Sentenza 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 05/03/2026, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00494/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00035/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 35 del 2026, proposto da:
EF US, rappresentato e difeso dall'avvocato Sebastiana Caterina Succu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Capoterra, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Eugenio Lao, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento:
- del diritto del ricorrente ad accedere ai documenti amministrativi specificati nell'istanza di accesso del 10/11/2025.
nonché
- dell'illegittimità del silenzio diniego serbato sulla predetta istanza di accesso.
e per la conseguente condanna:
- dell'Amministrazione alla ostensione della documentazione richiesta.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Capoterra.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 il dott. Antonio IS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame il sig. EF US ha chiesto la condanna del Comune di Capoterra a concedergli accesso alla documentazione oggetto dell’istanza in epigrafe descritta.
Dopo la presentazione del ricorso il Comune intimato ha concesso l’accesso alla documentazione richiesta, ragion per cui le parti hanno concordemente chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Al Collegio non resta che provvedere di conseguenza, ponendo le spese di lite a carico della parte resistente, secondo il principio della soccombenza virtuale, ancorché contenute nei termini indicati in dispositivo avendo l’Amministrazione intimata consentito l’accesso dopo la proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere sul ricorso in epigrafe proposto.
Condanna il Comune di Capoterra alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Antonio IS, Presidente FF, Estensore
Gabriele Serra, Primo Referendario
Roberto Montixi, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Antonio IS |
IL SEGRETARIO