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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 86/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
UG ADRIANA, Presidente
AR TE, TO
SALI MARIA CLARA, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1316/2018 depositato il 07/06/2018
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siracusa - Via 96100 Siracusa SR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 201721169 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 7/06/2018, RGR 1316/2018, il ricorrente Ricorrente_1 assistito dal dotto. Difensore_1, impugna l'avviso di accertamento IMU anno 2013 del complessivo importo di euro 4.983,39, notificato il 19/10/2020 dal Comune di Siracusa.
Il ricorrente deduce l'illegittimità e l'erroneità dell'avviso di accertamento per aver il Comune applicato la rendita catastale categoria "D/8", rettificata dall'Ufficio del Territorio dell'Agenzia Entrate, sull'immobile censito in catasto al foglio 69, particella 112 sub 2), rendita catastale euro 11.461.50; mentre, il contribuente aveva impugnato l'anzidetta rendita catastale con esito sfavorevole in primo grado, appellata dal contribuente;
chiede l'annullamento dell'atto impugnato e/o la sospensione del procedimento.
Il Comune di Siracusa costituito in giudizio, contesta gli addebiti mossi dal contribuente ed evidenzia la regolarità del proprio operato, avendo applicato sull'anzidetto immobile la rendita catastale vigente in catasto;
produce la visura catastale e chiede il rigetto del ricorso.
La causa è posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna un avviso di accertamento IMU per l'anno 2013, di un immobile censito in catasto al foglio 69, particella 112, sub 2), categoria D/8, rendita catastale 11.461,50, la cui rendita catastale è stata oggetto di contestazione da parte del contribuente.
Il Comune ha prodotto la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria che aveva rigettato il ricorso avverso la rendita catastale, per cui l'operato del Comune in merito al calcolo dell'IMU appare legittimo, essendo stato effettuato sulla base alla rendita catastale vigente in catasto.
Dalla visura catastale si evince che la rendita catastale attribuita dall'Ufficio Tecnico catastale dell'Agenzia delle Entrate, è quella sopra evidenziata e l'imposta è stata calcolata dal Comune con l'applicazione della rendita catastale vigente in catasto per l'anno in esame. La circostanza che esisteva un procedimento contenzioso avverso la rendita catastale rettificata (il ricorso è stato deciso in primo grado con sentenza sfavorevole al contribuente), non determina la sospensione del procedimento avverso l'avviso di accertamento IMU, essendo esecutiva la sentenza di primo grado avverso la rendita catastale, e l'avviso di accertamento emesso dal Comune in base alla rendita catastale vigente in catasto per l'anno in esame, è legittimo e va confermato. Ne consegue che, il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa sezione 1^, rigetta il ricorso in epigrafe. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 293, in favore del Comune, più oneri accessori, IVA e CPA, se dovuti. Così deciso in Siracusa il 10 novembre 2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Teodoro AR Dott.ssa Adriana UG
(F.to digitalmente ) (f.to digitalmente)
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
UG ADRIANA, Presidente
AR TE, TO
SALI MARIA CLARA, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1316/2018 depositato il 07/06/2018
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siracusa - Via 96100 Siracusa SR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 201721169 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 7/06/2018, RGR 1316/2018, il ricorrente Ricorrente_1 assistito dal dotto. Difensore_1, impugna l'avviso di accertamento IMU anno 2013 del complessivo importo di euro 4.983,39, notificato il 19/10/2020 dal Comune di Siracusa.
Il ricorrente deduce l'illegittimità e l'erroneità dell'avviso di accertamento per aver il Comune applicato la rendita catastale categoria "D/8", rettificata dall'Ufficio del Territorio dell'Agenzia Entrate, sull'immobile censito in catasto al foglio 69, particella 112 sub 2), rendita catastale euro 11.461.50; mentre, il contribuente aveva impugnato l'anzidetta rendita catastale con esito sfavorevole in primo grado, appellata dal contribuente;
chiede l'annullamento dell'atto impugnato e/o la sospensione del procedimento.
Il Comune di Siracusa costituito in giudizio, contesta gli addebiti mossi dal contribuente ed evidenzia la regolarità del proprio operato, avendo applicato sull'anzidetto immobile la rendita catastale vigente in catasto;
produce la visura catastale e chiede il rigetto del ricorso.
La causa è posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna un avviso di accertamento IMU per l'anno 2013, di un immobile censito in catasto al foglio 69, particella 112, sub 2), categoria D/8, rendita catastale 11.461,50, la cui rendita catastale è stata oggetto di contestazione da parte del contribuente.
Il Comune ha prodotto la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria che aveva rigettato il ricorso avverso la rendita catastale, per cui l'operato del Comune in merito al calcolo dell'IMU appare legittimo, essendo stato effettuato sulla base alla rendita catastale vigente in catasto.
Dalla visura catastale si evince che la rendita catastale attribuita dall'Ufficio Tecnico catastale dell'Agenzia delle Entrate, è quella sopra evidenziata e l'imposta è stata calcolata dal Comune con l'applicazione della rendita catastale vigente in catasto per l'anno in esame. La circostanza che esisteva un procedimento contenzioso avverso la rendita catastale rettificata (il ricorso è stato deciso in primo grado con sentenza sfavorevole al contribuente), non determina la sospensione del procedimento avverso l'avviso di accertamento IMU, essendo esecutiva la sentenza di primo grado avverso la rendita catastale, e l'avviso di accertamento emesso dal Comune in base alla rendita catastale vigente in catasto per l'anno in esame, è legittimo e va confermato. Ne consegue che, il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa sezione 1^, rigetta il ricorso in epigrafe. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 293, in favore del Comune, più oneri accessori, IVA e CPA, se dovuti. Così deciso in Siracusa il 10 novembre 2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Teodoro AR Dott.ssa Adriana UG
(F.to digitalmente ) (f.to digitalmente)