti, si stipula e conviene che il padre potrà tenere con sé i minori:
- nel corso della settimana almeno due/tre giorni a settimana dalle ore 17:00 alle ore 21:00;
- tre fine settimana al mese dal sabato ore 16.00 alla domenica ore 21:00;
- riguardo alle vacanze estive, per quindici giorni nel periodo estivo;
- quanto alle vacanze di Natale secondo la regola dell'alternanza, dal 24 al 26 dicembre o dal 31 dicembre al 2 gennaio;
- le vacanze Pasquali, sempre secondo la regola dell'alternanza, o la domenica di Pasqua o il lunedì in
Albis. pagina 5 di 7 3) L'immobile costituente la casa familiare, sita in Latronico (PZ), in Via Giovanni Falcone n. 8, rimarrà assegnata alla SI , genitore collocatario della prole minorenne. CP_1
4) Il signor provvederà al mantenimento dei figli, attraverso la corresponsione, Parte_1 mediante bonifico bancario, in favore della SI , dal mese di Dicembre 2025, di un CP_1 importo complessivo mensile pari ad Euro 600,00 (seicento/00). Detta somma, da corrispondersi entro e non oltre il giorno 28 di ogni mese, verrà rivalutata ogni anno in relazione alla svalutazione intervenuta nell'anno precedente in base agli indici ISTAT.
5) Ciascuno dei genitori concorrerà, per la quota del 50% al rimborso delle spese straoridnarie sostenute nell'interesse dei figli minori dall'altro genitore, previa esibizione della ricevuta di spesa.
Quanto alla loro classificazione, le parti dichiarano di aderire alla elencazione contenuta nelle Linee
Guida adottate dal in data 29 novembre 2017 che, con la sottoscrizione Controparte_2 in calce, dichiarano di conoscere.
6) L'Assegno Unico e Universale per i figli minori sarà ripartito nella misura del 50% ciascuno.
7) Le parti si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto nonché al rilascio e al rinnovo della carta di identità valida per l'espatrio anche in relazione ai figli minori”.
All'udienza dell'11.11.25, resosi infruttuoso il tentativo di conciliazione, le parti si sono riportate alle condizioni concordate di cui alla convenzione, chiedendone l'accoglimento. Le parti hanno altresì precisato che l'importo di euro 600,00 a carico di è da intendersi di euro 200,00 per Parte_1 ciascun figlio.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c. non si è proceduto all'ascolto dei minori non ritenuto necessario, atteso l'accordo dei genitori conforme al loro interesse.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti alla base della presente decisione.
3. Stante la natura del procedimento, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico Ministero, contrariis reiectis, così provvede:
➢ omologa le condizioni necessarie di cui alla convenzione del 5.11.2025 così come precisate all'udienza dell'11.11.2025;
➢ prende atto degli ulteriori accordi;
➢ compensa integralmente, tra le parti, le spese di lite.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati Identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi l'identità di minori o delle parti ai sensi dell'art. 52, comma 5, d. Igs. n. 196 del 2003.
Così deciso in Lagonegro, nella camera di consiglio del 15.12.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. ZI RR dott.ssa Giuliana Santa Trotta
pagina 7 di 7